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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Pagano Vito, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Valeria Giroldi, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.12.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessaria, il consulente tecnico dott. , dopo aver significativamente rilevato che “Risultano, Persona_1 tuttavia, piuttosto evidenti le difficoltà nei cambi di postura e nella deambulazione, attività per le quali è richiesto l'intervento di terzi. Gli arti inferiori sono francamente tumefatti per una cronica stasi venosa e linfatica”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “sussistono i requisiti per la concessione del beneficio invocato, la cui decorrenza può coincidere, a mio avviso, con la data della domanda amministrativa. L'esame obiettivo redatto dalla Commissione medica di prima istanza, infatti, descriveva già una condizione di grave disabilità e dipendenza nelle attività motorie, per cui sarebbe azzardato voler retrospettivamente quantificare i deficit e le riserve di autonomia in un soggetto reduce da un evento ischemico cerebrale di rilievo, per il quale si accertava, a novembre 2022, la deambulazione ausiliata.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 29.12.2023, da
[...] nei confronti dell' così provvede: dichiara che Parte_1 CP_1 Parte_1 si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di
[...] accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.9.2021); condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Pagano CP_1
Vito, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 8 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Pagano Vito, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Valeria Giroldi, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.12.2023, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione. Sulla scorta dell'approfondimento medico legale resosi necessaria, il consulente tecnico dott. , dopo aver significativamente rilevato che “Risultano, Persona_1 tuttavia, piuttosto evidenti le difficoltà nei cambi di postura e nella deambulazione, attività per le quali è richiesto l'intervento di terzi. Gli arti inferiori sono francamente tumefatti per una cronica stasi venosa e linfatica”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che “sussistono i requisiti per la concessione del beneficio invocato, la cui decorrenza può coincidere, a mio avviso, con la data della domanda amministrativa. L'esame obiettivo redatto dalla Commissione medica di prima istanza, infatti, descriveva già una condizione di grave disabilità e dipendenza nelle attività motorie, per cui sarebbe azzardato voler retrospettivamente quantificare i deficit e le riserve di autonomia in un soggetto reduce da un evento ischemico cerebrale di rilievo, per il quale si accertava, a novembre 2022, la deambulazione ausiliata.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. I costi della CP_1
CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 29.12.2023, da
[...] nei confronti dell' così provvede: dichiara che Parte_1 CP_1 Parte_1 si trova nella condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di
[...] accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.9.2021); condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore dell'avvocato Pagano CP_1
Vito, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
pone i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 8 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma