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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 819/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2382/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 08/07/2024 Atti impositivi:
- SENTENZA n. 2382 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2354/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29620230056779322000, notificata in data 14 luglio 2023, relativa ad IRAP anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 3.208,02, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La ricorrente deduceva che la pretesa tributaria traeva origine da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione IRAP, segnatamente dall'erronea indicazione, nel quadro IC, rigo IC51 (“altre variazioni in aumento”), dell'importo di euro 58.000,00, errore che sarebbe stato successivamente emendato mediante presentazione di dichiarazione integrativa trasmessa in data 9 agosto 2022, successivamente al ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Con sentenza n. 2382/2024 la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittima la cartella di pagamento e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, reiterando le censure già formulate in primo grado e denunciando l'erronea applicazione degli artt. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, nonché l'omesso riconoscimento dell'emendabilità della dichiarazione e dell'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La censura principale dell'appellante si fonda sull'assunto secondo cui l'errore dichiarativo sarebbe sempre emendabile entro i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, anche dopo l'avvio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Tale tesi non può essere condivisa.
L'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, pur consentendo la presentazione della dichiarazione integrativa, subordina tale facoltà al rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che esclude il ravvedimento – e, con esso, la possibilità di sanatoria degli errori – una volta che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziate attività amministrative di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (cfr., analogamente, Cass. 15798/2015; 15015/2017; 5398/2012). Di recente, ha affermato Cass. 11488/2024 che “in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commesso in sede di presentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezione dell'avviso bonario)”.
Nel caso di specie è pacifico che la dichiarazione integrativa sia stata presentata il 9.8.2022, ossia successivamente alla comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, notificata alla società in data 23 giugno 2022, con la quale l'Amministrazione aveva già portato a conoscenza del contribuente l'esito del controllo automatizzato.
Ne consegue che la dichiarazione integrativa trasmessa il 9 agosto 2022 risulta tardiva e giuridicamente inefficace, non potendo incidere sulla legittimità della liquidazione effettuata sulla base della dichiarazione originaria.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata costituita, in complessivi E.
1.000,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 819/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2382/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 4 e pubblicata il 08/07/2024 Atti impositivi:
- SENTENZA n. 2382 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2354/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. 29620230056779322000, notificata in data 14 luglio 2023, relativa ad IRAP anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di euro 3.208,02, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
La ricorrente deduceva che la pretesa tributaria traeva origine da un errore materiale nella compilazione della dichiarazione IRAP, segnatamente dall'erronea indicazione, nel quadro IC, rigo IC51 (“altre variazioni in aumento”), dell'importo di euro 58.000,00, errore che sarebbe stato successivamente emendato mediante presentazione di dichiarazione integrativa trasmessa in data 9 agosto 2022, successivamente al ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Con sentenza n. 2382/2024 la Corte di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittima la cartella di pagamento e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, reiterando le censure già formulate in primo grado e denunciando l'erronea applicazione degli artt. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, nonché l'omesso riconoscimento dell'emendabilità della dichiarazione e dell'inesistenza dell'obbligazione tributaria.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza della sentenza impugnata.
All'udienza del 16.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La censura principale dell'appellante si fonda sull'assunto secondo cui l'errore dichiarativo sarebbe sempre emendabile entro i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, anche dopo l'avvio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Tale tesi non può essere condivisa.
L'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, pur consentendo la presentazione della dichiarazione integrativa, subordina tale facoltà al rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che esclude il ravvedimento – e, con esso, la possibilità di sanatoria degli errori – una volta che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziate attività amministrative di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (cfr., analogamente, Cass. 15798/2015; 15015/2017; 5398/2012). Di recente, ha affermato Cass. 11488/2024 che “in tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commesso in sede di presentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezione dell'avviso bonario)”.
Nel caso di specie è pacifico che la dichiarazione integrativa sia stata presentata il 9.8.2022, ossia successivamente alla comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, notificata alla società in data 23 giugno 2022, con la quale l'Amministrazione aveva già portato a conoscenza del contribuente l'esito del controllo automatizzato.
Ne consegue che la dichiarazione integrativa trasmessa il 9 agosto 2022 risulta tardiva e giuridicamente inefficace, non potendo incidere sulla legittimità della liquidazione effettuata sulla base della dichiarazione originaria.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio liquidate, in favore dell'appellata costituita, in complessivi E.
1.000,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente