Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.4.2025 da
1) Parte_1
Nata a Parigi, il 20 novembre 1974 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Izzo e l'Avv. Cecilia Maria Elisa Pepe presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Novara, il 10 dicembre 1968 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Ada Odino e l'Avv. Amedeo Giulio Giannotti presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RB
(anno 2004 atto n. 10 reg. parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 12 luglio 2021, con decreto n. cronol. 13449/2021 del
21 luglio 2021, del Tribunale di Milano, Sezione IX Civile.
- , nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadina Per_1 CodiceFiscale_3 italiana;
- , nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , cittadino Pt_3 CodiceFiscale_4 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori che Pt_3
assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse o rilevanti, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultimo.
2. Al fine di mantenere un armonico sviluppo dei rapporti con i figli, i genitori convengono che la casa coniugale di Milano, Via Rasori, n. 7, di proprietà esclusiva del dott.
a settimane alterne, continuerà a rimanere nella disponibilità dell'uno e dell'altro Pt_2
genitore, da lunedì alle ore 13.00 fino al successivo lunedì ad ore 13.00, come da calendario già in vigore. L'alternanza dei genitori nella casa familiare proseguirà, anche in seguito al raggiungimento della maggiore età di , fino e non oltre il 31 gennaio 2028. Pt_3
2.1. Nell'ipotesi in cui o – una volta raggiunta la maggiore età - si Per_1 Pt_3 trasferisse a vivere definitivamente altrove prima del 31 gennaio 2028, cesserà l'alternanza dei genitori nella casa familiare di via Rasori, n.7, che rimarrà nella disponibilità del Dott. Pt_2
esclusivo proprietario. Per quel che attiene il figlio rimasto a Milano o comunque non trasferitosi definitivamente altrove prima del 31 gennaio 2028, si verificherà uno degli scenari previsti alla condizione n. 8.1.
3. Le parti convengono che, nel caso in cui rimanesse senza impiego Parte_2
per oltre quattro mesi, il regime di alternanza dei genitori nella casa familiare di via Rasori n.
7 cesserà. Nell'ipotesi di cessazione anticipata rispetto al 31 gennaio 2028 del regime di alternanza in Via Rasori, n. 7, per mancanza di impiego di i genitori Parte_2 convengono che si trasferirà nell'unità immobiliare di Via Scarpa, n. 9 e, quanto a Per_1
: Pt_3
- laddove perdurasse la sua minore età, quest'ultimo convivrà presso l'abitazione di ciascun genitore a settimane alternate;
in tale ipotesi in punto di spese si applicherà quanto previsto al punto 8.2, lett. a); - laddove raggiungesse la maggiore età, si verificherà uno degli scenari previsti Pt_3
alla condizione n. 8.1.
L'anticipo dell'interruzione dell'alternanza secondo quanto descritto nel capoverso precedente potrà avere luogo anche in ogni altro caso nel quale le parti lo concordino.
4. Le parti concordano che ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età di , potrà frequentare il figlio, oltre che nelle settimane di spettanza di cui al punto 2: Pt_3
- per metà del periodo corrispondente alla pausa scolastica estiva (dal mese di giugno al mese di settembre) anche per più settimane consecutive in caso di viaggi/vacanze e previo accordo con il figlio e con l'altro genitore per la suddivisione dei periodi. I genitori concordano fin d'ora che , nei mesi di giugno, luglio e settembre, potrà svolgere corsi di lingua Pt_3
e/o attività sportive a Milano o fuori Milano o all'estero, preventivamente concordate tra i genitori e con il figlio. I relativi periodi verranno concordati tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore tra primo periodo (dal termine delle lezioni al 30 dicembre) e secondo periodo (dal 30 dicembre al 6 gennaio). Se entrambi i genitori saranno presenti a Milano, il figlio trascorrerà con un genitore il pranzo di Natale e con l'altro la cena di Natale o la cena della vigilia. Per l'anno 2025
trascorrerà il primo periodo con il padre;
Pt_3
- durante le vacanze scolastiche pasquali in via alternata di anno in anno con l'altro genitore (con la precisazione che per la Pasqua 2025 starà con il padre). Pt_3
Eventuali ponti festivi verranno trascorsi con il genitore con il quale il figlio trascorrerà la settimana alla quale il ponte accede, salvo diverso accordo.
5. A titolo di contributo al mantenimento dei figli e di contributo alle spese della casa di via Rasori, n. 7, il dott. verserà mensilmente alla dott.ssa , in via anticipata entro Pt_2 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla mensilità successiva all'emissione della sentenza di divorzio e, di fatto, con la cadenza e modalità già in essere secondo l' accordo di separazione, l'importo complessivo mensile di € 1.958,40 (Euro
Millenovecentocinquantotto/Quaranta), rivalutabile annualmente secondo l'indice di variazione ISTAT (base luglio 2025, prima rivalutazione luglio 2026).
In caso di cessazione anticipata dell'alternanza presso la casa di Via Rasori n. 7, le parti concordano che troverà applicazione il regime di cui al successivo punto 8.
5.bis. Con il contributo di cui alla precedente condizione n. 5, e solo fintanto che perdurerà l'alternanza dei genitori nella casa di via Rasori n. 7, la dott.ssa Pt_1
provvederà al pagamento di tutte le spese ordinarie relative ai due figli, nonché al pagamento di tutti i costi domestici della casa di Via Rasori n. 7, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese condominiali, le utenze (elettricità, gas, acqua, internet, canone Rai,
Contratto tv con Vodafone), piccole riparazioni e necessarie manutenzioni ordinarie, tassa rifiuti, domestica, contributi INPS della domestica, spesa supermercato settimanale (esclusi i prodotti alimentari freschi e tutte le bevande come specificato al punto 6 che segue) ad eccezione del mutuo che verrà sostenuto integralmente dal dott. essendo il proprietario Pt_2 esclusivo dell'immobile.
