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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/10/2025, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13666/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
Per: i Sig.ri (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in [...], ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliati in Palermo, alla via Inserra n. 5, presso e nello studio dell'avv.
AR LE AL, (C.F.: ) C.F._3
Attori-Opponenti
CONTRO
con sede legale in Roma Lungotevere Flaminio n. 18, capitale sociale di Euro Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00), i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. e difesa dall'Avv. Marcello Avellone PartitaIVA_1
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.09.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
Il sig. e la sig.ra Punto adivano il Tribunale con atto di citazione in Parte_1 Pt_2 opposizione al precetto, notificato ai medesimi in data 11.10.2023, a motivo del preteso omesso pagamento di contratto di mutuo fondiario, contratto di muto di originarie lire centosettantamilioni
(Lire 170.000.000) per notar di Palermo del 24.05.2001 rep 6451 racc. 3558. Persona_1
Gli attori contestavano il diritto di e per essa di (nuova denominazione di CP_1 CP_2 CP_3
[...
) di procedere esecutivamente, atteso che difetta l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, quanto alla determinazione della sorte capitale, del tasso d'interesse applicato, delle spese e competenze esposte nel precetto
La parte attrice pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, cosìprovvedere:1) in via preliminare, per i motivi di cui al punto
6, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti opposti,sì da scongiurare il pericolo che, nelle more della definizione del presente giudizio, l'abitazione del sig. e della sig.ra possa esser assoggettata ad Parte_1 Parte_2 esecuzione forzata;
2) in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui ai punti 1 e 2 il difetto di legittimazione
e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla nullità del precetto opposto;
3) gradatamente, accertare e dichiarare per i motivi di cui al punto 3 e 4, 4.1,4.2,4.3,5 e 5.1, che il contratto Notaio di Palermo del 24.05.2001, rep.6451, racc.3558, citato nel precetto Persona_1 opposto, non rappresenta un idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 125 bis delTUB, ovvero di cui alla legge 287/90, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'intimante non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della parte opponente e la conseguente nullità e/o inefficacia del precetto opposto;
3) in ulteriore subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare a mezzo consulenza tecnica econometrica che sin d'ora si chiede, l'esatto importo delle somme dovute eventualmente alla parte intimante o da restituire alle parti intimate, sulla base del contratto richiamato nel precetto opposto, per i motivi di cui ai punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5 e 5.1, in relazione a quanto evidenziato in narrativa;
con riserva per le parti opponenti del diritto alla ripetizione di tutte le somme pagate in eccesso per il contratto posto alla base del precetto notificato da e per essa da CP_1 CP_1 CP_2 come quantificate attraverso l'espletanda C.T.U.; 4) in ogni caso, vinte le spese e competenze di lite.”
Con atto del 22.12.2023 si costituiva la società che contestava l'opposizione aversa e CP_1 così concludeva il proprio atto “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via cautelare per i motivi dedotti, ritenere e dichiarare infondata l'avversaria istanza cautelare, e per l'effetto rigettarla. Nel merito ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta avverso il precetto notificato e, per l'effetto, rigettarla. In via istruttoria ritenere e dichiarare irrilevanti ed inconducenti le istanze istruttorie formulate ex adverso, e per l'effetto rigettarle. Con vittoria di spese e competenze.
All'esito dell'udienza del 06.03.2024, il Tribunale, con ordinanza del 27.02.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si riteneva non necessaria la nomina del CTU, e si fissava udienza 25.09.2025 facendo decorrere i termini ex art 189 cpc.
Con provvedimento del 26. 08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 29.08.2025 veniva fissata l'udienza al 29.09.2025 per i medesimi incombenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice deduce la carenza di legittimazione attiva della CP_1
[...]
In particolare, l'opponente espone che l'intimante avrebbe richiamato un generico contratto di cessione in blocco di taluni crediti, tra i quali vi sarebbe quello oggetto di causa. Per dimostrare il proprio assunto, sempre secondo la ricostruzione attorea, l'opposta avrebbe fatto riferimento alla mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda nr. 121 del 15.10.2019 di tale cessione.
