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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/10/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Nei fascicoli riuniti a quello N. 1483/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco (PEC: Parte_1
. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, in proprio e quale mandatario della dei crediti Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito Controparte_3
(PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 5/8/2025 iscritto al n. 1483/25 R.g. e l'8/8/2025 iscritto al n. 1503/25 R.g., riunito al presente fascicolo con provvedimento emanato all'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 09420020005212351000; 09420030006343803000; 09420040007917506000; 09420050003777870000, di importo pari a 228.998,00€ e le cartelle di pagamento n. 09420090034227719000; 09420100031453870000; 39420112000216738000, di importo pari a 228.998,00€, in ragione dell'estinzione dei crediti per asserita intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva , rispettivamente, chiedendo all'intestato Tribunale: “1.- Ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall nei confronti del ricorrente, portato in pagamento CP_1
1 nelle cartelle di pagamento n. 094 2002 0005212351 000 di € 36.067,01 094 2003 0006343803 000 di € 94.996,76 094 2004 0007917506 000 di € 43.838,39 094 2005 0003777870 000 di € 54.087,40 2.- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
“Ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall nei confronti del ricorrente, portato in CP_1 pagamento nelle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito n. 094 2009 0034227719 000 di € 12.118,49 094 2010 0031453870 000 di € 14.495,14 394 2011 2000216738 000 di € 14.198,89 2.- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di accoglimento nel resto.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento notificatele, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi portati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La
2 sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente preliminarmente ha dedotto e documentato che taluni carichi delle cartelle impugnate siano stati oggetto di sgravio ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma da 222 a 230 della L. n. 197/2022).
4.1. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Come si evince dall'allegato n. 5 della memoria di costituzione le cartelle di pagamento n.: 09420020005212351000, 09420030006343803000, 09420040007917506000 e 09420050003777870000, sono assoggettate ad uno sgravio parziale, per un importo complessivo pari a € 7.340,51, e per le quali residua una pretesa di importo pari a € 141.376,30. 6. L'Ente previdenziale ha, altresì, documentato lo sgravio integrale, per intervenuti versamenti
, delle cartelle di pagamento n. 09420090034227719000 e 09420100031453870000, il cui CP_4 importo residuo è pari a zero euro.
7. Pertanto, si dichiara la parziale cessata materia del contendere in merito ai carichi sgravati ex lege delle cartelle di pagamento n. 09420020005212351000; 09420030006343803000; 09420040007917506000; 09420050003777870000 nei limiti dell'importo sgravato pari a € 7.340,51 e la totale cessata materia del contendere delle cartelle di pagamento n.: 09420090034227719000 e 09420100031453870000, sottese all'intimazione di pagamento notificata.
3 8. Nel resto, il ricorso deve essere accolto, perché dalla data di notifica delle singole cartelle avvenuta nelle date di seguito indicate:
-la cartella di pagamento n. 09420020005212351000, è stata notificata il 23.4.2002;
- la cartella di pagamento n. 09420030006343803000, è stata notificata il 6.3.2003;
-la cartella di pagamento n. 09420040007917506000, è stata notificata il 14.4.2004;
-la cartella di pagamento n. 0942005000377787000, è stata notificata il 21.2.2005;
- la cartella di pagamento n. 394201120000216738000, è stata notificata il 7.6.2011; alla data di notifica dell'intimazione di pagamento notificata il 30.6.2025 è decorso, utilmente, il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione dei relativi crediti.
8.1. Infatti, l'atto di pignoramento presso terzi avente n. 09420145330003986001, contenente gli atti di pagamento in contestazione e notificato a parte ricorrente il 3.12.2014 (come si evince dagli allegati di parte resistente) non è stato utile ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
9. Pertanto, poiché risulta che le richieste di pagamento, inoltrate a parte ricorrente e dirette a mettere in mora il debitore e ad interrompere i termini di prescrizione, non siano state notificate nell'arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di notifica delle singole cartelle, il ricorso nel resto, deve essere accolto.
10. Le spese di lite sono compensate per metà e, nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420020005212351000; 09420030006343803000; 09420040007917506000; 09420050003777870000, richiamati dall'intimazione di pagamento n. 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025, nei limiti dello sgravio parziale ex lege, per un importo complessivo pari a € 7.340,51;
- dichiara la integrale cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420090034227719000 e 09420100031453870000, sottese all'intimazione di pagamento 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025;
- accoglie il ricorso nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione delle pretese creditorie residue richiamate dalle cartelle di pagamento n. 09420020005212351000, 09420030006343803000, 09420040007917506000 e 09420050003777870000, richiamate dall'intimazione di pagamento n. 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025, per intervenuta prescrizione;
- compensa per metà le spese di lite e condanna, per la restante parte, al pagamento CP_1 delle spese di lite residue, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 23/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Greco (PEC: Parte_1
. Email_1
RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, in proprio e quale mandatario della dei crediti Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianfranco Esposito Controparte_3
(PEC: t). Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 5/8/2025 iscritto al n. 1483/25 R.g. e l'8/8/2025 iscritto al n. 1503/25 R.g., riunito al presente fascicolo con provvedimento emanato all'udienza del 23.10.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025, cui sono sottese le cartelle di pagamento n. 09420020005212351000; 09420030006343803000; 09420040007917506000; 09420050003777870000, di importo pari a 228.998,00€ e le cartelle di pagamento n. 09420090034227719000; 09420100031453870000; 39420112000216738000, di importo pari a 228.998,00€, in ragione dell'estinzione dei crediti per asserita intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva , rispettivamente, chiedendo all'intestato Tribunale: “1.- Ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall nei confronti del ricorrente, portato in pagamento CP_1
1 nelle cartelle di pagamento n. 094 2002 0005212351 000 di € 36.067,01 094 2003 0006343803 000 di € 94.996,76 094 2004 0007917506 000 di € 43.838,39 094 2005 0003777870 000 di € 54.087,40 2.- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
“Ritenere e dichiarare prescritto il credito vantato dall nei confronti del ricorrente, portato in CP_1 pagamento nelle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito n. 094 2009 0034227719 000 di € 12.118,49 094 2010 0031453870 000 di € 14.495,14 394 2011 2000216738 000 di € 14.198,89 2.- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si espone a dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e di accoglimento nel resto.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento notificatele, in ragione dell'estinzione dei crediti ivi portati, per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La
2 sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente preliminarmente ha dedotto e documentato che taluni carichi delle cartelle impugnate siano stati oggetto di sgravio ex lege (ai sensi dell'art. 1, comma da 222 a 230 della L. n. 197/2022).
4.1. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella».
5. Come si evince dall'allegato n. 5 della memoria di costituzione le cartelle di pagamento n.: 09420020005212351000, 09420030006343803000, 09420040007917506000 e 09420050003777870000, sono assoggettate ad uno sgravio parziale, per un importo complessivo pari a € 7.340,51, e per le quali residua una pretesa di importo pari a € 141.376,30. 6. L'Ente previdenziale ha, altresì, documentato lo sgravio integrale, per intervenuti versamenti
, delle cartelle di pagamento n. 09420090034227719000 e 09420100031453870000, il cui CP_4 importo residuo è pari a zero euro.
7. Pertanto, si dichiara la parziale cessata materia del contendere in merito ai carichi sgravati ex lege delle cartelle di pagamento n. 09420020005212351000; 09420030006343803000; 09420040007917506000; 09420050003777870000 nei limiti dell'importo sgravato pari a € 7.340,51 e la totale cessata materia del contendere delle cartelle di pagamento n.: 09420090034227719000 e 09420100031453870000, sottese all'intimazione di pagamento notificata.
3 8. Nel resto, il ricorso deve essere accolto, perché dalla data di notifica delle singole cartelle avvenuta nelle date di seguito indicate:
-la cartella di pagamento n. 09420020005212351000, è stata notificata il 23.4.2002;
- la cartella di pagamento n. 09420030006343803000, è stata notificata il 6.3.2003;
-la cartella di pagamento n. 09420040007917506000, è stata notificata il 14.4.2004;
-la cartella di pagamento n. 0942005000377787000, è stata notificata il 21.2.2005;
- la cartella di pagamento n. 394201120000216738000, è stata notificata il 7.6.2011; alla data di notifica dell'intimazione di pagamento notificata il 30.6.2025 è decorso, utilmente, il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione dei relativi crediti.
8.1. Infatti, l'atto di pignoramento presso terzi avente n. 09420145330003986001, contenente gli atti di pagamento in contestazione e notificato a parte ricorrente il 3.12.2014 (come si evince dagli allegati di parte resistente) non è stato utile ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione.
9. Pertanto, poiché risulta che le richieste di pagamento, inoltrate a parte ricorrente e dirette a mettere in mora il debitore e ad interrompere i termini di prescrizione, non siano state notificate nell'arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di notifica delle singole cartelle, il ricorso nel resto, deve essere accolto.
10. Le spese di lite sono compensate per metà e, nel resto, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420020005212351000; 09420030006343803000; 09420040007917506000; 09420050003777870000, richiamati dall'intimazione di pagamento n. 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025, nei limiti dello sgravio parziale ex lege, per un importo complessivo pari a € 7.340,51;
- dichiara la integrale cessata materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento n. 09420090034227719000 e 09420100031453870000, sottese all'intimazione di pagamento 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025;
- accoglie il ricorso nel resto, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione delle pretese creditorie residue richiamate dalle cartelle di pagamento n. 09420020005212351000, 09420030006343803000, 09420040007917506000 e 09420050003777870000, richiamate dall'intimazione di pagamento n. 09420259005748385000, notificata il 30.6.2025, per intervenuta prescrizione;
- compensa per metà le spese di lite e condanna, per la restante parte, al pagamento CP_1 delle spese di lite residue, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 23/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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