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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2283/24 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE
AVVERSO IL DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Pasquale Bonomo (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
-Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
pagina 1 di 6 -Resistente contumace-
e con l'intervento di
Bonomo Pasquale (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso;
C.F._2
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 01.02.24, ricorreva innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a
Spese dello Stato emesso dal Tribunale di Catania, nel procedimento civile n.
8859/2017 R.G. al fine di ottenerne la riforma. In particolare, il ricorrente esponeva che, con delibera del 21 giugno 2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania era stato ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello
Stato e che, nel detto giudizio, veniva rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale
Bonomo che con nota spesa del 03.01.2024 chiedeva la liquidazione dei propri compensi per l'opera prestata.
Con decreto dell'08.01.24 il G.I. revocava l'ammissione al gratuito patrocinio di adducendo nella motivazione che la condotta processuale della parte Parte_1
era connotata quantomeno da colpa per aver resistito in giudizio in modo pretestuoso.
Il ricorrente eccepiva di non aver resistito in giudizio né in mala fede né con colpa grave stante l'accoglimento di ben tre motivi difesa dallo stesso eccepiti.
pagina 2 di 6 Interveniva, altresì, in giudizio l'avv. Bonomo Pasquale chiedendo la liquidazione dei compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio r.g. n. 8859/2017.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare, che in sede di opposizione avverso provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'Erario è preclusa la valutazione sulla decisione afferente al merito della vicenda processuale mentre oggetto del giudizio è l'accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, più specificamente, alla verifica sulla sussistenza della colpa grave che giustifica la revoca.
Dispone l'art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che «con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se (…) l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» e che questa revoca «ha efficacia retroattiva».
In tal senso la Suprema Corte, statuisce che “in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato
revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato
abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul
merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di
revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio,
pagina 3 di 6 e non sull'infondatezza dell'azione nel merito”(Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019
n.31681; in senso conforme anche Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2017 n.20270; Cass.
civ., sez. VI, 4 settembre 2018 n.21610).
Nel caso di specie, nel suindicato giudizio n. 8859/2017 R.G, il G.I., accogliendo la domanda di detenzione sine titulo degli attori, ne ha rideterminato il periodo di decorrenza e il quantum dell'indennità di occupazione senza titolo, sulla scorta delle eccezioni formulate dal . Ne consegue l'illegittimità della revoca del decreto Pt_1
dell'ammissione al gratuito disposta dal Tribunale di Catania, in quanto non vi sono evidenti elementi per affermare che il si sia costituito e difeso in maniera Pt_1
pretestuosa e assolutamente infondata e che abbia agito quantomeno con colpa grave.
In relazione poi alla domanda di liquidazione delle spese per il riconoscimento dell'attività profusa dall'avv. Bonomo nel giudizio r.g. n. 8859/17, si osserva che l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la
tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi
delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto
della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In virtù della norma di legge sopra richiamata, ne consegue che, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, il compenso può essere liquidato nel valore minimo. Nel caso di specie, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di diritto, si tratta di un valore congruo anche in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa.
pagina 4 di 6 Pertanto, considerato che ai fini della liquidazione deve farsi riferimento agli Artt. 1 -
3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 (scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 sulla base del valore indicato in atto di citazione) occorre procedere alla liquidazione delle somme dovute a Bonomo Pasquale per le attività espletate, che possono determinarsi in euro
1.276,00 per la fase di studio;
euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.835,00 per la fase istruttoria, ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.052,00, che con la riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02, è
definitivamente determinata in euro 3.526,00, oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA.
In considerazione della natura della causa e delle ragioni della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2283/24 R.G. così
statuisce:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'08.01.24 emesso dal Tribunale di Catania,
ammettendo in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato nel procedimento rg.8859/2017;
2) liquida la somma di euro 3.526,00 in favore dell'avv. Bonomo Pasquale, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA e ne pone il pagamento a carico dello Stato.
3) compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 25 febbraio 2025
Il giudice pagina 5 di 6 Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo Dott.ssa
Monica Neri
Atto depositato telematicamente pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2283/24 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN OPPOSIZIONE
AVVERSO IL DECRETO DI REVOCA DELL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.
promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Pasquale Bonomo (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._2
-Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
pagina 1 di 6 -Resistente contumace-
e con l'intervento di
Bonomo Pasquale (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso;
C.F._2
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 01.02.24, ricorreva innanzi al Parte_1
Tribunale di Catania avverso il decreto di revoca dell'ammissione al Patrocinio a
Spese dello Stato emesso dal Tribunale di Catania, nel procedimento civile n.
8859/2017 R.G. al fine di ottenerne la riforma. In particolare, il ricorrente esponeva che, con delibera del 21 giugno 2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania era stato ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello
Stato e che, nel detto giudizio, veniva rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale
Bonomo che con nota spesa del 03.01.2024 chiedeva la liquidazione dei propri compensi per l'opera prestata.
Con decreto dell'08.01.24 il G.I. revocava l'ammissione al gratuito patrocinio di adducendo nella motivazione che la condotta processuale della parte Parte_1
era connotata quantomeno da colpa per aver resistito in giudizio in modo pretestuoso.
Il ricorrente eccepiva di non aver resistito in giudizio né in mala fede né con colpa grave stante l'accoglimento di ben tre motivi difesa dallo stesso eccepiti.
pagina 2 di 6 Interveniva, altresì, in giudizio l'avv. Bonomo Pasquale chiedendo la liquidazione dei compensi professionali per l'attività espletata nel giudizio r.g. n. 8859/2017.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare, che in sede di opposizione avverso provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'Erario è preclusa la valutazione sulla decisione afferente al merito della vicenda processuale mentre oggetto del giudizio è l'accertamento in ordine alla sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, più specificamente, alla verifica sulla sussistenza della colpa grave che giustifica la revoca.
Dispone l'art. 136 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che «con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se (…) l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave» e che questa revoca «ha efficacia retroattiva».
In tal senso la Suprema Corte, statuisce che “in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato
revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato
abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul
merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di
revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio,
pagina 3 di 6 e non sull'infondatezza dell'azione nel merito”(Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019
n.31681; in senso conforme anche Cass. pen., sez. VI, 7 marzo 2017 n.20270; Cass.
civ., sez. VI, 4 settembre 2018 n.21610).
Nel caso di specie, nel suindicato giudizio n. 8859/2017 R.G, il G.I., accogliendo la domanda di detenzione sine titulo degli attori, ne ha rideterminato il periodo di decorrenza e il quantum dell'indennità di occupazione senza titolo, sulla scorta delle eccezioni formulate dal . Ne consegue l'illegittimità della revoca del decreto Pt_1
dell'ammissione al gratuito disposta dal Tribunale di Catania, in quanto non vi sono evidenti elementi per affermare che il si sia costituito e difeso in maniera Pt_1
pretestuosa e assolutamente infondata e che abbia agito quantomeno con colpa grave.
In relazione poi alla domanda di liquidazione delle spese per il riconoscimento dell'attività profusa dall'avv. Bonomo nel giudizio r.g. n. 8859/17, si osserva che l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la
tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi
delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto
della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In virtù della norma di legge sopra richiamata, ne consegue che, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, il compenso può essere liquidato nel valore minimo. Nel caso di specie, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di diritto, si tratta di un valore congruo anche in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa.
pagina 4 di 6 Pertanto, considerato che ai fini della liquidazione deve farsi riferimento agli Artt. 1 -
3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 (scaglione da euro 52.000 a euro 260.000 sulla base del valore indicato in atto di citazione) occorre procedere alla liquidazione delle somme dovute a Bonomo Pasquale per le attività espletate, che possono determinarsi in euro
1.276,00 per la fase di studio;
euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro
2.835,00 per la fase istruttoria, ed euro 2.127,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 7.052,00, che con la riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02, è
definitivamente determinata in euro 3.526,00, oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA.
In considerazione della natura della causa e delle ragioni della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2283/24 R.G. così
statuisce:
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'08.01.24 emesso dal Tribunale di Catania,
ammettendo in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato nel procedimento rg.8859/2017;
2) liquida la somma di euro 3.526,00 in favore dell'avv. Bonomo Pasquale, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA e ne pone il pagamento a carico dello Stato.
3) compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso il 25 febbraio 2025
Il giudice pagina 5 di 6 Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del processo Dott.ssa
Monica Neri
Atto depositato telematicamente pagina 6 di 6