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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2021 depositato il 14/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 507/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12L.11.680 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L.20.239 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio con spese compensate
Appellato: estinzione del giudizio con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 507/2020 la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1
S.r.l. CF P.IVA_1, avverso l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Cagliari ha notificato l'avviso di accertamento n. 12L/11.680, notificato il 27/12/2017, il Comune di Cagliari ha contestato l'omesso, o parziale, versamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2012 e con avviso di accertamento n.
13L/20.239, notificato in data 8/01/2019, il Comune di Cagliari ha contestato l'omesso, o parziale, versamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2013
Gli Appellanti eccepiscono il difetto di motivazione e mancanza di elementi essenziali, nonché nel merito l'incongruità dei valori attribuiti alle aree edificabili.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Comune e di Cagliari, contestando tutto quanto avverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, le Parti, di comune accordo, chiedono che la Corte adita Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, come da Accordo conciliativo versato agli atti di causa, ex art.48 D.lgs 546/1992.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO NT, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2021 depositato il 14/05/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazario Sauro 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 507/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI e pubblicata il 19/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12L.11.680 IMU 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L.20.239 IMU 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: estinzione del giudizio con spese compensate
Appellato: estinzione del giudizio con spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 507/2020 la CTP di Cagliari ha respinto il ricorso del contribuente Ricorrente_1
S.r.l. CF P.IVA_1, avverso l'avviso di accertamento con il quale il Comune di Cagliari ha notificato l'avviso di accertamento n. 12L/11.680, notificato il 27/12/2017, il Comune di Cagliari ha contestato l'omesso, o parziale, versamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2012 e con avviso di accertamento n.
13L/20.239, notificato in data 8/01/2019, il Comune di Cagliari ha contestato l'omesso, o parziale, versamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2013
Gli Appellanti eccepiscono il difetto di motivazione e mancanza di elementi essenziali, nonché nel merito l'incongruità dei valori attribuiti alle aree edificabili.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il Comune e di Cagliari, contestando tutto quanto avverso eccepito, confermando la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
All'udienza odierna, le Parti, di comune accordo, chiedono che la Corte adita Voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, come da Accordo conciliativo versato agli atti di causa, ex art.48 D.lgs 546/1992.
La causa è tenuta decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle conformi conclusioni delle Parti, depositate agli atti di causa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara cessata la materia del contendere, estinto il giudizio e compensate le spese.