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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/03/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5325/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Putignano come da Parte_1
mandato in atti
ATTORE
CONTRO
n persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Claudio Petrone come da mandato in atti
CONVENUTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo dovutogli, in Controparte_1
virtù di polizza assicurativa n. 1/64699/30/155107637 sottoscritta, in conseguenza del furto della sua autovettura Bmw Touring tg FA805KP, avvenuto in Bari in data 25.08.2018, allorchè era stata da lui parcheggiata e regolarmente chiusa nei pressi del Policlinico di Bari.
Aggiungeva l'attore di aver a tal fine sporto denuncia querela presso i Carabinieri di Massafra
(TA). Concludeva, quindi, chiedendo la condanna della Compagnia al pagamento dell'indennizzo che quantificava nella misura di € 35.800,00, detratti dalla somma assicurata di
€ 40.000,00 la quota fissa di € 200,00 e l'ulteriore 10%, oltre rivalutazione, interessi e vittoria delle spese di giudizio.
1 Si costituiva la che contestava la veridicità dell'evento e delle Controparte_1
circostanze di esso, che apparivano incerte ed indimostrate, eccependo che il dispositivo satellitare installato sul veicolo attoreo risultava che alle ore 22.07,32 del 24.05.2018 questo era stato parcheggiato nel comune di Massafra, in via Gioacchino Rossini e che da lì non si era p più mosso. Per cui, il giorno 25.05.2018 (data del presunto furto) non poteva trovarsi in Bari.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea con rifusione delle spese processuali.
Per entrambi, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., espletata prova testimoniale ed acquisita documentazione del fascicolo penale, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda attorea appare fondata e meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto rilevato che, con la recentissima ordinanza n. 13725/2024, pubblicata il
16.05.2024, dirimendo un contrasto normativo, la Corte di Cassazione ha chiarito il valore probatorio da riconoscere alle risultanze dei dispositivi satellitari montati sulle autovetture. A tal riguardo ha osservato che l'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni, che prevede, in caso di sinistro, che le risultanze delle scatole nere facciano piena prova per definirne le responsabilità (e per altre questioni connesse alla circolazione), rimanda tuttavia a successivi decreti attuativi ministeriali, che avrebbero dovuto fissare quattro punti chiave: le caratteristiche tecniche delle scatole nere, le modalità di conservazione dei dati e la loro non ripudiabilità, nonchè le norme sulla portabilità dei dispositivi fra compagnie. Decreti attuativi che però non sono mai stati emanati. La Suprema Corte ha pertanto concluso che, poiché "l'art 145 bis del
D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 ter, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri". In sostanza, quindi, dal punto probatorio, le risultanze della “scatole nere” sono al massimo un indizio, ma non una prova legale vincolante per il giudice.
Nel caso di specie, peraltro, appare dimostrato il furto della autovettura BMW 520 d Touring targata FA805KP, avvenuto in Bari nei pressi del Policlinico. Ne forniscono particolare prova le deposizioni rese dai testi escussi e , che hanno confermato che Tes_1 Testimone_2
nella occasione erano andati a Bari con il il quale parcheggiava la sua autovettura Pt_1
nei pressi del Policlinico chiudendola con il Telecomando (cfr. dep. ) e che, ritornati sul Tes_2
2 posto, si accorgevano che la medesima auto non era più presente ed era stata rubata. Furto poi denunciato presso i Carabinieri di Massafra.
In ordine al quantum dell'indennizzo dovuto, deve ritenersi che questo vada commisurato al valore assicurato, pari ad € 40.000,00 e secondo criteri di polizza. Per cui decurtando € 200 di quota fissa oltre il 10% della somma assicurata, può determinarsi un indennizzo di € 35.200,00 oltre rivalutazione sino alla data della sentenza ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dall'evento al sodddisfo.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e tuttavia, in ragione della concreta esigua attività profusa e del contrasto normativo, vanno equamente ridotte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 pagamento, in favore di , della somma di € 35.200,00 oltre rivalutazione Parte_1
sino alla data della sentenza ed interessi sulla somma annualmente rivalutata dall'evento al sodddisfo.
2) Condanna la medesima Compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi 5.545,00 - di cui € 545,00 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Taranto in data 14.03.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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