Ordinanza collegiale 11 novembre 2024
Sentenza 24 marzo 2025
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2025
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2024, proposto da
SI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Foro Buonaparte 67;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Maria Latella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
- ai decreti ingiuntivi adottati dal Tribunale di Milano n. 7029/2017, n. 23587/2017, n. 7217/2018, n. 17118/2018 e n. 1020/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visto il reclamo proposto in data 14.10.2025 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 il dott. RI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n. 1048/2025, depositata in data 24.03.2025, il Tribunale ha accolto il ricorso in ottemperanza presentato dalla società SI RL, al fine di ottenere l’esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe; a tal fine è stato assegnato all’amministrazione resistente il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Nel contempo si è provveduto, per il caso di inutile decorso del termine suindicato, alla nomina del Commissario ad acta, in persona del Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo ufficio, precisando che il Commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), avrebbe dato corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
2) Con apposita relazione, depositata in giudizio, il Commissario ad acta ha descritto l’evoluzione della situazione una volta intervenuta la sua nomina, nonché il rapporto tra l’attività svolta dall’Amministrazione inadempiente e le iniziative da lui intraprese.
In particolare:
- con decreto prot. n. 87048, in data 30 luglio 2025, il Prefetto di Reggio Calabria delegava la dott.ssa Lara Maria Quattrone, Viceprefetto aggiunto, per lo svolgimento delle attività commissariali;
- il delegato, prima dell’insediamento, interloquiva con l’Amministrazione per le vie brevi e l’A.S.P. di Reggio Calabria comunicava che era in corso la predisposizione di quanto necessario per l’ottemperanza, tanto che in data 22 agosto 2025 trasmetteva la deliberazione n. 806 del 21 agosto 2025, prevedendo il pagamento dell’importo di 192.729,67 euro, seppure subordinandolo alla presentazione di una serie di documenti;
- il commissario delegato, non ancora insediato, interloquiva in via meramente collaborativa con SI RL, richiamando la delibera assunta dall’Azienda e chiedendo alla società se fosse disponibile a collaborare secondo le richieste dell’Azienda, al fine di favorire l’emissione degli ordini di pagamento;
- con nota in data 29 agosto 2025, il difensore di SI rappresentava la disponibilità della società a trasmettere le fatturazioni richieste dall’Azienda debitrice, cui la stessa aveva subordinato i relativi ordini di pagamento, ma nel contempo segnalava “l’arbitraria decurtazione di talune spese” oltre “ad una sensibile inesattezza nel calcolo degli interessi di mora maturati su ogni singola partita di debito per sorte capitale, così che i monitori in parola non risulterebbero completamente eseguiti”; a supporto di quanto dichiarato la società trasmetteva una nota specifica in ordine al credito vantato e chiedeva all’ASP di integrare gli atti amministrativi adottati e, in difetto di pronta ottemperanza, invitava il Commissario a procedere con l’insediamento;
- a fronte della situazione di stallo determinatasi e delle contestazioni avanzate in ordine all’esatta quantificazione delle somme spettanti alla SI s.r.l., il Commissario delegato si insediava presso il
Settore Economico Finanziario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;
- una volta insediatosi, il Commissario accertava che l’A.S.P. non aveva ancora provveduto al pagamento, neppure in parte, delle somme dovute alla SI s.r.l., sicché procedeva con le necessarie verifiche tese ad accertare e quantificare l’esatto importo delle somme da liquidare;
- con delibera n. 827 del 22 settembre 2025 il Commissario dava esecuzione a quanto disposto dal T.A.R. con la richiamata sentenza n. 1048/2025, per l’ottemperanza dei decreti ingiuntivi adottati dal Tribunale di Milano n. 7029/2017, n. 23587/2017, n. 7217/2018, n. 17118/2018 e n. 1020/2021;
- in particolare, con tale provvedimento, si disponeva affinché l’Azienda debitrice provvedesse al pagamento della somma complessiva di 196.533,27 euro di cui: 1) Euro 95.792,40 a titolo di sorte capitale; 2) Euro 89.171,64 per interessi moratori; 3) Euro 11.569,23 a titolo di spese legali;
- con ordinativo di pagamento n. 14838 del 26 settembre 2025, l’Azienda di Reggio Calabria provvedeva al pagamento di una parte delle somme dovute, quindi, con successivo mandato di pagamento, l’Azienda liquidava l’ulteriore somma residua di 1.459,88 euro, così corrispondendo integralmente l’importo delle somme indicate nella delibera adottata;
- con nota del 22 ottobre 2025, il difensore di SI RL comunicava che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione della deliberazione n. 827 del 22 settembre 2025.
