Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/05/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8584/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16.4.1962, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabio Batini,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador), il 17.1.1970,
Convenuto contumace
con l'intervento di
C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_2 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Fabio Batini e Sara Tanara,
Terza chiamata
con l'intervento del Pubblico Ministero;
1
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 16.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.9.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse pronunciato il divorzio dal marito, . Controparte_1
Parte attrice ha altresì instato perché fosse posto a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma mensile di euro 250,00 (come rivalutata dalla omologa della separazione personale), quale contributo al mantenimento della figlia della coppia CP_2
oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
[...]
Con ordinanza del 28.1.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
Con successiva comparsa si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_2
prestato adesione alla domanda attorea, in specie con riferimento alla richiesta che il contributo paterno al proprio mantenimento fosse versato in favore della madre con lei convivente.
Con note scritte del 3.3.2025 l'attrice e la terza intervenuta hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni.
***
1. La domanda di divorzio merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Lavagna (GE) il 4.11.2005 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 21.9.2023, omologata da questo Tribunale il 12.10.2023;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
2 Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Deve parimenti accogliersi l'ulteriore domanda formulata dall'attrice in ordine al contributo paterno al mantenimento della figlia.
Giova preliminarmente rilevare che, a quanto emerso, nata il [...], risulta CP_2
tuttora versare in una condizione di non autosufficienza economica: ella sta portando avanti gli studi, pur non senza difficoltà, e dunque risulta attivamente impegnata nel proprio percorso di emancipazione.
Ritiene il collegio che, sulla scorta delle risultanze acquisite, sussistano i presupposti per riconoscere la perdurante sussistenza dell'obbligo in capo al convenuto di mantenimento ulteriore in favore della figlia (maggiorenne, non ancora indipendente sul piano economico); obbligo invero già sancito nell'ambito degli accordi raggiunti in sede di separazione personale tra i coniugi del 21.9.2023.
Deve per altro verso evidenziarsi che, in forza degli evocati accordi di separazione, era previsto che il contributo paterno al mantenimento della figlia – quantificato nella somma mensile di euro 250,00 – fosse versato direttamente in favore di quest'ultima, all'epoca già maggiorenne.
Parte attrice nondimeno ha instato perché il predetto contributo sia di contro corrisposto, nell'ambito della regolazione delle condizioni di divorzio, a mani proprie. Una tale richiesta, cui intervenuta in giudizio si è associata, può trovare accoglimento, sol che si CP_2
consideri che la madre tuttora convive con la figlia maggiorenne non autosufficiente, e dunque risulta investita di legittimazione (concorrente) rispetto alla percezione del contributo paterno al mantenimento ulteriore della ragazza.
In ordine poi alla commisurazione della obbligazione di contribuzione a carico di CP_1
, occorre anzitutto rilevare che l'odierna attrice ha rappresentato di aver iniziato a
[...]
lavorare nel corso del 2024 come badante, verso una retribuzione mensile di circa 1.150,00 euro, e che di contro il marito risulterebbe lavorativamente occupato presso Fincantieri in
Lavagna.
Giova poi ribadire che nei recenti accordi di separazione personale era stata pattuita tra i coniugi la corresponsione da parte del marito di una somma mensile di euro 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario della figlia.
3 Ora, tenuto conto delle risultanze acquisite nel corso del procedimento;
valutate le esigenze di vita della ragazza parametrate alla sua età; valorizzata la misura del contributo paterno concordata in sede di separazione personale tra i coniugi, si reputa congruo quantificare la somma dovuta dall'odierno convenuto alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, e con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia, nell'importo pari a euro 250,00 come attualmente rivalutato alla stregua della variazione degli indici ISTAT a far data dalla omologa della separazione tra i coniugi.
2.1. Alla luce degli elementi versati in atti, si reputa parimenti congruo disporre che le spese straordinarie relative alla figlia siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% a carico di ciascuno.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in considerazione della mancata opposizione del convenuto – contumace – e delle richieste congiunte formulate dalle parti costituite, si ritiene che le predette spese debbano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
16.4.1962,
e
, C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador), il 17.1.1970,
contratto a Lavagna (GE) il 4.11.2005;
- pone a carico di di versare, con decorrenza dalla Controparte_1
pubblicazione della presente sentenza, a a titolo di contributo Parte_1
indiretto al mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 250,00 CP_2
come rivalutata secondo quanto previsto in motivazione, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare poi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
4 - pone a carico dei genitori, e , Parte_1 Controparte_1
il pagamento delle spese straordinarie per la figlia (per la cui individuazione si rinvia CP_2
al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale), suddivise al 50% a carico di ciascuno dei due.
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 22, parte 1, anno 2005), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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