Articolo 16 della Legge 8 marzo 2017, n. 24
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1 aprile 2017
Art. 16.

Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 , in materia di responsabilita' professionale del personale sanitario

1. All' articolo 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I verbali e gli atti conseguenti all'attivita' di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari».
2. All' articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore».
Note all'art. 16:
- Per il testo dell' art. 1, comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come modificato dalla presente legge, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , come modificato dalla presente legge:
«540. L'attivita' di gestione del rischio sanitario e' coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanita' pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.».
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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