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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1034/14 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: opposizione avverso l'avviso di intimazione n.
10020139002699045000, notificato all'opponente in data 19.02.2013, relativo al presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 1002070033588509000
notificata il 24.08.2007, emessa per mancato di sanzioni amministrative l. 689/81 art. 26 l. 56/87 Direz. Prov. Lavoro per gli anni 1998, per € 7.923,12 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Arturo Vassallo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Montecorvino Rovella Via Piano, 5 in virtù di mandato a margine dell'opposizione
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Guariglia Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia a Salerno a Via Armando Diaz n. 35 84122
- Salerno in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO E
, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura Distrettuale delle Stato
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 10020139002699045000,
notificato all'opponente in data 19.02.2013, relativo al presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 1002070033588509000 notificata il 24.08.2007, emessa per mancato di sanzioni amministrative l. 689/81 art. 26 l. 56/87 Direz. Prov. Lavoro per gli anni 1998, per € 7.923,12
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
10020070033588509, l'opposta ha esibito e depositato copia della relata di notifica,
per cui essa risulta regolarmente notificata, ricevuta e mai opposta. Quindi ogni censura riguardante la presunta illegittimità del procedimento notificatorio e del calcolo di somme ed interessi portati dalla cartella è infondata.
In ordine al credito sottostante la cartella divenuta definitiva perché non opposta nei termini di legge, l'opponente non può rimettere in discussione il credito sottostante,
trattandosi di somme che potevano essere contestate ed impugnate, proponendo opposizione avverso la cartella e che in difetto, a distanza di tempo, devono ritenersi definitivamente accertate.
Ed invero l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono avvenuti nel pieno rispetto dei termini di legge, per cui ogni avversa argomentazione a riguardo è destituita di fondamento.
In ordine alla presunta illegittimità dell'applicazione di interessi sulle sanzioni.
l'eccezione è infondata.
Come risulta dall'estratto di ruolo, ogni singola voce dovuta dal contribuente è stata calcolata nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla legge.
Conseguentemente, anche tale argomentazione non potrà trovare accoglimento.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi € 500,00, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali
nonché Iva e CPA.
Salerno, 13 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1034 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: opposizione avverso l'avviso di intimazione n.
10020139002699045000, notificato all'opponente in data 19.02.2013, relativo al presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 1002070033588509000
notificata il 24.08.2007, emessa per mancato di sanzioni amministrative l. 689/81 art. 26 l. 56/87 Direz. Prov. Lavoro per gli anni 1998, per € 7.923,12 e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Arturo Vassallo ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio a Montecorvino Rovella Via Piano, 5 in virtù di mandato a margine dell'opposizione
OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Guariglia Controparte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia a Salerno a Via Armando Diaz n. 35 84122
- Salerno in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO E
, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avvocatura Distrettuale delle Stato
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 10020139002699045000,
notificato all'opponente in data 19.02.2013, relativo al presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 1002070033588509000 notificata il 24.08.2007, emessa per mancato di sanzioni amministrative l. 689/81 art. 26 l. 56/87 Direz. Prov. Lavoro per gli anni 1998, per € 7.923,12
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
In ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento n.
10020070033588509, l'opposta ha esibito e depositato copia della relata di notifica,
per cui essa risulta regolarmente notificata, ricevuta e mai opposta. Quindi ogni censura riguardante la presunta illegittimità del procedimento notificatorio e del calcolo di somme ed interessi portati dalla cartella è infondata.
In ordine al credito sottostante la cartella divenuta definitiva perché non opposta nei termini di legge, l'opponente non può rimettere in discussione il credito sottostante,
trattandosi di somme che potevano essere contestate ed impugnate, proponendo opposizione avverso la cartella e che in difetto, a distanza di tempo, devono ritenersi definitivamente accertate.
Ed invero l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella sono avvenuti nel pieno rispetto dei termini di legge, per cui ogni avversa argomentazione a riguardo è destituita di fondamento.
In ordine alla presunta illegittimità dell'applicazione di interessi sulle sanzioni.
l'eccezione è infondata.
Come risulta dall'estratto di ruolo, ogni singola voce dovuta dal contribuente è stata calcolata nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla legge.
Conseguentemente, anche tale argomentazione non potrà trovare accoglimento.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rigetta l'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquida in complessivi € 500,00, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali
nonché Iva e CPA.
Salerno, 13 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio