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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Fermo
N. R.G. 1505/2024
Il Presidente della Sezione Civile;
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 18.12.2024; letto il ricorso proposto ai sensi degli art. 696 e 696 bis c.p.c. dai Sigg.ri Parte_1
e
[...] Parte_2 letta la comparsa di costituzione del Sig. titolare dell'omonima CP_1
Impresa Edile RE SE, corrente in Fermo alla via Alberelli n. 20/A;
considerato che
va predicata l'inammissibilità del ricorso se inquadrato nel paradigma dell'art. 696 c.p.c.; rilevato, infatti, che presupposto primario per l'utile esperimento dell'ATP è costituito dal requisito dell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità oi condizione di cose, inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini di eventuali cause di merito;
ritenuto, dunque, che il chiesto accertamento può essere giustificato solo dal fine di prevenire il concreto pericolo di dispersione – e cioè di definitiva perdita o di grave compromissione - della fonte di prova;
considerato che
, nella concreta fattispecie, un tale pericolo non appare ravvisabile né è stato espressamente dedotto da parte ricorrente, non potendosi apoditticamente ritenere che l'instaurazione di un giudizio ordinario, con i connessi tempi processuali, possa determinare un mutamento delle condizioni dell'opera, realizzata dalla impresa resistente in cemento armato, tale da impedire l'accertamento dei vizi e difetti lamentati in relazione alla realizzazione della stessa opera o incidere negativamente su tale accertamento, e, del resto, l'allegazione svolta al riguardo dai ricorrenti, in relazione al giudizio espresso dal proprio consulente Ing. il quale si è limitato a consigliare Per_1
“… di velocizzare la ripresa dei lavori in quanto le condizioni ambientali della stagione invernale prossima potrebbero provocare una riduzione delle caratteristiche dei materiali strutturali direttamente esposti alle intemperie” appare adeguatamente contrastato, con argomentazione logica, dal resistente laddove afferma, prima evidenziando la natura strutturale delle opere di cui si discute, che “la struttura esterna
è stata completamente realizzata e che l'interno si presenta allo stato “grezzo”. Pertanto non sussiste nessun problema per la parte strutturale realizzata dall'esponente che possa derivare dalle eventuali intemperie dei mesi invernali” (cfr. pag.4 della memoria di costituzione); rilevato che il ricorso appare inammissibile anche se inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 696 bis c.p.c.; premesso che l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., ha la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, che tale finalità conciliativa, affinché possa giustificare la nomina di un consulente ante causam, deve manifestarsi dettagliatamente nell'enunciazione dell'atto introduttivo e che la completa, chiara e leale manifestazione delle finalità conciliative perseguite è necessaria anche in vista della riuscita del tentativo di conciliazione che il consulente eventualmente nominato dovrebbe esperire;
considerato che
, in conformità a quanto ritiene la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Caltagirone, ord. 2 ottobre 2021, rep. in Ius Expolrer Giuffrè) non “vale obiettare, contro tale assunto, che ad un intento conciliativo genericamente manifestato in ricorso possa utilmente seguire un intento conciliativo manifestato in modo preciso soltanto in seguito, vale a dire a consulenza espletata, in quanto, nel momento in cui propone il ricorso, la parte o coltiva un compiuto intento conciliativo (compiuto e fondato su circostanze obiettive), ed allora, secondo il dovere di lealtà e probità (art. 88
c. p. c.), ha l'onere di manifestare tale intento subito e per intero, oppure non ha affatto un tale intento, o ne ha soltanto uno vago e generico, destinato eventualmente a delinearsi in modo più concreto soltanto dopo la CTU, e in base al suo esito;
in questo secondo caso l'intento complessivamente manifestato dalla parte che chiede la C.T.U. non è "conciliativo", bensì' "speculativo", di pura tattica processuale in quanto la parte stessa mira ad ottenere l'anticipazione di una fase (a lei gradita) del processo, riservandosi di valutare, soltanto dopo l'esito della C.T.U., se iniziare il giudizio di merito oppure no”; rilevato infatti che nella presente fattispecie non si ravvisa detto compiuto intento conciliativo, atteso che i ricorrenti affermano che “...all'incontro del 29/08/24, l'appaltatore ha pacificamente ammesso l'esistenza dei vizi” e che l'invocato accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativo potrebbe far giungere alla composizione bonaria della controversia, dopo il fallito tentativo di accordo stragiudiziale tra le parti, e che, diversamente, detta circostanza del riconoscimento dei vizi da parte del resistente è stata dallo stesso specificamente contestata ex art. 115 comma 1 c.p.c. ( cfr.: “…né tantomeno il sig. nel corso del sopralluogo CP_1 dell'agosto 2024 riconosceva la presenza di vizi dell'opera”, pag. 4 della memoria di costituzione), così come è stato radicalmente contestato dallo stesso l'an debeatur, deducendo la strumentalità del rimedio processuale invocato, essendo i ricorrenti debitori dell'impresa in ragione del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto CP_1 del 6.1.2022, della somma di € 42.838,86 oltre iva;
rilevato infatti che va condivisa la giurisprudenza di merito secondo la quale il rimedio processuale previsto dall'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale può ritenersi assai probabile che le parti si concilino, non risultando esistenti, in base ad una valutazione ex ante, altre questioni controverse (ord. Tribunale Roma 29 dicembre 2020, rep. in Ius Explorer Giuffrè); considerato che, nella concreta fattispecie, appare pertanto difficilmente configurabile una idoneità delle questioni demandabili ad un consulente tecnico di ufficio a costituire unico punto di dissenso attesa la prevedibile necessità di ulteriore istruttoria con riguardo a componenti di danno allegate dai ricorrenti ed alle pretese creditorie dell'impresa resistente;
rilevato che - in applicazione del principio della soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga – i ricorrenti vanno condannati in solido a rifondere alla controparte costituita le spese di lite, liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
Pag. 2 di 3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere a titolare dell'omonima impresa, le spese di lite del presente CP_1 procedimento, liquidate in complessivi Euro 850,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Fermo, 14 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione
Sara Marzialetti
Pag. 3 di 3
N. R.G. 1505/2024
Il Presidente della Sezione Civile;
a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 18.12.2024; letto il ricorso proposto ai sensi degli art. 696 e 696 bis c.p.c. dai Sigg.ri Parte_1
e
[...] Parte_2 letta la comparsa di costituzione del Sig. titolare dell'omonima CP_1
Impresa Edile RE SE, corrente in Fermo alla via Alberelli n. 20/A;
considerato che
va predicata l'inammissibilità del ricorso se inquadrato nel paradigma dell'art. 696 c.p.c.; rilevato, infatti, che presupposto primario per l'utile esperimento dell'ATP è costituito dal requisito dell'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità oi condizione di cose, inteso come pericolo di dispersione delle fonti di prova di fatti rilevanti ai fini di eventuali cause di merito;
ritenuto, dunque, che il chiesto accertamento può essere giustificato solo dal fine di prevenire il concreto pericolo di dispersione – e cioè di definitiva perdita o di grave compromissione - della fonte di prova;
considerato che
, nella concreta fattispecie, un tale pericolo non appare ravvisabile né è stato espressamente dedotto da parte ricorrente, non potendosi apoditticamente ritenere che l'instaurazione di un giudizio ordinario, con i connessi tempi processuali, possa determinare un mutamento delle condizioni dell'opera, realizzata dalla impresa resistente in cemento armato, tale da impedire l'accertamento dei vizi e difetti lamentati in relazione alla realizzazione della stessa opera o incidere negativamente su tale accertamento, e, del resto, l'allegazione svolta al riguardo dai ricorrenti, in relazione al giudizio espresso dal proprio consulente Ing. il quale si è limitato a consigliare Per_1
“… di velocizzare la ripresa dei lavori in quanto le condizioni ambientali della stagione invernale prossima potrebbero provocare una riduzione delle caratteristiche dei materiali strutturali direttamente esposti alle intemperie” appare adeguatamente contrastato, con argomentazione logica, dal resistente laddove afferma, prima evidenziando la natura strutturale delle opere di cui si discute, che “la struttura esterna
è stata completamente realizzata e che l'interno si presenta allo stato “grezzo”. Pertanto non sussiste nessun problema per la parte strutturale realizzata dall'esponente che possa derivare dalle eventuali intemperie dei mesi invernali” (cfr. pag.4 della memoria di costituzione); rilevato che il ricorso appare inammissibile anche se inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 696 bis c.p.c.; premesso che l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c., ha la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, che tale finalità conciliativa, affinché possa giustificare la nomina di un consulente ante causam, deve manifestarsi dettagliatamente nell'enunciazione dell'atto introduttivo e che la completa, chiara e leale manifestazione delle finalità conciliative perseguite è necessaria anche in vista della riuscita del tentativo di conciliazione che il consulente eventualmente nominato dovrebbe esperire;
considerato che
, in conformità a quanto ritiene la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Caltagirone, ord. 2 ottobre 2021, rep. in Ius Expolrer Giuffrè) non “vale obiettare, contro tale assunto, che ad un intento conciliativo genericamente manifestato in ricorso possa utilmente seguire un intento conciliativo manifestato in modo preciso soltanto in seguito, vale a dire a consulenza espletata, in quanto, nel momento in cui propone il ricorso, la parte o coltiva un compiuto intento conciliativo (compiuto e fondato su circostanze obiettive), ed allora, secondo il dovere di lealtà e probità (art. 88
c. p. c.), ha l'onere di manifestare tale intento subito e per intero, oppure non ha affatto un tale intento, o ne ha soltanto uno vago e generico, destinato eventualmente a delinearsi in modo più concreto soltanto dopo la CTU, e in base al suo esito;
in questo secondo caso l'intento complessivamente manifestato dalla parte che chiede la C.T.U. non è "conciliativo", bensì' "speculativo", di pura tattica processuale in quanto la parte stessa mira ad ottenere l'anticipazione di una fase (a lei gradita) del processo, riservandosi di valutare, soltanto dopo l'esito della C.T.U., se iniziare il giudizio di merito oppure no”; rilevato infatti che nella presente fattispecie non si ravvisa detto compiuto intento conciliativo, atteso che i ricorrenti affermano che “...all'incontro del 29/08/24, l'appaltatore ha pacificamente ammesso l'esistenza dei vizi” e che l'invocato accertamento tecnico preventivo in funzione conciliativo potrebbe far giungere alla composizione bonaria della controversia, dopo il fallito tentativo di accordo stragiudiziale tra le parti, e che, diversamente, detta circostanza del riconoscimento dei vizi da parte del resistente è stata dallo stesso specificamente contestata ex art. 115 comma 1 c.p.c. ( cfr.: “…né tantomeno il sig. nel corso del sopralluogo CP_1 dell'agosto 2024 riconosceva la presenza di vizi dell'opera”, pag. 4 della memoria di costituzione), così come è stato radicalmente contestato dallo stesso l'an debeatur, deducendo la strumentalità del rimedio processuale invocato, essendo i ricorrenti debitori dell'impresa in ragione del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto CP_1 del 6.1.2022, della somma di € 42.838,86 oltre iva;
rilevato infatti che va condivisa la giurisprudenza di merito secondo la quale il rimedio processuale previsto dall'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale può ritenersi assai probabile che le parti si concilino, non risultando esistenti, in base ad una valutazione ex ante, altre questioni controverse (ord. Tribunale Roma 29 dicembre 2020, rep. in Ius Explorer Giuffrè); considerato che, nella concreta fattispecie, appare pertanto difficilmente configurabile una idoneità delle questioni demandabili ad un consulente tecnico di ufficio a costituire unico punto di dissenso attesa la prevedibile necessità di ulteriore istruttoria con riguardo a componenti di danno allegate dai ricorrenti ed alle pretese creditorie dell'impresa resistente;
rilevato che - in applicazione del principio della soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga – i ricorrenti vanno condannati in solido a rifondere alla controparte costituita le spese di lite, liquidate come in dispositivo;
P. Q. M.
Pag. 2 di 3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere a titolare dell'omonima impresa, le spese di lite del presente CP_1 procedimento, liquidate in complessivi Euro 850,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA (se dovuta) e CPA nella misura di legge.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Fermo, 14 febbraio 2025
Il Presidente di Sezione
Sara Marzialetti
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