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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 20 febbraio 2025, ore 12:45_, innanzi alla dott.ssa IE AL, sono comparsi:
per con l'avv. MILANA MAURIZIO, Parte_1
per con l'avv. SCISCA ROBERTO oggi sostituito dall'avv. SCISCA Controparte_1
FEDERICO L'avv. Milana quanto alla tardività del deposito della perizia, ne evidenzia l'irrilevanza in quanto le risultanze sono ampiamente richiamate nel ricorso introduttivo e la stessa è stata comunque depositata prima della costituzione. Ribadisce che l'onere di provare il requisito dimensionale grava sull'azienda, la quale non l'ha assolto, specificando che il doc. 1 non ha alcuna valenza probatoria e la visura, anche laddove la avesse, non dimostrerebbe il numero di dipendenti per ciascuna unità. Inoltre, in ogni caso, l'unità di Calenzano era una mera filiale non dotata di autonomia. L'avv. Scisca si riporta alle note conclusive. Ribadisce che le domande avversarie sono risultate sfornite di prova all'esito del giudizio e che i capitoli di prova, già di per sé ininfluenti, non hanno dimostrato comportamenti mobbizzanti nei confronti del ricorrente, con conseguente mancanza del nesso causale tra queste patologie e le asserite condotte datoriali. Si riporta agli scritti difensivi rispetto al requisito dimensionale;
rispetto alla perizia medico legale evidenzia che era già stata eccepita la tardività del deposito in sede di costituzione. Chiede che ai fini delle spese di lite sia tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
IE AL
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. IE AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO MILANA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Prato, viale della Repubblica 153, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ROBERTO SCISCA, elettivamente domiciliata a Monza, via Italia 28, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti la nullità del licenziamento Parte_1
irrogatogli, stante l'assenza del superamento del periodo di comporto e, per l'effetto, condanni la datrice di lavoro a reintegrarlo nel suo posto di lavoro e a pagargli quanto dovuto dall'illegittimo recesso alla reintegra;
chiede inoltre il risarcimento del danno biologico di
55.385 euro, pari al 17% di invalidità, in conseguenza dell'inadempimento, imputabile a colpa del datore di lavoro.
A sostegno della pretesa espone:
di aver lavorato alle dipendenze della (di seguito, dal 1° Controparte_1 CP_1 gennaio 2008 al 16 settembre 2022 con mansione di magazziniere/ mulettista;
di essere stato vittima di un grave infortunio il 25 settembre 2017 durante l'attività lavorativa;
che tale infortunio è avvenuto per un difetto del macchinario a cui era stato impropriamente addetto, considerato il suo inquadramento professionale, senza formazione specifica e in assenza delle previste misure di prevenzione infortunistica;
di essersi astenuto dal formulare richiesta del risarcimento del danno per non ledere il rapporto con la datrice di lavoro;
che, di ritorno dal periodo di malattia conseguente all'infortunio, è stato oggetto di critiche dal titolare dell'azienda, il quale gli ha imputato la responsabilità dell'evento;
che nel marzo 2021, durante l'emergenza pandemica, in un clima già teso, il lavoratore
è stato posto ai margini dell'attività lavorativa;
che, nello stesso periodo, in seguito al manifestarsi di una sintomatologia ansioso depressiva causata dallo stress lavorativo, ha iniziato una terapia con ansiolitici e stabilizzatori dell'umore;
che il mancato miglioramento dello stato di salute non gli ha permesso di rientrare al lavoro;
che l'assenza dal lavoro si è protratta per diciotto mesi nel triennio;
che il 12 settembre 2022 la datrice di lavoro gli ha comunicato l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, circostanza contestata dal lavoratore che ha rappresentato l'imputabilità della malattia alla condotta datoriale;
che il 16 settembre 2022 la società datrice di lavoro ha comunicato il licenziamento, impugnato dal lavoratore;
che la richiesta del tentativo di conciliazione del 10 marzo 2023 è rimasta senza riscontro.
Rileva che lo stato ansiogeno è conseguenza della condotta del datore di lavoro, che ha agito in difformità a quanto disposto dall'art. 2087 c.c. e dagli artt. 15 e 28 T.U. 81/2008, circostanza che non consente di ritenere superato il periodo di comporto.
La condotta datoriale, inoltre, giustificherebbe il risarcimento del danno biologico, quantificato nella misura del 17%.
Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da controparte e CP_1
Pag. 3 di 7 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente contesta l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/1970 in quanto i dipendenti sono meno di sessanta sul territorio nazionale e meno di quindici presso lo stabilimento di
Calenzano, dove il dipendente era impiegato.
Rappresenta che l'infortunio del settembre 2017 è stato immediatamente denunciato all' , il quale non ha ravvisato la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione CP_2
degli infortuni sul lavoro, contesta la mancanza di una dettagliata spiegazione della dinamica dell'infortunio e le risultanze della perizia prodotta, basata solo sulle narrazioni del lavoratore.
Nega che lo stato di malattia possa essere imputabile alla società e produce comunicazione di esito negativo della definizione della pratica di malattia professionale. Lamenta, CP_2
infine, la mancanza dei conteggi rispetto alla quantificazione del presunto danno.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti e delle prove orali capitolate dalle parti, e decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si illustrano.
Per comprendere le ragioni del decidere occorre premettere che entrambe le domande proposte dal ricorrente – sia quella di nullità del licenziamento, sia quella del risarcimento del danno – postulano la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Tale disposizione, come è noto, impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo così un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, nel caso in cui un danno si verifichi, può essere fatta valere con azione risarcitoria (sul punto, tra le tante, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
23162 del 07/11/2007, Rv. 599542 - 01).
La responsabilità in esame non è di tipo oggettivo, bensì colposo, il che presuppone l'accertamento in ordine alla mancanza di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, da effettuare alla luce dell'attività lavorativa svolta e ai rischi ad essa connessi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv.
653217 - 01).
Pag. 4 di 7 Trattandosi di una responsabilità di tipo contrattuale, la ripartizione dell'onere probatorio segue i criteri dettati dall'art. 1218 c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni: spetta quindi al lavoratore provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno, e il nesso causale di questo con la prestazione, nonché del danno con la violazione, da parte del datore di lavoro,
degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, quindi, di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte a evitarlo.
Nel caso di specie, il ricorso si presenta carente delle allegazioni necessarie al fine di assolvere al richiamato onere.
Invero, secondo la prospettazione attorea il comportamento datoriale colpevole è da individuarsi nella “perdita di stima” nei confronti del ricorrente in conseguenza dell'infortunio avvenuto il 25 settembre 2017e nell'addossare la responsabilità dell'infortunio al dipendente
“definito incapace e inutile per l'azienda”. Da questo momento, inoltre, il titolare (spesso assente),
quando andava in azienda criticava aspramente il lavoratore (cfr. p. 2 ricorso).
Tale “mutato clima aziendale” avrebbe determinato turbamento nel ricorrente, emarginato
“ancor più” dal marzo 2021, tanto da necessitare di terapia farmacologica per la stabilizzazione dell'umore.
Ebbene, la genericità delle allegazioni non consente di stabilire:
a) La condotta tenuta dal datore di lavoro
A parte che non si comprende in quali occasioni si sarebbero verificati gli episodi (né se essi si siano protratti dal 2017 al 2021 e con quale frequenza), in ogni caso gli stessi sono del tutto genericamente descritti: in particolare, non si comprende in cosa sarebbero consistite le
“critiche aspre” e in che modo il ricorrente sarebbe stato messo “ai margini dell'attività lavorativa”, di modo che non è possibile apprezzare la loro idoneità a cagionare il danno lamentato.
A fronte della rilevata carenza, nessun indizio favorevole alla prospettazione attorea è emerso dall'istruttoria svolta.
Sul punto deve osservarsi che i testi escussi all'udienza del 24 ottobre 2024 hanno dimostrato di non avere (e di non poter avere) una completa conoscenza dei fatti di cui si discute. Uno
Pag. 5 di 7 ( , in quanto dipendente di una impresa diversa dalla resistente e che si limitava Persona_1
a “passare il materiale” al ricorrente per “circa un'ora al giorno”; l'altro ( in quanto Persona_2
ha lavorato alle dipendenze ai 2 per un periodo limitato (vale a dire, da marzo 2017 CP_3
all'estate 2020 con un'interruzione di sei/sette mesi nel 2019) rispetto a quello oggetto di giudizio e ha cessato l'attività prima del marzo 2021, momento in cui, a dire di , Parte_1
egli sarebbe stato confinato ai margini dell'azienda.
In ogni caso, nessuno dei due testi ha confermato l'esistenza di condotte attribuibili al titolare dell'azienda (che, si ripete, secondo il ricorrente era spesso a Milano), ma solo di epiteti offensivi utilizzati da tale soggetto mai menzionato nel ricorso introduttivo, del Per_3
quale dunque si ignora il rapporto con l'azienda.
Peraltro, il teste ha riferito di contegni che al più possono essere irriguardosi Testimone_1
nei confronti dei dipendenti (“spesso ci urlava contro o ci offendeva perchè non gli andava bene il modo in cui lavoravamo”) senza riferire di specifici episodi nei confronti del ricorrente.
b) Il nesso causale tra il danno lamentato dal lavoratore e la condotta datoriale.
Sul punto, deve osservarsi come il danno lamentato consiste nella patologia ansioso depressiva risultante dalla documentazione medica in atti (cfr. doc. 1 ricorso) del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza del nesso causale.
Al contrario di quanto riferito dal ricorrente, infatti, gli specialisti che hanno redatto le relazioni prodotte si sono limitati a prendere atto di quanto riferito dal paziente in merito allo stress lavorativo, senza compiere (e, del resto, non si comprende come avrebbero potuto farlo) alcun accertamento in ordine all'esistenza di un'effettiva riconducibilità dello stato patologico al contegno datoriale.
A fronte dell'inerzia del lavoratore, un principio di prova di segno contrario è rappresentato dalla comunicazione (doc. 7 memoria) che ha rigettato la domanda di malattia CP_2
professionale del lavoratore.
Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso, dovendosi comunque rilevare che, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la sua consistenza non è stata dimostrata, essendo la quantificazione nella misura del 17% tutta affidata alla perizia di parte tardivamente depositata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento 26.001-52.000, stante la non
Pag. 6 di 7 particolare complessità delle questioni trattate), della limitata attività istruttoria svolta, nonché delle condizioni personali delle parti (in particolare, il ricorrente è esentato dal versamento del contributo unificato per ragioni di reddito).
Non si ravvisano gli estremi per condannare il ricorrente ex art. 96, co. 3, c.p.c., come richiesto dalla resistente, dal momento che l'iniziativa processuale, ancorché infondata, non può dirsi, per sé solo, contraria a buona fede o connotata da colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 20 febbraio 2025
Il Giudice
IE AL
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 20 febbraio 2025, ore 12:45_, innanzi alla dott.ssa IE AL, sono comparsi:
per con l'avv. MILANA MAURIZIO, Parte_1
per con l'avv. SCISCA ROBERTO oggi sostituito dall'avv. SCISCA Controparte_1
FEDERICO L'avv. Milana quanto alla tardività del deposito della perizia, ne evidenzia l'irrilevanza in quanto le risultanze sono ampiamente richiamate nel ricorso introduttivo e la stessa è stata comunque depositata prima della costituzione. Ribadisce che l'onere di provare il requisito dimensionale grava sull'azienda, la quale non l'ha assolto, specificando che il doc. 1 non ha alcuna valenza probatoria e la visura, anche laddove la avesse, non dimostrerebbe il numero di dipendenti per ciascuna unità. Inoltre, in ogni caso, l'unità di Calenzano era una mera filiale non dotata di autonomia. L'avv. Scisca si riporta alle note conclusive. Ribadisce che le domande avversarie sono risultate sfornite di prova all'esito del giudizio e che i capitoli di prova, già di per sé ininfluenti, non hanno dimostrato comportamenti mobbizzanti nei confronti del ricorrente, con conseguente mancanza del nesso causale tra queste patologie e le asserite condotte datoriali. Si riporta agli scritti difensivi rispetto al requisito dimensionale;
rispetto alla perizia medico legale evidenzia che era già stata eccepita la tardività del deposito in sede di costituzione. Chiede che ai fini delle spese di lite sia tenuto conto del comportamento processuale del ricorrente. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
IE AL
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. IE AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO MILANA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Prato, viale della Repubblica 153, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ROBERTO SCISCA, elettivamente domiciliata a Monza, via Italia 28, presso lo studio del difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti la nullità del licenziamento Parte_1
irrogatogli, stante l'assenza del superamento del periodo di comporto e, per l'effetto, condanni la datrice di lavoro a reintegrarlo nel suo posto di lavoro e a pagargli quanto dovuto dall'illegittimo recesso alla reintegra;
chiede inoltre il risarcimento del danno biologico di
55.385 euro, pari al 17% di invalidità, in conseguenza dell'inadempimento, imputabile a colpa del datore di lavoro.
