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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di NZ, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 24 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 606/2024 R.G. (alla quale è riunito il procedimento iscritto al n. 607/2024 R.G.) e vertente
fra
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa C.F._1
individuale [n. REA PZ-132649] con sede in Corleto Perticara, alla contrada
Pertini snc – oggi cessata, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Velluzzi ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Accettura, alla via della
Vittoria n.8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con un primo ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981 ed ex art. 6 D.Lgs
n.150/2011, depositato il 29.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-
002612105 dell'importo pari ad euro 5.170,98 con la quale veniva contestato “il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del
Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del Decreto
Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio
2023, n. 85]”, deducendo la nullità per carenza di motivazione ex art. 18, comma
2, della Legge n. 689/1981 e art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la indeterminatezza della pretesa creditoria.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, di accertare e dichiarare, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, l'illegittimità e/o nullità, per tutti i motivi infra detti, dell'ordinanza- ingiunzione recante n. 01-002612105, notificata in data 30.01.2024 a mezzo raccomandate a/r recante n. AG 48000016004-0, da TR
, sede periferica territorialmente competente sita in
[...]
NZ (Pz) alla via Pretoria, n. 263, in persona del direttore pro-tempore, e per l'effetto di dichiarare non dovuta la somma richiesta. In via subordinata e residuale, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudice adito non ritenga meritevole di accoglimento il presente atto, mantenere le sanzioni pecuniarie nel minimo edittale e, comunque, nella misura inferiore rispetto alla somma pretesa nell'ordinanza-ingiunzione recante n. 01-002612105, notificata in data
30.01.2024 a mezzo raccomandate a/r recante n. AG 48000016004-0, da
[...]
, sede periferica territorialmente TR
competente sita in NZ (Pz) alla via Pretoria, n. 263, in persona del direttore pro-tempore, pari ad euro 5.170,98 (cinquemilacentosettanta/98). In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con un secondo ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs
n.150/2011, depositato il 29.02.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in
2 epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
002612099, notificata il 30.01.2024 per un importo pari ad euro 4.942,80, con la quale veniva contestato “il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali [art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85]”, deducendone la nullità per carenza di motivazione ex art. 18, comma 2, della Legge n. 689/1981 e art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la indeterminatezza della pretesa creditoria.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, l'illegittimità e/o nullità, per tutti i motivi infra detti, dell'ordinanza-ingiunzione recante n. 01-002612099, notificata in data 30.01.2024 mezzo raccomandate a/r recante n. AG
48000016003-9, da , sede TR
periferica territorialmente competente sita in NZ (Pz) alla via Pretoria, n.
263, in persona del direttore pro-tempore, e per l'effetto di dichiarare non dovuta la somma richiesta. In via subordinata e residuale, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Giudice adito non ritenga meritevole di accoglimento il presente atto, mantenere le sanzioni pecuniarie nel minimo edittale e, comunque, nella misura inferiore rispetto alla somma pretesa nell'ordinanza-ingiunzione recante n. 01-002612099, notificata in data 30.01.2024 mezzo raccomandate a/r recante n. AG 48000016003-9, da , TR
sede periferica territorialmente competente sita in NZ (Pz) alla via Pretoria,
n. 263, in persona del direttore pro-tempore, pari ad euro 4.942,80
(quattromilanovecentoquarantadue/80). In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
3 Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, disposta la riunione dei due giudizi, in considerazione delle evidenti ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, in data 24 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente propone opposizione avverso 1) l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002612105 notificata il 30.01.2024, con la quale veniva contestata la violazione, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, dell'art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del
Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del Decreto
Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio
2023, n. 85, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in relazione all'anno 2021, derivante dall'atto di accertamento n. CP_1
6400.27/02/2023.0041584 del 27.02.2023, e che intimava il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della complessiva somma di euro 5.170,98; 2)
l'ordinanza-ingiunzione n. OI-002612099 notificata il 30.01.2024, con la quale veniva contestata la violazione, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, dell'art. 2, comma 1 bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti in relazione all'anno 2020, derivante dall'atto di
4 accertamento n. 6400.10/05/2022.0123619 del 10.05.2022, e che intimava CP_1
il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della complessiva somma di euro 4.942,80.
Preliminarmente, va dato atto della tempestività della presente opposizione depositata il 29 febbraio 2024 avverso le ordinanze-ingiunzione notificate in data
30.01.2024, conformemente al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
150 del 1 settembre 2011 che, al comma 6, prevede: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Parte ricorrente adduce a fondamento della proposta opposizione, e senza nulla contestare in relazione al merito, il difetto di motivazione e la indeterminatezza della pretesa creditoria.
Tali deduzioni relativi ai vizi formali e procedimentali appaiono prive di fondamento, atteso che, come si evince dalla documentazione prodotta, le ordinanze-ingiunzione opposte appaiono conformi alle prescrizioni dettate dalla relativa disciplina e attesa la non applicabilità delle norme di cui alla legge n.
241/1990.
Né l'allegazione relativa alla violazione dell'art. 18 della legge 689/81 appare condivisibile, atteso che nelle ordinanze-ingiunzione opposte il richiamo ai rispettivi prodromici atti di accertamento e contestazione dell'illecito integra la motivazione per relationem la cui legittimità è ritenuta dal costante e condivisibile orientamento della Suprema Corte (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 911 del 02.02.1996: “Il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18, secondo comma, della legge 24 novembre
1981 n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni
5 ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per "relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, ed, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”).
Per tutte le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di NZ, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , di cui ai ricorsoi Parte_1
riuniti depositati il 29.02.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente le spese di lite.
NZ, 24 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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