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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4427/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR NO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
Contr (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCA CONNIE ed elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio;
A) Dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art 1454 C.C,
Co del contratto stipulato in data 26.6.2023 in Cardano al Campo tra e . Parte_1 CP_2
allegato al presente atto Sub Doc. n. 2, per effetto del mancato adempimento di parte resistente all'intimazione di cui alla diffida ad adempiere notificata in data 25.7.2024, allegata al presente atto pagina 1 di 10 Sub Doc. n. 10; B) In subordine accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato
Co in data 26.6.2023 in Cardano al Campo tra e . allegato al presente atto Parte_1 CP_2
Sub Doc. n. 2, atteso il grave inadempimento contrattuale imputabile a parte resistente quale descritto in atti;
C) In ogni caso condannare FA. a provvedere al pagamento in restituzione in favore del CP_2
ricorrente del complessivo importo di € 17.600,00 versato in favore della medesima resistente a seguito della stipulazione del contratto 26.6.2023, allegato al presente atto Sub Doc. n. 2, risultante dalle fatture emesse da FA. e allegate al presente atto Sub Doc.ti n. 3, n. 4 e n. 9, oltre agli interessi di legge CP_2
Cont maturati sui singoli importi dalle date di versamento al saldo effettivo;
D) Condannare CP_2
tenuto conto che i parapetti installati nel Gennaio 2024 in prossimità della copertura dell'unità immobiliare sita in Gazzada Schianno via Italo Cremona 7, di proprietà del ricorrente, quali raffigurati nella documentazione fotografica allegata Sub Doc.ti n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, sono stati rimossi il
15.5.2025, al risarcimento del conseguente danno per la compromissione del godimento dell'immobile mediante il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5.000,00 o di quell'altro importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche in via equitativa;
E) Respingere tutte le domande della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
F) Condannare la resistente alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, oltre alle spese generali ex art 15 L.P.F e agli accessori di legge.
Nell'interesse di parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione Nel merito In via principale • respingere la domanda del signor volta a chiedere la restituzione da parte Parte_1
Co di . dell'importo di Euro 17.600,00 versato a seguito della stipula del contratto in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;
• accertare e dichiarare l'intervenuta
Co risoluzione di diritto ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato in data 26.06.2023 tra . in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor poiché quest'ultimo non Parte_1
ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa;
• accertare e dichiarare che a causa dell'inadempimento del signor alle proprie obbligazioni (omesso Parte_1
Cont esercizio del diritto d'opzione dello sconto in fattura), ha subìto i danni indicati in CP_2 pagina 2 di 10 narrativa, e per l'effetto, riconoscere a quest'ultimo il diritto a trattenere la somma di Euro 17.600,00 ricevuta a titolo di acconto a titolo di risarcimento del danno emergente (come in narrativa specificato).
In via subordinata • Nell'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, disporre per tutti i motivi sopraesposti, la compensazione delle somme sostenute da per l'allestimento Parte_2
del cantiere pari ad Euro 18.487,18 (o della diversa somma che verrà riconosciuta anche in via equitativa) con l'importo versato dal signor a titolo di acconto. Parte_1
In via istruttoria Si chiede che vengano ammesse le prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova: 1.
“Vero che nel mese di gennaio 2024, unitamente al signor mi sono recato in Gazzada Testimone_1
Schianno, via Italo Cremona n. 7, presso l'immobile di proprietà del signor per Parte_1
dare inizio ai lavori di preparazione del cantiere per il rifacimento del tetto dell'abitazione di quest'ultimo”; 2. “Vero che il lavori dell'allestimento del cantiere hanno avuto la durata di una settimana”; 3. “Vero che i lavori di allestimento del cantiere, come indicati ai punti nn. 1e 2 del computo metrico che mi viene rammostrato, sono stati completamente eseguiti e terminati”. A teste si
Co indica il signor presso Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre Testimone_2 CP_2
rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale l'impresa Parte_1 Parte_2
esponendo: che, con contratto di appalto sottoscritto in data 26.6.2023, aveva commissionato alla convenuta opere edili di rifacimento della copertura dell'unità abitativa di sua proprietà, sita a Gazzada
Schianno in via Italo Cremona n. 7, pattuendo un corrispettivo di € 46.000,00, con sconto in fattura pari pagina 3 di 10 al 50%; che aveva provveduto a corrispondere all'impresa appaltatrice la somma di € 4.400,00 al momento della sottoscrizione del contratto e l'ulteriore importo di € 4.400,00 in data 31.7.2023; che, tuttavia, la convenuta non aveva dato inizio alle opere edili di rifacimento della copertura dell'immobile; che, invero, solo nei primi giorni del mese di gennaio 2024, a fronte dei suoi innumerevoli solleciti, la convenuta aveva provveduto al parziale allestimento del cantiere, tramite l'installazione di alcuni parapetti in corrispondenza della copertura dello stabile;
che, a quel punto, nonostante il grave ritardo nell'adempimento della prestazione da parte dell'appaltatrice, confidando in buona fede che all'allestimento del cantiere facesse seguito l'esecuzione dei lavori, aveva provveduto al versamento dell'ulteriore acconto di € 8.800,00, come previsto dal contratto;
che, tuttavia, la convenuta non aveva dato corso all'effettuazione delle opere edili concordate;
che, a fronte del grave inadempimento della convenuta, in data 25.7.2024 le aveva notificato una diffida ad adempiere, intimandole formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di adempiere alle obbligazioni di cui al contratto entro il 31.8.2024, ma la convenuta non aveva adempiuto.
L'attore ha chiesto, pertanto, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data
26.6.2023 ai sensi dell'art 1454 c.c. o, in subordine, di dichiarare l'intervenuta risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, condannandola alla restituzione delle somme versate, per € 17.600,00, oltre interessi, ed al risarcimento del danno subito in conseguenza della compromissione del godimento dell'immobile medesimo, per €
5.000,00, oltre che al rispristino dello stato dei luoghi, con l'asportazione dei parapetti ancora inutilmente installati in corrispondenza della copertura.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'attore, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni patiti, da porre in compensazione con le somme richieste in restituzione dall'attore. Ha esposto, in particolare: che i lavori di allestimento del cantiere erano stati perfettamente completati nel mese di gennaio 2024, così come previsto ai punti nn.
1e 2 del computo metrico, e che, per lo svolgimento di tali opere, aveva sostenuto costi per un importo totale di € 10.262,89; che, successivamente, non aveva dato seguito ai lavori in quanto si era resa conto pagina 4 di 10 che il committente non aveva mai esercitato l'opzione dello sconto in fattura, per cui sarebbe stato necessario prima ridiscutere le condizioni contrattuali;
che, nonostante i solleciti, l'inerzia da parte dell'attore era proseguita, tanto che, avendo preso definitivamente atto del fatto che l'attore non avesse esercitato l'opzione dello sconto in fattura, lo aveva invitato a concordare una diversa soluzione, non accettata;
che il vero motivo dell'interruzione dei lavori era, quindi, da ricercarsi nell'inadempimento dell'attore; che, invero, se avesse portato a termine i lavori, avrebbe corso il serio rischio di lavorare senza ottenere il dovuto compenso, visto che non avrebbe avuto la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso della metà degli importi tramite la forma di credito di imposta;
che, pertanto, aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, pari ai costi da essa sostenuti per l'allestimento del cantiere, per € 10.262,89, nonché la somma non inferiore ad € 8.000,00, pari al costo della manodopera impiegata per il montaggio dell'allestimento del cantiere e per quello previsto per il successivo smontaggio;
che tale importo avrebbe dovuto essere compensato con le somme richieste dall'attore in restituzione.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sulle rispettive domande di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a controparte
L'oggetto del presente giudizio si identifica, innanzitutto, nell'esame delle contrapposte domande di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento imputabile alla controparte.
Al riguardo, occorre ricordare in via generale che, in caso di contrapposte domande di risoluzione fondate su asseriti reciproci inadempimenti, occorre accertare in concreto quale sia stato l'inadempimento di maggiore gravità avuto riguardo al sinallagma, idoneo a fondare la cessazione del contratto. Più nel dettaglio, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa pagina 5 di 10 responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione (ex multis, Cass. n. 13827/2019; Cass. n. 13627/2017;
Cass. n. 18320/2015); occorre, quindi, una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venire meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. n. 21209/2019; Cass.
n. 12549/2019; Cass. n. 3273/2020).
Deve, altresì, precisarsi che, secondo l'orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, il giudice che accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c.; ed invero, in tale ipotesi il giudice deve far comunque luogo ad una declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (da ultimo, Cass. n. 3003/2025;
Cass. n. 13118/2024; Cass. n. 19706/2020; Cass. n. 6480/2020; Cass. n. 6675/2018). Non sussiste, quindi, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto.
Ciò chiarito in via di principio, occorre ora procedere all'esame delle domande di risoluzione svolte dalle parti al fine di appurare l'esistenza e la gravità degli inadempimenti reciprocamente allegati.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che è incontestato, oltre a risultare per tabulas, che le parti, in data
26.6.2023, hanno concluso un contratto di appalto, così come che, secondo quanto pattuito, il 50%
pagina 6 di 10 dell'importo dei lavori, pari ad € 23.000,00, sarebbe stato corrisposto dal committente tramite lo sconto in fattura (doc. 2, fascicolo parte attrice).
È altresì pacifico che l'appaltatrice, nel mese di gennaio 2024, abbia solo iniziato i lavori, procedendo unicamente all'approntamento del cantiere, senza che rilevi, ai fini che qui interessano, se l'allestimento sia stato o meno completo.
L'appaltatrice convenuta ha giustificato il suo inadempimento allegando che si era vista costretta ad interrompere i lavori dopo avere appreso che il committente, a sua volta, non aveva esercitato correttamente l'opzione dello sconto in fattura, non avendo inviato la relativa domanda all'Agenzia delle Entrate (cfr. p. 3 della comparsa di risposta, in cui si legge: “Subito dopo il completamento
Cont dell'allestimento del cantiere, il signor legale rappresentante della incominciava Tes_1 CP_2
a ricevere alcune telefonate dal proprio commercialista (ovviamente a conoscenza dell'opzione dello sconto in fattura applicato al committente ) che lo informava del fatto che, a seguito di Parte_1
controlli effettuati sul cassetto fiscale, risultava che quest'ultimo non avesse ancora esercitato
l'opzione dello sconto in fattura”). Tali circostanze non sono state, invero, contestate dall'attore, che, tuttavia, ha, a sua volta, eccepito che i lavori non avrebbero potuto beneficiare già da principio dello sconto in fattura, in quanto, alla data della stipula del contratto, era già entrato in vigore il d.l.
16.2.2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (c.d. decreto Cessioni), che, a decorrere dal 17.2.2023, aveva previsto un generale divieto all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura, fatte salve specifiche deroghe a tale divieto al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, che, tuttavia, richiedevano in ogni caso l'effettuazione di una serie di adempimenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto per conservare il diritto all'esercizio delle opzioni.
Ebbene, valutati i rispettivi inadempimenti per come allegati, reputa il Tribunale di non poter considerare prevalente un inadempimento rispetto all'altro: ed invero, la mancata esecuzione delle opere da parte dell'impresa non può ritenersi un grave inadempimento ad essa imputabile, alla luce della circostanza che l'attore, come anche riconosciuto dallo stesso in sede stragiudiziale (cfr. doc. 5, fascicolo di parte convenuta), non disponeva della liquidità necessaria per pagare l'intero ammontare pagina 7 di 10 dei lavori senza beneficiare dello sconto in fattura;
una volta appreso che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non aveva approntato le pratiche necessarie per usufruire dei benefici fiscali, come peraltro confermato dal medesimo, l'impresa, quindi, legittimamente ha sospeso la prestazione.
D'altro canto, il mancato ottenimento dello sconto in fattura nemmeno è imputabile all'attore, atteso che, ragionando a contrario, anche laddove quest'ultimo avesse avviato le pratiche, comunque non ne avrebbe avuto diritto, in quanto il contratto con la convenuta era stato concluso ben oltre l'entrata in vigore del d.l. n. 11/2023, circostanza, questa, che avrebbe dovuto essere nota all'impresa, quale professionista che ha predisposto le clausole contrattuali.
Stando così le cose, accertata l'insussistenza dei presupposti per aderire all'una o all'altra delle contrapposte domande di risoluzione del contratto per inadempimento, tenuto peraltro conto che, già alla data in cui l'impresa iniziò ad approntare il cantiere, il contratto non avrebbe potuto trovare esecuzione, quanto meno nella parte in cui era stato pattuito che il 50% dei lavori sarebbe stato pagato con lo sconto in fattura, deve dichiararsi lo scioglimento del contratto, in applicazione del citato orientamento di legittimità secondo cui, qualora i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, e nella valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente addebitati questi non risultino provati o non risultino gravi, il giudice può comunque dichiarare la risoluzione, allorquando le due contrapposte manifestazioni di volontà, sebbene estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, siano tuttavia sostanzialmente dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale per impossibilità di esecuzione.
Dalla risoluzione del contratto per mutuo dissenso discende la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione dell'importo che le è stato versato dall'attore quale acconto, pari ad
€ 17.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 5.9.2024 (doc. 11, fascicolo di parte attrice) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. In proposito, si ricorda che a seguito della risoluzione del contratto, venuta meno la ragione giustificativa del pagamento, il regime delle restituzioni è quello proprio dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire pagina 8 di 10 decorrono dall'effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda, a seconda che l'accipiens fosse o meno in mala fede (Cass. n. 738/2007; n. 17558/2006; n. 27334/2005), e che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (tra cui rientra quella di cui all'art. 2033 c.c.), valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, unicamente ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(Cass. n. 7677/2025; Cass. n. 61/2023).
Avendo la convenuta già provveduto, nelle more del giudizio, alla rimozione dei parapetti installati, nulla, invece, occorre ordinare al riguardo.
2. Sul risarcimento dei danni
Non essendo stato riscontrato alcun inadempimento grave ed imputabile all'impresa, così come al committente, devono essere rigettate le rispettive domande di risarcimento dei danni (rispettivamente da lucro cessante l'attore ed emergenti la convenuta) che le parti hanno allegato di avere patito in conseguenza dell'inadempimento altrui.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite devono essere integralmente compensate, dovendosi ravvisare, nel caso di specie, una soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4427/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto per mutuo dissenso il contratto concluso in data 26.6.2023 tra e Parte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € 17.600,00, Parte_2
oltre interessi come meglio indicati in parte motiva;
2) rigetta tutte le altre domande svolte, anche in via riconvenzionale;
3) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 9 di 10 Busto Arsizio, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4427/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR NO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE ATTRICE contro
Contr (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCA CONNIE ed elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio;
A) Dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art 1454 C.C,
Co del contratto stipulato in data 26.6.2023 in Cardano al Campo tra e . Parte_1 CP_2
allegato al presente atto Sub Doc. n. 2, per effetto del mancato adempimento di parte resistente all'intimazione di cui alla diffida ad adempiere notificata in data 25.7.2024, allegata al presente atto pagina 1 di 10 Sub Doc. n. 10; B) In subordine accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato
Co in data 26.6.2023 in Cardano al Campo tra e . allegato al presente atto Parte_1 CP_2
Sub Doc. n. 2, atteso il grave inadempimento contrattuale imputabile a parte resistente quale descritto in atti;
C) In ogni caso condannare FA. a provvedere al pagamento in restituzione in favore del CP_2
ricorrente del complessivo importo di € 17.600,00 versato in favore della medesima resistente a seguito della stipulazione del contratto 26.6.2023, allegato al presente atto Sub Doc. n. 2, risultante dalle fatture emesse da FA. e allegate al presente atto Sub Doc.ti n. 3, n. 4 e n. 9, oltre agli interessi di legge CP_2
Cont maturati sui singoli importi dalle date di versamento al saldo effettivo;
D) Condannare CP_2
tenuto conto che i parapetti installati nel Gennaio 2024 in prossimità della copertura dell'unità immobiliare sita in Gazzada Schianno via Italo Cremona 7, di proprietà del ricorrente, quali raffigurati nella documentazione fotografica allegata Sub Doc.ti n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8, sono stati rimossi il
15.5.2025, al risarcimento del conseguente danno per la compromissione del godimento dell'immobile mediante il pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 5.000,00 o di quell'altro importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche in via equitativa;
E) Respingere tutte le domande della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
F) Condannare la resistente alla rifusione delle spese e delle competenze di giudizio, oltre alle spese generali ex art 15 L.P.F e agli accessori di legge.
Nell'interesse di parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione Nel merito In via principale • respingere la domanda del signor volta a chiedere la restituzione da parte Parte_1
Co di . dell'importo di Euro 17.600,00 versato a seguito della stipula del contratto in quanto CP_2
infondata in fatto e in diritto per i motivi indicati in narrativa;
• accertare e dichiarare l'intervenuta
Co risoluzione di diritto ex art. 1453 c.c. del contratto stipulato in data 26.06.2023 tra . in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor poiché quest'ultimo non Parte_1
ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa;
• accertare e dichiarare che a causa dell'inadempimento del signor alle proprie obbligazioni (omesso Parte_1
Cont esercizio del diritto d'opzione dello sconto in fattura), ha subìto i danni indicati in CP_2 pagina 2 di 10 narrativa, e per l'effetto, riconoscere a quest'ultimo il diritto a trattenere la somma di Euro 17.600,00 ricevuta a titolo di acconto a titolo di risarcimento del danno emergente (come in narrativa specificato).
In via subordinata • Nell'ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, disporre per tutti i motivi sopraesposti, la compensazione delle somme sostenute da per l'allestimento Parte_2
del cantiere pari ad Euro 18.487,18 (o della diversa somma che verrà riconosciuta anche in via equitativa) con l'importo versato dal signor a titolo di acconto. Parte_1
In via istruttoria Si chiede che vengano ammesse le prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova: 1.
“Vero che nel mese di gennaio 2024, unitamente al signor mi sono recato in Gazzada Testimone_1
Schianno, via Italo Cremona n. 7, presso l'immobile di proprietà del signor per Parte_1
dare inizio ai lavori di preparazione del cantiere per il rifacimento del tetto dell'abitazione di quest'ultimo”; 2. “Vero che il lavori dell'allestimento del cantiere hanno avuto la durata di una settimana”; 3. “Vero che i lavori di allestimento del cantiere, come indicati ai punti nn. 1e 2 del computo metrico che mi viene rammostrato, sono stati completamente eseguiti e terminati”. A teste si
Co indica il signor presso Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre Testimone_2 CP_2
rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale l'impresa Parte_1 Parte_2
esponendo: che, con contratto di appalto sottoscritto in data 26.6.2023, aveva commissionato alla convenuta opere edili di rifacimento della copertura dell'unità abitativa di sua proprietà, sita a Gazzada
Schianno in via Italo Cremona n. 7, pattuendo un corrispettivo di € 46.000,00, con sconto in fattura pari pagina 3 di 10 al 50%; che aveva provveduto a corrispondere all'impresa appaltatrice la somma di € 4.400,00 al momento della sottoscrizione del contratto e l'ulteriore importo di € 4.400,00 in data 31.7.2023; che, tuttavia, la convenuta non aveva dato inizio alle opere edili di rifacimento della copertura dell'immobile; che, invero, solo nei primi giorni del mese di gennaio 2024, a fronte dei suoi innumerevoli solleciti, la convenuta aveva provveduto al parziale allestimento del cantiere, tramite l'installazione di alcuni parapetti in corrispondenza della copertura dello stabile;
che, a quel punto, nonostante il grave ritardo nell'adempimento della prestazione da parte dell'appaltatrice, confidando in buona fede che all'allestimento del cantiere facesse seguito l'esecuzione dei lavori, aveva provveduto al versamento dell'ulteriore acconto di € 8.800,00, come previsto dal contratto;
che, tuttavia, la convenuta non aveva dato corso all'effettuazione delle opere edili concordate;
che, a fronte del grave inadempimento della convenuta, in data 25.7.2024 le aveva notificato una diffida ad adempiere, intimandole formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., di adempiere alle obbligazioni di cui al contratto entro il 31.8.2024, ma la convenuta non aveva adempiuto.
L'attore ha chiesto, pertanto, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data
26.6.2023 ai sensi dell'art 1454 c.c. o, in subordine, di dichiarare l'intervenuta risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, condannandola alla restituzione delle somme versate, per € 17.600,00, oltre interessi, ed al risarcimento del danno subito in conseguenza della compromissione del godimento dell'immobile medesimo, per €
5.000,00, oltre che al rispristino dello stato dei luoghi, con l'asportazione dei parapetti ancora inutilmente installati in corrispondenza della copertura.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'attore, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni patiti, da porre in compensazione con le somme richieste in restituzione dall'attore. Ha esposto, in particolare: che i lavori di allestimento del cantiere erano stati perfettamente completati nel mese di gennaio 2024, così come previsto ai punti nn.
1e 2 del computo metrico, e che, per lo svolgimento di tali opere, aveva sostenuto costi per un importo totale di € 10.262,89; che, successivamente, non aveva dato seguito ai lavori in quanto si era resa conto pagina 4 di 10 che il committente non aveva mai esercitato l'opzione dello sconto in fattura, per cui sarebbe stato necessario prima ridiscutere le condizioni contrattuali;
che, nonostante i solleciti, l'inerzia da parte dell'attore era proseguita, tanto che, avendo preso definitivamente atto del fatto che l'attore non avesse esercitato l'opzione dello sconto in fattura, lo aveva invitato a concordare una diversa soluzione, non accettata;
che il vero motivo dell'interruzione dei lavori era, quindi, da ricercarsi nell'inadempimento dell'attore; che, invero, se avesse portato a termine i lavori, avrebbe corso il serio rischio di lavorare senza ottenere il dovuto compenso, visto che non avrebbe avuto la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso della metà degli importi tramite la forma di credito di imposta;
che, pertanto, aveva diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti, pari ai costi da essa sostenuti per l'allestimento del cantiere, per € 10.262,89, nonché la somma non inferiore ad € 8.000,00, pari al costo della manodopera impiegata per il montaggio dell'allestimento del cantiere e per quello previsto per il successivo smontaggio;
che tale importo avrebbe dovuto essere compensato con le somme richieste dall'attore in restituzione.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sulle rispettive domande di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile a controparte
L'oggetto del presente giudizio si identifica, innanzitutto, nell'esame delle contrapposte domande di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento imputabile alla controparte.
Al riguardo, occorre ricordare in via generale che, in caso di contrapposte domande di risoluzione fondate su asseriti reciproci inadempimenti, occorre accertare in concreto quale sia stato l'inadempimento di maggiore gravità avuto riguardo al sinallagma, idoneo a fondare la cessazione del contratto. Più nel dettaglio, come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa pagina 5 di 10 responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione (ex multis, Cass. n. 13827/2019; Cass. n. 13627/2017;
Cass. n. 18320/2015); occorre, quindi, una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venire meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (Cass. n. 21209/2019; Cass.
n. 12549/2019; Cass. n. 3273/2020).
Deve, altresì, precisarsi che, secondo l'orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su determinati inadempimenti dell'altra, il giudice che accerta l'inesistenza dei singoli, specifici addebiti, non potendo pronunziare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c.; ed invero, in tale ipotesi il giudice deve far comunque luogo ad una declaratoria di risoluzione del contratto, in quanto le contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (da ultimo, Cass. n. 3003/2025;
Cass. n. 13118/2024; Cass. n. 19706/2020; Cass. n. 6480/2020; Cass. n. 6675/2018). Non sussiste, quindi, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto.
Ciò chiarito in via di principio, occorre ora procedere all'esame delle domande di risoluzione svolte dalle parti al fine di appurare l'esistenza e la gravità degli inadempimenti reciprocamente allegati.
Al riguardo, si osserva innanzitutto che è incontestato, oltre a risultare per tabulas, che le parti, in data
26.6.2023, hanno concluso un contratto di appalto, così come che, secondo quanto pattuito, il 50%
pagina 6 di 10 dell'importo dei lavori, pari ad € 23.000,00, sarebbe stato corrisposto dal committente tramite lo sconto in fattura (doc. 2, fascicolo parte attrice).
È altresì pacifico che l'appaltatrice, nel mese di gennaio 2024, abbia solo iniziato i lavori, procedendo unicamente all'approntamento del cantiere, senza che rilevi, ai fini che qui interessano, se l'allestimento sia stato o meno completo.
L'appaltatrice convenuta ha giustificato il suo inadempimento allegando che si era vista costretta ad interrompere i lavori dopo avere appreso che il committente, a sua volta, non aveva esercitato correttamente l'opzione dello sconto in fattura, non avendo inviato la relativa domanda all'Agenzia delle Entrate (cfr. p. 3 della comparsa di risposta, in cui si legge: “Subito dopo il completamento
Cont dell'allestimento del cantiere, il signor legale rappresentante della incominciava Tes_1 CP_2
a ricevere alcune telefonate dal proprio commercialista (ovviamente a conoscenza dell'opzione dello sconto in fattura applicato al committente ) che lo informava del fatto che, a seguito di Parte_1
controlli effettuati sul cassetto fiscale, risultava che quest'ultimo non avesse ancora esercitato
l'opzione dello sconto in fattura”). Tali circostanze non sono state, invero, contestate dall'attore, che, tuttavia, ha, a sua volta, eccepito che i lavori non avrebbero potuto beneficiare già da principio dello sconto in fattura, in quanto, alla data della stipula del contratto, era già entrato in vigore il d.l.
16.2.2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (c.d. decreto Cessioni), che, a decorrere dal 17.2.2023, aveva previsto un generale divieto all'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura, fatte salve specifiche deroghe a tale divieto al verificarsi delle condizioni tassativamente previste, che, tuttavia, richiedevano in ogni caso l'effettuazione di una serie di adempimenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto per conservare il diritto all'esercizio delle opzioni.
Ebbene, valutati i rispettivi inadempimenti per come allegati, reputa il Tribunale di non poter considerare prevalente un inadempimento rispetto all'altro: ed invero, la mancata esecuzione delle opere da parte dell'impresa non può ritenersi un grave inadempimento ad essa imputabile, alla luce della circostanza che l'attore, come anche riconosciuto dallo stesso in sede stragiudiziale (cfr. doc. 5, fascicolo di parte convenuta), non disponeva della liquidità necessaria per pagare l'intero ammontare pagina 7 di 10 dei lavori senza beneficiare dello sconto in fattura;
una volta appreso che l'attore, sul quale gravava il relativo onere, non aveva approntato le pratiche necessarie per usufruire dei benefici fiscali, come peraltro confermato dal medesimo, l'impresa, quindi, legittimamente ha sospeso la prestazione.
D'altro canto, il mancato ottenimento dello sconto in fattura nemmeno è imputabile all'attore, atteso che, ragionando a contrario, anche laddove quest'ultimo avesse avviato le pratiche, comunque non ne avrebbe avuto diritto, in quanto il contratto con la convenuta era stato concluso ben oltre l'entrata in vigore del d.l. n. 11/2023, circostanza, questa, che avrebbe dovuto essere nota all'impresa, quale professionista che ha predisposto le clausole contrattuali.
Stando così le cose, accertata l'insussistenza dei presupposti per aderire all'una o all'altra delle contrapposte domande di risoluzione del contratto per inadempimento, tenuto peraltro conto che, già alla data in cui l'impresa iniziò ad approntare il cantiere, il contratto non avrebbe potuto trovare esecuzione, quanto meno nella parte in cui era stato pattuito che il 50% dei lavori sarebbe stato pagato con lo sconto in fattura, deve dichiararsi lo scioglimento del contratto, in applicazione del citato orientamento di legittimità secondo cui, qualora i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, e nella valutazione comparativa degli inadempimenti reciprocamente addebitati questi non risultino provati o non risultino gravi, il giudice può comunque dichiarare la risoluzione, allorquando le due contrapposte manifestazioni di volontà, sebbene estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, siano tuttavia sostanzialmente dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale per impossibilità di esecuzione.
Dalla risoluzione del contratto per mutuo dissenso discende la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 1458 c.c., alla restituzione dell'importo che le è stato versato dall'attore quale acconto, pari ad
€ 17.600,00, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 5.9.2024 (doc. 11, fascicolo di parte attrice) alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. In proposito, si ricorda che a seguito della risoluzione del contratto, venuta meno la ragione giustificativa del pagamento, il regime delle restituzioni è quello proprio dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che gli interessi sulla somma da restituire pagina 8 di 10 decorrono dall'effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda, a seconda che l'accipiens fosse o meno in mala fede (Cass. n. 738/2007; n. 17558/2006; n. 27334/2005), e che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è applicabile non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (tra cui rientra quella di cui all'art. 2033 c.c.), valendo la clausola di salvezza iniziale, che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura, unicamente ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione
(Cass. n. 7677/2025; Cass. n. 61/2023).
Avendo la convenuta già provveduto, nelle more del giudizio, alla rimozione dei parapetti installati, nulla, invece, occorre ordinare al riguardo.
2. Sul risarcimento dei danni
Non essendo stato riscontrato alcun inadempimento grave ed imputabile all'impresa, così come al committente, devono essere rigettate le rispettive domande di risarcimento dei danni (rispettivamente da lucro cessante l'attore ed emergenti la convenuta) che le parti hanno allegato di avere patito in conseguenza dell'inadempimento altrui.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite devono essere integralmente compensate, dovendosi ravvisare, nel caso di specie, una soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4427/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara risolto per mutuo dissenso il contratto concluso in data 26.6.2023 tra e Parte_1
e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € 17.600,00, Parte_2
oltre interessi come meglio indicati in parte motiva;
2) rigetta tutte le altre domande svolte, anche in via riconvenzionale;
3) compensa integralmente le spese di lite.
pagina 9 di 10 Busto Arsizio, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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