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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Virginia Marletta Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 920 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa da nato a [...] il [...] C.F. ed elett.te Parte_1 C.F._1 domiciliata in Palermo, P.zza V.E. Orlando, 33, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Raso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
CONTRO
(già - P.IVA - in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Giugno del Foro di Catania (C.F. - P.IVA ) C.F._2 P.IVA_2 ed elettivamente domiciliata come in atti. appellata
E NEI CONFRONTI DI
, , E eredi del sig. Controparte_3 CP_4 CP_5
, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Alfano Persona_1 appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 1506/2024 emessa dal Tribunale di Palermo e notificata in data 19.04.2024 e per l'effetto nel merito Rejectis adversis -. accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e comunque ritenere e dichiarare per le ragioni sopra espresse i convenuti responsabili nei confronti del sig.
[...] per i danni subiti in occasione del sinistro del 15.08.2017, condannandoli per conseguenza a pagare in favore dell'attore Pt_1 le somme che a questi risultano dovute secondo la espletata CTU per capitale, interessi, rivalutazione maturati alla data della
1 sentenza, tenuto conto dell'invalidità permanente, del danno biologico ed esistenziale ed alla vita di relazione, I.T.T. IT.P. danno morale e quello estetico, spese mediche. Si dichiara, a correzione dell'atto di appello, di eliminare e/o rinunciare alla richiesta di risarcimento delle voci di danno da mancato guadagno e riduzione della capacità lavorativa in quanto non proposte in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.»
Conclusioni per l'appellato (già : «Piaccia all'Ecc.Ma Corte d'Appello di Catania, Controparte_1 Controparte_6 contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto e condannare parte appellante alle spese e competenze difensive. »
Conclusioni per gli appellati , : «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, valutare Controparte_3 CP_4 CP_5 la fondatezza dell'appello promosso dal sig. e nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere, comunque, di non accogliere Parte_1 l'impugnazione, sin d'ora si rinuncia alla condanna alle spese di lite nei confronti del sig. . » Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 06.11.2018, il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo, la compagnia assicurativa e il sig. Controparte_2 Per_1
, proprietario del motociclo Piaggio tg. X7K83V, al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] danni da lui subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 15.08.2017, alle ore
06:30 circa, nel comune di San Giuseppe Jato (PA), lungo la via Vittorio Emanuele Orlando.
L'attore esponeva che il motociclo era condotto dal sig. e che egli, Persona_2 Pt_1 viaggiava quale terzo trasportato;
il conducente, nell'affrontare una curva nei pressi della pizzeria “Al Ventaglio”, anche a causa di una buca sull'asfalto, avrebbe perso il controllo del mezzo, causando la caduta e le conseguenti lesioni dell'attore, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civico di Partinico tramite ambulanza del 118.
La compagnia assicurativa contestava la veridicità del sinistro e la fondatezza della domanda, deducendo tra l'altro che l'attore fosse in realtà il conducente effettivo del motociclo. Veniva eccepita inoltre l'integrità del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, sig.
successivamente citato e rimasto contumace. Persona_1
Nel corso del giudizio di primo grado veniva escusso l'unico teste indicato da parte attrice, sig.
, e disposta consulenza tecnica medico-legale, che confermava il nesso causale tra le Tes_1
lesioni e la caduta dichiarata.
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 1506/2024 del 12.03.2024, il Tribunale rigettava la domanda dell'attore, ritenendo provato che la causa esclusiva del sinistro fosse un caso
2 fortuito rappresentato dalla presenza di una buca sul manto stradale. Il Giudice rigettava la domanda sia ex art. 141 D. Lgs. 209/2005, che ex art. 2054 c.c., senza però svolgere un accertamento espresso in ordine al ruolo effettivo dell'attore (conducente o trasportato).
Avverso tale decisione proponeva appello il sig. deducendo l'erroneità della Parte_1 ricostruzione fattuale del sinistro, l'omessa valutazione della responsabilità del conducente e l'errata applicazione del concetto di caso fortuito ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Si costituivano ritualmente gli appellati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di discussione, le parti precisavano le conclusioni come da verbale e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
La sentenza impugnata ha ritenuto pacifica la qualifica dell'attore quale trasportato a bordo del motociclo. Tuttavia, in questa sede si impone una più attenta analisi del materiale probatorio acquisito in primo grado, dal quale emerge, in modo univoco, che l'attore fosse in realtà alla guida del veicolo al momento del sinistro.
In particolare: Il referto del Pronto Soccorso riporta che l'attore “ha perso il controllo del motoveicolo per dissesto della strada”; La scheda di dimissione indica “caduta accidentale con il motore”; Nell'audio della chiamata al 118, il soggetto che ha allertato i soccorsi riferisce testualmente: “è caduto con il motorino”, senza menzione di altro conducente;
Le lesioni riportate (frattura diafisaria di tibia e perone, ferite al ginocchio e alla caviglia) sono fortemente compatibili con una caduta da conducente, più che da passeggero;
il presunto conducente, sig. si è presentato solo il giorno successivo al Pronto Soccorso, in Persona_2
codice bianco, con lievi dolori alla spalla, comportamento che riduce fortemente la credibilità della sua pretesa qualità di conducente.
La deposizione dell'unico teste, , non è supportata da alcun altro riscontro Tes_1 obiettivo, né si rivela sufficiente a ribaltare il complesso delle prove documentali che convergono nella direzione opposta.
Ne consegue che la domanda attorea, anche solo per difetto della prova della sua posizione di trasportato, non poteva trovare accoglimento.
3 In ogni caso, anche seguendo l'impostazione seguita dal primo giudice – e dunque considerando l'attore quale trasportato – il rigetto della domanda risulta corretto alla luce della prova del caso fortuito.
La presenza di una buca sull'asfalto è stata riconosciuta dallo stesso attore, confermata dal teste e documentata fotograficamente. Nessuna condotta colposa del conducente (chiunque egli fosse) è stata allegata o provata dall'attore. Ne deriva l'applicabilità del principio – pacifico in giurisprudenza (Cass. n. 13268/2006) – per cui il caso fortuito esclude la presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c., anche nei confronti del trasportato.
La sentenza impugnata va dunque confermata anche nella sua ratio decidendi principale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Si deve dare atto che esistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 1506/2024 del Tribunale di Palermo, così provvede:
1.Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2.Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio che liquida in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa le spese tra le altre parti del giudizio;
5. dichiara esistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo del contributo unificato.
Così deciso in Palermo, il 17.7.2025
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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