CASS
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2025, n. 37993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37993 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU NA nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Genova Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 marzo 2025, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, ovvero di restituzione nel termine per proporre impugnazione, depositata il 10 gennaio 2025 nell'interesse di MU NA, con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Massa in data 7 febbraio 2023, in assenza dell'imputata, e divenuta irrevocabile il 25 marzo 2023. 2. La Corte d'appello ha ritenuto non tempestiva l'istanza di rescissione perché depositata oltre il trentesimo giorno dalla notifica (ricevuta a mani proprie dalla MU in data 14 ottobre 2024) del provvedimento di cumulo delle pene, relativo anche alla sentenza oggetto di richiesta di rescissione. Della stessa sentenza era fatto pieno cenno nel provvedimento di cumulo, risultando anche 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37993 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 24/09/2025 indicata al n. 4 del certificato del casellario giudiziale. La Corte d'appello ha respinto la tesi della ricorrente, che riteneva che il termine di trenta giorni, previsto per proporre l'istanza, decorresse dal 2 dicembre 2024, data in cui l'interessata aveva ricevuto, tramite il proprio legale, la sentenza in oggetto, avendone così piena conoscenza. La Corte territoriale ha svolto considerazioni analoghe, in punto di inammissibilità, in ordine àlla richiesta subordinata di concessione del termine per proporre appello e, incidentalmente, anche relativamente al merito, avendo l'istante l'onere di segnalare il proprio stato detentivo, essendo a conoscenza della data del dibattimento. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NA MU, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato, nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 606, comma;
lett. c), cod.proc.pen., in riferimento all'art. 629 bis del codice di rito, perché la Corte distrettuale non aveva considerato la mancata conoscenza, da parte dell'imputata, del Procedimento a suo carico, durante il quale ella era rimasta assente e difesa da un legale d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Nell'istanza rigettata dai giudici d'appello era stato analiticamente giustificato il motivo del ritardo nell'impugnazione; in particolare, si era evidenziato che la MU, cittadina moldava, non era in possesso delle competenze linguistiche e giuridiche per comprendere le implicazioni dell'ordine di tL esecuzione e, dunque, 0 motivo che la conduceva in carcere. Deduce la ricorrente che soltanto in seguito alla nomina di un difensore di fiducia - il quale aveva chiesto e ottenuto, in data 2 dicembre 2024, copia della sentenza - ella aveva potuto conoscere contenuto ed effetti di tale decisone. Infine, la ricorrente formula richiesta di cassazione, senza rinvio, di quella parte dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta subordinata di remissione in termini per proporre appello, per assoluta incompetenza per materia, in quanto decisione spettante al Tribunale di Massa, quale giudice dell'esecuzione, e non al giudice della rescissione. 4. Sono state trasmesse le conclusioni scritte della Procura generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Preliminarmente, occorre evidenziare che la Corte di appello ha 14, 2 correttamente indicato nella intempestività della richiesta di rescissione la ragione dell'inammissibilità dell'istanza. 2. Deve ricordarsi che in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01; Sez. 5, n. 10372 del 2025). 3. Tale principio è stato correttamente applicato al caso di specie: la Corte territoriale ha chiarito, infatti, come la ricorrente avesse ricevuto, già il 14 ottobre 2024, notifica a mani proprie del provvedimento di cumulo disposto dalla Procura della Repubblica di Massa del 9 ottobre 2024, che ricomprendeva anche la sentenza del Tribunale di Massa del 7 febbraio 2023, per la quale è stata proposta domanda di rescissione. Benché - come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - la negligenza informativa dell'imputato non costituisca di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 - 01), è pur vero che, nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto (14 ottobre 2024) e il momento (2 dicembre 2024) in cui la difesa della NU ha chiesto, e ottenuto, copia della sentenza di condanna non può che imputarsi, come ragionevolmente inteso dalla Corte d'appello, al disinteresse manifestato dall'imputata successivamente alla notifica dell'atto (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01). 4. Quanto alla pretesa inidoneità del provvedimento di cumulo a rendere la ricorrente edotta di contenuti della sentenza passata in giudicato, la censura va senz'altro disattesa, in quanto manifestamente contraria agli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, v., ad es. Sez. 3, n. 7630 del 04/11/2022, dep. 2023, Bai-atak, Rv. 284200 - 01, secondo cui è legittima la traduzione anche solo orale dell'ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell'interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato, in fattispecie di istanza di rescissione ritenuta tardiva in quanto preceduta da ordine di esecuzione notificato al ricorrente con contestuale traduzione orale). 3 5. In definitiva, il motivo di ricorso prescinde, in ogni sua declinazione, dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato e degli specifici oneri che incombono sul ricorrente al fine di comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). Come di recente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 - 01, in motivazione), precedente che pure indica la ricorrente, «è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto [...] Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629 bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato». Si è precisato (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945 - 01) che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis c.p.p., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tanto la Corte ha affermato proprio con riguardo ad una fattispecie in cui la decisione impugnata aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione. 5. Ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione, è infatti la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta (come specificamente riportati nell' ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso ai sensi dell'art. 656 c.p.p. nei confronti dell'odierna ricorrente), uniche informazioni 4 necessarie, non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un definitivo processo a suo carico, ma anche per potere utilmente individuare la Corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto. Del tutto ininfluente, ai fini dell'esperimento della procedura di cui all'art. 629 - 2 bis c.p.p., è, invece, la cognizione dell'intero apparato motivazionale. 6. Nel caso in esame, l'istante non ha allegato alcun elemento idoneo a giustificare i motivi del ritardo dell'istanza di rescissione, se non il generico (nel senso di non comprovato, come già ricordato) riferimento all'impossibilità di comprendere il significato del cumulo delle pene. 7. La richiesta subordinata di annullamento parziale della decisione impugnata, relativa alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza passata in giudicato, non è ammissibile, oltre che per ragioni sovrapponibili a quanto sin qui esposto, anche per difetto di interesse. Deve essere infatti rilevato che, anche a voler seguire la tesi sostenuta in ricorso, dell'incompetenza del giudice della rescissione a pronunciarsi sull'istanza di remissione in termini, che la stessa parte gli aveva rivolto, il giudice adito avrebbe comunque dovuto dichiararne l'inammissibilità. Infatti, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l'inammissibilità, non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine (Sez. 5, n. 13315 del 13/02/2025, Rv. 287910 - 01), per cui l'esito della proposizione dell'istanza di rimessione in termini a organo incompetente non avrebbe potuto essere diverso dalla declaratoria di inammissibilità. Al di là della concreta motivazione addotta, l'istanza era in effetti inammissibile, come stabilito dalla Corte d'appello. 8. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di CO in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbnima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, il 24/09/2025
lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 marzo 2025, la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, ovvero di restituzione nel termine per proporre impugnazione, depositata il 10 gennaio 2025 nell'interesse di MU NA, con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Massa in data 7 febbraio 2023, in assenza dell'imputata, e divenuta irrevocabile il 25 marzo 2023. 2. La Corte d'appello ha ritenuto non tempestiva l'istanza di rescissione perché depositata oltre il trentesimo giorno dalla notifica (ricevuta a mani proprie dalla MU in data 14 ottobre 2024) del provvedimento di cumulo delle pene, relativo anche alla sentenza oggetto di richiesta di rescissione. Della stessa sentenza era fatto pieno cenno nel provvedimento di cumulo, risultando anche 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 37993 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 24/09/2025 indicata al n. 4 del certificato del casellario giudiziale. La Corte d'appello ha respinto la tesi della ricorrente, che riteneva che il termine di trenta giorni, previsto per proporre l'istanza, decorresse dal 2 dicembre 2024, data in cui l'interessata aveva ricevuto, tramite il proprio legale, la sentenza in oggetto, avendone così piena conoscenza. La Corte territoriale ha svolto considerazioni analoghe, in punto di inammissibilità, in ordine àlla richiesta subordinata di concessione del termine per proporre appello e, incidentalmente, anche relativamente al merito, avendo l'istante l'onere di segnalare il proprio stato detentivo, essendo a conoscenza della data del dibattimento. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NA MU, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato, nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 606, comma;
lett. c), cod.proc.pen., in riferimento all'art. 629 bis del codice di rito, perché la Corte distrettuale non aveva considerato la mancata conoscenza, da parte dell'imputata, del Procedimento a suo carico, durante il quale ella era rimasta assente e difesa da un legale d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Nell'istanza rigettata dai giudici d'appello era stato analiticamente giustificato il motivo del ritardo nell'impugnazione; in particolare, si era evidenziato che la MU, cittadina moldava, non era in possesso delle competenze linguistiche e giuridiche per comprendere le implicazioni dell'ordine di tL esecuzione e, dunque, 0 motivo che la conduceva in carcere. Deduce la ricorrente che soltanto in seguito alla nomina di un difensore di fiducia - il quale aveva chiesto e ottenuto, in data 2 dicembre 2024, copia della sentenza - ella aveva potuto conoscere contenuto ed effetti di tale decisone. Infine, la ricorrente formula richiesta di cassazione, senza rinvio, di quella parte dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta subordinata di remissione in termini per proporre appello, per assoluta incompetenza per materia, in quanto decisione spettante al Tribunale di Massa, quale giudice dell'esecuzione, e non al giudice della rescissione. 4. Sono state trasmesse le conclusioni scritte della Procura generale, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Preliminarmente, occorre evidenziare che la Corte di appello ha 14, 2 correttamente indicato nella intempestività della richiesta di rescissione la ragione dell'inammissibilità dell'istanza. 2. Deve ricordarsi che in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01; Sez. 5, n. 10372 del 2025). 3. Tale principio è stato correttamente applicato al caso di specie: la Corte territoriale ha chiarito, infatti, come la ricorrente avesse ricevuto, già il 14 ottobre 2024, notifica a mani proprie del provvedimento di cumulo disposto dalla Procura della Repubblica di Massa del 9 ottobre 2024, che ricomprendeva anche la sentenza del Tribunale di Massa del 7 febbraio 2023, per la quale è stata proposta domanda di rescissione. Benché - come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - la negligenza informativa dell'imputato non costituisca di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 - 01), è pur vero che, nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto (14 ottobre 2024) e il momento (2 dicembre 2024) in cui la difesa della NU ha chiesto, e ottenuto, copia della sentenza di condanna non può che imputarsi, come ragionevolmente inteso dalla Corte d'appello, al disinteresse manifestato dall'imputata successivamente alla notifica dell'atto (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01). 4. Quanto alla pretesa inidoneità del provvedimento di cumulo a rendere la ricorrente edotta di contenuti della sentenza passata in giudicato, la censura va senz'altro disattesa, in quanto manifestamente contraria agli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, v., ad es. Sez. 3, n. 7630 del 04/11/2022, dep. 2023, Bai-atak, Rv. 284200 - 01, secondo cui è legittima la traduzione anche solo orale dell'ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell'interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato, in fattispecie di istanza di rescissione ritenuta tardiva in quanto preceduta da ordine di esecuzione notificato al ricorrente con contestuale traduzione orale). 3 5. In definitiva, il motivo di ricorso prescinde, in ogni sua declinazione, dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato e degli specifici oneri che incombono sul ricorrente al fine di comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). Come di recente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 - 01, in motivazione), precedente che pure indica la ricorrente, «è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto [...] Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629 bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato». Si è precisato (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945 - 01) che, in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis c.p.p., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quella "procedimento" in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Tanto la Corte ha affermato proprio con riguardo ad una fattispecie in cui la decisione impugnata aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell'ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell'istanza di rescissione. 5. Ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell'istanza di rescissione, è infatti la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta (come specificamente riportati nell' ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso ai sensi dell'art. 656 c.p.p. nei confronti dell'odierna ricorrente), uniche informazioni 4 necessarie, non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un definitivo processo a suo carico, ma anche per potere utilmente individuare la Corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto. Del tutto ininfluente, ai fini dell'esperimento della procedura di cui all'art. 629 - 2 bis c.p.p., è, invece, la cognizione dell'intero apparato motivazionale. 6. Nel caso in esame, l'istante non ha allegato alcun elemento idoneo a giustificare i motivi del ritardo dell'istanza di rescissione, se non il generico (nel senso di non comprovato, come già ricordato) riferimento all'impossibilità di comprendere il significato del cumulo delle pene. 7. La richiesta subordinata di annullamento parziale della decisione impugnata, relativa alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza passata in giudicato, non è ammissibile, oltre che per ragioni sovrapponibili a quanto sin qui esposto, anche per difetto di interesse. Deve essere infatti rilevato che, anche a voler seguire la tesi sostenuta in ricorso, dell'incompetenza del giudice della rescissione a pronunciarsi sull'istanza di remissione in termini, che la stessa parte gli aveva rivolto, il giudice adito avrebbe comunque dovuto dichiararne l'inammissibilità. Infatti, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l'inammissibilità, non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine (Sez. 5, n. 13315 del 13/02/2025, Rv. 287910 - 01), per cui l'esito della proposizione dell'istanza di rimessione in termini a organo incompetente non avrebbe potuto essere diverso dalla declaratoria di inammissibilità. Al di là della concreta motivazione addotta, l'istanza era in effetti inammissibile, come stabilito dalla Corte d'appello. 8. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di CO in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sbnima di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, il 24/09/2025