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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Oriando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1045 / 2025 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IA DA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ASSAROTTI
11/3 GENOVA;
- reclamante contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Curatela della liquidazione giudiziale di , in persona Parte_1 del curatore avv. Angela MASSA, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea GATTI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in ALESSANDRIA, P.zza Ambrosoli n. 13;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in composizione collegiale:
• in via preliminare e urgente, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'Art. 52, comma 5, CCII, disporre la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della liquidazione giudiziale della sentenza n. 48/2025, depositata in data 16 luglio 2025 dal Tribunale di
Alessandria – Sezione Fallimentare, R.G. 73-1/2025, nelle more della definizione del presente reclamo, con ogni consequenziale provvedimento anche di tipo cautelare e di urgenza, ivi inclusa l'inibitoria alla curatela di compiere atti dispositivi o liquidatori fino alla decisione sul merito del gravame;
• acquisire, ove necessario, il fascicolo d'ufficio e ogni documentazione già prodotta nel procedimento originario, ai fini del presente giudizio;
2 • in via principale, – accogliere il presente reclamo, accertare e dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza della con conseguente revoca e integrale Parte_1
caducazione della sentenza n. 48/2025, R.G. 73-1/2025, depositata in data 16 luglio 2025 dal Tribunale di Alessandria, per l'effetto escludere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società , con ogni effetto restitutorio Pt_1 Parte_1
e reintegratorio;
• Con ogni statuizione di giustizia anche in punto spese, diritti ed onorari”
Per parte reclamata – curatela della liquidazione giudiziale: “Per i motivi esposti in narrativa rigettare il reclamo ex art. 51 CCI proposto dalla , con sede Parte_1
legale in Ovada (AL), Largo Oratorio n. 13, C.F. e P.IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
Per il P.G.: “CHIEDE Il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - società con sede in Ovada (AL) già operante nel settore della gestione Parte_1
e noleggio mezzi di trasporto, è stata posta in liquidazione volontaria ad ottobre 2023 e il
10.02.2025 ha presentato istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il bilancio al 31.12.2023 presenta un patrimonio negativo di € 3.516.618.
1.2 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 22.05.2025, Controparte_1 assumendo di essere creditrice di per l'importo di € 2.866,07 più interessi, Parte_1 portati da un'unica fattura, ha chiesto al Tribunale di Alessandria l'apertura della liquidazione giudiziale della sua debitrice.
Con comunicazioni ai sensi dell'art. 42 c.c.i.i., ha riferito che a debito Controparte_3 della vi erano complessivi € 143.551,54 per tributi non pagati, interessi e Parte_1
sanzioni, il tutto già iscritto a ruolo e portato da cartelle di pagamento emesse tra il 2022 e il 2024; l ha a sua volta riferito che a debito della vi erano complessivi CP_4 Parte_1
€ 65.401,41 per debiti contributivi.
3 1.3 - Con sent. n. 48/2025, emessa nella contumacia della società debitrice e pubblicata il
16.07.2025, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della
CP_5
[...]
2. – ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza.
[...] Parte_1 Parte_1
2.1 – Con il primo motivo, si afferma l'assoluta incertezza del modesto credito per il quale ha agito con domanda di liquidazione giudiziale, credito documentato solo CP_1
da una fattura e neppure accertato giudizialmente, e comunque inferiore al limite dei 30 mila euro previsti dall'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
Quanto ai debiti verso l'IO e verso l , risultanti dall'istruttoria pre-liquidazione, si CP_4
afferma che tali debiti sarebbero interamente compensabili con il credito IVA per il 2024, che assommerebbe ad € 168.122, con conseguente azzeramento di tali posizioni debitorie;
né l né , del resto, hanno intrapreso azioni esecutive nei confronti CP_4 Controparte_3
di essa reclamante.
2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, la reclamante contesta la sussistenza dello stato di insolvenza: è stata posta in liquidazione ad ottobre 2023 ed ha fatto Parte_1 fronte alla pressochè totalità dei suoi debiti attraverso l'immissione di liquidità da parte dei soci per oltre due milioni di euro, residuando soltanto il pagamento della fattura di neppure
3.000 euro di in relazione alla quale è stata aperta la procedura concorsuale;
CP_1
i debiti verso l'IO e verso l sarebbero compensabili con l'IVA a credito, per un CP_4
importo asseritamente maggiore;
il patrimonio negativo al 31.12.2023 per oltre 3 milioni di euro costituirebbe, testuale, “una situazione fisiologica e oggettiva, conseguenza diretta dello stato di liquidazione della stessa, che quindi non può essere valutato come prova dello stato di insolvenza … né può da solo comportare l'apertura della liquidazione giudiziale”; in ogni caso, le passività sarebbero riferibili a soci od a soggetti correlati e, proprio per questo, non potrebbero essere considerati per valutare lo stato di insolvenza.
2.3 – Con il terzo motivo di reclamo, si contesta la decisione del Tribunale di procedere in contumacia di essa società reclamante: ha cessato l'attività a dicembre 2023 con Pt_1
l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, l'istanza di cancellazione da Registro
Imprese è del gennaio 2025; nel periodo in cui è stata notificata via p.e.c. l'istanza di liquidazione giudiziale, il legale rappresentante della società, soggetto ultra-ottantenne, si
4 trovava ricoverato in ospedale e non ha potuto prendere visione della comunicazione per via telematica, o in ogni caso vi sarebbe un difetto di dolo o colpa grave nella mancata lettura della comunicazione via p.e.c.
2.4 – La reclamante, di seguito, formula una “offerta di sanatoria e collaborazione banco iudicis”, mediante il pagamento del debito della creditrice istante così da CP_1 eliminare l'asserito e contestato stato di insolvenza.
2.5 – Da ultimo, chiede la “sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza” impugnata, senza fare riferimento alle sospensive che la Corte può disporre a norma dell'art. 52 c.c.i.i.
3.1 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale, chiedendo la reiezione del gravame: (a) i crediti verso l'IO e l , immediatamente esigibili, sono superiori alla CP_4 soglia dei 30.000 euro prevista dall'art. 49, co. 5, c.c.i.i.; (b) il presunto credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2025 – anno 2024 non sarebbe compensabile con i debiti tributari e previdenziali perché mancherebbe l'attestazione prevista, per le compensazioni superiori ai
5.000 euro, dall'art. 35, co. 1, lett. a), d.lgs. 241/97; (c) il bilancio finale di liquidazione al
31.12.2024, consegnato alla curatela dal commercialista della società, evidenzia un passivo di oltre 3,7 milioni di euro a fronte di un attivo pari a zero, a nulla rilevando che gran parte dei debiti sociali sia verso soci per recupero finanziamenti o verso controllate;
(d) la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza è stata fatta nel rispetto delle procedure previste dall'art. 40, co. 6, c.c.i.i. alla p.e.c. della società, ancora attiva;
(e) il codice della crisi non prevede la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, come ex adverso richiesto, ma solo di talune delle attività della procedura concorsuale, ma in ogni caso, qui non ricorrono i presupposti per provvedere in tal senso a norma dell'art. 52 c.c.i.i.
3.2 – Non si è costituita la creditrice istante Controparte_6
[...]
[...
. – Il P.G. ha concluso per la reiezione del reclamo.
3.4 – Nell'imminenza dell'udienza di discussione, la curatela ha depositato una nota, evidenziando che ad oggi risultano depositate domande di insinuazione al passivo per un
5 totale di oltre 500 mila euro, parte in chirografo, parte in via privilegiata (non si è ancora tenuta l'udienza di verifica, fissata per novembre).
A sua volta, la società reclamante ha depositato dichiarazioni di rinuncia al credito per finanziamento soci di di di di TMC, Parte_2 Controparte_7 Parte_3
dichiarazioni tutte datate 17.10.2025 (dunque, posteriori alla sentenza del Tribunale di
Alessandria di apertura della procedura), con conseguente riduzione del passivo risultante a bilancio finale di liquidazione al 31.12.2024 da € 3.812.897 ad € 1.100.000, nonché una scrittura di fideiussione, sempre del 17.10.2025, a garanzia di tutti i debiti di Parte_1 prestata da fino alla concorrenza di € 1.000.000, insistendo sulla insussistenza Parte_2
dello stato di insolvenza di essa società.
4. – Il reclamo è destituito di fondamento.
4.1 - Il primo motivo, riguardante il difetto di prova del credito della creditrice istante, il fatto che esso non superi la soglia dei 30.000 euro e che i debiti tributari e previdenziali siano compensabili con l'IVA a credito, è da respingere sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
4.1.1 – Il credito della creditrice istante è accertabile incidentalmente da parte del giudice investito della domanda di liquidazione giudiziale, senza che occorra una previa pronuncia giudiziale, e nella specie, ha prodotto in primo grado l'ordine di acquisto Parte_4
firmato e il d.d.t. relativo alla fattura, siglato dal consegnatario, documentando in tal modo il proprio credito;
ad una valutazione sulla base degli atti di causa finalizzata a verificare la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. del creditore istante, il relativo credito risulta provato.
4.1.2 – Il debito fiscale e previdenziale, come crediti immediatamente esigibili, superano anche singolarmente la soglia di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
4.1.3 - Il complessivo debito fiscale e il debito previdenziale possono, bensì, essere compensati con l'IVA a credito dell'imprenditore-professionista (art. 3, co. 1, d.l. 124/2019), ma perché si possa operare la compensazione, se per importi superiori ai 5.000 euro (come nella specie), occorre l'attestazione di conformità prevista dagli artt. 35, co. 1, lett. a), e 36
d.lgs. 241/97 del credito opposto in compensazione – attestazione che qui manca del tutto.
6 Si evidenzia, peraltro, come dalla comunicazione ex art. 42 c.c.i.i. dell' Controparte_3 di Alessandria del 29.05.2025, il debito complessivo dovuto assomma non già ad € 80.484, come indicato dalla reclamante, bensì ad € 143.551,54; sicchè, anche se si considerasse l'IVA a credito risultante dalla dichiarazione IVA 2025 – anno 2024 per € 168.122, la sommatoria del debito verso l'IO con il debito sarebbe pari ad € 208.952,98, ben CP_4
superiore al credito IVA che si vuole opporre in compensazione e che quindi non può essere integralmente azzerato dall'operazione compensatoria.
4.2 – E' da respingere anche il secondo motivo di reclamo, con cui si contesta l'insolvenza nell'assunto che, per valutare tale condizione, non si debba tener conto dei debiti verso soci o verso le controllate.
4.2.1 – I debiti sociali derivanti da finanziamento soci sono debiti della società a tutti gli effetti, ancorchè ricorrano le condizioni dell'art. 2467 c.c. per la loro postergazione, per cui
– salvo rinuncia dei soci-finanziatori al loro credito - essi debbono essere considerati nella valutazione del passivo, sia ai fini delle soglie dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3,
c.c.i.i., sia ai fini della valutazione dell'insolvenza.
Si vd., per tutte, la Cass., 17.10.2022, n. 30.435:
“Ove non risulti che i debiti della società in liquidazione, nascenti dall'eseguito finanziamento dei soci in suo favore, siano stati fatti oggetto di rinunzia, anch'essi devono essere considerati ai fini della valutazione della configurabilità, o non, dello stato di insolvenza della società, ai sensi dell'art. 5 l. fall. Detta ultima verifica deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”.
4.2.2 – Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, quando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione sullo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei
7 creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass., 7.12.2016, n. 25.167, Id., 5.11.2020, n. 24.660; Id., n. 13644/2013).
Si tratta del criterio c.d. dell'insolvenza “statica”.
Ora, il bilancio finale di liquidazione della al 30.12.2024, consegnato dal Parte_1
commercialista della società al curatore e prodotto sub 6 dalla curatela, evidenzia un passivo di oltre 3,4 milioni di euro con un attivo pari a zero, e un patrimonio netto negativo di oltre 3,5 milioni di euro: dal che risulta palese l'incapacità della società in liquidazione di far fronte alle proprie obbligazioni.
4.2.3 - Del tutto prive di rilievo sono le rinunce al credito da parte dei soci-finanziatori, intervenute in data successiva all'apertura della procedura concorsuale: l'insolvenza va infatti valutata al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, e non ex post con possibilità di revoca della sentenza di apertura a seguito del pagamento, nelle more della procedura concorsuale, del passivo concorsuale da parte di terzi.
In tali casi, semmai, si potrà pervenire alla chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di domande ex art. 223, co. 1, lett. a), c.c.i.i (corrispondente al vecchio art. 118,
n. 1, l. fall.).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni non ha rilevanza la fideiussione rilasciata da a garanzia dei debiti di fino alla concorrenza di 1 milione di euro in CP_8 Pt_1
data 17.10 u.s., dopo la sentenza del Tribunale di Alessandria qui reclamata.
4.3 – Anche il terzo motivo di reclamo, con cui si contesta la decisione del Tribunale di procedere nella contumacia della società allegando un impedimento (ricovero ospedaliero) del legale rappresentante che gli avrebbe impedito senza colpa di visionare la p.e.c. inviata ex art. 40, co. 6, c.c.i.i., si rivela infondato.
E' principio consolidato in giurisprudenza che il titolare di un account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo e che la semplice ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, sia idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati e ad attestare la regolarità della notifica, la prova contraria,
8 da fornirsi dal destinatario della notifica che solleva la relativa eccezione, potendo riguardare soltanto l'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (per tutte, Cass.,
24.09.2020, n. 20.039).
Consegue da quanto sopra che l'eventuale impedimento di fatto del legale rappresentante della società a visionare la p.e.c. con cui è stata notificata l'istanza di liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione d'udienza non è motivo di nullità (rescindente) ex artt. 40, co. 6,
c.c.i.i. e 354 c.p.c. della sentenza, e d'altra parte, per quanto concerne il diritto di difesa, la società reclamante ha potuto ampiamente esporre le proprie tesi difensive in questa fase di gravame.
5. – La reiezione nel merito del reclamo rende superflua ogni valutazione sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
6. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile, non essendo ad oggi ancora accertato il passivo concorsuale, complessità media, esclusa la fase istruttoria-trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico della società reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso la sent. n. 48/2025 Parte_1
emessa dal Tribunale di Alessandria in data 16.07.2025, con ricorso depositato in data
4.08.2025:
a) respinge il reclamo;
b) condanna alla rifusione, in favore della curatela della Pt_1 Parte_1
liquidazione giudiziale , delle spese di questa fase di reclamo, Parte_1 che liquida in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico della società reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
9 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Oriando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1045 / 2025 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IA DA ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ASSAROTTI
11/3 GENOVA;
- reclamante contro
(c.f. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
1 Curatela della liquidazione giudiziale di , in persona Parte_1 del curatore avv. Angela MASSA, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea GATTI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in ALESSANDRIA, P.zza Ambrosoli n. 13;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione a sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in composizione collegiale:
• in via preliminare e urgente, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui all'Art. 52, comma 5, CCII, disporre la sospensione immediata dell'efficacia esecutiva, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione della liquidazione giudiziale della sentenza n. 48/2025, depositata in data 16 luglio 2025 dal Tribunale di
Alessandria – Sezione Fallimentare, R.G. 73-1/2025, nelle more della definizione del presente reclamo, con ogni consequenziale provvedimento anche di tipo cautelare e di urgenza, ivi inclusa l'inibitoria alla curatela di compiere atti dispositivi o liquidatori fino alla decisione sul merito del gravame;
• acquisire, ove necessario, il fascicolo d'ufficio e ogni documentazione già prodotta nel procedimento originario, ai fini del presente giudizio;
2 • in via principale, – accogliere il presente reclamo, accertare e dichiarare l'insussistenza dello stato di insolvenza della con conseguente revoca e integrale Parte_1
caducazione della sentenza n. 48/2025, R.G. 73-1/2025, depositata in data 16 luglio 2025 dal Tribunale di Alessandria, per l'effetto escludere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società , con ogni effetto restitutorio Pt_1 Parte_1
e reintegratorio;
• Con ogni statuizione di giustizia anche in punto spese, diritti ed onorari”
Per parte reclamata – curatela della liquidazione giudiziale: “Per i motivi esposti in narrativa rigettare il reclamo ex art. 51 CCI proposto dalla , con sede Parte_1
legale in Ovada (AL), Largo Oratorio n. 13, C.F. e P.IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
Per il P.G.: “CHIEDE Il rigetto del reclamo proposto dal ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 - società con sede in Ovada (AL) già operante nel settore della gestione Parte_1
e noleggio mezzi di trasporto, è stata posta in liquidazione volontaria ad ottobre 2023 e il
10.02.2025 ha presentato istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese.
Il bilancio al 31.12.2023 presenta un patrimonio negativo di € 3.516.618.
1.2 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 22.05.2025, Controparte_1 assumendo di essere creditrice di per l'importo di € 2.866,07 più interessi, Parte_1 portati da un'unica fattura, ha chiesto al Tribunale di Alessandria l'apertura della liquidazione giudiziale della sua debitrice.
Con comunicazioni ai sensi dell'art. 42 c.c.i.i., ha riferito che a debito Controparte_3 della vi erano complessivi € 143.551,54 per tributi non pagati, interessi e Parte_1
sanzioni, il tutto già iscritto a ruolo e portato da cartelle di pagamento emesse tra il 2022 e il 2024; l ha a sua volta riferito che a debito della vi erano complessivi CP_4 Parte_1
€ 65.401,41 per debiti contributivi.
3 1.3 - Con sent. n. 48/2025, emessa nella contumacia della società debitrice e pubblicata il
16.07.2025, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della
CP_5
[...]
2. – ha proposto reclamo avverso la predetta sentenza.
[...] Parte_1 Parte_1
2.1 – Con il primo motivo, si afferma l'assoluta incertezza del modesto credito per il quale ha agito con domanda di liquidazione giudiziale, credito documentato solo CP_1
da una fattura e neppure accertato giudizialmente, e comunque inferiore al limite dei 30 mila euro previsti dall'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
Quanto ai debiti verso l'IO e verso l , risultanti dall'istruttoria pre-liquidazione, si CP_4
afferma che tali debiti sarebbero interamente compensabili con il credito IVA per il 2024, che assommerebbe ad € 168.122, con conseguente azzeramento di tali posizioni debitorie;
né l né , del resto, hanno intrapreso azioni esecutive nei confronti CP_4 Controparte_3
di essa reclamante.
2.2 – Con il secondo motivo di impugnazione, la reclamante contesta la sussistenza dello stato di insolvenza: è stata posta in liquidazione ad ottobre 2023 ed ha fatto Parte_1 fronte alla pressochè totalità dei suoi debiti attraverso l'immissione di liquidità da parte dei soci per oltre due milioni di euro, residuando soltanto il pagamento della fattura di neppure
3.000 euro di in relazione alla quale è stata aperta la procedura concorsuale;
CP_1
i debiti verso l'IO e verso l sarebbero compensabili con l'IVA a credito, per un CP_4
importo asseritamente maggiore;
il patrimonio negativo al 31.12.2023 per oltre 3 milioni di euro costituirebbe, testuale, “una situazione fisiologica e oggettiva, conseguenza diretta dello stato di liquidazione della stessa, che quindi non può essere valutato come prova dello stato di insolvenza … né può da solo comportare l'apertura della liquidazione giudiziale”; in ogni caso, le passività sarebbero riferibili a soci od a soggetti correlati e, proprio per questo, non potrebbero essere considerati per valutare lo stato di insolvenza.
2.3 – Con il terzo motivo di reclamo, si contesta la decisione del Tribunale di procedere in contumacia di essa società reclamante: ha cessato l'attività a dicembre 2023 con Pt_1
l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, l'istanza di cancellazione da Registro
Imprese è del gennaio 2025; nel periodo in cui è stata notificata via p.e.c. l'istanza di liquidazione giudiziale, il legale rappresentante della società, soggetto ultra-ottantenne, si
4 trovava ricoverato in ospedale e non ha potuto prendere visione della comunicazione per via telematica, o in ogni caso vi sarebbe un difetto di dolo o colpa grave nella mancata lettura della comunicazione via p.e.c.
2.4 – La reclamante, di seguito, formula una “offerta di sanatoria e collaborazione banco iudicis”, mediante il pagamento del debito della creditrice istante così da CP_1 eliminare l'asserito e contestato stato di insolvenza.
2.5 – Da ultimo, chiede la “sospensione dell'efficacia esecutiva della Parte_1 sentenza” impugnata, senza fare riferimento alle sospensive che la Corte può disporre a norma dell'art. 52 c.c.i.i.
3.1 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale, chiedendo la reiezione del gravame: (a) i crediti verso l'IO e l , immediatamente esigibili, sono superiori alla CP_4 soglia dei 30.000 euro prevista dall'art. 49, co. 5, c.c.i.i.; (b) il presunto credito IVA risultante dalla dichiarazione IVA 2025 – anno 2024 non sarebbe compensabile con i debiti tributari e previdenziali perché mancherebbe l'attestazione prevista, per le compensazioni superiori ai
5.000 euro, dall'art. 35, co. 1, lett. a), d.lgs. 241/97; (c) il bilancio finale di liquidazione al
31.12.2024, consegnato alla curatela dal commercialista della società, evidenzia un passivo di oltre 3,7 milioni di euro a fronte di un attivo pari a zero, a nulla rilevando che gran parte dei debiti sociali sia verso soci per recupero finanziamenti o verso controllate;
(d) la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza è stata fatta nel rispetto delle procedure previste dall'art. 40, co. 6, c.c.i.i. alla p.e.c. della società, ancora attiva;
(e) il codice della crisi non prevede la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, come ex adverso richiesto, ma solo di talune delle attività della procedura concorsuale, ma in ogni caso, qui non ricorrono i presupposti per provvedere in tal senso a norma dell'art. 52 c.c.i.i.
3.2 – Non si è costituita la creditrice istante Controparte_6
[...]
[...
. – Il P.G. ha concluso per la reiezione del reclamo.
3.4 – Nell'imminenza dell'udienza di discussione, la curatela ha depositato una nota, evidenziando che ad oggi risultano depositate domande di insinuazione al passivo per un
5 totale di oltre 500 mila euro, parte in chirografo, parte in via privilegiata (non si è ancora tenuta l'udienza di verifica, fissata per novembre).
A sua volta, la società reclamante ha depositato dichiarazioni di rinuncia al credito per finanziamento soci di di di di TMC, Parte_2 Controparte_7 Parte_3
dichiarazioni tutte datate 17.10.2025 (dunque, posteriori alla sentenza del Tribunale di
Alessandria di apertura della procedura), con conseguente riduzione del passivo risultante a bilancio finale di liquidazione al 31.12.2024 da € 3.812.897 ad € 1.100.000, nonché una scrittura di fideiussione, sempre del 17.10.2025, a garanzia di tutti i debiti di Parte_1 prestata da fino alla concorrenza di € 1.000.000, insistendo sulla insussistenza Parte_2
dello stato di insolvenza di essa società.
4. – Il reclamo è destituito di fondamento.
4.1 - Il primo motivo, riguardante il difetto di prova del credito della creditrice istante, il fatto che esso non superi la soglia dei 30.000 euro e che i debiti tributari e previdenziali siano compensabili con l'IVA a credito, è da respingere sotto tutti i profili in cui è stato articolato.
4.1.1 – Il credito della creditrice istante è accertabile incidentalmente da parte del giudice investito della domanda di liquidazione giudiziale, senza che occorra una previa pronuncia giudiziale, e nella specie, ha prodotto in primo grado l'ordine di acquisto Parte_4
firmato e il d.d.t. relativo alla fattura, siglato dal consegnatario, documentando in tal modo il proprio credito;
ad una valutazione sulla base degli atti di causa finalizzata a verificare la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. del creditore istante, il relativo credito risulta provato.
4.1.2 – Il debito fiscale e previdenziale, come crediti immediatamente esigibili, superano anche singolarmente la soglia di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
4.1.3 - Il complessivo debito fiscale e il debito previdenziale possono, bensì, essere compensati con l'IVA a credito dell'imprenditore-professionista (art. 3, co. 1, d.l. 124/2019), ma perché si possa operare la compensazione, se per importi superiori ai 5.000 euro (come nella specie), occorre l'attestazione di conformità prevista dagli artt. 35, co. 1, lett. a), e 36
d.lgs. 241/97 del credito opposto in compensazione – attestazione che qui manca del tutto.
6 Si evidenzia, peraltro, come dalla comunicazione ex art. 42 c.c.i.i. dell' Controparte_3 di Alessandria del 29.05.2025, il debito complessivo dovuto assomma non già ad € 80.484, come indicato dalla reclamante, bensì ad € 143.551,54; sicchè, anche se si considerasse l'IVA a credito risultante dalla dichiarazione IVA 2025 – anno 2024 per € 168.122, la sommatoria del debito verso l'IO con il debito sarebbe pari ad € 208.952,98, ben CP_4
superiore al credito IVA che si vuole opporre in compensazione e che quindi non può essere integralmente azzerato dall'operazione compensatoria.
4.2 – E' da respingere anche il secondo motivo di reclamo, con cui si contesta l'insolvenza nell'assunto che, per valutare tale condizione, non si debba tener conto dei debiti verso soci o verso le controllate.
4.2.1 – I debiti sociali derivanti da finanziamento soci sono debiti della società a tutti gli effetti, ancorchè ricorrano le condizioni dell'art. 2467 c.c. per la loro postergazione, per cui
– salvo rinuncia dei soci-finanziatori al loro credito - essi debbono essere considerati nella valutazione del passivo, sia ai fini delle soglie dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3,
c.c.i.i., sia ai fini della valutazione dell'insolvenza.
Si vd., per tutte, la Cass., 17.10.2022, n. 30.435:
“Ove non risulti che i debiti della società in liquidazione, nascenti dall'eseguito finanziamento dei soci in suo favore, siano stati fatti oggetto di rinunzia, anch'essi devono essere considerati ai fini della valutazione della configurabilità, o non, dello stato di insolvenza della società, ai sensi dell'art. 5 l. fall. Detta ultima verifica deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”.
4.2.2 – Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, quando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione sullo stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei
7 creditori sociali, e ciò in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte
(Cass., 7.12.2016, n. 25.167, Id., 5.11.2020, n. 24.660; Id., n. 13644/2013).
Si tratta del criterio c.d. dell'insolvenza “statica”.
Ora, il bilancio finale di liquidazione della al 30.12.2024, consegnato dal Parte_1
commercialista della società al curatore e prodotto sub 6 dalla curatela, evidenzia un passivo di oltre 3,4 milioni di euro con un attivo pari a zero, e un patrimonio netto negativo di oltre 3,5 milioni di euro: dal che risulta palese l'incapacità della società in liquidazione di far fronte alle proprie obbligazioni.
4.2.3 - Del tutto prive di rilievo sono le rinunce al credito da parte dei soci-finanziatori, intervenute in data successiva all'apertura della procedura concorsuale: l'insolvenza va infatti valutata al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, e non ex post con possibilità di revoca della sentenza di apertura a seguito del pagamento, nelle more della procedura concorsuale, del passivo concorsuale da parte di terzi.
In tali casi, semmai, si potrà pervenire alla chiusura della liquidazione giudiziale per mancanza di domande ex art. 223, co. 1, lett. a), c.c.i.i (corrispondente al vecchio art. 118,
n. 1, l. fall.).
Allo stesso modo e per le stesse ragioni non ha rilevanza la fideiussione rilasciata da a garanzia dei debiti di fino alla concorrenza di 1 milione di euro in CP_8 Pt_1
data 17.10 u.s., dopo la sentenza del Tribunale di Alessandria qui reclamata.
4.3 – Anche il terzo motivo di reclamo, con cui si contesta la decisione del Tribunale di procedere nella contumacia della società allegando un impedimento (ricovero ospedaliero) del legale rappresentante che gli avrebbe impedito senza colpa di visionare la p.e.c. inviata ex art. 40, co. 6, c.c.i.i., si rivela infondato.
E' principio consolidato in giurisprudenza che il titolare di un account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo e che la semplice ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, sia idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati e ad attestare la regolarità della notifica, la prova contraria,
8 da fornirsi dal destinatario della notifica che solleva la relativa eccezione, potendo riguardare soltanto l'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (per tutte, Cass.,
24.09.2020, n. 20.039).
Consegue da quanto sopra che l'eventuale impedimento di fatto del legale rappresentante della società a visionare la p.e.c. con cui è stata notificata l'istanza di liquidazione giudiziale e il decreto di fissazione d'udienza non è motivo di nullità (rescindente) ex artt. 40, co. 6,
c.c.i.i. e 354 c.p.c. della sentenza, e d'altra parte, per quanto concerne il diritto di difesa, la società reclamante ha potuto ampiamente esporre le proprie tesi difensive in questa fase di gravame.
5. – La reiezione nel merito del reclamo rende superflua ogni valutazione sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
6. – Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile, non essendo ad oggi ancora accertato il passivo concorsuale, complessità media, esclusa la fase istruttoria-trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico della società reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso la sent. n. 48/2025 Parte_1
emessa dal Tribunale di Alessandria in data 16.07.2025, con ricorso depositato in data
4.08.2025:
a) respinge il reclamo;
b) condanna alla rifusione, in favore della curatela della Pt_1 Parte_1
liquidazione giudiziale , delle spese di questa fase di reclamo, Parte_1 che liquida in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico della società reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
9 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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