Articolo 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 settembre 2010
Art. 9. (Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata liberta' degli incanti) 1. All' articolo 353, primo comma, del codice penale , le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 353 del codice di penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 353 (Turbata liberta' degli incanti). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevole e' persona preposta dalla legge o dall'autorita' agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla meta'.».
Entrata in vigore il 7 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente