TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 315/2024 tra
Parte_1 attore e fu;
Controparte_1 Per_1
convenuto contumace
Alla odierna udienza del 22.5.2025 innanzi al dott. Mariagrazia Galati, rilevato che la difesa di parte attrice , all'esito della escussione testimoniale, ha discusso oralmente la causa chiedendo la decisione sulle conclusioni di cui all 'atto introduttivo del presente giudizio;
PQM
decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 315/24 R.G.A.C. vertente TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall 'avv. C.F._1
, domiciliatario, giusta procura in atti;
Controparte_2
-ATTORE-
E
fu del quale sono ignoti Controparte_1 Per_1 luogo e data di nascita, né lo stesso risulta iscritta presso l'Anagrafe di Siderno;
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: all'udienza odierna del 22.5.2025 il procuratore presente nell'interesse di parte attrice ha discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni riporta ndosi integralmente a quelle di cui all 'atto introduttivo
FATTO E DIRITTO
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. giusta ordinanza del 07.10.2024 del Presidente del Tribunale di Locri al convenuto nonché a tutti gli altri attuali aventi titolo sull'immobile oggetto della domanda di usucapion e, l'odierna parte attrice,
, ha esposto di avere esercitato da oltre Parte_1 vent'anni, con continuità, pubblicamente e pacificamente, da proprietario esclusivo, il possesso sul terreno ubicato in Siderno, alla via Lungomare delle Palme C. Iannopollo Lato Nord censito in Catasto Terreni al f g. 32, p.lla 319.
Ha esposto che il terreno risulta intestato a tutt'oggi a: CP_1 fu del quale sono ignoti luogo e data di
[...] Per_1 nascita, né lo stesso risulta iscritta presso l'Anagrafe di Siderno.
Ha dedotto di aver esercitato il possesso sul predetto bene occupandosi della coltivazione e della manutenzione e agito comportandosi uti dominus senza che l'odierna parte convenuta abbia mai contestato tale situazione.
Dunque, sulla base di tali premesse, ha citato in giudizio dinanzi all'adito Tribunale, l'odierna parte convenuta quale formale proprietario del terreno oggetto della domanda, al fine
Pagina 2 di 6 di ottenere sentenza dichiarativa del proprio acquisto del diritto di proprietà esclusiva sul terreno ubicato in Siderno, sopra meglio identificato, per intervenuta prescrizione acquisitiva.
I.
2- Verificata la regolarità della notifica mediante pubblici proclami nessuno si è costituito per il convenuto di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia.
I.
3- La causa è stata istruita sulla base della produzione documentale e delle prove testimoniali e all'udienza odierna del 22.5.2025 svoltasi con modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
II.- La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
ha invero compiutamente dimostrato di avere Parte_1 ancora attualmente il pieno ed esclusivo possesso esercitato per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente sul terreno oggetto di causa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva, mentre l'odierno convenuto, formale titolare del bene, né altri hanno mai avanzato pretese di alcun genere nei confronti del bene immobile dedotto in lite né hanno mai compiuto atti di possesso, né ancora intrapreso azioni legali.
Ciò si desume, chiaramente, sia da quanto prospettato da parte attrice sia dalle allegazioni documentali in atti che dalle dichiarazioni dei testi escussi in data odierna.
Giova premettere che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass. 22.8.2023 n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1796/2022; Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
Sulla questione, la Corte di legittimità è intervenuta a più riprese precisando, con argomenti condivisibili che:
- la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. jus excludendi alios);
Pagina 3 di 6 - il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione;
- con specifico riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di "jus excludendi alios", e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023, Cass. n. 1796/2022).
La Cassazione, invero, anche da ultimo ha ribadito che “ In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie in particolare il teste escusso alla odierna udienza, sig. , Testimone_1 non si è limitato a riferire sulla presenza costante ed esclusiva sul fondo dell'odierno attore dedito, da oltre vent'anni alla manutenzione e alla cura del terreno, ma ha anche confermato che allorquando si è recato per la prima volta il terreno era recintato su tre lati e nel corso degli anni il ha Pt_1 provveduto a sostituire il cancello e la recinzione che erano
Pagina 4 di 6 divenuti obsoleti e ammalorati. Ebbene tale circostanza appare dirimente ai fini di causa unitamente alla circostanza che il teste ha compiutamente descritto lo stato dei luoghi . Inoltre, tale circostanza è stata confermata – nei medesimi termini – anche dall'altro teste escusso in data odierna, sig.
[...]
. Testimone_2
Sicché, all'esito dell'istruttoria espletata, si può affermare che l'attore ha dimostrato di essere ampiamente in possesso dei requisiti previsti dall'art.1158 c.c. per l'acquisto per usucapione dei beni immobili oggetto di causa.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni, appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dei proprietari e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sugli stessi beni da parte del possessore, che si è completamente sostituito ai proprietari nell'utilizzazione del bene medesimo, con quell'animus possidendi che – com'è noto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione (che non è escluso dalla consapevolezza dell'altrui diritto: cfr. Cass. n. 5964/1996
“L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art.1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio”).
Peraltro si osserva che essendo il convenuto rimasto contumace, non risultano essere stati rappresentati nel corso del giudizio atti o comportamenti di reazione contro il potere di fatto esercitato sul fondo dai possessori, così confermando quella situazione di inerzia sulla quale pure si fonda il possesso ad usucapionem (cfr. Cass. n.3646/88).
In conclusione, secondo i principi generali in materia di usucapione, essendovi la prova sia dell'animus possidendi che del corpus possesionis, deve essere dichiarato, in favore dell'attore, l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione degli immobili oggetto della domanda.
Pagina 5 di 6 E' prescritta dal legislatore la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizio di Pubblicità Immobiliare).
III.- La natura della controversia, l'indefettibilità della pronuncia giudiziaria e la non contestazione delle circostanze allegate, legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 315/24 r.g. come in epigrafe proposta, così provvede:
1) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da Parte_1
il diritto di proprietà esclusiva sul terreno ubicato in
[...]
Siderno, alla via Lungomare delle Palme C. Iannopollo Lato Nord censito in Catasto Terreni al fg. 32, p.lla 319 ;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Locri, 22.5.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 315/2024 tra
Parte_1 attore e fu;
Controparte_1 Per_1
convenuto contumace
Alla odierna udienza del 22.5.2025 innanzi al dott. Mariagrazia Galati, rilevato che la difesa di parte attrice , all'esito della escussione testimoniale, ha discusso oralmente la causa chiedendo la decisione sulle conclusioni di cui all 'atto introduttivo del presente giudizio;
PQM
decide la causa pronunciando la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 315/24 R.G.A.C. vertente TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall 'avv. C.F._1
, domiciliatario, giusta procura in atti;
Controparte_2
-ATTORE-
E
fu del quale sono ignoti Controparte_1 Per_1 luogo e data di nascita, né lo stesso risulta iscritta presso l'Anagrafe di Siderno;
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: usucapione
Conclusioni delle parti: all'udienza odierna del 22.5.2025 il procuratore presente nell'interesse di parte attrice ha discusso oralmente la causa e precisato le conclusioni riporta ndosi integralmente a quelle di cui all 'atto introduttivo
FATTO E DIRITTO
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. giusta ordinanza del 07.10.2024 del Presidente del Tribunale di Locri al convenuto nonché a tutti gli altri attuali aventi titolo sull'immobile oggetto della domanda di usucapion e, l'odierna parte attrice,
, ha esposto di avere esercitato da oltre Parte_1 vent'anni, con continuità, pubblicamente e pacificamente, da proprietario esclusivo, il possesso sul terreno ubicato in Siderno, alla via Lungomare delle Palme C. Iannopollo Lato Nord censito in Catasto Terreni al f g. 32, p.lla 319.
Ha esposto che il terreno risulta intestato a tutt'oggi a: CP_1 fu del quale sono ignoti luogo e data di
[...] Per_1 nascita, né lo stesso risulta iscritta presso l'Anagrafe di Siderno.
Ha dedotto di aver esercitato il possesso sul predetto bene occupandosi della coltivazione e della manutenzione e agito comportandosi uti dominus senza che l'odierna parte convenuta abbia mai contestato tale situazione.
Dunque, sulla base di tali premesse, ha citato in giudizio dinanzi all'adito Tribunale, l'odierna parte convenuta quale formale proprietario del terreno oggetto della domanda, al fine
Pagina 2 di 6 di ottenere sentenza dichiarativa del proprio acquisto del diritto di proprietà esclusiva sul terreno ubicato in Siderno, sopra meglio identificato, per intervenuta prescrizione acquisitiva.
I.
2- Verificata la regolarità della notifica mediante pubblici proclami nessuno si è costituito per il convenuto di cui pertanto è stata dichiarata la contumacia.
I.
3- La causa è stata istruita sulla base della produzione documentale e delle prove testimoniali e all'udienza odierna del 22.5.2025 svoltasi con modalità cartolari per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
II.- La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
ha invero compiutamente dimostrato di avere Parte_1 ancora attualmente il pieno ed esclusivo possesso esercitato per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente sul terreno oggetto di causa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà esclusiva, mentre l'odierno convenuto, formale titolare del bene, né altri hanno mai avanzato pretese di alcun genere nei confronti del bene immobile dedotto in lite né hanno mai compiuto atti di possesso, né ancora intrapreso azioni legali.
Ciò si desume, chiaramente, sia da quanto prospettato da parte attrice sia dalle allegazioni documentali in atti che dalle dichiarazioni dei testi escussi in data odierna.
Giova premettere che per costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene (Cass. 22.8.2023 n. 24991; Cass. n. 4931/2022; Cass. n. 1796/2022; Cass. n. 6123/2020; Cass. n. 17376/2018; Cass. n. 18215/2013).
Sulla questione, la Corte di legittimità è intervenuta a più riprese precisando, con argomenti condivisibili che:
- la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. jus excludendi alios);
Pagina 3 di 6 - il giudice di merito deve, pertanto, accertare se il soggetto che chiede il riconoscimento dell'usucapione abbia dimostrato non soltanto di aver utilizzato il bene, ma anche di averne precluso ai terzi la fruizione;
- con specifico riferimento ai terreni agricoli, la recinzione del fondo costituisce la più rilevante dimostrazione dell'intento del possessore di esercitare sul bene una relazione materiale configurabile in termini di "jus excludendi alios", e dunque di possederlo come proprietario, impedendo ai terzi qualsiasi possibilità di godimento del predio (cfr. Cass. n. 18528/2023, Cass. n. 7621/2023, Cass. n. 6485/2023, Cass. n. 1796/2022).
La Cassazione, invero, anche da ultimo ha ribadito che “ In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cassazione civile sez. II, 11/01/2024, n.1121).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie in particolare il teste escusso alla odierna udienza, sig. , Testimone_1 non si è limitato a riferire sulla presenza costante ed esclusiva sul fondo dell'odierno attore dedito, da oltre vent'anni alla manutenzione e alla cura del terreno, ma ha anche confermato che allorquando si è recato per la prima volta il terreno era recintato su tre lati e nel corso degli anni il ha Pt_1 provveduto a sostituire il cancello e la recinzione che erano
Pagina 4 di 6 divenuti obsoleti e ammalorati. Ebbene tale circostanza appare dirimente ai fini di causa unitamente alla circostanza che il teste ha compiutamente descritto lo stato dei luoghi . Inoltre, tale circostanza è stata confermata – nei medesimi termini – anche dall'altro teste escusso in data odierna, sig.
[...]
. Testimone_2
Sicché, all'esito dell'istruttoria espletata, si può affermare che l'attore ha dimostrato di essere ampiamente in possesso dei requisiti previsti dall'art.1158 c.c. per l'acquisto per usucapione dei beni immobili oggetto di causa.
Il possesso protrattosi nel modo in cui si è detto per un periodo di oltre vent'anni, appare dunque idoneo a creare quella situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dei proprietari e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sugli stessi beni da parte del possessore, che si è completamente sostituito ai proprietari nell'utilizzazione del bene medesimo, con quell'animus possidendi che – com'è noto – caratterizza il possesso idoneo all'usucapione (che non è escluso dalla consapevolezza dell'altrui diritto: cfr. Cass. n. 5964/1996
“L'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art.1158 c.c. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio”).
Peraltro si osserva che essendo il convenuto rimasto contumace, non risultano essere stati rappresentati nel corso del giudizio atti o comportamenti di reazione contro il potere di fatto esercitato sul fondo dai possessori, così confermando quella situazione di inerzia sulla quale pure si fonda il possesso ad usucapionem (cfr. Cass. n.3646/88).
In conclusione, secondo i principi generali in materia di usucapione, essendovi la prova sia dell'animus possidendi che del corpus possesionis, deve essere dichiarato, in favore dell'attore, l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione degli immobili oggetto della domanda.
Pagina 5 di 6 E' prescritta dal legislatore la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (oggi Servizio di Pubblicità Immobiliare).
III.- La natura della controversia, l'indefettibilità della pronuncia giudiziaria e la non contestazione delle circostanze allegate, legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa iscritta al n. 315/24 r.g. come in epigrafe proposta, così provvede:
1) dichiara acquisito per intervenuta usucapione da Parte_1
il diritto di proprietà esclusiva sul terreno ubicato in
[...]
Siderno, alla via Lungomare delle Palme C. Iannopollo Lato Nord censito in Catasto Terreni al fg. 32, p.lla 319 ;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Locri, 22.5.2025
Il Giudice
Mariagrazia Galati
Pagina 6 di 6