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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Claris Appiani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2609/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. STEFANO BENVENUTO presso il cui indirizzo pec eleggono domicilio;
ATTORI contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE Controparte_1 C.F._3
PIRANI presso il cui indirizzo pec eleggono domicilio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate in data 26.10.2024 e 13.10.2024
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
per la somma di € 7.468,00 per il pagamento dei canoni relativi all'immobile concesso a
[...] quest'ultimo in locazione.
Stante il mancato pagamento del debito, i creditori hanno instaurato procedimento di pignoramento presso terzi a carico del conduttore.
Nel procedimento esecutivo il debitore ha sollevato opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura concedendo il termine per l'instaurazione della presente causa di merito.
Gli attori hanno chiesto che il giudice accerti il loro diritto all'assegnazione delle somme depositate presso il terzo a soddisfazione del loro credito portato dal decreto ingiuntivo.
Il convenuto ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza/nullita'/inefficacia/invalidita' del credito e/o del titolo di credito azionato (DI n.1600/2023) dai sig.ri nonché Parte_4 l'accertamento della carenza di legittimazione ad agire dei sig.ri (comproprietari Parte_5 esecutati in procedura RGE 276/2020), dichiarando nullo/invalido/inefficace il pignoramento mobiliare presso terzi in danno all'opponente sig. di tutte le somme pignorate presso i terzi e Pt_3 disporre la liberazione delle somme staggite illegittimamente. Ha altresì chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In particolare, il convenuto ha allegato che a far data dal 28.8.2020 l'immobile di proprietà degli attori e oggetto di locazione è stato sottoposto a pignoramento immobiliare e che con comunicazione del
15.5.2023 il custode giudiziario ha intimato il conduttore di versare i canoni, a partire dalla mensilità di febbraio 2023, alla procedura esecutiva. Per tale ragione si è opposto all'esecuzione, non ritenendo dovuta agli attori la somma oggetto di ingiunzione.
Gli attori hanno invece sostenuto l'intangibilità del credito cristallizzato a loro favore dal decreto ingiuntivo n. 1600/2023 Trib. Pavia e hanno insistito per la prosecuzione dell'esecuzione.
Il Tribunale ritiene che la domanda degli attori non meriti accoglimento.
Occorre preliminarmente evidenziare che le somme oggetto di decreto ingiuntivo, pur in assenza di specifica indicazione nel titolo, si riferiscono ai canoni di locazione dovuto da febbraio 2023 in poi.
Tale circostanza si deduce dalla lettura della citazione per convalida di sfratto per morosità con contestuale richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per canoni insoluti, dove gli attori danno atto che a far tempo dal febbraio 2023 il conduttore sospendeva i pagamenti di canoni e spese (pag. 1 doc. 1 conv.). L'affermazione degli attori contenuta nell'atto di citazione relativa all'imputazione dell'insoluto ad epoca antecedente alla notifica del pignoramento (pag. 2 citaz.) è priva di qualunque riscontro, dovendosi quindi privilegiare la ricostruzione del convenuto, suffragata dall'indicazione fornita dagli attori stessi con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Ancorata la richiesta di pagamento ai canoni maturati da febbraio 2023 in poi, deve essere dichiarata l'inesigibilità degli stessi da parte degli attori, posto che tale somma è sottoposta a pignoramento a favore del creditore procedente nell'esecuzione immobiliare avente ad oggetto l'immobile locato ai sensi dell'art. 2912 c.c., posto che per effetto dell'art. 820 c.c. i canoni di locazione sono frutti civili dell'immobile pignorato.
Se, da una parte, il titolo esecutivo emesso a favore degli attori è definitivo perché non impugnato, dall'altra, le somme oggetto di ingiunzione sono sottoposte a pignoramento di legge a favore del creditore procedente, circostanza che ne impedisce il recupero da parte degli attori.
In particolare, non è in discussione la titolarità del credito indicata nel decreto ingiuntivo, ma la pagina 2 di 3 possibilità che tale titolare possa agire esecutivamente per recuperare le somme oggetto di ingiunzione, trattandosi di denaro sottoposto al vincolo pignoratizio dal 22.8.2020, data in cui è stato notificato il pignoramento immobiliare.
Come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione, unico titolare dell'azione per il recupero dei canoni
è il custode nominato nella procedura esecutiva (si veda Cass. civ. n. 7748/2028 secondo cui: “Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene”; in particolare la sentenza sottolinea “la perdita del diritto di riscuotere i canoni da parte della locatrice, il cui immobile e' stato sottoposto a pignoramento” dovendosi interpretare il termine riscossione sia come richiesta stragiudiziale, sia come azione per l'ottenimento del titolo, sia, infine, come azione esecutiva per il recupero coatto dell'importo).
Nel caso poi che il pignoramento abbia ad oggetto un bene concesso in garanzia in relazione al contratto di mutuo fondiario, i canoni, beneficianti del rango ipotecario, devono essere versati direttamente dal custode alla banca, ai sensi dell'art. 41 TUB.
Gli attori non avrebbero dovuto fare richiesta di pagamento dei canoni maturati dopo la notifica del pignoramento perché privi di legittimazione e sicuramente, anche in presenza di un titolo, non possono ora agire esecutivamente per recuperare le somme sottoposte a vincolo di indisponibilità per effetto dell'art. 2912 c.c.
Deve conclusivamente decretarsi l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da e Parte_1 nei confronti di che deve essere dichiarata estinta. Parte_2 Controparte_1
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Nonostante la soccombenza, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone gli estremi per l'applicabilità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda degli attori;
per l'effetto dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva presso terzi RG 2592/2023 e ne dichiara l'estinzione.
Condanna e a pagare all'avv. Davide Pirani, procuratore antistatario di Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese di lite, che si liquidano in € 2.000 per Controparte_1 compenso oltre spese generali e oneri di legge accessori se dovuti.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Claris Appiani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Claris Appiani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2609/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. STEFANO BENVENUTO presso il cui indirizzo pec eleggono domicilio;
ATTORI contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE Controparte_1 C.F._3
PIRANI presso il cui indirizzo pec eleggono domicilio;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate in data 26.10.2024 e 13.10.2024
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3
per la somma di € 7.468,00 per il pagamento dei canoni relativi all'immobile concesso a
[...] quest'ultimo in locazione.
Stante il mancato pagamento del debito, i creditori hanno instaurato procedimento di pignoramento presso terzi a carico del conduttore.
Nel procedimento esecutivo il debitore ha sollevato opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura concedendo il termine per l'instaurazione della presente causa di merito.
Gli attori hanno chiesto che il giudice accerti il loro diritto all'assegnazione delle somme depositate presso il terzo a soddisfazione del loro credito portato dal decreto ingiuntivo.
Il convenuto ha concluso chiedendo l'accertamento dell'inesistenza/nullita'/inefficacia/invalidita' del credito e/o del titolo di credito azionato (DI n.1600/2023) dai sig.ri nonché Parte_4 l'accertamento della carenza di legittimazione ad agire dei sig.ri (comproprietari Parte_5 esecutati in procedura RGE 276/2020), dichiarando nullo/invalido/inefficace il pignoramento mobiliare presso terzi in danno all'opponente sig. di tutte le somme pignorate presso i terzi e Pt_3 disporre la liberazione delle somme staggite illegittimamente. Ha altresì chiesto la condanna degli attori al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In particolare, il convenuto ha allegato che a far data dal 28.8.2020 l'immobile di proprietà degli attori e oggetto di locazione è stato sottoposto a pignoramento immobiliare e che con comunicazione del
15.5.2023 il custode giudiziario ha intimato il conduttore di versare i canoni, a partire dalla mensilità di febbraio 2023, alla procedura esecutiva. Per tale ragione si è opposto all'esecuzione, non ritenendo dovuta agli attori la somma oggetto di ingiunzione.
Gli attori hanno invece sostenuto l'intangibilità del credito cristallizzato a loro favore dal decreto ingiuntivo n. 1600/2023 Trib. Pavia e hanno insistito per la prosecuzione dell'esecuzione.