Dunque, la parte intimante, secondo il primo motivo di opposizione, non avrebbe dimostrato che i crediti azionati con il precetto sarebbero stati oggetto di cessione.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte convenuta si ricava quanto segue:
1) Con atto a rogito del Notaio di Torino in data 19.10.2010 rep nr 6755 serie 1T Persona_2
Banco di Sicilia spa unitamente ad altri Istituti di credito, veniva fuso per incorporazione in
(Cfr. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta). CP_4
2) In data 11.10.2019, la società nell'ambito di un'operazione unitaria di CP_1 cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, relativa a crediti ceduti in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato in GURI Parte seconda nr. 121 del 15.10.2019, ha acquistato pro soluto da CP_4 un pacchetto di crediti individuabili in blocco, tra i quali quelli del contratto di mutuo di cui
[...] all'atto di precetto opposto (Cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
3) Inoltre, la stessa con atto del 21.11.2023 “DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti CP_4 oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti dei signori CP_1 Parte_1
e derivanti da contratto di mutuo ipotecario con atto pubblico a firma del
[...] Parte_2
Dott. Notaio in Misilmeri (PA), in data 24/05/2001, repertorio n. 6451, raccolta n. Persona_1
3558, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Agenzia del Territorio di Palermo in data 25/05/2001 ai nn. 22676/2484.8 (Cfr. allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, da tali elementi di prova documentale si deve ritenere che vi sia la legittimazione attiva della società ad intimare, con l'atto di precetto de quo, gli attuali attori e dunque il CP_1 primo motivo di opposizione deve essere respinto come deve essere respinto anche il secondo motivo visto che, con la dichiarazione della del 21.11.2023, viene dimostrato che anche CP_4 il credito oggetto del giudizio sia stato ceduto.
Con il terzo motivo di opposizione, si contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo poiché non vi sarebbe stata alcuna erogazione delle somme mutuate e dunque il conseguente precetto sarebbe nullo.
Ebbene, si legge, a pagina 3, all'art. 1) del contratto di mutuo (Cfr. Allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta), ovviamente sottoscritto dagli attori, che “ la predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal Banco alla parte finanziata che ne rilascia la quietanza riconoscendo di aver ricevuto
l'intero importo del mutuo”: è incontestabile, quindi l'erogazione del denaro in favore degli opponenti. Orbene, deve rammentarsi sul punto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc, occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge ( Cfr. Cass. Nr. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante
(Cass. Nr. 5654/2023).
Ebbene, come dedotto dall'opposta, nel caso che occupa vi è stata la ricognizione di debito contenuta nello stesso atto di mutuo, il mutuatario attestava altresì che la banca gli avesse concesso un mutuo di un determinato importo e si riconosceva debitore della somma prestatagli.
Tale ricognizione, unitamente all'atto di concessione di ipoteca volontaria, contenuti nell'atto pubblico notarile, sono elementi tali da far ritenere il contratto di mutuo titolo esecutivo e il sopra indicato motivo di opposizione, quindi, deve essere disatteso.
Con il quarto motivo di opposizione, la parte attrice deduce la nullità del contratto di mutuo per violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90.
Secondo l'opponente vi sarebbe la violazione dell'art. 2 della legge 278/1990, disposizione che testualmente recita
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
Altroconsumo 2 d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Secondo l'opposizione, la violazione risiederebbe nella circostanza che al contratto sarebbe stato applicato il tasso Euribor, quest'ultimo costituirebbe un accordo tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio, un accordo da ritenersi nullo come conseguenza proprio alla citata disposizione normativa.
Come già espressosi dal Tribunale sul punto, nel provvedimento del 15.05.2024, la dedotta violazione di cui all'art. 2 della Legge 278/1990, è stata accertata dalla Commissione Europea con la decisione del 04.12.2013 e riguarda il periodo dal 29.08.2005 al 30.05.2008 e quindi non può aver alcun rilievo sul contratto di cui è causa, concluso il 24.05.2001.
Peraltro, manca la prova che la Banca contraente partecipasse al patto anticoncorrenziale, ossia non sussiste la condicio sine qua non per ritenere nullo il contratto di mutuo, così come preteso da parte opponente, ovvero la conoscenza di queste ultime ( intese e pratica illecite restrittive della concorrenza diretta alla manipolazione dei tassi) da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. (Cfr Cassazione 12007/2024).
Pertanto, anche le indicate motivazioni dell'opposizione (articolate nei capitoli contrassegnati 4 e
4.1 dell'atto di citazione) devono essere respinte.
Con il capitolo dell'atto di citazione contrassegnato con il nr.
4.2 rubricato “ Nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo per impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del finanziamento”
l'opponente espone che vi sarebbe stata la violazione dell'art. 117 TUB, al comma 4, per la quale disposizione si prevede che “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Anche tale motivo dell'opposizione risulta infondato poiché la determinazione del tasso di interesse viene rimandata nel contratto di mutuo al tasso Euribor, con applicazione della maggiorazione del 1,5%, e quindi la disposizione contrattuale è certamente conforme alla norma citata, visto che la quantificazione risulta effettuata con il rinvio ad un parametro noto ed oggettivamente determinato.
Con il successivo capitolo contrassegnato con il nr. 4.3, l'opponente deduce la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 e 121 TUB, l'omessa indicazione del costo complessivo del finanziamento e la conseguente necessità di applicare la disposizione di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Secondo l'opponente, il contratto di mutuo, in violazione delle disposizioni di cui alla legge
154/92, non riporterebbe il costo complessivo del finanziamento.
Invero, come sopra indicato, il tasso di interesse è determinabile attraverso il rinvio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso di aumenti di quest'ultimo, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”: la parte opponente era nella consapevolezza, fin dall'inizio, di essere esposta alle variazioni del tasso Euribor.
In sostanza l'oggetto del contratto di mutuo, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, è definito, quindi, non possono dirsi violate le norme di cui agli art. 1346 Cod. e 1284 comma 3
Cod. Civ.
Sul punto è oltremodo chiara la giurisprudenza che specifica come l'oggetto del contratto di mutuo sia determinabile quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorchè ciò avvenga per relationem, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ( Cass. Sez. I 12 novembre 1987 nr. 8335)ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile ( Tribunale Udine,
Sentenza 16.09.2013).
Pertanto, anche il motivo di opposizione in ordine alla presunta nullità del contratto di mutuo deve essere respinto.
Con il capitolo nr. 5 l'opponente deduce l'omessa indicazione del regime finanziario applicato.
Orbene, come indicato dal Tribunale, nell'ordinanza del 15.05.2024, la dedotta omessa indicazione del regime finanziario non determina la nullità del contratto e soprattutto non va ad incidere sulla determinazione del tasso, visto che la modalità di computo delle rate viene stabilita nello stesso contratto di finanziamento.
L' indicazione del TAEG/ISC, la cui mancanza viene ribadita nella comparsa conclusionale di parte attrice, poiché essa non rappresenta una specifica condizione economica, da applicare al contratto di finanziamento, vista che ha solo la funzione informativa, onde consentire al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento prima di accedervi, non implica la nullità dedotta dall'opponente: come indicato dal Tribunale nella ordinanza del 15.05.2024, la sua erronea quantificazione non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento.
Quindi anche tale motivo di opposizione deve essere respinto.
Infine, si ribadisce quanto già espresso dal Tribunale sul motivo recante 5.1 dell'opposizione rubricato “Effetti della Capitalizzazione Composta e Semplice”, sebbene tale motivo non sia stato riportato nella comparsa conclusionale, non può ritenersi rinunciato.
Ebbene, non vi è alcuna violazione degli art. 1283 e 1284 Cod. Civ, nel regime di “ammortamento alla francese”, visto che la quota di interessi contenuti in ogni singola rata, viene calcolata sulla quota capitale residua del periodo precedente: gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale non anche degli interessi pregressi. In sostanza, in ogni caso, nessun effetto inibitorio del diritto di agire può discendere dalle doglianze di indebita capitalizzazione composta degli interessi per via del piano di ammortamento c.d. alla francese, essendo pressoché unanime nella giurisprudenza di merito l'esclusione di qualsivoglia conseguenza latu sensu invalidante del titolo esecutivo per effetto di tal genere di ammortamento ( segnatamente per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto) dal momento che nessuna nullità dell'obbligazione di pagamento degli interessi convenzionali legittimamente calcolati dalla mutuante nella misura pattuita può derivare da siffatto sistema di computo: su tale assetto interpretativo del controverso tema della legittimità della capitalizzazione composta mediante ammortamento alla francese si è del resto consolidato nel tempo un formante giurisprudenziale che ha specificato riguardo la legittimità di tale sistema di ammortamento giova semplicemente ribadire che attraverso tale sistema si prevede un piano di rimborso con rata fissa in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e ha la scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso da qui la non configurabilità di un effetto anatocistico perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata sicché non vi sono interessi scaduti che producono ulteriori interessi con la conseguenza che la deduzione che tale metodologia determini un'auto ha una anatocismo implicito ovvero che genin un tasso di interesse non determinato a mente dell'articolo 117 quarto comma TUB è infondata pur potendosi prendere atto della sua maggiore onerosità rispetto a sistemi di ammortamento alternativi come quello cosiddetto all'italiana tale opzione rientra nella volontà negoziale delle parti e dunque non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera convenienza economica del contratto( Trib. Bergamo 1247/2021 Trib. Roma
Sez XII 06.11.2020 nr. 15551; Corte app. Torino Sez I 17.09.2020 nr. 905).
Ne consegue che non essendo di certo violate le norme imperative, così come dedotto nel motivo citato, anche esso deve essere respinto.
Quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento, così come dedotto in sede di comparsa conclusionale da parte opponente, non può costituire ex se motivo di invalidità del contratto, come s statuito, tra l'altro dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Nr. 12922/2020
“La predisposizione di un piano di ammortamento- che ove fosse realmente omessa potrebbe al più volere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità- certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”)
Le argomentazioni effettuate dal Tribunale nell'ordinanza del 15.05.2024, non possono ritenersi confutate dai successi scritti difensivi, pertanto, la richiesta di CTU, così come formulata nuovamente da parte attrice nella comparsa conclusionale, non può che essere disattesa. Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3.397,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro
26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919,00 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione al precetto notificato l'11.10.2023, proposta dai sig.ri e la Parte_1 sig.ra nei confronti della . Parte_2 CP_1
2) Condanna il sig. e la sig.ra al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della società liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di CP_1 legge.
Così deciso in Palermo il 31.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13666/2023 R.G.A.C., pendente
TRA
Per: i Sig.ri (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in [...], ai fini del presente giudizio, elettivamente domiciliati in Palermo, alla via Inserra n. 5, presso e nello studio dell'avv.
AR LE AL, (C.F.: ) C.F._3
Attori-Opponenti
CONTRO
con sede legale in Roma Lungotevere Flaminio n. 18, capitale sociale di Euro Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00), i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. e difesa dall'Avv. Marcello Avellone PartitaIVA_1
Convenuta- Opposta
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.09.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
FATTO
Il sig. e la sig.ra Punto adivano il Tribunale con atto di citazione in Parte_1 Pt_2 opposizione al precetto, notificato ai medesimi in data 11.10.2023, a motivo del preteso omesso pagamento di contratto di mutuo fondiario, contratto di muto di originarie lire centosettantamilioni
(Lire 170.000.000) per notar di Palermo del 24.05.2001 rep 6451 racc. 3558. Persona_1
Gli attori contestavano il diritto di e per essa di (nuova denominazione di CP_1 CP_2 CP_3
[...
) di procedere esecutivamente, atteso che difetta l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, quanto alla determinazione della sorte capitale, del tasso d'interesse applicato, delle spese e competenze esposte nel precetto
La parte attrice pertanto così concludeva il proprio atto introduttivo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, cosìprovvedere:1) in via preliminare, per i motivi di cui al punto
6, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti opposti,sì da scongiurare il pericolo che, nelle more della definizione del presente giudizio, l'abitazione del sig. e della sig.ra possa esser assoggettata ad Parte_1 Parte_2 esecuzione forzata;
2) in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui ai punti 1 e 2 il difetto di legittimazione
e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio. Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla nullità del precetto opposto;
3) gradatamente, accertare e dichiarare per i motivi di cui al punto 3 e 4, 4.1,4.2,4.3,5 e 5.1, che il contratto Notaio di Palermo del 24.05.2001, rep.6451, racc.3558, citato nel precetto Persona_1 opposto, non rappresenta un idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 125 bis delTUB, ovvero di cui alla legge 287/90, per le ragioni compiutamente indicate in narrativa, e per l'effetto dichiarare che l'intimante non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti della parte opponente e la conseguente nullità e/o inefficacia del precetto opposto;
3) in ulteriore subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare a mezzo consulenza tecnica econometrica che sin d'ora si chiede, l'esatto importo delle somme dovute eventualmente alla parte intimante o da restituire alle parti intimate, sulla base del contratto richiamato nel precetto opposto, per i motivi di cui ai punti 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5 e 5.1, in relazione a quanto evidenziato in narrativa;
con riserva per le parti opponenti del diritto alla ripetizione di tutte le somme pagate in eccesso per il contratto posto alla base del precetto notificato da e per essa da CP_1 CP_1 CP_2 come quantificate attraverso l'espletanda C.T.U.; 4) in ogni caso, vinte le spese e competenze di lite.”
Con atto del 22.12.2023 si costituiva la società che contestava l'opposizione aversa e CP_1 così concludeva il proprio atto “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, In via cautelare per i motivi dedotti, ritenere e dichiarare infondata l'avversaria istanza cautelare, e per l'effetto rigettarla. Nel merito ritenere e dichiarare infondata l'opposizione proposta avverso il precetto notificato e, per l'effetto, rigettarla. In via istruttoria ritenere e dichiarare irrilevanti ed inconducenti le istanze istruttorie formulate ex adverso, e per l'effetto rigettarle. Con vittoria di spese e competenze.
All'esito dell'udienza del 06.03.2024, il Tribunale, con ordinanza del 27.02.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, si riteneva non necessaria la nomina del CTU, e si fissava udienza 25.09.2025 facendo decorrere i termini ex art 189 cpc.
Con provvedimento del 26. 08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 29.08.2025 veniva fissata l'udienza al 29.09.2025 per i medesimi incombenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte opponente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di opposizione, la parte attrice deduce la carenza di legittimazione attiva della CP_1
[...]
In particolare, l'opponente espone che l'intimante avrebbe richiamato un generico contratto di cessione in blocco di taluni crediti, tra i quali vi sarebbe quello oggetto di causa. Per dimostrare il proprio assunto, sempre secondo la ricostruzione attorea, l'opposta avrebbe fatto riferimento alla mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda nr. 121 del 15.10.2019 di tale cessione.
Dunque, la parte intimante, secondo il primo motivo di opposizione, non avrebbe dimostrato che i crediti azionati con il precetto sarebbero stati oggetto di cessione.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte convenuta si ricava quanto segue:
1) Con atto a rogito del Notaio di Torino in data 19.10.2010 rep nr 6755 serie 1T Persona_2
Banco di Sicilia spa unitamente ad altri Istituti di credito, veniva fuso per incorporazione in
(Cfr. allegato 4 alla comparsa di costituzione e risposta). CP_4
2) In data 11.10.2019, la società nell'ambito di un'operazione unitaria di CP_1 cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999, relativa a crediti ceduti in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999, il cui avviso è stato pubblicato in GURI Parte seconda nr. 121 del 15.10.2019, ha acquistato pro soluto da CP_4 un pacchetto di crediti individuabili in blocco, tra i quali quelli del contratto di mutuo di cui
[...] all'atto di precetto opposto (Cfr. allegato 6 alla comparsa di costituzione e risposta).
3) Inoltre, la stessa con atto del 21.11.2023 “DICHIARA E ATTESTA CHE tra i crediti CP_4 oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti dei signori CP_1 Parte_1
e derivanti da contratto di mutuo ipotecario con atto pubblico a firma del
[...] Parte_2
Dott. Notaio in Misilmeri (PA), in data 24/05/2001, repertorio n. 6451, raccolta n. Persona_1
3558, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Agenzia del Territorio di Palermo in data 25/05/2001 ai nn. 22676/2484.8 (Cfr. allegato 9 alla comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, da tali elementi di prova documentale si deve ritenere che vi sia la legittimazione attiva della società ad intimare, con l'atto di precetto de quo, gli attuali attori e dunque il CP_1 primo motivo di opposizione deve essere respinto come deve essere respinto anche il secondo motivo visto che, con la dichiarazione della del 21.11.2023, viene dimostrato che anche CP_4 il credito oggetto del giudizio sia stato ceduto.
Con il terzo motivo di opposizione, si contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo poiché non vi sarebbe stata alcuna erogazione delle somme mutuate e dunque il conseguente precetto sarebbe nullo.
Ebbene, si legge, a pagina 3, all'art. 1) del contratto di mutuo (Cfr. Allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta), ovviamente sottoscritto dagli attori, che “ la predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal Banco alla parte finanziata che ne rilascia la quietanza riconoscendo di aver ricevuto
l'intero importo del mutuo”: è incontestabile, quindi l'erogazione del denaro in favore degli opponenti. Orbene, deve rammentarsi sul punto che al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 cpc, occorre anzitutto verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto in esso previsto, incluso l'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge ( Cfr. Cass. Nr. 17194/2015).
In altre parole, il Giudice deve esaminare il contratto di mutuo e interpretarlo nel suo complesso, congiuntamente agli altri atti accessori che realizzano concretamente e operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica di una somma di denaro da parte del mutuante
(Cass. Nr. 5654/2023).
Ebbene, come dedotto dall'opposta, nel caso che occupa vi è stata la ricognizione di debito contenuta nello stesso atto di mutuo, il mutuatario attestava altresì che la banca gli avesse concesso un mutuo di un determinato importo e si riconosceva debitore della somma prestatagli.
Tale ricognizione, unitamente all'atto di concessione di ipoteca volontaria, contenuti nell'atto pubblico notarile, sono elementi tali da far ritenere il contratto di mutuo titolo esecutivo e il sopra indicato motivo di opposizione, quindi, deve essere disatteso.
Con il quarto motivo di opposizione, la parte attrice deduce la nullità del contratto di mutuo per violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90.
Secondo l'opponente vi sarebbe la violazione dell'art. 2 della legge 278/1990, disposizione che testualmente recita
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
Altroconsumo 2 d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Secondo l'opposizione, la violazione risiederebbe nella circostanza che al contratto sarebbe stato applicato il tasso Euribor, quest'ultimo costituirebbe un accordo tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio, un accordo da ritenersi nullo come conseguenza proprio alla citata disposizione normativa.
Come già espressosi dal Tribunale sul punto, nel provvedimento del 15.05.2024, la dedotta violazione di cui all'art. 2 della Legge 278/1990, è stata accertata dalla Commissione Europea con la decisione del 04.12.2013 e riguarda il periodo dal 29.08.2005 al 30.05.2008 e quindi non può aver alcun rilievo sul contratto di cui è causa, concluso il 24.05.2001.
Peraltro, manca la prova che la Banca contraente partecipasse al patto anticoncorrenziale, ossia non sussiste la condicio sine qua non per ritenere nullo il contratto di mutuo, così come preteso da parte opponente, ovvero la conoscenza di queste ultime ( intese e pratica illecite restrittive della concorrenza diretta alla manipolazione dei tassi) da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. (Cfr Cassazione 12007/2024).
Pertanto, anche le indicate motivazioni dell'opposizione (articolate nei capitoli contrassegnati 4 e
4.1 dell'atto di citazione) devono essere respinte.
Con il capitolo dell'atto di citazione contrassegnato con il nr.
4.2 rubricato “ Nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo per impossibilità di predeterminare il parametro di indicizzazione del finanziamento”
l'opponente espone che vi sarebbe stata la violazione dell'art. 117 TUB, al comma 4, per la quale disposizione si prevede che “contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.”
Anche tale motivo dell'opposizione risulta infondato poiché la determinazione del tasso di interesse viene rimandata nel contratto di mutuo al tasso Euribor, con applicazione della maggiorazione del 1,5%, e quindi la disposizione contrattuale è certamente conforme alla norma citata, visto che la quantificazione risulta effettuata con il rinvio ad un parametro noto ed oggettivamente determinato.
Con il successivo capitolo contrassegnato con il nr. 4.3, l'opponente deduce la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 117 e 121 TUB, l'omessa indicazione del costo complessivo del finanziamento e la conseguente necessità di applicare la disposizione di cui all'art. 117 comma 7 TUB.
Secondo l'opponente, il contratto di mutuo, in violazione delle disposizioni di cui alla legge
154/92, non riporterebbe il costo complessivo del finanziamento.
Invero, come sopra indicato, il tasso di interesse è determinabile attraverso il rinvio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, anche nel caso di aumenti di quest'ultimo, non fa sì che il tasso applicato sia “più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato”: la parte opponente era nella consapevolezza, fin dall'inizio, di essere esposta alle variazioni del tasso Euribor.
In sostanza l'oggetto del contratto di mutuo, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice, è definito, quindi, non possono dirsi violate le norme di cui agli art. 1346 Cod. e 1284 comma 3
Cod. Civ.
Sul punto è oltremodo chiara la giurisprudenza che specifica come l'oggetto del contratto di mutuo sia determinabile quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso d'interesse, ancorchè ciò avvenga per relationem, mediante il richiamo ad elementi estranei al documento ( Cass. Sez. I 12 novembre 1987 nr. 8335)ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del tempo, con conseguente modifica del tasso applicabile ( Tribunale Udine,
Sentenza 16.09.2013).
Pertanto, anche il motivo di opposizione in ordine alla presunta nullità del contratto di mutuo deve essere respinto.
Con il capitolo nr. 5 l'opponente deduce l'omessa indicazione del regime finanziario applicato.
Orbene, come indicato dal Tribunale, nell'ordinanza del 15.05.2024, la dedotta omessa indicazione del regime finanziario non determina la nullità del contratto e soprattutto non va ad incidere sulla determinazione del tasso, visto che la modalità di computo delle rate viene stabilita nello stesso contratto di finanziamento.
L' indicazione del TAEG/ISC, la cui mancanza viene ribadita nella comparsa conclusionale di parte attrice, poiché essa non rappresenta una specifica condizione economica, da applicare al contratto di finanziamento, vista che ha solo la funzione informativa, onde consentire al cliente di conoscere il costo totale del finanziamento prima di accedervi, non implica la nullità dedotta dall'opponente: come indicato dal Tribunale nella ordinanza del 15.05.2024, la sua erronea quantificazione non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento.
Quindi anche tale motivo di opposizione deve essere respinto.
Infine, si ribadisce quanto già espresso dal Tribunale sul motivo recante 5.1 dell'opposizione rubricato “Effetti della Capitalizzazione Composta e Semplice”, sebbene tale motivo non sia stato riportato nella comparsa conclusionale, non può ritenersi rinunciato.
Ebbene, non vi è alcuna violazione degli art. 1283 e 1284 Cod. Civ, nel regime di “ammortamento alla francese”, visto che la quota di interessi contenuti in ogni singola rata, viene calcolata sulla quota capitale residua del periodo precedente: gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale non anche degli interessi pregressi. In sostanza, in ogni caso, nessun effetto inibitorio del diritto di agire può discendere dalle doglianze di indebita capitalizzazione composta degli interessi per via del piano di ammortamento c.d. alla francese, essendo pressoché unanime nella giurisprudenza di merito l'esclusione di qualsivoglia conseguenza latu sensu invalidante del titolo esecutivo per effetto di tal genere di ammortamento ( segnatamente per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto) dal momento che nessuna nullità dell'obbligazione di pagamento degli interessi convenzionali legittimamente calcolati dalla mutuante nella misura pattuita può derivare da siffatto sistema di computo: su tale assetto interpretativo del controverso tema della legittimità della capitalizzazione composta mediante ammortamento alla francese si è del resto consolidato nel tempo un formante giurisprudenziale che ha specificato riguardo la legittimità di tale sistema di ammortamento giova semplicemente ribadire che attraverso tale sistema si prevede un piano di rimborso con rata fissa in base al quale gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e ha la scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso da qui la non configurabilità di un effetto anatocistico perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata sicché non vi sono interessi scaduti che producono ulteriori interessi con la conseguenza che la deduzione che tale metodologia determini un'auto ha una anatocismo implicito ovvero che genin un tasso di interesse non determinato a mente dell'articolo 117 quarto comma TUB è infondata pur potendosi prendere atto della sua maggiore onerosità rispetto a sistemi di ammortamento alternativi come quello cosiddetto all'italiana tale opzione rientra nella volontà negoziale delle parti e dunque non può formare oggetto di sindacato giudiziale sulla mera convenienza economica del contratto( Trib. Bergamo 1247/2021 Trib. Roma
Sez XII 06.11.2020 nr. 15551; Corte app. Torino Sez I 17.09.2020 nr. 905).
Ne consegue che non essendo di certo violate le norme imperative, così come dedotto nel motivo citato, anche esso deve essere respinto.
Quanto alla mancata allegazione del piano di ammortamento, così come dedotto in sede di comparsa conclusionale da parte opponente, non può costituire ex se motivo di invalidità del contratto, come s statuito, tra l'altro dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Nr. 12922/2020
“La predisposizione di un piano di ammortamento- che ove fosse realmente omessa potrebbe al più volere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità- certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”)
Le argomentazioni effettuate dal Tribunale nell'ordinanza del 15.05.2024, non possono ritenersi confutate dai successi scritti difensivi, pertanto, la richiesta di CTU, così come formulata nuovamente da parte attrice nella comparsa conclusionale, non può che essere disattesa. Pertanto, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3.397,00 così determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro
26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate euro 919,00 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta l'opposizione al precetto notificato l'11.10.2023, proposta dai sig.ri e la Parte_1 sig.ra nei confronti della . Parte_2 CP_1
2) Condanna il sig. e la sig.ra al pagamento delle spese di lite in Parte_1 Parte_2 favore della società liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di CP_1 legge.
Così deciso in Palermo il 31.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone