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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 2 dicembre 2024 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause rinite iscritte ai nn. 26939-27271-27278-27598-27599 del
Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promosse da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10
elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 34, presso lo studio dell'avv. M. PACE, che le rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. M. LARATRO, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
2
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma via Monte Zebio, 32, presso lo studio dell'avv. L. TAMBURRO, che con l'avv. O. DI GIROLAMO la rappresentano e difendono per procura in atti.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: ricalcolo retribuzione feriale.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con separati ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti evocavano in giudizio esponendo: CP_1
1) di essere dipendenti della convenuta, tutti con qualifica di capo treno\capo servizi treno-tecnici specializzati, con inquadramento, da ultimo, in B1 ( , , , e Pt_1 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e B2 ( ; D2 (GRAMACCIONI) Pt_10 Pt_2 Parte_8 Pt_9 3
2) di svolgere la propria attività lavorativa a bordo dei treni, effettuando numerosi servizi sia tecnici sia commerciali (c.d. scorta), oppure restando a disposizione presso l'impianto di appartenenza per eventuali scorte che dovessero rendersi necessarie o per svolgere attività amministrative (c.d. riserva);
3) di percepire mensilmente, oltre alla retribuzione ordinaria, ulteriori importi, parametrati all'effettivo tempo trascorso a bordo treno o come
“riserva”, nell'adempimento delle proprie mansioni (costituenti quindi anch'essi voci retributive corrisposte in modo continuativo) denominati indennità di utilizzazione professionale, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti, provvigioni per vendita di titoli viaggio a bordo treno;
4) che le indennità di cui al punto 3) costituiscono, per ogni mese di lavoro, tra un terzo e la metà della retribuzione mensile complessiva di ciascun ricorrente;
5) che, per quanto riguarda la retribuzione feriale (il cui periodo corrisponde, a seconda dell'anzianità di servizio ed in relazione all'articolazione dell'orario settimanale su 5 o 6 giorni, ad un intervallo di tempo da 20 a 29 giorni lavorativi) gli artt. 30 p. 6 del CCNL e 14 p. 3 del
CCAL ne determinano le componenti spettanti, rinviando quest'ultima norma al successivo art. 31 p. 5, che prevede (per una serie di casi tra cui le ferie) la corresponsione della I.U.P. nella misura fissa di euro 12,80 4
giornaliere per il personale di macchina e di euro 4,50 giornaliere per il personale di bordo;
6) che, per contro, l'art. 77, p.
2.4 del CCNL, per quanto riguarda le altre indennità menzionate al p. 3, prevede espressamente la loro completa non incidenza su tutti gli istituti di legge e/o di contratto (quindi incluse le ferie);
7) che, ad avviso dei ricorrenti, il calcolo della retribuzione feriale è quindi errato perché non conforme alla normativa internazionale ed interna, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, dovendosi tenere conto, diversamente da come fa la convenuta, dei riflessi sia della I.U.P. (media) nella sua totalità che delle altre indennità menzionate sul calcolo della stessa;
-che, tutto ciò premesso, chiedevano le ricorrenti la condanna della convenuta alla corresponsione degli importi indicati negli analitici conteggi in atti (per eur4120,35= per l'incidenza di tali Pt_1
componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2014 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur3.422,24= per l'incidenza di tali componenti Pt_2
dall'1 gennaio 2017 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per Parte_3
eur2.542,63= per l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2023; per eur7045,03= per Pt_4
l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 5
dicembre 2019; per eur4.204,38= per l'incidenza di tali Pt_5
componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur9.436,59= per l'incidenza di tali componenti Pt_6
dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per Parte_7
eur2.196,95= per l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur5961,81= per l'incidenza di tali Parte_8
componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2023
(fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur3.687,09= per l'incidenza di tali componenti dal - Pt_9
quantomeno- 1 gennaio 2016 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur Pt_10
3.181,13= per l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio
2017 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo)
-che costituendosi in giudizio, la convenuta, ampiamente argomentando in senso contrario ai ricorrenti (soprattutto in punto di diritto) chiedeva il rigetto delle domande, specificamente sollevando eccezione di prescrizione per i pur denegati crediti anteriori (si suppone, in quanto non esattamente precisato) ad oltre un quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso); contestava altresì il numero di giorni di ferie ex adverso effettuato;
6
-che, non essendovi necessità di incombenti istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 2 dicembre 2024 per la decisione in c.d.
“trattazione scritta”, assunta, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, a seguito del deposito delle rituali note ex art. 127 ter c.p.c.
(autorizzate anche come brevi note difensive);
OSSERVA:
-che questo Giudice ha già in precedenza affrontato la questione oggetto dell'odierno giudizio, con alcune pronunce (note alle parti) rispetto alle quali (in disparte ciò che si dirà in relazione ad alcuni degli emolumenti di cui si chiede l'incidenza sul computo della retribuzione feriale) non sono stati introdotti elementi sostanzialmente nuovi o diversi che inducano a rimeditare la decisione a suo tempo assunta;
-che va affrontata in primo luogo la questione giuridica di come debba calcolarsi la retribuzione per il periodo feriale, ossia quali voci retributive erogate in costanza di attività lavorativa possano eventualmente non essere computate nella base di calcolo della retribuzione feriale ed in che misura;
-che sia i ricorrenti che la convenuta concordano sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, interpretandolo ovviamente in modo opposto;
-che, con specifico riferimento alla normativa comunitaria (che è fonte di rango primario anche per il diritto interno) non è in contestazione che si 7
applichi l'art. 7 della direttiva 2003/88, il quale recita testualmente: “1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”;
-che la C..G.U.E., chiamata varie volte a pronunciarsi sull'interpretazione della suddetta normativa, in più pronunce (alcune delle quali richiamate da ambedue le parti, quali la sent. del 15 settembre 2011 e la CP_2
sent. , del 22 maggio 2014) ha, a più riprese, affermato il principio CP_3
che il lavoratore ha diritto di “godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (così testualmente sent. pp. 20 e CP_2
23, ma nello stesso senso anche sent. nonché altri precedenti CP_3
menzionati nella stessa pronuncia;
CP_2
-che la convenuta, ponendo l'accento sulla terminologia usata dalla Corte europea, sottolinea che paragonabile non significa identica e quindi, in sintesi, per verificare se la norma di legge o contratto che regola la retribuzione feriale sia conforme alla normativa comunitaria andrà in buona sostanza verificato se l'eventuale riduzione della retribuzione feriale sia tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto alle ferie per evitare un pregiudizio economico;
8
-che l'interpretazione offerta dalla convenuta non è condivisibile per almeno due ordini di ragioni:
I) da un punto di vista lessicale essa annette troppa (quasi esclusiva) importanza alla terminologia utilizzata nelle pronunce comunitarie, quando è invece arcinoto che, rappresentando esse la sintesi delle esternazioni di un consesso multilingue, detta terminologia è frutto di una mediazione linguistica che molte volte si è verificato essere poco o tanto lontana dal linguaggio utilizzato nel comune lessico giuridico italiano, spesso molto più tecnico e meno “letterario”;
II) da un punto di vista sistematico (e ciò rappresenta indiretta conferma dell'esattezza di quanto sostenuto sub I) ) se si leggono le pronunce della
Corte europea nella loro interezza si potrà verificare abbastanza agevolmente come è affermazione costante, invece, che la retribuzione feriale deve tendenzialmente coincidere con quella percepita in costanza di lavoro;
per rimanere alle sentenze già citate, la sent. in CP_2
particolare al p. 19 (richiamando altri precedenti, quali la sent. 16 marzo
2006, ROBINSON-STEELE e 20 gennaio 2009, afferma CP_4
testualmente ed in modo piuttosto icastico che “…l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n.1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(sottolineatura del sottoscritto)”; 9
-che l'interpretazione adottata dal Decidente è già stata indicata, ben più autorevolmente, dalla costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis:
Cass., ord. 15 ottobre 2020, n. 22401, ove si richiamano altri precedenti analoghi) della quale, per brevità, si riporta soltanto il passo più significativo, nel quale si legge: “Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21), dove si afferma che la CP_2
retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”;
-che, per mera completezza (ammesso e non concesso che dovesse passarsi ad una valutazione di congruità della retribuzione feriale sotto il profilo della sua dissuasività per il lavoratore dal richiedere di godere delle ferie per il timore di perdere parte della sua retribuzione “normale” ovvero, il che è la stessa cosa, di dover godere delle ferie in modo non soddisfacente -sempre a causa della perdita retributiva-, così da vanificarne la loro funzione di irrinunciabile ristoro ex art. 36, 3° comma,
Cost.) nondimeno, nel caso di specie, la retribuzione corrisposta dalla convenuta (con la I.U.L. fissa in misura estremamente modesta e senza incidenza degli altri emolumenti) avrebbe senza dubbio il paventato effetto dissuasivo;
10
-che, al riguardo, occorre considerare:
I) per dirsi “paragonabile” (ancorché nel senso letterale qui respinto) alla retribuzione “normale”, la retribuzione feriale dovrebbe avere sicuramente uno scostamento veramente minimo da quella normale, ancorché non sia semplice (e questo conferma, ancora una volta, quanto evanescente sia il termine “paragonabile” se interpretato in modo pedissequamente letterale) determinare il teorico range che renda lo scostamento legittimo, pena lo sconfinamento dall'opinabile al totalmente incerto;
II) nel caso di specie, nel ricorso introduttivo (ma ancor più analiticamente nelle note difensive scritte autorizzate), i ricorrenti hanno documentato uno scostamento medio tra oltre il 24% oltre il 62%: non è chi non veda come una tale differenza percentuale tra retribuzione feriale e retribuzione normale sia fortemente dissuasiva, tant'è vero che la convenuta (che non ne ha specificamente contestato l'effettività da un punto di vista fattuale) ha sostenuto che il confronto non va fatto su base mensile ma annuale, il che porterebbe il differenziale a percentuali molto contenute e quindi non dissuasive;
III) senonché il confronto su base annuale è privo di senso, in quanto pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità indirette (quali la 13ª e la 14ª) venendo in tal modo ampliato senza ragione uno dei due termini di confronto e riducendo così ulteriormente -ed ingiustificatamente- la 11
percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (se lavoro per 30 giorni prendo 100, se vado in ferie per 30 giorni prendo 70: questo, per semplificare, è l'unico confronto logico possibile);
IV) ugualmente del tutto privo di valenza logica è argomentare che talvolta le ferie vengono godute in modo “spezzettato” e quindi, considerando le singole giornate, l'effetto dissuasivo sarebbe ancora minore: al riguardo (non senza considerare l'incongruenza di voler confrontare, a seconda della convenienza, la retribuzione feriale non con la retribuzione normale mensile ma con la retribuzione annuale e poi invece operare addirittura un confronto su base giornaliera) il godere delle ferie in una o più soluzioni rappresenta esclusivamente una modalità di fruizione delle stesse e null'altro;
-che i quattro emolumenti dei quali si chiede l'inserimento della base di calcolo della retribuzione feriale (a prescindere dall'essere nominalmente indicate sotto la voce “indennità) dal punto di vista del contenuto hanno natura retributiva, in quanto costituiscono corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore ed esulano da qualsiasi legame con oneri e/o spese sostenute e rimborsate (tra l'altro, quanto alla IUP, il carattere retributivo dell'emolumento non è neppure contestato dalla parte convenuta ed anzi è implicitamente dimostrato dal suo inserimento, 12
sia pure erroneamente calcolato in misura fissa, nella base di computo della retribuzione feriale e di altri compensi retributivi indiretti);
-che, in particolare, tali emolumenti rispondono ai requisiti richiesti dalla stessa giurisprudenza comunitaria in quanto:
A) sono intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'interessato;
B) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e/o sono correlati al peculiare status professionale personale dell'interessato;
C) non sono diretti a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni;
-che, in conclusione, ai ricorrenti spettano le somme richieste in ricorso, adeguatamente documentate e non specificamente contestate ex adverso
(se non, ma ingiustificatamente, per essere calcolate su una base superiore alle quattro settimane indicate dalla normativa comunitaria, che peraltro indica chiaramente un minimum, superabile dalla normativa e/o dalla contrattazione nazionali);
-che, con riferimento alle contestazioni sui conteggi relativi al numero di giorni di ferie, esse non possono essere accolte, in quanto detti conteggi risultano basati sui dati ricavabili dalle buste paga prodotte, mentre per contro i complicati
contro
-conteggi elaborati dalla convenuta sin dalla memoria costitutiva (sensibilmente diversi in punto quantum, ancorché lo 13
