Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/05/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 1572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1572 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 841/2024 del G.d.P. di Torre Annunziata;
opposizione ex art 615 c.p.c.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di procura notarile Parte_1 in atti, dall'avv. Mariangela Cianci, con la medesima elett.te dom.ta presso la sede dell'Ente,
U.O.C. Affari Legali, in Torre del Greco, Via Marconi n. 66---
-appellante-
E
rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Sicignano presso il cui studio sito in
Castellammare di Stabia al viale Europa n. 59 elett.te domicilia;
-appellata-
NONCHÈ
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_2 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Roberto Malomo
(con studio in Cosenza alla Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 81) con domicilio digitale come per legge---
-appellata-
CONCLUSIONI Come da atti di causa e da note conclusionali.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l' interponeva appello avverso la sentenza Parte_1
n. 841/2024 del 18.01.2024 del giudice di pace di Torre Annunziata, dott.ssa Franca Lettieri, che, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la cartella CP_1 esattoriale n. 07120220166695665000 emessa dall' a Controparte_3 suo carico per la somma complessiva di € 536,95 a titolo di recupero ticket sanitari relativi agli anni 2013-2014, nonché entrate patrimoniali relative all'anno 2018, dichiarava prescritto il diritto di credito sotteso alla cartella annullando la cartella e compensando le spese di lite.
L'odierna appellante, ritenendo la ingiustizia e la erroneità della gravata pronuncia, ne chiedeva la integrale riforma, con conseguente rigetto della originaria domanda attorea (v., amplius, citazione in secondo grado).
In particolare, l' eccepiva in via preliminare l'erroneità della dichiarazione di Parte_1
contumacia pronunciata in primo grado e il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la controversia, riguardando il ticket, risultava di competenza del giudice tributario, avendo la giurisprudenza riconosciuto la natura di tassa al ticket sanitario in maniera chiara ed inequivocabile. Eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso in primo grado per carenza di interesse ex 100 c.p.c. e, in via subordinata, la mancanza di legittimazione passiva, atteso che l'attività di notifica tanto della cartella di pagamento quanto del prodromico avviso di pagamento erano stati convenzionalmente deferiti all' . Controparte_3
Si è costituita resistendo al gravame di cui ha eccepito l'improcedibilità e CP_1 ritenendo la sentenza impugnata immune dai vizi prospettati in ordine all'intervenuta prescrizione del diritto a percepire le somme ingiunte dall' Controparte_3
. Ha, altresì, contestato nel merito l'asserita prova della notifica della cartella per
[...]
la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e/o quello di emissione e notifica della cartella. Infine, in via incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui ha compensato le spese di lite e per l'effetto la condanna delle controparti al pagamento del doppio grado delle spese di lite.
Si è costituita altresì l' eccependo, in via preliminare, il Controparte_3
difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado in favore della giurisdizione tributaria;
eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate da parte appellante e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
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All'udienza del 13.2.2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale della Corte di giustizia tributaria, in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di Parte impugnazione (il difetto di giurisdizione è stato debitamente eccepito dall' in prime cure e poi fatto oggetto di specifico motivo di appello;
pertanto esso deve essere rilevato anche nel presente grado a norma dell'art. 37 cpc come novellato dalla c.d. riforma Cartabia).
Infatti i ticket sanitari sono qualificati come tassa, imposta al beneficiario del servizio sanitario nazionale, e la Suprema Corte di Cassazione, più volte chiamata a decidere sulla giurisdizione nella materia in oggetto, si è pronunciata sempre nella stessa direzione, indicando la giurisdizione del Giudice tributario (si veda, tra le tante, Cass. sez. un., ord.
123/2007).
Invero, l'art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione tributaria, così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Pur non esistendo una definizione legale unitaria di tributo, invero, è possibile ricavare una nozione generale condivisa, tanto in dottrina quanto dalla giurisprudenza, dalle argomentazioni della sentenza n. 239/2009 della Corte Costituzionale, ove sono indicati i criteri cui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi, integrato: 1) dalla doverosità della prestazione;
2) dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
3) dal collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
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Quanto al primo elemento (la doverosità) occorre che la prestazione discenda non dalla volontà del contribuente di obbligarsi, ma da una fonte legislativa, che determini l'obbligazione e la connessa decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
quanto al secondo elemento, il collegamento con la spesa pubblica, occorre che la dazione sia diretta a finanziare l'azione pubblica;
quanto infine all'ultimo elemento, è determinante che il sorgere dell'obbligazione sia ordinariamente ricollegato all'inveramento del presupposto.
