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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica
Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3686 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, promossa da:
, con l'Avv. Simonetta Rottin e l'Avv. Nausicaa Parte_1
De Nicolo
RICORRENTE
CONTRO
, con Controparte_1
l'Avv. Giovanni Ferasin
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI: per la ricorrente:
“Nel merito: dichiarare nulla/annullare l'ordinanza ingiunzione n. prot.
1481 del 19/05/2023, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di
1 lite come generale norma e in ogni caso con la rifusione del contributo unificato versato.
Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima, con esclusione di sanzione e interessi”.
per il resistente:
“Rigettarsi l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto Parte_1
infondata per le ragioni esposte e conseguentemente confermare
l'ordinanza ingiunzione di pagamento opposta da controparte;
in via subordinata rispetto alla domanda che precede, quantificarsi la sanzione nella misura ritenuta congrua in relazione alla gravità del fatto;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.06.2023 la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 1481 emessa dall in data 19.05.2023 e Controparte_1
ricevuta tramite raccomandata A/R in data 25.05.2023, con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 26 comma 1 lett. c) della L.R. Veneto n.
8/1991 per inosservanza delle norme relative alla disciplina in area del
. Controparte_1
La ricorrente contestava l'illegittimità dell'ordinanza per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e difetto di motivazione e, in via subordinata, chiedeva la riduzione al minimo edittale della sanzione comminata.
Si costituiva l invocando la Controparte_1
legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva documentalmente istruita.
2 Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, all'udienza del
10.01.2025 il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura.
Motivi della decisione
Come risulta dagli atti e dai documenti dimessi in causa, l'accertamento ha avuto origine dal sopralluogo eseguito nel Comune di Silea (TV) nell'area censita al Fg. 9, mapp. 136 di proprietà dell'odierna ricorrente in data 1° dicembre 2022.
A seguito di ulteriori verifiche presso gli uffici dell' Controparte_1
volte ad accertare la regolarità delle opere e dei manufatti ivi
[...]
presenti, in data 24.02.2023 gli agenti hanno redatto il verbale n.
07/2023/Cont Prot. nr. 560/2023 a carico della sig.ra Parte_1
contestandole l'infrazione di cui all'art. 26 comma 1 lett. c) della Legge
Regionale del Veneto n. 8/1991 per aver realizzato attività edilizie in area assoggettata a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 D.lgs n. 42/2004 in assenza dei titoli autorizzatori prescritti.
Nello specifico, l ha contestato la realizzazione, in assenza dei CP_1
necessari titoli e permessi autorizzatori, delle seguenti opere: “realizzazione di n. 2 cancelli carrai adiacenti che permettono l'ingresso da via F.lli
Bandiera al lotto identificato catastalmente al Fg. 9 mapp. 136; installazione di ringhiera metallica sovrastante uno zoccolo di recinzione esistente adiacente ai cancelli carrai sopra citati;
posa di pavimentazione in betonelle realizzata antistante i cancelli carrai;
realizzazione di un terrapieno;
installazione di una piscina prefabbricata in PVC rivestita da piattaforma in ferro;
realizzazione di gradoni/terrazzamenti con ausilio di tavole infisse nel terreno”, irrogando la sanzione amministrativa di €
2.088,70 (docc.
1-2 ricorrente).
3 Orbene, la ricorrente afferma che l'illecito contestato non si configurerebbe nel caso di specie, in quanto la sostituzione della recinzione esistente con due cancelli scorrevoli, l'installazione della ringhiera metallica, la posa di pavimentazione in betonelle e l'installazione della piscina prefabbricata rientrerebbero nel novero della cd. edilizia libera disciplinata dall'art. 6 Dpr
n. 380/2001; quanto al terrapieno, la ricorrente rileva che tale intervento risulterebbe effettuato in forza di apposito titolo edilizio;
infine, con riferimento ai gradoni/terrazzamenti, la sig.ra deduce che si Parte_1
tratterebbe di opera realizzata ante 1967, epoca in cui non era necessario acquisire alcun titolo edilizio preventivo.
Preso atto che all'udienza odierna di discussione la ricorrente ha riferito che intende dare volontaria attuazione all'ordine di demolizione, si rileva che comunque le argomentazioni proposte in ricorso non sono comunque condivisibili.
Con riferimento alla realizzazione dei due cancelli carrai la normativa edilizia citata dalla ricorrente non è pertinente, in quanto la proprietà della sig.ra rientra in zona classificata a riserva naturale orientata Parte_1
come risulta dall'estratto PAT prodotto al doc. 3 dall e come CP_1
viene, altresì, confermato dal consulente di parte ing. nella relazione Per_1
prodotta al doc. 7.
Il compendio immobiliare di proprietà dell'opponente è, di conseguenza, sottoposto alle prescrizioni in materia di tutela paesaggistica di cui al Dlgs.
n. 42/2004.
In particolare, l'art. 146 del citato decreto prevede che l'autorizzazione paesaggistica debba essere preventivamente richiesta per le opere di qualunque genere che si intendono eseguire sui beni sottoposti a vincolo e
4 che possono arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
La possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico o di restauro conservativo in difetto di autorizzazione è limitata, ai sensi dell'art. 149 Dlgs. n. 42/2004, solo al caso in cui gli stessi “non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.
Ne consegue che la realizzazione di due cancelli della larghezza di 3,95 mt ciascuno idonei ad interrompere la continuità e la fruibilità visiva del contesto naturalistico interessato (si vedano le fotografie 18 e 19 allegate al verbale di sopralluogo prodotto al doc. 2 di parte convenuta), non rientra tra gli interventi irrilevanti dal punto di vista paesaggistico.
Considerata l'alterazione dello stato dei luoghi, già evidente in modo immediato dall'esame della documentazione fotografica, l'intervento de quo non poteva che essere assoggettato ad autorizzazione.
Del resto, anche in materia edilizia la giurisprudenza ha precisato a più riprese che la realizzazione di una recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza “di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale” (ex multis: TAR Salerno, sez. II, 20/06/2023 n. 1481; conf. Consiglio di Stato, sez. VI, 29/11/2019 n. 8178), caratteri che devono ritenersi insussistenti nel caso in oggetto.
Con riferimento all'installazione della ringhiera metallica sovrastante lo zoccolo di recinzione esistente e alla posa della pavimentazione in betonelle realizzata nell'area antistante i due accessi carrai valgono le medesime considerazioni, trattandosi di interventi idonei a modificare in
5 maniera apprezzabile l'aspetto esteriore del bene protetto (vds. foto 17, 18,
19, 20 di cui al verbale di sopralluogo sub doc. 2 convenuto).
Anche detti interventi necessitavano, pertanto, di apposita autorizzazione dell'Ente.
Quanto all'installazione della piscina prefabbricata in PVC, la ricorrente contesta la decisione dell'Ente sostenendo che la stessa sarebbe di modeste dimensioni e facilmente amovibile in quanto non interrata, rientrando pertanto nel novero dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 Dpr n.
380/2001 quale opera stagionale ovvero quale elemento di arredo pertinenziale all'edificio residenziale.
Tali rilievi sono privi di fondamento.
La piscina in oggetto risulta avere dimensioni in pianta di 10,48 mt x 13,65 mt;
la piattaforma presenta un'altezza misurata dal terreno di 0,54 mt in prossimità della casa per poi alzarsi fino a 0,98 mt verso la scarpata e 1,49 mt verso il confine con i mappali 837-839.
La piattaforma dista circa 4,26 mt dal muro di recinzione presente lungo il confine nord-ovest e 2,34 mt dalla rete di recinzione posta a sud-ovest (vds. il verbale di sopralluogo di cui al doc. 2 parte convenuta, nonché le fotografie allegate di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).
Orbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la realizzazione di una piscina in zona vincolata, indipendentemente dal fatto che si tratti di manufatto interrato o fuori terra, integra un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, tale da necessitare il rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 13/06/2023 n. 5807).