scostamento del numero di giornate di ferie sia estremamente limitato) non possono essere accettati perché basati su un complesso meccanismo di “compensazione successiva”, asseritamente operata per il possibile cambiamento di titolo del giorno di assenza, ma senza che ciò risulti provato in modo adeguato, in quanto risultante unilateralmente, per espresso dire della stessa convenuta, dai “sistemi aziendali” il che, per potere prevalere su quanto risultante prima facie dalle buste paga, avrebbe imposto un diverso e più approfondito riscontro probatorio;
-che le prime pronunce rese da questo Giudice, richiamate in premessa, devono invece essere rimeditate con riferimento alla questione della decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto che, contrariamente a quanto in allora opinato, deve essere negata per le ragioni che seguono;
-che, infatti, sono note plurime pronunce della S.C, le quali hanno affermato e poi ribadito il seguente principio di diritto: “ … deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cosi come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità; da ciò consegue, non già la sospensione… bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento 14
di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (in tal senso, dapprima,
Cass., 6 settembre 2022, n.26246; successivamente, Cass., 20 ottobre
2022, n. 30957 che ha nei seguenti analoghi termini riaffermato il principio: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" e, da ultime, identicamente: Cass., 9 dicembre 2022, n. 36108 e 36066);
-che, in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C., non risultando formulati convincenti motivi per discostarsene, a tale giurisprudenza occorre adeguarsi;
-che quindi, poiché al momento di entrata in vigore della legge 92/2012
(18 luglio 2012) i diritti di credito non ancora prescritti erano, ovviamente, sulla base dei principi generali, quelli maturati nei cinque anni precedenti a tale data-spartiacque (non essendo in alcun modo pensabile, come sostiene la convenuta, che i crediti esigibili sarebbero solo quelli maturati dal 18 luglio 2012 in poi, in quanto tale ragionamento introdurrebbe una sorta di “prescrizione immediata” abrogativa di fatto dell'art. 2948, numero 4, c.p.c.) la domanda va integralmente accolta;
15
-che, quanto alle spese del grado, il nuovo orientamento sulla decorrenza della prescrizione, la non piena uniformità giurisprudenziale nelle pronunce di merito nonché la complessità intrinseca della materia costituiscono (anche alla luce dei principi (re)introdotti dalla sentenza additiva Corte Cost. 77\18) giusto motivo per compensarle per un terzo tra le parti, con condanna della convenuta a rimborsare alle ricorrenti i restanti due terzi (cfr. dispositivo);
P.T.M.
-visto l't. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna pagare a: Controparte_1
- euro 4.120,35; Parte_11
- lordi euro 3.422,24; Parte_2
- lordi euro 2.542,63; Parte_3
- lordi euro 7.045,03; Parte_4
- lordi euro 4.204,38; Parte_5
- lordi euro 9.436,59; Parte_6
- lordi euro 2.196,95; Parte_7
- ordi euro 5.961,81; Parte_8
- lordi euro 3.687,09; Parte_9
- lordi euro 3.181,13; Parte_10
oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429, u.c., c.p.c., nonché a rimborsare ai medesimi 2/3 delle spese di lite, 2/3 liquidati in 16
complessivi euro 10.000,00=, compensato il restante terzo, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA nonché alla restituzione di due terzi del c.u. eventualmente versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell , nella persona del Controparte_5
Funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice dott. Ermanno CAMBRIA, all'udienza del 2 dicembre 2024 (svoltasi in “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c.) in esito alla Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause rinite iscritte ai nn. 26939-27271-27278-27598-27599 del
Ruolo Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, promosse da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10
elettivamente domiciliati in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, 34, presso lo studio dell'avv. M. PACE, che le rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. M. LARATRO, come da procura in atti.
-PARTE RICORRENTE-
2
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma via Monte Zebio, 32, presso lo studio dell'avv. L. TAMBURRO, che con l'avv. O. DI GIROLAMO la rappresentano e difendono per procura in atti.
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: ricalcolo retribuzione feriale.
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, in persona dell'intestato Giudice, premesso:
-che, con separati ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti evocavano in giudizio esponendo: CP_1
1) di essere dipendenti della convenuta, tutti con qualifica di capo treno\capo servizi treno-tecnici specializzati, con inquadramento, da ultimo, in B1 ( , , , e Pt_1 Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
e B2 ( ; D2 (GRAMACCIONI) Pt_10 Pt_2 Parte_8 Pt_9 3
2) di svolgere la propria attività lavorativa a bordo dei treni, effettuando numerosi servizi sia tecnici sia commerciali (c.d. scorta), oppure restando a disposizione presso l'impianto di appartenenza per eventuali scorte che dovessero rendersi necessarie o per svolgere attività amministrative (c.d. riserva);
3) di percepire mensilmente, oltre alla retribuzione ordinaria, ulteriori importi, parametrati all'effettivo tempo trascorso a bordo treno o come
“riserva”, nell'adempimento delle proprie mansioni (costituenti quindi anch'essi voci retributive corrisposte in modo continuativo) denominati indennità di utilizzazione professionale, indennità di assenza dalla residenza, indennità scorta vetture eccedenti, provvigioni per vendita di titoli viaggio a bordo treno;
4) che le indennità di cui al punto 3) costituiscono, per ogni mese di lavoro, tra un terzo e la metà della retribuzione mensile complessiva di ciascun ricorrente;
5) che, per quanto riguarda la retribuzione feriale (il cui periodo corrisponde, a seconda dell'anzianità di servizio ed in relazione all'articolazione dell'orario settimanale su 5 o 6 giorni, ad un intervallo di tempo da 20 a 29 giorni lavorativi) gli artt. 30 p. 6 del CCNL e 14 p. 3 del
CCAL ne determinano le componenti spettanti, rinviando quest'ultima norma al successivo art. 31 p. 5, che prevede (per una serie di casi tra cui le ferie) la corresponsione della I.U.P. nella misura fissa di euro 12,80 4
giornaliere per il personale di macchina e di euro 4,50 giornaliere per il personale di bordo;
6) che, per contro, l'art. 77, p.
2.4 del CCNL, per quanto riguarda le altre indennità menzionate al p. 3, prevede espressamente la loro completa non incidenza su tutti gli istituti di legge e/o di contratto (quindi incluse le ferie);
7) che, ad avviso dei ricorrenti, il calcolo della retribuzione feriale è quindi errato perché non conforme alla normativa internazionale ed interna, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, dovendosi tenere conto, diversamente da come fa la convenuta, dei riflessi sia della I.U.P. (media) nella sua totalità che delle altre indennità menzionate sul calcolo della stessa;
-che, tutto ciò premesso, chiedevano le ricorrenti la condanna della convenuta alla corresponsione degli importi indicati negli analitici conteggi in atti (per eur4120,35= per l'incidenza di tali Pt_1
componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2014 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur3.422,24= per l'incidenza di tali componenti Pt_2
dall'1 gennaio 2017 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per Parte_3
eur2.542,63= per l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2023; per eur7045,03= per Pt_4
l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 5
dicembre 2019; per eur4.204,38= per l'incidenza di tali Pt_5
componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur9.436,59= per l'incidenza di tali componenti Pt_6
dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per Parte_7
eur2.196,95= per l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur5961,81= per l'incidenza di tali Parte_8
componenti dal -quantomeno- 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2023
(fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur3.687,09= per l'incidenza di tali componenti dal - Pt_9
quantomeno- 1 gennaio 2016 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo); per eur Pt_10
3.181,13= per l'incidenza di tali componenti dal -quantomeno- 1 gennaio
2017 al -quantomeno- 31 dicembre 2023 (fermo il diritto al ricalcolo anche per il periodo successivo)
-che costituendosi in giudizio, la convenuta, ampiamente argomentando in senso contrario ai ricorrenti (soprattutto in punto di diritto) chiedeva il rigetto delle domande, specificamente sollevando eccezione di prescrizione per i pur denegati crediti anteriori (si suppone, in quanto non esattamente precisato) ad oltre un quinquennio antecedente alla notificazione del ricorso); contestava altresì il numero di giorni di ferie ex adverso effettuato;
6
-che, non essendovi necessità di incombenti istruttori, la causa veniva rinviata all'udienza del 2 dicembre 2024 per la decisione in c.d.
“trattazione scritta”, assunta, come da presente motivazione e pedissequo dispositivo, a seguito del deposito delle rituali note ex art. 127 ter c.p.c.
(autorizzate anche come brevi note difensive);
OSSERVA:
-che questo Giudice ha già in precedenza affrontato la questione oggetto dell'odierno giudizio, con alcune pronunce (note alle parti) rispetto alle quali (in disparte ciò che si dirà in relazione ad alcuni degli emolumenti di cui si chiede l'incidenza sul computo della retribuzione feriale) non sono stati introdotti elementi sostanzialmente nuovi o diversi che inducano a rimeditare la decisione a suo tempo assunta;
-che va affrontata in primo luogo la questione giuridica di come debba calcolarsi la retribuzione per il periodo feriale, ossia quali voci retributive erogate in costanza di attività lavorativa possano eventualmente non essere computate nella base di calcolo della retribuzione feriale ed in che misura;
-che sia i ricorrenti che la convenuta concordano sul quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, interpretandolo ovviamente in modo opposto;
-che, con specifico riferimento alla normativa comunitaria (che è fonte di rango primario anche per il diritto interno) non è in contestazione che si 7
applichi l'art. 7 della direttiva 2003/88, il quale recita testualmente: “1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”;
-che la C..G.U.E., chiamata varie volte a pronunciarsi sull'interpretazione della suddetta normativa, in più pronunce (alcune delle quali richiamate da ambedue le parti, quali la sent. del 15 settembre 2011 e la CP_2
sent. , del 22 maggio 2014) ha, a più riprese, affermato il principio CP_3
che il lavoratore ha diritto di “godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (così testualmente sent. pp. 20 e CP_2
23, ma nello stesso senso anche sent. nonché altri precedenti CP_3
menzionati nella stessa pronuncia;
CP_2
-che la convenuta, ponendo l'accento sulla terminologia usata dalla Corte europea, sottolinea che paragonabile non significa identica e quindi, in sintesi, per verificare se la norma di legge o contratto che regola la retribuzione feriale sia conforme alla normativa comunitaria andrà in buona sostanza verificato se l'eventuale riduzione della retribuzione feriale sia tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il proprio diritto alle ferie per evitare un pregiudizio economico;
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-che l'interpretazione offerta dalla convenuta non è condivisibile per almeno due ordini di ragioni:
I) da un punto di vista lessicale essa annette troppa (quasi esclusiva) importanza alla terminologia utilizzata nelle pronunce comunitarie, quando è invece arcinoto che, rappresentando esse la sintesi delle esternazioni di un consesso multilingue, detta terminologia è frutto di una mediazione linguistica che molte volte si è verificato essere poco o tanto lontana dal linguaggio utilizzato nel comune lessico giuridico italiano, spesso molto più tecnico e meno “letterario”;
II) da un punto di vista sistematico (e ciò rappresenta indiretta conferma dell'esattezza di quanto sostenuto sub I) ) se si leggono le pronunce della
Corte europea nella loro interezza si potrà verificare abbastanza agevolmente come è affermazione costante, invece, che la retribuzione feriale deve tendenzialmente coincidere con quella percepita in costanza di lavoro;
per rimanere alle sentenze già citate, la sent. in CP_2
particolare al p. 19 (richiamando altri precedenti, quali la sent. 16 marzo
2006, ROBINSON-STEELE e 20 gennaio 2009, afferma CP_4
testualmente ed in modo piuttosto icastico che “…l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n.1, della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle “ferie annuali” ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(sottolineatura del sottoscritto)”; 9
-che l'interpretazione adottata dal Decidente è già stata indicata, ben più autorevolmente, dalla costante giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis:
Cass., ord. 15 ottobre 2020, n. 22401, ove si richiamano altri precedenti analoghi) della quale, per brevità, si riporta soltanto il passo più significativo, nel quale si legge: “Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21), dove si afferma che la CP_2
retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”;
-che, per mera completezza (ammesso e non concesso che dovesse passarsi ad una valutazione di congruità della retribuzione feriale sotto il profilo della sua dissuasività per il lavoratore dal richiedere di godere delle ferie per il timore di perdere parte della sua retribuzione “normale” ovvero, il che è la stessa cosa, di dover godere delle ferie in modo non soddisfacente -sempre a causa della perdita retributiva-, così da vanificarne la loro funzione di irrinunciabile ristoro ex art. 36, 3° comma,
Cost.) nondimeno, nel caso di specie, la retribuzione corrisposta dalla convenuta (con la I.U.L. fissa in misura estremamente modesta e senza incidenza degli altri emolumenti) avrebbe senza dubbio il paventato effetto dissuasivo;
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-che, al riguardo, occorre considerare:
I) per dirsi “paragonabile” (ancorché nel senso letterale qui respinto) alla retribuzione “normale”, la retribuzione feriale dovrebbe avere sicuramente uno scostamento veramente minimo da quella normale, ancorché non sia semplice (e questo conferma, ancora una volta, quanto evanescente sia il termine “paragonabile” se interpretato in modo pedissequamente letterale) determinare il teorico range che renda lo scostamento legittimo, pena lo sconfinamento dall'opinabile al totalmente incerto;
II) nel caso di specie, nel ricorso introduttivo (ma ancor più analiticamente nelle note difensive scritte autorizzate), i ricorrenti hanno documentato uno scostamento medio tra oltre il 24% oltre il 62%: non è chi non veda come una tale differenza percentuale tra retribuzione feriale e retribuzione normale sia fortemente dissuasiva, tant'è vero che la convenuta (che non ne ha specificamente contestato l'effettività da un punto di vista fattuale) ha sostenuto che il confronto non va fatto su base mensile ma annuale, il che porterebbe il differenziale a percentuali molto contenute e quindi non dissuasive;
III) senonché il confronto su base annuale è privo di senso, in quanto pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità indirette (quali la 13ª e la 14ª) venendo in tal modo ampliato senza ragione uno dei due termini di confronto e riducendo così ulteriormente -ed ingiustificatamente- la 11
percentuale di scostamento, la suddetta comparazione di per sé non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie (se lavoro per 30 giorni prendo 100, se vado in ferie per 30 giorni prendo 70: questo, per semplificare, è l'unico confronto logico possibile);
IV) ugualmente del tutto privo di valenza logica è argomentare che talvolta le ferie vengono godute in modo “spezzettato” e quindi, considerando le singole giornate, l'effetto dissuasivo sarebbe ancora minore: al riguardo (non senza considerare l'incongruenza di voler confrontare, a seconda della convenienza, la retribuzione feriale non con la retribuzione normale mensile ma con la retribuzione annuale e poi invece operare addirittura un confronto su base giornaliera) il godere delle ferie in una o più soluzioni rappresenta esclusivamente una modalità di fruizione delle stesse e null'altro;
-che i quattro emolumenti dei quali si chiede l'inserimento della base di calcolo della retribuzione feriale (a prescindere dall'essere nominalmente indicate sotto la voce “indennità) dal punto di vista del contenuto hanno natura retributiva, in quanto costituiscono corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore ed esulano da qualsiasi legame con oneri e/o spese sostenute e rimborsate (tra l'altro, quanto alla IUP, il carattere retributivo dell'emolumento non è neppure contestato dalla parte convenuta ed anzi è implicitamente dimostrato dal suo inserimento, 12
sia pure erroneamente calcolato in misura fissa, nella base di computo della retribuzione feriale e di altri compensi retributivi indiretti);
-che, in particolare, tali emolumenti rispondono ai requisiti richiesti dalla stessa giurisprudenza comunitaria in quanto:
A) sono intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'interessato;
B) compensano uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni e/o sono correlati al peculiare status professionale personale dell'interessato;
C) non sono diretti a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni;
-che, in conclusione, ai ricorrenti spettano le somme richieste in ricorso, adeguatamente documentate e non specificamente contestate ex adverso
(se non, ma ingiustificatamente, per essere calcolate su una base superiore alle quattro settimane indicate dalla normativa comunitaria, che peraltro indica chiaramente un minimum, superabile dalla normativa e/o dalla contrattazione nazionali);
-che, con riferimento alle contestazioni sui conteggi relativi al numero di giorni di ferie, esse non possono essere accolte, in quanto detti conteggi risultano basati sui dati ricavabili dalle buste paga prodotte, mentre per contro i complicati
contro
-conteggi elaborati dalla convenuta sin dalla memoria costitutiva (sensibilmente diversi in punto quantum, ancorché lo 13
scostamento del numero di giornate di ferie sia estremamente limitato) non possono essere accettati perché basati su un complesso meccanismo di “compensazione successiva”, asseritamente operata per il possibile cambiamento di titolo del giorno di assenza, ma senza che ciò risulti provato in modo adeguato, in quanto risultante unilateralmente, per espresso dire della stessa convenuta, dai “sistemi aziendali” il che, per potere prevalere su quanto risultante prima facie dalle buste paga, avrebbe imposto un diverso e più approfondito riscontro probatorio;
-che le prime pronunce rese da questo Giudice, richiamate in premessa, devono invece essere rimeditate con riferimento alla questione della decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto che, contrariamente a quanto in allora opinato, deve essere negata per le ragioni che seguono;
-che, infatti, sono note plurime pronunce della S.C, le quali hanno affermato e poi ribadito il seguente principio di diritto: “ … deve allora essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cosi come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità; da ciò consegue, non già la sospensione… bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento 14
di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (in tal senso, dapprima,
Cass., 6 settembre 2022, n.26246; successivamente, Cass., 20 ottobre
2022, n. 30957 che ha nei seguenti analoghi termini riaffermato il principio: "Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e
2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" e, da ultime, identicamente: Cass., 9 dicembre 2022, n. 36108 e 36066);
-che, in ossequio alla funzione nomofilattica della S.C., non risultando formulati convincenti motivi per discostarsene, a tale giurisprudenza occorre adeguarsi;
-che quindi, poiché al momento di entrata in vigore della legge 92/2012
(18 luglio 2012) i diritti di credito non ancora prescritti erano, ovviamente, sulla base dei principi generali, quelli maturati nei cinque anni precedenti a tale data-spartiacque (non essendo in alcun modo pensabile, come sostiene la convenuta, che i crediti esigibili sarebbero solo quelli maturati dal 18 luglio 2012 in poi, in quanto tale ragionamento introdurrebbe una sorta di “prescrizione immediata” abrogativa di fatto dell'art. 2948, numero 4, c.p.c.) la domanda va integralmente accolta;
15
-che, quanto alle spese del grado, il nuovo orientamento sulla decorrenza della prescrizione, la non piena uniformità giurisprudenziale nelle pronunce di merito nonché la complessità intrinseca della materia costituiscono (anche alla luce dei principi (re)introdotti dalla sentenza additiva Corte Cost. 77\18) giusto motivo per compensarle per un terzo tra le parti, con condanna della convenuta a rimborsare alle ricorrenti i restanti due terzi (cfr. dispositivo);
P.T.M.
-visto l't. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-condanna pagare a: Controparte_1
- euro 4.120,35; Parte_11
- lordi euro 3.422,24; Parte_2
- lordi euro 2.542,63; Parte_3
- lordi euro 7.045,03; Parte_4
- lordi euro 4.204,38; Parte_5
- lordi euro 9.436,59; Parte_6
- lordi euro 2.196,95; Parte_7
- ordi euro 5.961,81; Parte_8
- lordi euro 3.687,09; Parte_9
- lordi euro 3.181,13; Parte_10
oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429, u.c., c.p.c., nonché a rimborsare ai medesimi 2/3 delle spese di lite, 2/3 liquidati in 16
complessivi euro 10.000,00=, compensato il restante terzo, oltre spese forfettarie al 15% ed oltre IVA e CPA nonché alla restituzione di due terzi del c.u. eventualmente versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Ermanno CAMBRIA
Provvedimento redatto con l'ausilio dell , nella persona del Controparte_5
Funzionario Dr.ssa Prisca BOGGETTI