Quest'ultimo elemento comporta una dimensione negativa: deve essere assente un rapporto sinallagmatico. Vale a dire che tra la prestazione del contribuente e l'azione dell'ente pubblico non deve sussistere una relazione sinallagmatica e quindi una apprezzabilità del nesso che lega i due adempimenti, anche con riferimento alla fase di attuazione e di adempimento.
I suddetti elementi appaiono ricorrenti con riferimento ai ticket sanitari. Ed invero, il pagamento di questi è imposto per legge, in particolari situazioni soggettive e oggettive, a tutti i possibili fruitori del SSN. L'obbligazione è collegata ad un presupposto economicamente rilevante. In base ai criteri di determinazione del quantum della prestazione, il ticket si pone al di fuori dell'area di sinallagmaticità, in quanto il suo ammontare non è lasciato alla libera determinazione delle parti, ma è legislativamente determinato in relazione al costo del servizio con componente indivisa. L'erogazione del servizio, infatti, ha una rilevanza essenzialmente nel contesto dei diritti costituzionalmente garantiti, sicché è chiaramente esclusa qualsiasi logica di mercato e qualsiasi forma di commisurazione diretta al valore del servizio erogato, non coperto se non in minima parte dal versamento del ticket. Questi elementi, e in particolare il collegamento ad un presupposto economico, rendono la copertura del costo una ripartizione con carattere redistributivo e, quindi, un'entrata di natura fuor di dubbio tributaria (cfr. Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Emilia, sent. n. 235/2020; Commissione Tributaria Provinciale della
Campania, sent. n. 7369/2021). Sulla qualificazione del ticket sanitario come tributo si rivela piuttosto consolidata la giurisprudenza civile (ex multis, cfr. S.U., ord. n. 123 del 09.01.2007;
Cass. Civ., sent. n. 10967 del 08.05.2018) che ne fa derivare l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario nelle relative controversie (“in applicazione dell'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 – il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le
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sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio – è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni”: le Sezioni Unite del 2007, nell'affermare tale principio, hanno riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi appunto di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre).
Ciò posto, occorre verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria sottesa all'atto impugnato.
La tematica del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è stata ed è tuttora oggetto di numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005), come supra già evidenziato, ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria;
con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Nella giurisprudenza di legittimità si sono alternate e si alternano pronunce di diverso tenore:
Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass.
S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata
(o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione
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l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ...), laddove Cass. S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del citato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
La più recente Cass. civ. S.U. 16986/2022 sposa il secondo orientamento, valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la
Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR
n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione”. “Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l'atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento”.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite così delineano il riparto di giurisdizione: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
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avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). Da ultimo, nel medesimo senso Cass. civ. S.U. 30666/2022.
Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l' in primo grado impugnava CP_1
l'avviso di pagamento n. 07120220166695665000 deducendo l'intervenuta prescrizione di crediti portati dalla cartella e l'omessa dimostrazione della regolare notifica della cartella medesima ed in cui ciò che rileva ai fini che occupano è che esso non si pone certamente come atto “a valle” della cartella di pagamento (essendo, peraltro, specificamente previsto dalla Convenzione stipulata tra l'agente della Riscossione e l' all'art. 3 Controparte_4 della stessa che l'avviso in questione rappresenti un prius logico rispetto alla formazione del ruolo esattoriale: “L'Agenzia procederà a svolgere le attività relative alla riscossione spontanea, prima dell'eventuale formazione del ruolo, di cui al presente articolo sulla base delle liste di carico compilate dall'Ente”), quale espressione di attività del concessionario in executivis, ovverosia indirizzata a mettere in esecuzione la pretesa tributaria, tal che il
“confine”, come delineato dalla Suprema Corte, che separa la sfera di giurisdizione del giudice tributario da quella del G.O. non può dirsi oltrepassato, con la conseguenza che va senz'altro dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Infine, la particolarità della vicenda in rassegna e la continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
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tributario, induce a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così Parte_1
provvede:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 841/2024 del Parte_1
18.01.2024 del giudice di pace di Torre Annunziata e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione, sulla domanda proposta da alla Corte di CP_1
Giustizia Tributaria di Napoli, innanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 23.4.2025
IL GIUDICE
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