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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12449 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Tripolino, presso il cui studio a PA (PA), via Pisa n. 25, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Galbo, presso il cui studio C.F._2
ad Alcamo (TP), via Pietro Lombardo n. 98, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di
1 incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, nell'accordo depositato il 14/02/2025 e integrato con note del 24/02/2025, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti condizioni:
2) assegnare la casa coniugale sita in PA nella c/da Garofalo s.n.c., nella piena ed esclusiva disponibilità della GN , completa degli arredi e corredi Parte_1
tutti nessuno escluso;
il Signor trasferire la propria residenza ove Controparte_1
riterrà più opportuno;
3) Affidare la figlia minore (nata a [...] il [...]) congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il domicilio della Ricorrente sita in
PA nella C/da Garofalo s.n.c, disponendo che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tre pomeriggi a settimana dalle 17,00 alle 20,00, derogabili liberamente dalle parti tenendo conto della tenera età della piccola , ma sempre fatti salvi gli Per_1
eventuali accordi raggiunti in tal senso tra le parti, compatibilmente con gli impegni della bambina e degli impegni lavorativi e personali di entrambi i coniugi con autorizzazione al pernotto presso il padre i fine settimana di visita;
4) Disporre che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente alle proprie necessità eeonomiche;
5) il sig. si obbliga a corrispondere alla GN Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , un assegno Persona_2 mensile di € 200,00 (duecento,00) da corrispondere entro i primi 15 giorni di ciascun mese, da aggiornarsi ogni anno in base all'indice ISTAT come previsto per legge;
6) Disporre che l'Assegno universale unico di mantenimento sia da attribuire al 100% in favore della madre collocataria;
7) Le spese Straordinarie in favore della figlia per l'istruzione (iscrizioni, tasse e libri) medico sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ludiche/ricreative saranno divise in ragione della metà per ciascun coniuge, secondo il protocollo del tribunale di Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
L'esito della lite consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PA (PA) il 19/04/1994 ( e C.F._1 CP_1
, nato ad [...] il [...] ( ), i quali
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio a PA (PA) il 29/07/2021.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
14/02/2025 e integrato il 24/02/2025, come riportate in parte motiva
3) Compensa le spese processuali tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
PA al n. 61, p. II, serie A, dell'anno 2021).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12449 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Tripolino, presso il cui studio a PA (PA), via Pisa n. 25, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato ad [...] il [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Galbo, presso il cui studio C.F._2
ad Alcamo (TP), via Pietro Lombardo n. 98, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della celebrazione della prima udienza, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno, pertanto, chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di
1 incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, nell'accordo depositato il 14/02/2025 e integrato con note del 24/02/2025, le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati alle seguenti condizioni:
2) assegnare la casa coniugale sita in PA nella c/da Garofalo s.n.c., nella piena ed esclusiva disponibilità della GN , completa degli arredi e corredi Parte_1
tutti nessuno escluso;
il Signor trasferire la propria residenza ove Controparte_1
riterrà più opportuno;
3) Affidare la figlia minore (nata a [...] il [...]) congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con dimora prevalente presso il domicilio della Ricorrente sita in
PA nella C/da Garofalo s.n.c, disponendo che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore tre pomeriggi a settimana dalle 17,00 alle 20,00, derogabili liberamente dalle parti tenendo conto della tenera età della piccola , ma sempre fatti salvi gli Per_1
eventuali accordi raggiunti in tal senso tra le parti, compatibilmente con gli impegni della bambina e degli impegni lavorativi e personali di entrambi i coniugi con autorizzazione al pernotto presso il padre i fine settimana di visita;
4) Disporre che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente alle proprie necessità eeonomiche;
5) il sig. si obbliga a corrispondere alla GN Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , un assegno Persona_2 mensile di € 200,00 (duecento,00) da corrispondere entro i primi 15 giorni di ciascun mese, da aggiornarsi ogni anno in base all'indice ISTAT come previsto per legge;
6) Disporre che l'Assegno universale unico di mantenimento sia da attribuire al 100% in favore della madre collocataria;
7) Le spese Straordinarie in favore della figlia per l'istruzione (iscrizioni, tasse e libri) medico sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ludiche/ricreative saranno divise in ragione della metà per ciascun coniuge, secondo il protocollo del tribunale di Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse della prole minorenne.
L'esito della lite consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
PA (PA) il 19/04/1994 ( e C.F._1 CP_1
, nato ad [...] il [...] ( ), i quali
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio a PA (PA) il 29/07/2021.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo depositato il
14/02/2025 e integrato il 24/02/2025, come riportate in parte motiva
3) Compensa le spese processuali tra le parti.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
PA al n. 61, p. II, serie A, dell'anno 2021).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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