CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26880 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA CE CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA ES LO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato CO CASILLO che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 5 Num. 26880 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di CE Della Noce per i reati di truffa e di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria (capi. A, c, d, k, n, o, q, z. della rubrica) per cui aveva riportato condanna con pronuncia in data 13 settembre 2016 del Tribunale di Bari;
ha rideterminato in un anno di reclusione la pena a lui irrogata per il delitto di falsità ideologica (per induzione) in atto pubblico (capo b. della rubrica), confermando nel resto la prima decisione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 27 Cost., 20 -bis cod. pen. e 53 I. 689/1981, nonché degli artt. 163 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine: - alla mancata applicazione delle pene sostitutive per il reato di cui al capo b), tenuto conto della durata della pena irrogata;
- e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 479 e 476 cod. pen. e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova) con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b, rispetto alla quale la Corte di merito non avrebbe fornito un'adeguata risposta alle deduzioni difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è del tutto generico per la dirimente considerazione che: - a mente dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (nel testo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e anteriore alla modifica disposta dall'art. 2 d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31, sopravvenuto alla deliberazione della presente sentenza e in vigore dal 4 aprile 2024), quando - come nella specie - «è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente;
in tal caso il processo è sospeso»; 6\117 2 - il ricorrente non ha neppure prospettato che nella specie ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, non essendo sufficiente a tal fine la mera indicazione della durata della pena inflitta, condizioni la cui sussistenza la Corte di merito non avrebbe esaminato;
né il ricorso ha assunto che l'imputato intendesse acconsentire alla sostituzione;
- lo stesso è a dirsi con riferimento alla sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale pure la difesa ha fatto riferimento unicamente alla durata della pena. Ne deriva che in parte qua l'impugnazione non contiene una critica argomentata al provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda - ha irritualmente argomentato in questa di legittimità sulla scorta del compendio probatorio, richiamando gli elementi che escluderebbero la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b. per il tramite di enunciati assertivi (segnatamente, i saldi riportati negli estratti-conto bancari e il tenore del provvedimento di annullamento, per vero oggetto di richiami patentemente privi di ogni specificità), per nulla idonei a denunciare il vizio di motivazione neppure sub specie del travisamento della prova, che non può dirsi ritualmente dedotto (cf. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Il che rende superflua ogni altra considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/03/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA ES LO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato CO CASILLO che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 5 Num. 26880 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 07/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2 febbraio 2023 la Corte di appello di Bari - per quel che qui rileva - ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di CE Della Noce per i reati di truffa e di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria (capi. A, c, d, k, n, o, q, z. della rubrica) per cui aveva riportato condanna con pronuncia in data 13 settembre 2016 del Tribunale di Bari;
ha rideterminato in un anno di reclusione la pena a lui irrogata per il delitto di falsità ideologica (per induzione) in atto pubblico (capo b. della rubrica), confermando nel resto la prima decisione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 27 Cost., 20 -bis cod. pen. e 53 I. 689/1981, nonché degli artt. 163 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine: - alla mancata applicazione delle pene sostitutive per il reato di cui al capo b), tenuto conto della durata della pena irrogata;
- e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, di cui ricorrerebbero i presupposti. 2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 479 e 476 cod. pen. e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova) con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo b, rispetto alla quale la Corte di merito non avrebbe fornito un'adeguata risposta alle deduzioni difensive. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è del tutto generico per la dirimente considerazione che: - a mente dell'art. 545-bis cod. proc. pen. (nel testo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e anteriore alla modifica disposta dall'art. 2 d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31, sopravvenuto alla deliberazione della presente sentenza e in vigore dal 4 aprile 2024), quando - come nella specie - «è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente;
in tal caso il processo è sospeso»; 6\117 2 - il ricorrente non ha neppure prospettato che nella specie ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, non essendo sufficiente a tal fine la mera indicazione della durata della pena inflitta, condizioni la cui sussistenza la Corte di merito non avrebbe esaminato;
né il ricorso ha assunto che l'imputato intendesse acconsentire alla sostituzione;
- lo stesso è a dirsi con riferimento alla sospensione condizionale della pena, in relazione alla quale pure la difesa ha fatto riferimento unicamente alla durata della pena. Ne deriva che in parte qua l'impugnazione non contiene una critica argomentata al provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda - ha irritualmente argomentato in questa di legittimità sulla scorta del compendio probatorio, richiamando gli elementi che escluderebbero la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b. per il tramite di enunciati assertivi (segnatamente, i saldi riportati negli estratti-conto bancari e il tenore del provvedimento di annullamento, per vero oggetto di richiami patentemente privi di ogni specificità), per nulla idonei a denunciare il vizio di motivazione neppure sub specie del travisamento della prova, che non può dirsi ritualmente dedotto (cf. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). Il che rende superflua ogni altra considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/03/2024.