Il Tribunale ritiene che la domanda degli attori non meriti accoglimento.
Occorre preliminarmente evidenziare che le somme oggetto di decreto ingiuntivo, pur in assenza di specifica indicazione nel titolo, si riferiscono ai canoni di locazione dovuto da febbraio 2023 in poi.
Tale circostanza si deduce dalla lettura della citazione per convalida di sfratto per morosità con contestuale richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per canoni insoluti, dove gli attori danno atto che a far tempo dal febbraio 2023 il conduttore sospendeva i pagamenti di canoni e spese (pag. 1 doc. 1 conv.). L'affermazione degli attori contenuta nell'atto di citazione relativa all'imputazione dell'insoluto ad epoca antecedente alla notifica del pignoramento (pag. 2 citaz.) è priva di qualunque riscontro, dovendosi quindi privilegiare la ricostruzione del convenuto, suffragata dall'indicazione fornita dagli attori stessi con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo.
Ancorata la richiesta di pagamento ai canoni maturati da febbraio 2023 in poi, deve essere dichiarata l'inesigibilità degli stessi da parte degli attori, posto che tale somma è sottoposta a pignoramento a favore del creditore procedente nell'esecuzione immobiliare avente ad oggetto l'immobile locato ai sensi dell'art. 2912 c.c., posto che per effetto dell'art. 820 c.c. i canoni di locazione sono frutti civili dell'immobile pignorato.
Se, da una parte, il titolo esecutivo emesso a favore degli attori è definitivo perché non impugnato, dall'altra, le somme oggetto di ingiunzione sono sottoposte a pignoramento di legge a favore del creditore procedente, circostanza che ne impedisce il recupero da parte degli attori.
In particolare, non è in discussione la titolarità del credito indicata nel decreto ingiuntivo, ma la pagina 2 di 3 possibilità che tale titolare possa agire esecutivamente per recuperare le somme oggetto di ingiunzione, trattandosi di denaro sottoposto al vincolo pignoratizio dal 22.8.2020, data in cui è stato notificato il pignoramento immobiliare.
Come più volte stabilito dalla Corte di Cassazione, unico titolare dell'azione per il recupero dei canoni
è il custode nominato nella procedura esecutiva (si veda Cass. civ. n. 7748/2028 secondo cui: “Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene”; in particolare la sentenza sottolinea “la perdita del diritto di riscuotere i canoni da parte della locatrice, il cui immobile e' stato sottoposto a pignoramento” dovendosi interpretare il termine riscossione sia come richiesta stragiudiziale, sia come azione per l'ottenimento del titolo, sia, infine, come azione esecutiva per il recupero coatto dell'importo).
Nel caso poi che il pignoramento abbia ad oggetto un bene concesso in garanzia in relazione al contratto di mutuo fondiario, i canoni, beneficianti del rango ipotecario, devono essere versati direttamente dal custode alla banca, ai sensi dell'art. 41 TUB.
Gli attori non avrebbero dovuto fare richiesta di pagamento dei canoni maturati dopo la notifica del pignoramento perché privi di legittimazione e sicuramente, anche in presenza di un titolo, non possono ora agire esecutivamente per recuperare le somme sottoposte a vincolo di indisponibilità per effetto dell'art. 2912 c.c.
Deve conclusivamente decretarsi l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa da e Parte_1 nei confronti di che deve essere dichiarata estinta. Parte_2 Controparte_1
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Nonostante la soccombenza, deve essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non sussistendone gli estremi per l'applicabilità della norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda degli attori;
per l'effetto dichiara l'illegittimità della procedura esecutiva presso terzi RG 2592/2023 e ne dichiara l'estinzione.
Condanna e a pagare all'avv. Davide Pirani, procuratore antistatario di Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 93 c.p.c., le spese di lite, che si liquidano in € 2.000 per Controparte_1 compenso oltre spese generali e oneri di legge accessori se dovuti.
Milano, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Claris Appiani
pagina 3 di 3