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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7436/25
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 7436/25 R.G. promosso da:
, nato a [...] il giorno 12.6.2000, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
KA DU
- parte ricorrente -
CONTRO uestura di Torino Controparte_1
- parte resistente – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di archiviazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 20.11.2024
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 18.3.2025 di archiviazione dell'istanza di permesso per lavoro subordinato. La P.A. non si è costituita nonostante la regolarità delle notifiche per cui va dichiarata contumace. pagina 1 di 2 All'udienza del 20.11.2025 il Giudice sollevava la questione della competenza e la difesa si rimetteva sulla questione. Tanto premesso, va dichiarata l'incompetenza del G.O. a favore della competenza del G.A. Ed invero, deve evidenziarsi che, in assenza di una domanda volta anche ad ottenere la protezione speciale come nel caso di specie, spetta al Tar la competenza a decidere sul ricorso avverso il rigetto/archiviazione del permesso di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990. Conseguentemente, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice amministrativo. Fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa. Sussistono giusti motivi dichiarare le spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice Amministrativo;
-fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Torino, 27.11.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 7436/25 R.G. promosso da:
, nato a [...] il giorno 12.6.2000, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
KA DU
- parte ricorrente -
CONTRO uestura di Torino Controparte_1
- parte resistente – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di archiviazione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 20.11.2024
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento del emesso dal Questore della Provincia di Torino in data 18.3.2025 di archiviazione dell'istanza di permesso per lavoro subordinato. La P.A. non si è costituita nonostante la regolarità delle notifiche per cui va dichiarata contumace. pagina 1 di 2 All'udienza del 20.11.2025 il Giudice sollevava la questione della competenza e la difesa si rimetteva sulla questione. Tanto premesso, va dichiarata l'incompetenza del G.O. a favore della competenza del G.A. Ed invero, deve evidenziarsi che, in assenza di una domanda volta anche ad ottenere la protezione speciale come nel caso di specie, spetta al Tar la competenza a decidere sul ricorso avverso il rigetto/archiviazione del permesso di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990. Conseguentemente, deve dichiararsi l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice amministrativo. Fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa. Sussistono giusti motivi dichiarare le spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
-dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario essendo competente il Giudice Amministrativo;
-fissa in 3 mesi il termine per riassumere la causa;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Torino, 27.11.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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