A sostegno della pretesa espone:
di aver lavorato alle dipendenze della (di seguito, dal 1° Controparte_1 CP_1 gennaio 2008 al 16 settembre 2022 con mansione di magazziniere/ mulettista;
di essere stato vittima di un grave infortunio il 25 settembre 2017 durante l'attività lavorativa;
che tale infortunio è avvenuto per un difetto del macchinario a cui era stato impropriamente addetto, considerato il suo inquadramento professionale, senza formazione specifica e in assenza delle previste misure di prevenzione infortunistica;
di essersi astenuto dal formulare richiesta del risarcimento del danno per non ledere il rapporto con la datrice di lavoro;
che, di ritorno dal periodo di malattia conseguente all'infortunio, è stato oggetto di critiche dal titolare dell'azienda, il quale gli ha imputato la responsabilità dell'evento;
che nel marzo 2021, durante l'emergenza pandemica, in un clima già teso, il lavoratore
è stato posto ai margini dell'attività lavorativa;
che, nello stesso periodo, in seguito al manifestarsi di una sintomatologia ansioso depressiva causata dallo stress lavorativo, ha iniziato una terapia con ansiolitici e stabilizzatori dell'umore;
che il mancato miglioramento dello stato di salute non gli ha permesso di rientrare al lavoro;
che l'assenza dal lavoro si è protratta per diciotto mesi nel triennio;
che il 12 settembre 2022 la datrice di lavoro gli ha comunicato l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, circostanza contestata dal lavoratore che ha rappresentato l'imputabilità della malattia alla condotta datoriale;
che il 16 settembre 2022 la società datrice di lavoro ha comunicato il licenziamento, impugnato dal lavoratore;
che la richiesta del tentativo di conciliazione del 10 marzo 2023 è rimasta senza riscontro.
Rileva che lo stato ansiogeno è conseguenza della condotta del datore di lavoro, che ha agito in difformità a quanto disposto dall'art. 2087 c.c. e dagli artt. 15 e 28 T.U. 81/2008, circostanza che non consente di ritenere superato il periodo di comporto.
La condotta datoriale, inoltre, giustificherebbe il risarcimento del danno biologico, quantificato nella misura del 17%.
Si è costituita contestando la ricostruzione dei fatti effettuata da controparte e CP_1
Pag. 3 di 7 chiedendo il rigetto della domanda.
Preliminarmente contesta l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/1970 in quanto i dipendenti sono meno di sessanta sul territorio nazionale e meno di quindici presso lo stabilimento di
Calenzano, dove il dipendente era impiegato.
Rappresenta che l'infortunio del settembre 2017 è stato immediatamente denunciato all' , il quale non ha ravvisato la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione CP_2
degli infortuni sul lavoro, contesta la mancanza di una dettagliata spiegazione della dinamica dell'infortunio e le risultanze della perizia prodotta, basata solo sulle narrazioni del lavoratore.
Nega che lo stato di malattia possa essere imputabile alla società e produce comunicazione di esito negativo della definizione della pratica di malattia professionale. Lamenta, CP_2
infine, la mancanza dei conteggi rispetto alla quantificazione del presunto danno.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti e delle prove orali capitolate dalle parti, e decisa all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni che si illustrano.
Per comprendere le ragioni del decidere occorre premettere che entrambe le domande proposte dal ricorrente – sia quella di nullità del licenziamento, sia quella del risarcimento del danno – postulano la responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro.
Tale disposizione, come è noto, impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo così un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, nel caso in cui un danno si verifichi, può essere fatta valere con azione risarcitoria (sul punto, tra le tante, cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
23162 del 07/11/2007, Rv. 599542 - 01).
La responsabilità in esame non è di tipo oggettivo, bensì colposo, il che presuppone l'accertamento in ordine alla mancanza di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, da effettuare alla luce dell'attività lavorativa svolta e ai rischi ad essa connessi (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8911 del 29/03/2019, Rv.
653217 - 01).
Pag. 4 di 7 Trattandosi di una responsabilità di tipo contrattuale, la ripartizione dell'onere probatorio segue i criteri dettati dall'art. 1218 c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni: spetta quindi al lavoratore provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno, e il nesso causale di questo con la prestazione, nonché del danno con la violazione, da parte del datore di lavoro,
degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve dimostrare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e, quindi, di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte a evitarlo.
Nel caso di specie, il ricorso si presenta carente delle allegazioni necessarie al fine di assolvere al richiamato onere.
Invero, secondo la prospettazione attorea il comportamento datoriale colpevole è da individuarsi nella “perdita di stima” nei confronti del ricorrente in conseguenza dell'infortunio avvenuto il 25 settembre 2017e nell'addossare la responsabilità dell'infortunio al dipendente
“definito incapace e inutile per l'azienda”. Da questo momento, inoltre, il titolare (spesso assente),
quando andava in azienda criticava aspramente il lavoratore (cfr. p. 2 ricorso).
Tale “mutato clima aziendale” avrebbe determinato turbamento nel ricorrente, emarginato
“ancor più” dal marzo 2021, tanto da necessitare di terapia farmacologica per la stabilizzazione dell'umore.
Ebbene, la genericità delle allegazioni non consente di stabilire:
a) La condotta tenuta dal datore di lavoro
A parte che non si comprende in quali occasioni si sarebbero verificati gli episodi (né se essi si siano protratti dal 2017 al 2021 e con quale frequenza), in ogni caso gli stessi sono del tutto genericamente descritti: in particolare, non si comprende in cosa sarebbero consistite le
“critiche aspre” e in che modo il ricorrente sarebbe stato messo “ai margini dell'attività lavorativa”, di modo che non è possibile apprezzare la loro idoneità a cagionare il danno lamentato.
A fronte della rilevata carenza, nessun indizio favorevole alla prospettazione attorea è emerso dall'istruttoria svolta.
Sul punto deve osservarsi che i testi escussi all'udienza del 24 ottobre 2024 hanno dimostrato di non avere (e di non poter avere) una completa conoscenza dei fatti di cui si discute. Uno
Pag. 5 di 7 ( , in quanto dipendente di una impresa diversa dalla resistente e che si limitava Persona_1
a “passare il materiale” al ricorrente per “circa un'ora al giorno”; l'altro ( in quanto Persona_2
ha lavorato alle dipendenze ai 2 per un periodo limitato (vale a dire, da marzo 2017 CP_3
all'estate 2020 con un'interruzione di sei/sette mesi nel 2019) rispetto a quello oggetto di giudizio e ha cessato l'attività prima del marzo 2021, momento in cui, a dire di , Parte_1
egli sarebbe stato confinato ai margini dell'azienda.
In ogni caso, nessuno dei due testi ha confermato l'esistenza di condotte attribuibili al titolare dell'azienda (che, si ripete, secondo il ricorrente era spesso a Milano), ma solo di epiteti offensivi utilizzati da tale soggetto mai menzionato nel ricorso introduttivo, del Per_3
quale dunque si ignora il rapporto con l'azienda.
Peraltro, il teste ha riferito di contegni che al più possono essere irriguardosi Testimone_1
nei confronti dei dipendenti (“spesso ci urlava contro o ci offendeva perchè non gli andava bene il modo in cui lavoravamo”) senza riferire di specifici episodi nei confronti del ricorrente.
b) Il nesso causale tra il danno lamentato dal lavoratore e la condotta datoriale.
Sul punto, deve osservarsi come il danno lamentato consiste nella patologia ansioso depressiva risultante dalla documentazione medica in atti (cfr. doc. 1 ricorso) del tutto inidonea a dimostrare la sussistenza del nesso causale.
Al contrario di quanto riferito dal ricorrente, infatti, gli specialisti che hanno redatto le relazioni prodotte si sono limitati a prendere atto di quanto riferito dal paziente in merito allo stress lavorativo, senza compiere (e, del resto, non si comprende come avrebbero potuto farlo) alcun accertamento in ordine all'esistenza di un'effettiva riconducibilità dello stato patologico al contegno datoriale.
A fronte dell'inerzia del lavoratore, un principio di prova di segno contrario è rappresentato dalla comunicazione (doc. 7 memoria) che ha rigettato la domanda di malattia CP_2
professionale del lavoratore.
Per tali ragioni si impone il rigetto del ricorso, dovendosi comunque rilevare che, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la sua consistenza non è stata dimostrata, essendo la quantificazione nella misura del 17% tutta affidata alla perizia di parte tardivamente depositata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento 26.001-52.000, stante la non
Pag. 6 di 7 particolare complessità delle questioni trattate), della limitata attività istruttoria svolta, nonché delle condizioni personali delle parti (in particolare, il ricorrente è esentato dal versamento del contributo unificato per ragioni di reddito).
Non si ravvisano gli estremi per condannare il ricorrente ex art. 96, co. 3, c.p.c., come richiesto dalla resistente, dal momento che l'iniziativa processuale, ancorché infondata, non può dirsi, per sé solo, contraria a buona fede o connotata da colpa grave.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 20 febbraio 2025
Il Giudice
IE AL
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