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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 429/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4058/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068202500388247430002025 CONTR MOD 730 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1
• In via cautelare, in accoglimento dell'istanza che precede, la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento impugnata con il presente ricorso;
anche inaudita altera parte.
• Nel merito, per tutte le ragioni meglio illustrate nella narrativa che precede, l'annullamento della cartella di pagamento, nonché di ogni altro atto prodromico presupposto e connesso;
poiché infondati ed illegittimi.
• Con vittoria di: compensi professionali;
spese generali;
C.P.A. ed I.V.A. di legge;
spese.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del foro di Pescara, propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Milano. L'oggetto del ricorso è
l'impugnazione di una cartella di pagamento di euro 13.765,36, basata su due avvisi di rettifica IRPEF per gli anni 2020 e 2021, già annullati con sentenza provvisoriamente esecutiva dalla stessa Corte di Giustizia
Tributaria di Milano.
Ricorrente_1, disabile grave con necessità di assistenza continua, ha dimostrato la sua condizione di invalidità permanente e il diritto alla deduzione fiscale delle spese sostenute per l'assistenza personale.
Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha emesso una cartella di pagamento basata su atti già annullati, violando il principio di buona fede e collaborazione previsto dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente e i principi costituzionali di tutela del contribuente.
Il ricorrente chiede:
La sospensione cautelare dell'efficacia della cartella di pagamento.
L'annullamento della cartella e degli atti presupposti.
La trattazione della controversia in pubblica udienza in presenza.
La condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.
Con Ordinanza del 31 ottobre 2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione.
La Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio evidenziando che la cartella, notificata il 10 settembre 2025, era stata impugnata dal contribuente Ricorrente_1, che ne chiedeva l'annullamento, sostenendo che la questione fosse già stata risolta con una sentenza favorevole della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 3192 /01/2025).
L'Ufficio ha confermato che la cartella di pagamento è stata annullata con un provvedimento di sgravio totale emesso il 24 settembre 2025, in esecuzione della suddetta sentenza. Tuttavia, il contribuente ha comunque notificato il ricorso il 29 settembre 2025, nonostante la pretesa erariale fosse già stata annullata.
L'Ufficio chiede alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, e di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, considerando che il ricorso è stato presentato dopo l'emissione dello sgravio.
Con memoria dell'8 gennaio 2026 il ricorrente insiste per la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2025, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate riscossione costituitasi ha comunicato di aver provveduto all'annullamento della cartella di pagamento impugnata, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente. Pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, la Corte visto l'art. 46 del D.Lgs. 546 del 1992, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. In ordine alle spese di lite risponde al principio di causalità nell'insorgere della lite e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto, per cui parte obbligata a rimborsare le spese processuali è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ha dato causa al processo stesso“. In applicazione di tale principio condanna l'Agenzia delle Entrate DPI alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA
e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate DPI alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
RE Di NO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4058/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 068202500388247430002025 CONTR MOD 730 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 296/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1
• In via cautelare, in accoglimento dell'istanza che precede, la sospensione dell'efficacia della cartella di pagamento impugnata con il presente ricorso;
anche inaudita altera parte.
• Nel merito, per tutte le ragioni meglio illustrate nella narrativa che precede, l'annullamento della cartella di pagamento, nonché di ogni altro atto prodromico presupposto e connesso;
poiché infondati ed illegittimi.
• Con vittoria di: compensi professionali;
spese generali;
C.P.A. ed I.V.A. di legge;
spese.
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 del foro di Pescara, propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Milano. L'oggetto del ricorso è
l'impugnazione di una cartella di pagamento di euro 13.765,36, basata su due avvisi di rettifica IRPEF per gli anni 2020 e 2021, già annullati con sentenza provvisoriamente esecutiva dalla stessa Corte di Giustizia
Tributaria di Milano.
Ricorrente_1, disabile grave con necessità di assistenza continua, ha dimostrato la sua condizione di invalidità permanente e il diritto alla deduzione fiscale delle spese sostenute per l'assistenza personale.
Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha emesso una cartella di pagamento basata su atti già annullati, violando il principio di buona fede e collaborazione previsto dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente e i principi costituzionali di tutela del contribuente.
Il ricorrente chiede:
La sospensione cautelare dell'efficacia della cartella di pagamento.
L'annullamento della cartella e degli atti presupposti.
La trattazione della controversia in pubblica udienza in presenza.
La condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese legali.
Con Ordinanza del 31 ottobre 2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione.
La Direzione Provinciale I di Milano si è costituita in giudizio evidenziando che la cartella, notificata il 10 settembre 2025, era stata impugnata dal contribuente Ricorrente_1, che ne chiedeva l'annullamento, sostenendo che la questione fosse già stata risolta con una sentenza favorevole della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano (sentenza n. 3192 /01/2025).
L'Ufficio ha confermato che la cartella di pagamento è stata annullata con un provvedimento di sgravio totale emesso il 24 settembre 2025, in esecuzione della suddetta sentenza. Tuttavia, il contribuente ha comunque notificato il ricorso il 29 settembre 2025, nonostante la pretesa erariale fosse già stata annullata.
L'Ufficio chiede alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/92, e di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, considerando che il ricorso è stato presentato dopo l'emissione dello sgravio.
Con memoria dell'8 gennaio 2026 il ricorrente insiste per la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2025, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate riscossione costituitasi ha comunicato di aver provveduto all'annullamento della cartella di pagamento impugnata, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente. Pertanto, venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, la Corte visto l'art. 46 del D.Lgs. 546 del 1992, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. In ordine alle spese di lite risponde al principio di causalità nell'insorgere della lite e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto, per cui parte obbligata a rimborsare le spese processuali è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ha dato causa al processo stesso“. In applicazione di tale principio condanna l'Agenzia delle Entrate DPI alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA
e CPA.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate DPI alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Milano, 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
RE Di NO