Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2517/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. REVERBERI RAMONA del Foro di Parma, TR
elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in B.GO MERULO n. 1, PARMA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SIMONAZZI SARA e dell'avv. MAGGIO _2
COSIMA AGNESE del Foro di Reggio IA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in VIALE ISONZO n. 72/1, GG IA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO GG IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo di :
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Giugliano in Campania
(AP), in data 28.05.2011 tra i signori nato a [...] il [...] _2
pagina 1 di 9
celebrato con rito religioso e trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Giugliano in
Campania (AP) nell'anno 2011 al n. 51, Parte II – Serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Giugliano in Campania (AP) di procedere all'annotazione/trascrizione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle comunicazioni di legge, e a tutti gli adempimenti relativi;
2) Disporre che la casa coniugale sita in Campegine (Reggio IA), Via Giacomo Matteotti n° 67, di proprietà del sig. e gravata di mutuo ipotecario, rimanga al medesimo assegnata _2 con gli arredi che la compongono;
il sig. provvederà a far fronte al pagamento dell'intero CP_2
rateo del predetto mutuo;
3) Disporre l'affidamento dei figli nata a MO IA (Reggio IA) in [...]_1
27.09.2011, nato a [...] in data [...] e Persona_2
nato a [...] in data [...], congiuntamente ad entrambi i genitori con CP_3
esercizio da parte di ciascun genitore della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I figli continueranno ad avere residenza anagrafica ed abitazione prevalente con la madre presso l'immobile condotto in locazione dalla sig.ra in Campegine (Reggio IA), Via Fornace n°2 ove quest'ultima risiede;
TR
CP_ 4) Disporre che il padre possa tenere con sé i figli , e a weekend alternati, con Per_1 Per_2 relativo pernottamento presso di lui. Il sig. si recherà a prendere i figli, nella _2
giornata di sabato (nel caso di svolgimento di turno notturno al venerdì), all'orario di uscita da
CP_ scuola, presso le rispettive scuole dagli stessi frequentate e quanto al figlio presso l'abitazione della madre oppure nella giornata di venerdì alle ore 13,00 (nel caso di svolgimento di turno
CP_ mattutino) prelevandoli presso l'abitazione materna/scuola quanto al figlio oppure alle ore 19,00,
(nel caso di svolgimento di turno pomeridiano) andandoli a prendere presso l'abitazione materna.
Il sig. terrà con sé i figli sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso CP_2
l'abitazione materna, dopo la cena, entro le ore 21.30.
Il padre trascorrerà con i propri figli, nelle settimane in cui non svolgerà il turno pomeridiano, tre pomeriggi infrasettimanali, da collocarsi nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì (il sig.
in dette giornate si recherà a prendere i figli a scuola e li terrà con sé sino al dopo cena, CP_2 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre). Nelle settimane in cui svolgerà il turno pomeridiano il padre, nella mattina di martedì, accompagnerà i figli a scuola prelevandoli dalla loro residenza alle ore 7.30. Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli il padre potrà
pagina 2 di 9 concordare ulteriori momenti da trascorrersi con i figli, direttamente con la madre, che dovrà rendersi a ciò disponibile.
Laddove al sig. venissero inseriti cambi di turno non previsti, né prevedibili, questi dovrà CP_2
segnalarlo immediatamente alla sig.ra , la quale si renderà disponibile a riprogrammare le CP_1
permanenze dei figli presso il padre nel rispetto dei tempi stabiliti.
Durante le festività natalizie il sig. trascorrerà con i figli sette giorni alternando di anno in CP_2
anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, tre giorni durante le vacanze Pasquali ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà effettuare chiamate e/o videochiamate ai figli nei giorni di spettanza della madre dalle ore
20.00 alle ore 20.30;
5) Conferire al Servizio Sociale competente per territorio, il compito di vigilare sul nucleo familiare, fornendo ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse dei figli, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano i minori, prevedendo che i genitori seguano un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità, da effettuarsi presso il Servizio Pubblico con il Servizio Sociale territorialmente competente, con le figure professionali di riferimento. Disporre, altresì, che il competente Servizio Sociale, in considerazione dell'attuale rifiuto da parte della figlia di incontrare il padre, svolga ogni attività necessaria a Per_1
promuovere il riavvicinamento tra il padre e la figlia, supportando e sostenendo nella ripresa e Per_1
gestione delle relazioni con il padre.
6) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra _2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro e non oltre il giorno 12 di TR
ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di Euro 600,00= da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal febbraio
2026.
7)Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento in favore _2
della sig.ra del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli TR
CP_
, e come previste dall'attuale protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio Per_1 Per_2
IA, siglato in data 12.06.2023 le cui disposizioni vengono di seguito ritrascritte:
A) SPESE MEDICHE da documentare che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN;
- esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN;
pagina 3 di 9 - trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
- apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
- medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante ad eccezione dei medicinali da banco;
- interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
- cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogate dal SSN;
B) SPESE MEDICHE da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo:
- visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
- esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
- trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
- apparecchi ortodontici, disposizioni per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
- interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
- visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionati (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
- cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnostiche;
C) SPESE SCOLASTICHE da documentare che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata;
- assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
- dotazione informatica (pc/tablet, ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio;
- le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico da e per la scuola;
D) SPESE SCOLASTICHE da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo:
- rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
pagina 4 di 9 - corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
- alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
- corsi privati di lingua straniera;
E) SPESE EXTRA-SCOLASTICHE da documentare che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
- pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby sitting laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambe i genitori;
- centro ricreativo estivo;
- un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
- spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo tra i genitori per il figlio;
F) SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare che RICHIEDONO il preventivo accordo:
- il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
- viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero;
- mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
Ogni fine mese dovrà inviare a , il dettaglio delle spese TR _2
straordinarie, di cui sopra, effettuate, corredato di copia delle relative ricevute/fatture, e il sig.
dovrà provvedere al pagamento a favore della sig.ra della propria quota del 50% CP_2 CP_1
delle suddette spese entro i quindici giorni successivi al ricevimento del predetto dettaglio spese, tramite bonifico bancario. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa come rappresentata dal genitore che ha formulato la richiesta.
8) Disporre che le detrazioni fiscali delle spese relative ai figli saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse al 50%;
pagina 5 di 9 CP_ 9) Disporre che l'importo di assegno Unico, relativo ai figli minori , e venga Per_1 Per_2
corrisposto al 50% tra i genitori;
ciascun genitore entro i termini previsti provvederà, quindi, ove disponga dei necessari requisiti, ad avanzare domanda di corresponsione dell'assegno unico ed universale per i figli.
10) Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
11) Le spese del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/08/2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli TR
effetti civili del matrimonio contratto, in data 28/05/2011 in Giugliano in Campania (NA), con
, da cui erano nati i tre figli (nata il [...]), _2 Persona_1 [...]
(nato il [...]) e (nato il [...]). Per_2 CP_3
Esponeva di essere separata dal marito in forza di separazione consensuale omologata da questo
Tribunale con decreto in data 03/05/2022.
Chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con loro collocazione prevalente presso di sé, una regolamentazione dei diritti di visita del padre come meglio specificata nel ricorso, un contributo paterno di mantenimento dei figli aumentato ad € 900,00 al mese (rispetto ai 400,00 euro mensili previsti in sede di separazione consensuale), oltre al 50% delle spese straordinarie, e che la casa coniugale, di proprietà del marito, restasse a lui assegnata come già previsto negli accordi di separazione.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale aderiva alla domanda di affidamento _2
condiviso dei minori con loro collocazione prevalente presso la madre, chiedeva una regolamentazione dei diritti di visita ed un intervento di vigilanza e supporto da parte dei Servizi Sociali al fine di favorire il riavvicinamento della figlia al padre, ed offriva un contributo di mantenimento dei tre figli pari Per_1 ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 14/01/2025, le parti raggiungevano un accordo ed alla successiva udienza del 30/01/2025 precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di divorzio va senz'altro accolta.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere, quindi, pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche,
pagina 6 di 9 essendo stata omologata, con decreto di questo Tribunale del 03/05/2022, la separazione consensuale fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge e decorrente dall'udienza del
03/05/2022 tenutasi in sede separativa, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente, riguardanti i tre figli minori, risultando esse conformi agli interessi morali e materiali della prole.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio IA, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza assorbita e disattesa:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e _2
in data 28 maggio 2011 a Giugliano in Campania (NA), trascritto nel Registro degli TR
Atti di Matrimonio del Comune di Giugliano in Campania (NA) (Atto n. 51, Parte 2, Serie A, anno
2011).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone che la casa coniugale sita in Campegine (Reggio IA), Via Giacomo Matteotti n° 67, di proprietà del sig. e gravata da mutuo ipotecario, rimanga al medesimo assegnata _2 con gli arredi che la compongono;
il sig. provvederà a far fronte al pagamento dell'intero CP_2
rateo del predetto mutuo.
4) Dispone l'affidamento condiviso dei figli nata a [...]_1
IA) in data 27.09.2011, nato a MO IA (Reggio IA) in [...]_2
27.03.2013 e nato a AP (AP) in data [...], ad [...] i genitori con CP_3
esercizio da parte di ciascun genitore della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. I figli continueranno ad avere residenza anagrafica ed abitazione prevalente con la madre presso l'immobile condotto in locazione dalla sig.ra in Campegine (Reggio IA), Via Fornace n°2 ove quest'ultima risiede. TR
CP_ 5) Dispone che il padre possa tenere con sé i figli e a weekend alternati, con Per_1 Per_2 relativo pernottamento presso di lui. Il sig. si recherà a prendere i figli, nella _2 giornata di sabato (nel caso di svolgimento di turno notturno al venerdì), all'orario di uscita da scuola,
pagina 7 di 9 CP_ presso le rispettive scuole dagli stessi frequentate e quanto al figlio presso l'abitazione della madre oppure nella giornata di venerdì alle ore 13,00 (nel caso di svolgimento di turno mattutino)
CP_ prelevandoli presso l'abitazione materna/scuola quanto al figlio oppure alle ore 19,00, (nel caso di svolgimento di turno pomeridiano) andandoli a prendere presso l'abitazione materna.
Il sig. terrà con sé i figli sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso CP_2
l'abitazione materna, dopo la cena, entro le ore 21.30.
Il padre trascorrerà con i propri figli, nelle settimane in cui non svolgerà il turno pomeridiano, tre pomeriggi infrasettimanali, da collocarsi nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì (il sig.
in dette giornate si recherà a prendere i figli a scuola e li terrà con sé sino al dopo cena, CP_2 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre). Nelle settimane in cui svolgerà il turno pomeridiano il padre, nella mattina di martedì, accompagnerà i figli a scuola prelevandoli dalla loro residenza alle ore 7.30. Nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli il padre potrà concordare ulteriori momenti da trascorrersi con i figli, direttamente con la madre, che dovrà rendersi a ciò disponibile.
Laddove al sig. venissero inseriti cambi di turno non previsti, né prevedibili, questi dovrà CP_2
segnalarlo immediatamente alla sig.ra la quale si renderà disponibile a riprogrammare le CP_1
permanenze dei figli presso il padre nel rispetto dei tempi stabiliti.
Durante le festività natalizie il sig. trascorrerà con i figli sette giorni alternando di anno in CP_2
anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, tre giorni durante le vacanze Pasquali ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà effettuare chiamate e/o videochiamate ai figli nei giorni di spettanza della madre dalle ore
20.00 alle ore 20.30.
6) Demanda al Servizio Sociale competente per territorio il compito di vigilare sul nucleo familiare, fornendo ai genitori gli strumenti di supporto necessari per rendere proficua e fattiva, nell'interesse dei figli, la condivisione e l'assunzione delle scelte più importanti che riguardano i minori, prevedendo che i genitori seguano un percorso di accompagnamento e sostegno alla genitorialità, da effettuarsi presso il
Servizio Pubblico con il Servizio Sociale territorialmente competente, con le figure professionali di riferimento. Dispone, altresì, che il competente Servizio Sociale, in considerazione dell'attuale rifiuto da parte della figlia di incontrare il padre, svolga ogni attività necessaria a promuovere il Per_1
riavvicinamento tra il padre e la figlia, supportando e sostenendo nella ripresa e gestione delle Per_1
relazioni con il padre.
pagina 8 di 9 7) Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra _2 TR
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno 12 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, la somma mensile di € 600,00, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal febbraio 2026.
8) Pone a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della _2 sig.ra del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli TR Per_1
CP_
e come previste dall'attuale protocollo in vigore presso il Tribunale di Reggio IA, Per_2
siglato in data 12.06.2023, come da disposizioni, cui si rimanda, trascritte nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
9) Prende atto dell'accordo secondo cui le detrazioni fiscali delle spese relative ai figli saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse al 50%.
CP_ 10) Dispone che l'importo di Assegno Unico, relativo ai figli minori e venga Per_1 Per_2
corrisposto al 50% tra i genitori;
ciascun genitore entro i termini previsti provvederà, quindi, ove disponga dei necessari requisiti, ad avanzare domanda di corresponsione dell'assegno unico ed universale per i figli.
11) Prende atto che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
12) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti, per gli incombenti di cui al capo 6) del dispositivo.
Così deciso in Reggio IA nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 30 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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