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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 26/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Tranquillini Filippo e Ceola
Roberto e domiciliati presso lo studio del secondo in Rovereto corso
Rosmini n.38, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 08.09.1990 in
Rovereto
- preso atto che all'udienza presidenziale del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 28.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 87 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rovereto per l'anno 1990 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 5 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. essendo i figli tutti maggiorenni non sussistono i presupposti per definire un protocollo di visita.
Poiché la figlia , maggiorenne, attualmente risulta studentessa Per_1
universitaria fuori sede (Padova) la medesima trascorrerà i periodi di rientro a casa presso l'abitazione della madre, identificata dalla particella edificiale 803 in Comune Catastale Lizzana, Comune Amministrativo
Rovereto (doc. 11 allegato al ricorso per separazione) di proprietà della signora che rimane nella piena ed esclusiva proprietà e Parte_1
disponibilità di quest'ultima.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
4. Ciascuno dei coniugi manterrà la titolarità dei rispettivi beni immobili e beni mobili registrati e dei rispettivi conti correnti, come in premessa descritti.
5. Il sig. , a titolo di accordo assunto in seno alla procedura Parte_2
di separazione, concede in comodato, assolutamente gratuito, a favore della sig.ra che, ai medesimi titoli, accetta, per la durata di Parte_1
anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi (ovvero decorrenti a partire dal giorno
28.11.2023), la propria quota di metà indivisa dei seguenti beni immobili:
Partita Tavolare 3494 Comune Catastale Mori:
particella fondiaria 1590/1, arativo di mq. 1864
Pag. 3 di 5 particella edificiale 1625, manufatto rurale di mq. 20.
6. I signori e concorreranno in misura Parte_1 Parte_2
uguale tra loro al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
fino alla completa autosufficienza economica di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i genitori sosterranno in misura uguale tra loro le spese, i costi e le tasse relativi alle tasse universitarie, all'affitto dell'appartamento locato dalla figlia per le esigenze di studio e alle spese di viaggio e corrisponderanno, inoltre, mensilmente alla figlia la somma minima di euro 50,00 ciascuno per il vitto.
7. l sig. si impegna a corrispondere la metà del premio Parte_2
assicurativo relativo alla polizza assicurativa per il “rischio casa” afferente alla casa di abitazione identificata dalla particella edificiale 803 in Comune
Catastale Lizzana, Comune Amministrativo Rovereto (doc. 11) di proprietà della signora . Il versamento della somma, pari alla metà Parte_1
del premio assicurativo in argomento, dovrà essere effettuato su conto corrente della sig.ra entro sette giorni dal pagamento del Parte_1
premio; conto corrente che la sig.ra comunicherà al sig. Parte_1 [...]
. L'obbligo appena costituito, a titolo di accordo assunto in seno al Pt_2
presente procedimento, cesserà solo ad avvenuta completa estinzione del mutuo di cui all'ipoteca iscritta sub G.N. 6324 del 27 dicembre 2012 nel foglio C della Partita Tavolare 1593 (doc. 11).
8. Gli assegni famigliari di qualsivoglia natura erogati a favore del nucleo famigliare rimarranno nella disponibilità della sig.ra Parte_1
.
[...]
Pag. 4 di 5 9. Le detrazioni e deduzioni fiscali saranno da computare a favore di entrambi i genitori in misura paritaria tra loro.
10. Le spese di lite cedono per intero a carico del signor Parte_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 26/2024
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Dies Riccardo - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Tranquillini Filippo e Ceola
Roberto e domiciliati presso lo studio del secondo in Rovereto corso
Rosmini n.38, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 08.09.1990 in
Rovereto
- preso atto che all'udienza presidenziale del 02.12.2024 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 28.03.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 22.02.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e Parte_1 Parte_2
trascritto al n. 87 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Rovereto per l'anno 1990 alle seguenti condizioni:
Pag. 2 di 5 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. essendo i figli tutti maggiorenni non sussistono i presupposti per definire un protocollo di visita.
Poiché la figlia , maggiorenne, attualmente risulta studentessa Per_1
universitaria fuori sede (Padova) la medesima trascorrerà i periodi di rientro a casa presso l'abitazione della madre, identificata dalla particella edificiale 803 in Comune Catastale Lizzana, Comune Amministrativo
Rovereto (doc. 11 allegato al ricorso per separazione) di proprietà della signora che rimane nella piena ed esclusiva proprietà e Parte_1
disponibilità di quest'ultima.
3. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri.
4. Ciascuno dei coniugi manterrà la titolarità dei rispettivi beni immobili e beni mobili registrati e dei rispettivi conti correnti, come in premessa descritti.
5. Il sig. , a titolo di accordo assunto in seno alla procedura Parte_2
di separazione, concede in comodato, assolutamente gratuito, a favore della sig.ra che, ai medesimi titoli, accetta, per la durata di Parte_1
anni 5 (cinque) a partire dalla data di sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi (ovvero decorrenti a partire dal giorno
28.11.2023), la propria quota di metà indivisa dei seguenti beni immobili:
Partita Tavolare 3494 Comune Catastale Mori:
particella fondiaria 1590/1, arativo di mq. 1864
Pag. 3 di 5 particella edificiale 1625, manufatto rurale di mq. 20.
6. I signori e concorreranno in misura Parte_1 Parte_2
uguale tra loro al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
fino alla completa autosufficienza economica di quest'ultima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i genitori sosterranno in misura uguale tra loro le spese, i costi e le tasse relativi alle tasse universitarie, all'affitto dell'appartamento locato dalla figlia per le esigenze di studio e alle spese di viaggio e corrisponderanno, inoltre, mensilmente alla figlia la somma minima di euro 50,00 ciascuno per il vitto.
7. l sig. si impegna a corrispondere la metà del premio Parte_2
assicurativo relativo alla polizza assicurativa per il “rischio casa” afferente alla casa di abitazione identificata dalla particella edificiale 803 in Comune
Catastale Lizzana, Comune Amministrativo Rovereto (doc. 11) di proprietà della signora . Il versamento della somma, pari alla metà Parte_1
del premio assicurativo in argomento, dovrà essere effettuato su conto corrente della sig.ra entro sette giorni dal pagamento del Parte_1
premio; conto corrente che la sig.ra comunicherà al sig. Parte_1 [...]
. L'obbligo appena costituito, a titolo di accordo assunto in seno al Pt_2
presente procedimento, cesserà solo ad avvenuta completa estinzione del mutuo di cui all'ipoteca iscritta sub G.N. 6324 del 27 dicembre 2012 nel foglio C della Partita Tavolare 1593 (doc. 11).
8. Gli assegni famigliari di qualsivoglia natura erogati a favore del nucleo famigliare rimarranno nella disponibilità della sig.ra Parte_1
.
[...]
Pag. 4 di 5 9. Le detrazioni e deduzioni fiscali saranno da computare a favore di entrambi i genitori in misura paritaria tra loro.
10. Le spese di lite cedono per intero a carico del signor Parte_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 16.1.2025
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
Pag. 5 di 5