6 Deve, altresì, essere escluso il carattere di opera precaria, essendo la piscina destinata a soddisfare esigenze non già contingenti bensì ricorrenti in determinati periodi dell'anno, quindi a carattere stagionale.
Ne deriva che il predetto intervento, dando luogo ad una struttura edilizia idonea a determinare un rilevante impatto sul sito di relativa ubicazione, postulava il previo rilascio del titolo ad aedificandum nonché dell'autorizzazione paesaggistica.
Con riferimento alla realizzazione del terrapieno di cui alle foto 1, 3, 7, 8,
10, 13, 14, 15 e 16 del verbale di sopralluogo dimesso da parte resistente al doc. 2, la sig.ra riferisce che l'opera sarebbe stata realizzata in Parte_1
forza di titolo edilizio (concessione edilizia n. C13/0057) rilasciato dal
Comune di Silea per l'edificazione dell'immobile de quo.
Non risulta, tuttavia, che la ricorrente abbia prodotto la documentazione grafica relativa ai lavori autorizzati;
viceversa da un esame degli elaborati grafici allegati al permesso di costruire del 2013 di cui al doc. 4 della convenuta è possibile evincere che tale muro di contenimento non era affatto previsto.
Non risulta, dunque, alcun titolo che legittimi tale intervento.
Quanto, infine, alla realizzazione di gradoni/terrazzamenti la ricorrente sostiene che si tratterebbe di opera realizzata ante 1967, ossia in epoca in cui non era necessario acquisire alcun titolo edilizio preventivo.
L'istante non ha tuttavia fornito puntuale prova dell'epoca a cui risaliva il manufatto idonea a dimostrare l'inesistenza dei presupposti per la preventiva richiesta di un titolo autorizzatorio.
Per le esposte argomentazioni, si ritiene sussistere la violazione contestata.
Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione, avendo l'ordinanza- ingiunzione esplicitamente indicato le norme violate dalla ricorrente dando
7 atto che “non vi sono elementi idonei ad escludere in capo all'interessato la responsabilità della violazione commessa e che quindi risulta provata per tabulas la fondatezza dell'accertamento e della sua contestazione”
(doc. 1 ricorrente).
Sul punto si veda Tribunale di Bergamo, sez. VI, 19/10/2022 n. 2159:
“l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”.
Da ultimo, deve essere rigettata anche la domanda di riduzione al minimo edittale della sanzione applicata.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 911 del 02/02/1996, con la quale si è affermato che: “L'art. 11 della legge n. 689 del 1981, specificando i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo una formula normativa sostanzialmente equivalente a quella adoperata dall'art. 133 c.p., dimostra che l'autorità ingiungente non
è chiamata ad elaborare giudizi di valore sugli interessi pubblici tutelati, presupposto già apprezzato dal legislatore e trasfuso nella norma ma semplicemente ad adeguare l'entità della sanzione alla gravità della violazione e alle condizioni soggettive del trasgressore, svolgendo una mera attività tecnico-discrezionale diretta, non diversamente da quella del giudice, ad applicare la legge al caso concreto e a rendere liquida
l'obbligazione, attività che nulla ha a che fare con l'esercizio della discrezionalità amministrativa vera e propria (cfr., in particolare, Cass.,
23 giugno 1987, n. 5489).
8 (…) Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora non emergano caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o con minor rigore, non spetta al trasgressore l'applicazione della sanzione nel minimo edittale (…) Né può
l'opponente limitarsi “a lamentare l'eccessività della sanzione senza dedurre elementi specifici che il giudice ha il dovere di valutare”.
Orbene, nella fattispecie in esame non solo parte ricorrente non ha indicato specifiche ragioni a sostegno della richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione pecuniaria, ma la gravità della condotta dell'opponente porta a ritenere corretta la quantificazione eseguita dalla Amministrazione.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del resistente come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza ex D.M.
n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: respinge l'opposizione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del resistente che liquida in € 852,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica
Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3686 dell'anno 2023 del Ruolo Generale, promossa da:
, con l'Avv. Simonetta Rottin e l'Avv. Nausicaa Parte_1
De Nicolo
RICORRENTE
CONTRO
, con Controparte_1
l'Avv. Giovanni Ferasin
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI: per la ricorrente:
“Nel merito: dichiarare nulla/annullare l'ordinanza ingiunzione n. prot.
1481 del 19/05/2023, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di
1 lite come generale norma e in ogni caso con la rifusione del contributo unificato versato.
Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede che venga applicata la sanzione nella misura minima, con esclusione di sanzione e interessi”.
per il resistente:
“Rigettarsi l'opposizione proposta dalla sig.ra in quanto Parte_1
infondata per le ragioni esposte e conseguentemente confermare
l'ordinanza ingiunzione di pagamento opposta da controparte;
in via subordinata rispetto alla domanda che precede, quantificarsi la sanzione nella misura ritenuta congrua in relazione alla gravità del fatto;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.06.2023 la sig.ra proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 1481 emessa dall in data 19.05.2023 e Controparte_1
ricevuta tramite raccomandata A/R in data 25.05.2023, con cui le era stata contestata la violazione dell'art. 26 comma 1 lett. c) della L.R. Veneto n.
8/1991 per inosservanza delle norme relative alla disciplina in area del
. Controparte_1
La ricorrente contestava l'illegittimità dell'ordinanza per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e difetto di motivazione e, in via subordinata, chiedeva la riduzione al minimo edittale della sanzione comminata.
Si costituiva l invocando la Controparte_1
legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva documentalmente istruita.
2 Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, all'udienza del
10.01.2025 il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura.
Motivi della decisione
Come risulta dagli atti e dai documenti dimessi in causa, l'accertamento ha avuto origine dal sopralluogo eseguito nel Comune di Silea (TV) nell'area censita al Fg. 9, mapp. 136 di proprietà dell'odierna ricorrente in data 1° dicembre 2022.
A seguito di ulteriori verifiche presso gli uffici dell' Controparte_1
volte ad accertare la regolarità delle opere e dei manufatti ivi
[...]
presenti, in data 24.02.2023 gli agenti hanno redatto il verbale n.
07/2023/Cont Prot. nr. 560/2023 a carico della sig.ra Parte_1
contestandole l'infrazione di cui all'art. 26 comma 1 lett. c) della Legge
Regionale del Veneto n. 8/1991 per aver realizzato attività edilizie in area assoggettata a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 D.lgs n. 42/2004 in assenza dei titoli autorizzatori prescritti.
Nello specifico, l ha contestato la realizzazione, in assenza dei CP_1
necessari titoli e permessi autorizzatori, delle seguenti opere: “realizzazione di n. 2 cancelli carrai adiacenti che permettono l'ingresso da via F.lli
Bandiera al lotto identificato catastalmente al Fg. 9 mapp. 136; installazione di ringhiera metallica sovrastante uno zoccolo di recinzione esistente adiacente ai cancelli carrai sopra citati;
posa di pavimentazione in betonelle realizzata antistante i cancelli carrai;
realizzazione di un terrapieno;
installazione di una piscina prefabbricata in PVC rivestita da piattaforma in ferro;
realizzazione di gradoni/terrazzamenti con ausilio di tavole infisse nel terreno”, irrogando la sanzione amministrativa di €
2.088,70 (docc.
1-2 ricorrente).
3 Orbene, la ricorrente afferma che l'illecito contestato non si configurerebbe nel caso di specie, in quanto la sostituzione della recinzione esistente con due cancelli scorrevoli, l'installazione della ringhiera metallica, la posa di pavimentazione in betonelle e l'installazione della piscina prefabbricata rientrerebbero nel novero della cd. edilizia libera disciplinata dall'art. 6 Dpr
n. 380/2001; quanto al terrapieno, la ricorrente rileva che tale intervento risulterebbe effettuato in forza di apposito titolo edilizio;
infine, con riferimento ai gradoni/terrazzamenti, la sig.ra deduce che si Parte_1
tratterebbe di opera realizzata ante 1967, epoca in cui non era necessario acquisire alcun titolo edilizio preventivo.
Preso atto che all'udienza odierna di discussione la ricorrente ha riferito che intende dare volontaria attuazione all'ordine di demolizione, si rileva che comunque le argomentazioni proposte in ricorso non sono comunque condivisibili.
Con riferimento alla realizzazione dei due cancelli carrai la normativa edilizia citata dalla ricorrente non è pertinente, in quanto la proprietà della sig.ra rientra in zona classificata a riserva naturale orientata Parte_1
come risulta dall'estratto PAT prodotto al doc. 3 dall e come CP_1
viene, altresì, confermato dal consulente di parte ing. nella relazione Per_1
prodotta al doc. 7.
Il compendio immobiliare di proprietà dell'opponente è, di conseguenza, sottoposto alle prescrizioni in materia di tutela paesaggistica di cui al Dlgs.
n. 42/2004.
In particolare, l'art. 146 del citato decreto prevede che l'autorizzazione paesaggistica debba essere preventivamente richiesta per le opere di qualunque genere che si intendono eseguire sui beni sottoposti a vincolo e
4 che possono arrecare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
La possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico o di restauro conservativo in difetto di autorizzazione è limitata, ai sensi dell'art. 149 Dlgs. n. 42/2004, solo al caso in cui gli stessi “non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.
Ne consegue che la realizzazione di due cancelli della larghezza di 3,95 mt ciascuno idonei ad interrompere la continuità e la fruibilità visiva del contesto naturalistico interessato (si vedano le fotografie 18 e 19 allegate al verbale di sopralluogo prodotto al doc. 2 di parte convenuta), non rientra tra gli interventi irrilevanti dal punto di vista paesaggistico.
Considerata l'alterazione dello stato dei luoghi, già evidente in modo immediato dall'esame della documentazione fotografica, l'intervento de quo non poteva che essere assoggettato ad autorizzazione.
Del resto, anche in materia edilizia la giurisprudenza ha precisato a più riprese che la realizzazione di una recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza “di una trasformazione che, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non comporti un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale” (ex multis: TAR Salerno, sez. II, 20/06/2023 n. 1481; conf. Consiglio di Stato, sez. VI, 29/11/2019 n. 8178), caratteri che devono ritenersi insussistenti nel caso in oggetto.
Con riferimento all'installazione della ringhiera metallica sovrastante lo zoccolo di recinzione esistente e alla posa della pavimentazione in betonelle realizzata nell'area antistante i due accessi carrai valgono le medesime considerazioni, trattandosi di interventi idonei a modificare in
5 maniera apprezzabile l'aspetto esteriore del bene protetto (vds. foto 17, 18,
19, 20 di cui al verbale di sopralluogo sub doc. 2 convenuto).
Anche detti interventi necessitavano, pertanto, di apposita autorizzazione dell'Ente.
Quanto all'installazione della piscina prefabbricata in PVC, la ricorrente contesta la decisione dell'Ente sostenendo che la stessa sarebbe di modeste dimensioni e facilmente amovibile in quanto non interrata, rientrando pertanto nel novero dell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 Dpr n.
380/2001 quale opera stagionale ovvero quale elemento di arredo pertinenziale all'edificio residenziale.
Tali rilievi sono privi di fondamento.
La piscina in oggetto risulta avere dimensioni in pianta di 10,48 mt x 13,65 mt;
la piattaforma presenta un'altezza misurata dal terreno di 0,54 mt in prossimità della casa per poi alzarsi fino a 0,98 mt verso la scarpata e 1,49 mt verso il confine con i mappali 837-839.
La piattaforma dista circa 4,26 mt dal muro di recinzione presente lungo il confine nord-ovest e 2,34 mt dalla rete di recinzione posta a sud-ovest (vds. il verbale di sopralluogo di cui al doc. 2 parte convenuta, nonché le fotografie allegate di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).
Orbene, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la realizzazione di una piscina in zona vincolata, indipendentemente dal fatto che si tratti di manufatto interrato o fuori terra, integra un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, tale da necessitare il rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 13/06/2023 n. 5807).
6 Deve, altresì, essere escluso il carattere di opera precaria, essendo la piscina destinata a soddisfare esigenze non già contingenti bensì ricorrenti in determinati periodi dell'anno, quindi a carattere stagionale.
Ne deriva che il predetto intervento, dando luogo ad una struttura edilizia idonea a determinare un rilevante impatto sul sito di relativa ubicazione, postulava il previo rilascio del titolo ad aedificandum nonché dell'autorizzazione paesaggistica.
Con riferimento alla realizzazione del terrapieno di cui alle foto 1, 3, 7, 8,
10, 13, 14, 15 e 16 del verbale di sopralluogo dimesso da parte resistente al doc. 2, la sig.ra riferisce che l'opera sarebbe stata realizzata in Parte_1
forza di titolo edilizio (concessione edilizia n. C13/0057) rilasciato dal
Comune di Silea per l'edificazione dell'immobile de quo.
Non risulta, tuttavia, che la ricorrente abbia prodotto la documentazione grafica relativa ai lavori autorizzati;
viceversa da un esame degli elaborati grafici allegati al permesso di costruire del 2013 di cui al doc. 4 della convenuta è possibile evincere che tale muro di contenimento non era affatto previsto.
Non risulta, dunque, alcun titolo che legittimi tale intervento.
Quanto, infine, alla realizzazione di gradoni/terrazzamenti la ricorrente sostiene che si tratterebbe di opera realizzata ante 1967, ossia in epoca in cui non era necessario acquisire alcun titolo edilizio preventivo.
L'istante non ha tuttavia fornito puntuale prova dell'epoca a cui risaliva il manufatto idonea a dimostrare l'inesistenza dei presupposti per la preventiva richiesta di un titolo autorizzatorio.
Per le esposte argomentazioni, si ritiene sussistere la violazione contestata.
Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione, avendo l'ordinanza- ingiunzione esplicitamente indicato le norme violate dalla ricorrente dando
7 atto che “non vi sono elementi idonei ad escludere in capo all'interessato la responsabilità della violazione commessa e che quindi risulta provata per tabulas la fondatezza dell'accertamento e della sua contestazione”
(doc. 1 ricorrente).
Sul punto si veda Tribunale di Bergamo, sez. VI, 19/10/2022 n. 2159:
“l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”.
Da ultimo, deve essere rigettata anche la domanda di riduzione al minimo edittale della sanzione applicata.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 911 del 02/02/1996, con la quale si è affermato che: “L'art. 11 della legge n. 689 del 1981, specificando i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo una formula normativa sostanzialmente equivalente a quella adoperata dall'art. 133 c.p., dimostra che l'autorità ingiungente non
è chiamata ad elaborare giudizi di valore sugli interessi pubblici tutelati, presupposto già apprezzato dal legislatore e trasfuso nella norma ma semplicemente ad adeguare l'entità della sanzione alla gravità della violazione e alle condizioni soggettive del trasgressore, svolgendo una mera attività tecnico-discrezionale diretta, non diversamente da quella del giudice, ad applicare la legge al caso concreto e a rendere liquida
l'obbligazione, attività che nulla ha a che fare con l'esercizio della discrezionalità amministrativa vera e propria (cfr., in particolare, Cass.,
23 giugno 1987, n. 5489).
8 (…) Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora non emergano caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o con minor rigore, non spetta al trasgressore l'applicazione della sanzione nel minimo edittale (…) Né può
l'opponente limitarsi “a lamentare l'eccessività della sanzione senza dedurre elementi specifici che il giudice ha il dovere di valutare”.
Orbene, nella fattispecie in esame non solo parte ricorrente non ha indicato specifiche ragioni a sostegno della richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione pecuniaria, ma la gravità della condotta dell'opponente porta a ritenere corretta la quantificazione eseguita dalla Amministrazione.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del resistente come in dispositivo secondo lo scaglione di pertinenza ex D.M.
n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: respinge l'opposizione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del resistente che liquida in € 852,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 10.01.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori
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