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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 333/2024 R.G. promossa da
e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Zaccaria Per_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.02.2024, coltivato dopo la sua morte dai suoi eredi legittimi,
[...]
ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (487/2022 R.G.), Per_1 deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento, nonostante le patologie sofferte.
1 Ha agito, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso dell'01.02.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 10.01.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 28.02.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il nuovo consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, è giunto alla conclusione che le patologie di cui risultava affetta
[...]
giustificavano il riconoscimento del requisito sanitario necessario per poter Per_1 usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data del 20/12/2023.
In particolare, “La alla visita ctu dr aveva 84 anni, Parte_3 Per_2 riconosciuta il 19/01/2022 invalida al 100% con deficit deambulatorio, giudicata in ctu del 20/12/2023 portatore di stato di handicap grave oltre al 100%, morte avvenuta a
Cosenza il 22/06/2024 , una vista geriatrica del 23/02/2024 con valutazione MMSE
14,5/30 IADL 1/8 ADL 3/6, il 10/03/2022 certificato di intrasportabilità per stato di gravità, il 30/07/2021 polmonite interstiziale bilaterale, ischemia acuta del miocardio, il
06/05/2021 inizio terapia immunomodulante con glucocorticoidi e farmaco
2 biotecnologico, il 05/08/2021 una TC encefalo per vascolopatia cerebrale cronica e il
19/10/2021 prescrizione pannoloni. Da qui il nostro riconoscimento del diritto all'accompagnamento già dalla data della ctu impugnata poiché avvalorato da test specifici per attività quotidiane che se pur eseguiti in Asp successivamente possiamo con molta probabilità presumere una antecedente insorgenza di tali difficoltà esistenziali, più improbabile sarebbe il riconoscimento dalla domanda amministrativa a causa del venir meno della periziata” (cfr. elaborato peritale fase di opposizione).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che a decorrere dal 20.12.2023 e fino alla data del suo Persona_1 decesso, intervenuto il 22.06.2024, era in possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento.
3. La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307), mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato e coevo decreto, vengono poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara che , dal 20.12.2023 al 22.06.2024, era in Persona_1 possesso del requisito sanitario necessario per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 22.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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