3) Con reclamo notificato e depositato in giudizio, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha contestato l’operato del Commissario, chiedendo la dichiarazione di nullità o l’annullamento sia della Deliberazione del Commissario ad acta n. 875 del 22 settembre 2025, con cui è stata disposta la liquidazione e il pagamento in favore di SI S.r.l. della somma complessiva di € 196.533,27, sia dell’ordinativo di pagamento n. 14838 del 26 settembre 2025, emesso dall’ ASP medesima “in pedissequa esecuzione della predetta deliberazione commissariale”, sia, infine, del verbale di insediamento del Commissario ad acta del 15 settembre 2025.
L’Azienda contesta, in primis, l’insediamento del Commissario che non troverebbe fondamento nell’inerzia dell’Amministrazione, atteso che l’ASP con la deliberazione n. 806/2025, aveva già liquidato le somme dovute.
Quindi censura i contenuti della delibera commissariale, con riferimento al calcolo degli interessi moratori, in quanto il margine temporale ulteriore di computo valorizzato dal Commissario sarebbe imputabile solo alla SI che non avrebbe trasmesso le fatture necessarie per il pagamento.
Viene contestato il calcolo effettuato per le spese legali e si censura che la delibera commissariale non avrebbe previsto l’emissione della fattura da parte della società SI a fronte dei pagamenti disposti.
Le contestazioni sono infondate, tanto in relazione alla domanda di accertamento della nullità, quanto con riferimento a quella costitutiva di annullamento, da trattare congiuntamente.
In primo luogo va osservato che il Commissario, pur delegato dal 31 luglio 2005, non si è insediato immediatamente proprio in ragione della determinazione n. 806/2025 assunta direttamente dall’ASP e finalizzata al pagamento del dovuto.
In questa fase il Commissario ha semplicemente interloquito con le parti, al fine della rapida definizione dell’ottemperanza, ma senza adottare provvedimenti in via sostitutiva, così rispettando pienamente le prerogative dell’Amministrazione che intendeva operare direttamente per l’adempimento, in coerenza con i principi posti dalla sentenza dell’Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 8/2021, cui si richiama l’A.S.P..
Vale evidenziare sul punto, che proprio le interlocuzioni svolte hanno permesso al Commissario delegato di avere contezza delle intenzioni dell’Amministrazione resistente, che solo in data 21 agosto 2025 ha trasmesso la deliberazione n. 806, nonostante fosse ormai decorso il termine di 120 giorni assegnato dal Tribunale per l’ottemperanza con la sentenza n. 1048/2025, depositata in data 24.03.2025.
Anche dopo l’adozione della delibera n. 806, il Commissario delegato ha semplicemente contattato la SI RL per il celere completamento della procedura, senza spendita di poteri autoritativi.
La società chiedeva l’insediamento del Commissario, evidenziando una serie di errori commessi nel calcolo delle somme dovute e, in ogni caso, la mancanza di pagamenti anche solo parziali.
Solo a seguito della perdurante inerzia dell’Amministrazione, che, si ribadisce, ha adottato un atto di liquidazione – contestato dalla società interessata – ma non ha provveduto ad alcun pagamento, il Commissario, considerato il tempo trascorso, si è insediato, ha svolto le necessarie verifiche ed ha adottato gli atti necessari per la piena esecuzione in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
Vale osservare, inoltre, che la delibera n. 806 disponeva che la liquidazione fosse eseguita in favore della Farmacia Centrale S.r.l. e non di SI RL, a favore della quale erano stati emessi i decreti ingiuntivi da ottemperare, nonché la sentenza del Tribunale n. 1048/2025, sicché la determinazione dell’ASP non si prestava, neppure sul piano dell’individuazione del soggetto destinatario dei pagamenti, ad integrare la legittima esecuzione dei decreti ingiuntivi.
Ne deriva che l’insediamento è avvenuto solo a fronte della perdurante inerzia dell’ASP, la quale ha adottato una delibera finalizzata al pagamento senza portarla ad esecuzione, poiché non ha dato corso ad alcun pagamento, nonostante il decorso sia del termine assegnato dal Tribunale, sia dell’ulteriore termine atteso dal Commissario una volta ricevuta la richiesta di insediamento da parte di SI RL.
Tale modus operandi del Commissario è del tutto coerente con i principi posti dalla giurisprudenza richiamata, in quanto l’Amministrazione ha perseverato in una sostanziale inottemperanza, che non può ritenersi superata dalla formale adozione di una deliberazione, in sé contestata, cui non è seguito alcun pagamento effettivo e comunque rivolta ad un soggetto diverso dal creditore.
Non sono fondate le contestazioni mosse dall’ASP al contenuto della delibera adotta dal Commissario.
In particolare:
- quanto agli interessi di mora, è legittima la scelta del Commissario di riferirli ad un periodo maggiore rispetto a quello considerato dall’ASP, ossia sino alla data del 23 settembre 2025, in quanto tali accessori maturano fino all’effettivo pagamento, che l’Asp non ha eseguito in applicazione della deliberazione n. 806, ma solo a seguito della determinazione adottata dal Commissario in via sostitutiva, provvedendo in parte in data 1 ottobre 2025 e fermo restando che il residuo debito di 1.459,88 euro è stato adempito solo in data 14 ottobre 2025;
- quanto alle spese legali, le maggiori somme riconosciute dal Commissario (1.413,84 euro) derivano dalla legittima considerazione delle spese di registrazione dei decreti ingiuntivi documentate dal difensore di SI RL; del resto, il rimborso al 15%, anziché al 12,50% delle spese generali si sostanzia in una differenza talmente contenuta da non incidere sulla complessiva legittimità della liquidazione commissariale;
- quanto alla fatturazione, le contestazioni mosse dall’ASP sono superate dalle deduzioni del Commissario – non contestate nella loro evidenza oggettiva – laddove evidenzia che SI RL ha provveduto, in data 22 settembre 2025, a produrre la necessaria fatturazione e successivamente anche “ad allineare le diverse partite contabili, emettendo nuove note di credito in data 7 ottobre u.s.
secondo le indicazioni fornite dall’ASP”;
- sempre in tema fatturazione, va evidenziato, da un lato, che, al di là di specifiche determinazioni commissariali, SI RL era tenuta in base alla disciplina generale ad emettere le fatture relative ai pagamenti ricevuti, dall’altro, che la delibera commissariale ha comunque fatto riferimento a tali adempimenti e, infine, che le fatture sono state emesse.
Va, pertanto ribadita l’infondatezza delle censure sollevate dalla parte reclamante.
4) In definitiva, il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Le spese del giudizio di reclamo possono essere compensate, stante la peculiarità della situazione complessiva.
5) Il Commissario delegato ha chiesto la liquidazione del compenso.
La pretesa è fondata.
In particolare, va osservato che:
- il Commissario ha documentato la piena esecuzione dei titoli da ottemperare, nonché l’attività svolta sia prima dell’insediamento, sia successivamente ad esso, producendo le necessarie relazioni al Tribunale anche a seguito del reclamo proposto dall’A.S.P.;
- l’incarico, quindi, è stato espletato e la richiesta di liquidazione è stata ritualmente presentata;
- è possibile riconoscere al Commissario delegato, in relazione al valore della causa e alla complessità dell’attività di esecuzione, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00 a titolo di remunerazione per l’attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il reclamo proposto dall’ASP di Reggio Calabria avverso le determinazioni del Commissario ad acta;
2) compensa le spese della lite;
3) liquida complessivamente al Commissario ad acta delegato la somma di € 1.200,00 (milleduecento), da porre a carico dell’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
RI AR, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AR | HA SO |
IL SEGRETARIO