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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/11/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1964/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 novembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1964/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lo Monaco (cod. fisc.: Parte_1
) ed elettivamente domiciliata a Barrafranca nel corso Garibaldi n. 440 presso C.F._1
lo studio di quest'ultimo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 31.12.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2005, 2007 e 2008 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola di TA CE per complessivi 102 gg annui; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l' anno in questione. Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta CP_1
per poi pretendere la restituzione delle somme erogate a tale titolo.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
D'altra parte, a fronte della contestazione dell' la prova testimoniale articolata in ricorso appare CP_1
assai generica.
Così, nei capp 1, 2 e 3 non si specificano le mansioni di adibizione ( si parla di “lavori agricoli vari”
senza neppure indicare neppure la specifica mansione e/o il tipo di coltivazione), nel capitolato 4, non
è precisato in quale arco temporale si svolgessero le asserite 6,30 ore di lavoro giornaliero, quali fossero i turni in cui il personale aziendale era suddiviso, così come non è indicato chi fosse il preposto che, in assenza del datore di lavoro, che provvedeva ad impartire quotidianamente le direttive.
Ma il capitolato che, più di tutti, appare platealmente inammissibile, è il n. 5, atto a dimostrare la onerosità della prestazione, che è carente e lacunoso su diverse circostanze specificative rilevanti,
ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di testi che (fatto dirimente), non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Per tale ragione la prova orale non veniva ammessa dal decidente.
Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola con la sola testimonianza di testi chiamati a rispondere su capitoli di prova vaghi e generici non può essere avallato da questo decidente. Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 4 novembre 2025.