Ove il dott. sostenesse spese rientranti nel mantenimento ordinario dei due figli o Pt_2
nei costi domestici, ne darà preavviso alla dott.ssa che lo rimborserà entro 15 giorni Pt_1 dall'esibizione del relativo giustificativo.
5.ter. I genitori elargiranno un mese ciascuno lo spillatico ai figli convenuto nell'importo di € 100,00 (Euro Cento/00) per la figlia e di € 60,00 (Euro Sessanta/00) per il figlio Per_1
. I genitori potranno concordare fra loro l'elargizione di importi differenti a ciascun Pt_3
figlio.
6. Le parti concordano che nei periodi di rispettiva permanenza presso la casa familiare di Via Rasori, n. 7, i genitori provvederanno personalmente e a proprie spese all'acquisto del vitto fresco, quale frutta, verdura, salumi, carne, latte, pesce e di tutte le bevande per sé e per i due figli.
7. I genitori concordano che ovunque siano collocati i figli sino al 31 gennaio 2028 le spese straordinarie saranno sostenute al 100% da fino alla concorrenza di € Parte_2
30.000,00 (Trentamila/00 Euro), salvo quanto previsto al punto 7.2.
7.1 Laddove le spese straordinarie dei due figli superassero annualmente la soglia di €
30.000,00 (Trentamila/00 Euro), l'eccedenza sarà a carico di entrambi i genitori in pari misura.
7.2 L'importo relativo alla collaboratrice domestica che verrà risparmiato dalla dott.ssa rispetto all'importo di riferimento dell'anno 2024 (stimato in circa € 4.000,00) verrà Pt_1
imputato al pagamento delle spese straordinarie relative ai figli anche ove non superassero i
€ 30.000,00 (Euro Trentamila/00). I relativi conteggi saranno effettuati dai genitori nel mese di dicembre di ogni anno (dicembre 2025, dicembre 2026 e dicembre 2027).
7.3 Qualora anticipasse alcuni importi relativi alle spese straordinarie Parte_1 di cui al punto 7 (dunque entro gli € 30.000,00) nel triennio 2025 – gennaio 2028, il dott. Pt_2
provvederà al rimborso entro 10 giorni dal ricevimento del resoconto mensile e previa esibizione del relativo giustificativo.
7.4 I genitori concordano e danno atto che non è prevista l'iscrizione dei figli ad istituti scolastici e/o a università private.
8. A decorrere dal 31 gennaio 2028, verrà meno in ogni caso il regime di alternanza dei genitori presso l'immobile di via Rasori n. 7 e con ciò verrà meno l'applicazione delle condizioni di cui ai punti nn. 5, 5bis e 7.
8.1 Posto quanto previsto alla condizione n. 8 che precede, le parti valuteranno, alla luce delle circostanze del momento, se:
a). collocare i figli a settimane alterne con ciascun genitore presso le rispettive abitazioni, oppure b). collocare i figli in via prevalente con uno dei due genitori presso l'abitazione di quest'ultimo.
8.2. Nell'ipotesi di cui al punto 8.1., lett. a), ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé. Per quanto concerne, invece, le spese extra assegno di cui al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano, saranno ripartite per il 40% a carico della madre e per il 60% a carico del padre.
Nell'ipotesi di cui al punto 8.1., lett. b), e concordano che le spese dei costi domestici Parte_2 Parte_1
come meglio specificati al punto 5 bis nonché tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli verranno sostenute nella misura del 63.5% dal padre e 36.5 % dalla madre.
9. Le parti concordano che ove il loro reddito subisse variazioni di ragionevole entità
(nella percentuale del 30 %) e tale condizione si protragga per almeno quattro mesi, o in caso di necessità adeguatamente documentata, o in caso di trasferimento all'estero o fuori Milano per motivi di lavoro, si impegneranno a rivedere, come peraltro previsto per legge, il regime e la percentuale di suddivisione dei costi, delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento dei figli. In caso di trasferimento all'estero o fuori Milano di un genitore per motivi di lavoro, costui si impegna a garantire la propria presenza presso i figli per almeno quindici giorni al mese, non consecutivi.
10. Le parti concordano e danno atto che tutti gli arredi e corredi presenti nella casa familiare di via Rasori, n. 7 ivi rimarranno ad eccezione di quanto già concordato tra le parti.
Al rilascio della stessa da parte dei figli, le parti convengono che gli arredi e corredi verranno suddivisi secondo il criterio della provenienza (acquistato, ricevuto in dono o ereditato) o, se questa fosse comune, al 50% ciascuno, prevedendo così fra loro la possibilità per una parte di acquistare dall'altra il bene comune corrispondendo il 50% del valore. 11. e si danno atto che sia la gestione, del cane (Osa) Parte_2 Parte_1
di proprietà di sia le spese ordinarie ivi correlate saranno equamente ripartite tra gli Per_1
stessi.
Le spese straordinarie del cane (cui si segnalano a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli interventi veterinari nonché la pensione), invece, saranno sostenute nella misura del 60 % da e del 40 % da . Parte_2 Parte_1
12. Le parti dichiarano di essere entrambe autosufficienti economicamente e di avere definito tutte le questioni economiche e patrimoniali e di non avere nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, salve le condizioni che precedono, ad alcun titolo, ragione e causa e in ragione dell'intercorso matrimonio.
13. I genitori, si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio.
14. Spese legali compensate e rinunzia dei difensori al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
* * *
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e ad RB (GR) in data 22.5 Parte_1 Parte_2
2004 con atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di RB, anno 2004 numero 10 parte II serie A.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RB perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG