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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2025
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
Giudice rel. dott. Giulio Bovicelli
Giudicedott.ssa Cristina Nicolò
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. C.F. 1 ), con l'assistenza Parte_1
dell'Avv. BUCCI ILENIA
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F._2 ), con l'assistenza (C.F. Controparte_1 dell'Avv. MENSI MICHELE
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio, come da conclusioni congiunte depositate in data 01/12/2025, che qui si riportano integralmente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.08.2003 in Negrilesti (Romania), atto di matrimonio trascritto nel
Comune di Grosseto in data 10.10.2022 Parte II Serie C n. 221, ordinando agli ufficiali di stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
alle seguenti condizioni:
1) I coniugi avendo già diviso tutti i beni mobili non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) La casa di comproprictà dei coniugi, sita in Grosseto, Strada Cupi n. 17 in cui abita la Sig.ra AU OF MA con i figli resti assegnata alla medesima.
RE OA AU si impegna a trasferire, entro 30 giorni dall'emissione della sentenza, che recepirà il presente accordo, a AU OF MA la sua quota di ½
della proprietà dell'appartamento sito in Grosseto, Strada Cupi n. 17 e dell'appezzamento di terreno censiti al Catasto Urbano di Grosseto al Foglio 164 part. 139 sub 5 e part 140 sub 3, cat. A/4, classe 3, consistenza vani catastali 7,5, superficic catastale mq. 203 c rendita catastale di Euro 464,81 c Catasto Terreni di Grosseto
Foglio 164, part. 419 con reddito dominicale Euro 1,45 e reddito agrario Euro 1,45.
EA OF MA si impegna ad accettare il trasferimento accollandosi, a far data dalla formalizzazione del contratto definitivo di trasferimento, le restanti rate-di-
mutuo, nonché le relative spese di trasferimento.
In conseguenza di ciò, il contratto di mutuo ipotecario relativo all'acquisto dell'abitazione e del terreno sito in Grosseto, Strada Cupi n. 17 verrà intestato alla sola
Sig.ra EA la quale corrisponderà integralmente la rata prevista, divenendo unica proprietaria del bene.
Inoltre, il conto corrente, attualmente in comune al solo scopo del versamento delle rate di mutuo, verrà estinto con apertura di conto corrente intestato unicamente alla
Sig.ra AU.
Le parti dichiarano ai fini dei relativi benefici fiscali che il trasferimento immobiliare di cui sopra è elemento funzionale alla risoluzione della crisi familiare;
3) La Sig.ra AU non ha nulla da pretendere dal Sig. AU a titolo di contributo al mantenimento personale, essendo economicamente indipendente;
4) Il figlio minorenne BI OV sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio avrà la residenza abituale presso la madre in Grosseto, Strada Cupi n. 17, così come la figlia maggiorenne GI OAa;
5) Porre a carico del Sig. AU RE IO l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli GI OAa e BI OV sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando alla Sig.ra EA
OF MA, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 350,00 per ciascun figlio c dunque per un totale di Euro 700,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicato nel protocollo del Tribunale di Grosseto, che qui si intende integralmente riportato, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
- con compensazione delle spese legali.
Grosseto, lì 1.12.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/08/2003, in Negrilesti
(Romania), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RO (Serie C, Parte II, atto n. 221, anno 2022).
Dall'unione della coppia sono nati i figli Persona_1 (il 05/09/2003) e Per_2
[...] il 10/01/2008.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 1. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché
le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto stante il contenuto
dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di RO (Serie C, Parte II, atto n. 221, anno 2022), contratto tra e Controparte_1 in Romania, in Parte_1 '
data 17/08/2003;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come modificate all'udienza del
02/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
Giudice rel. dott. Giulio Bovicelli
Giudicedott.ssa Cristina Nicolò
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. C.F. 1 ), con l'assistenza Parte_1
dell'Avv. BUCCI ILENIA
RICORRENTE
Nei confronti di
C.F._2 ), con l'assistenza (C.F. Controparte_1 dell'Avv. MENSI MICHELE
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio, come da conclusioni congiunte depositate in data 01/12/2025, che qui si riportano integralmente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 17.08.2003 in Negrilesti (Romania), atto di matrimonio trascritto nel
Comune di Grosseto in data 10.10.2022 Parte II Serie C n. 221, ordinando agli ufficiali di stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza ed agli ulteriori incombenti di rito;
alle seguenti condizioni:
1) I coniugi avendo già diviso tutti i beni mobili non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
2) La casa di comproprictà dei coniugi, sita in Grosseto, Strada Cupi n. 17 in cui abita la Sig.ra AU OF MA con i figli resti assegnata alla medesima.
RE OA AU si impegna a trasferire, entro 30 giorni dall'emissione della sentenza, che recepirà il presente accordo, a AU OF MA la sua quota di ½
della proprietà dell'appartamento sito in Grosseto, Strada Cupi n. 17 e dell'appezzamento di terreno censiti al Catasto Urbano di Grosseto al Foglio 164 part. 139 sub 5 e part 140 sub 3, cat. A/4, classe 3, consistenza vani catastali 7,5, superficic catastale mq. 203 c rendita catastale di Euro 464,81 c Catasto Terreni di Grosseto
Foglio 164, part. 419 con reddito dominicale Euro 1,45 e reddito agrario Euro 1,45.
EA OF MA si impegna ad accettare il trasferimento accollandosi, a far data dalla formalizzazione del contratto definitivo di trasferimento, le restanti rate-di-
mutuo, nonché le relative spese di trasferimento.
In conseguenza di ciò, il contratto di mutuo ipotecario relativo all'acquisto dell'abitazione e del terreno sito in Grosseto, Strada Cupi n. 17 verrà intestato alla sola
Sig.ra EA la quale corrisponderà integralmente la rata prevista, divenendo unica proprietaria del bene.
Inoltre, il conto corrente, attualmente in comune al solo scopo del versamento delle rate di mutuo, verrà estinto con apertura di conto corrente intestato unicamente alla
Sig.ra AU.
Le parti dichiarano ai fini dei relativi benefici fiscali che il trasferimento immobiliare di cui sopra è elemento funzionale alla risoluzione della crisi familiare;
3) La Sig.ra AU non ha nulla da pretendere dal Sig. AU a titolo di contributo al mantenimento personale, essendo economicamente indipendente;
4) Il figlio minorenne BI OV sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio avrà la residenza abituale presso la madre in Grosseto, Strada Cupi n. 17, così come la figlia maggiorenne GI OAa;
5) Porre a carico del Sig. AU RE IO l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli GI OAa e BI OV sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi, versando alla Sig.ra EA
OF MA, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 350,00 per ciascun figlio c dunque per un totale di Euro 700,00, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, oltre il 50% delle spese straordinarie così come indicato nel protocollo del Tribunale di Grosseto, che qui si intende integralmente riportato, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
- con compensazione delle spese legali.
Grosseto, lì 1.12.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/08/2003, in Negrilesti
(Romania), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
RO (Serie C, Parte II, atto n. 221, anno 2022).
Dall'unione della coppia sono nati i figli Persona_1 (il 05/09/2003) e Per_2
[...] il 10/01/2008.
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 1. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché
le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto stante il contenuto
dell'accordo - appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di RO (Serie C, Parte II, atto n. 221, anno 2022), contratto tra e Controparte_1 in Romania, in Parte_1 '
data 17/08/2003;
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come modificate all'udienza del
02/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti