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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5206 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5474 / 2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCALIA SANTA C.F._1
ROBERTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata in SVIZZERA il 29/06/1978 C.F. Controparte_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/2/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 27/05/2024 ha adito questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto il 18 novembre 2015 a Catania con , registrato negli Uffici Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Catania, atto n. 354, parte I, anno 2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita.
All'udienza del 17.2.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente CP_1
che, regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 4399/2022 del 21.10.2022, passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle
2 ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Catania il
18.11.2015 tra le parti e trascritto nei registri di detto Comune al n. 354, parte I, anno
2015.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5474/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e il 18.11.2015 a Catania, registrato negli
[...] Controparte_1
Uffici dello Stato Civile del Comune di Catania, atto n. 354, parte I, anno 2015.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5474 / 2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. SCALIA SANTA C.F._1
ROBERTA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata in SVIZZERA il 29/06/1978 C.F. Controparte_1
C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/2/2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 27/05/2024 ha adito questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto il 18 novembre 2015 a Catania con , registrato negli Uffici Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Catania, atto n. 354, parte I, anno 2015.
Dal matrimonio non sono nati figli.
1 Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si è costituita.
All'udienza del 17.2.2025, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente CP_1
che, regolarmente citata, non ha curato di costituirsi in giudizio.
[...]
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 4399/2022 del 21.10.2022, passata in giudicato, il Tribunale di
Catania ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso di specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle
2 ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n. 2 lett. b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto a Catania il
18.11.2015 tra le parti e trascritto nei registri di detto Comune al n. 354, parte I, anno
2015.
Nessuna statuizione di carattere economico o personale va adottata in difetto di domande sul punto e non essendovi prole minore o non autonoma sulla quale statuire.
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5474/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi Pt_1
e il 18.11.2015 a Catania, registrato negli
[...] Controparte_1
Uffici dello Stato Civile del Comune di Catania, atto n. 354, parte I, anno 2015.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Sonia Di Gesu
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