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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 545/2025 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 545/2025, promossa con ricorso depositato il
06.02.2025
da
, con l'avv. TURLON FEDERICA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TESTA CHIARA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
All'udienza in trattazione scritta del 30.10.2025 i coniugi, tramite i rispettivi procuratori, precisavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni: 2
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
(matrimonio concordatario contratto a Velletri il 20/06/2010, trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Velletri, al n. 47 Parte II Serie A Volume Ufficio Anno 2010);
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo per gli stessi di comunicare ogni variazione di residenza,
stante la presenza di tre figli minori;
3) disporsi l'affidamento in forma condivisa dei figli minori e a Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con residenza prevalente degli stessi presso la madre, SI.ra Pt_1
in Vigonza (PD), via J. Ruffini n. 6;
[...]
4) assegnarsi la casa familiare, sita in Vigonza (PD), via J. Ruffini n. 6, identificata al catasto fabbricati del Comune di Vigonza, foglio 27, particella 2159 subalterno 1 quanto all'abitazione e foglio 27, particella 2159 subalterno 2 quanto all'autorimessa, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla SI.ra , la quale vi abiterà unitamente ai figli minori Parte_1
e ; Per_1 Per_2 Per_3
5) quanto al calendario delle frequentazioni dei minori con il padre, disporsi che padre e figli trascorrano insieme tutti i giovedì dall'uscita dalla scuola e sino al venerdì mattina e, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina;
durante le vacanze natalizie, una settimana comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale
o il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
e i ponti alternati. I coniugi potranno, in accordo tra loro, individuare nuovi e più ampi tempi di visita, tenuto conto delle esigenze proprie e di quelle dei figli. Il SI. si CP_1
impegna fino al termine dell'anno scolastico dei tre figli (giugno 2026) a non introdurre figure affettive all'interno della casa in cui si è già trasferito, così da consentire ai minori di adeguarsi al nuovo regime familiare e di mantenere un rapporto di esclusività col padre;
6) porsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo complessivo di 1.800,00# euro (pari a 600,00# euro per Per_1 Per_2 Per_3
2 3 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie come da Protocollo in uso del Tribunale di Padova
come di seguito riportate:
1) Spese mediche:
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di Euro 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e)
ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di Euro
500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitaria che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) Spese scolastiche:
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) Spese extrascolastiche:
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia,
babysitter.
A tale riguardo, quanto alla iscrizione dei tre figli minori alle scuole private, vi è già l'accordo dei genitori sia per l'attualità che per il futuro e, quanto alla pratica dell'attività sportiva da parte dei minori, fermo il primo sport di elezione dei ragazzi (attualmente pattinaggio su ghiaccio per , equitazione per e Arti Marziali Miste per , i genitori Per_3 Per_2 Per_1
3 4 già concordano per lo svolgimento di un secondo ulteriore sport in base alle inclinazioni di ciascun figlio.
7) I coniugi convengono che la SI.ra si farà carico delle bollette relative alla Pt_1
fornitura di acqua ed energia elettrica, attualmente ancora intestate al SI. e, pertanto, CP_1
provvederà a richiederne la voltura a suo nome, mentre il SI. continuerà a pagare il CP_1
premio per l'assicurazione dell'immobile secondo le condizioni attuali di polizza.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, economicamente indipendenti e di non avere reciproche richieste relative all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Si autorizzano altresì reciprocamente sin d'ora a richiedere per i figli minori il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
10) I coniugi concordano che le spese per l'assistenza legale per il presente procedimento sono integralmente compensate tra loro e che provvederanno al pagamento dei compensi dovuti,
ognuno al proprio procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 20.06.2010 a Velletri (RM), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 47 Parte II Serie A Volume Ufficio Anno 2010,
optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati 3 figli, tutti minori di età: nato a [...] il Per_1
23.11.2010, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_2 Per_3
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra decideva di depositare il 06.02.2025, dinanzi al Parte_1
presente Tribunale, ricorso per la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
(matrimonio con-cordatario contratto a Velletri il 20/06/2010, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Co-mune di Velletri, al n. 47 Parte II Serie A Volume Ufficio Anno
4 5
2010, con addebito al convenuto per le ragioni esposte e documentate in CP_1
narrativa del presente ricorso;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo per gli stessi di comunicare ogni variazione di residenza,
stante la presenza di tre figli minori;
3) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso la madre,
, in Vigonza (PD), via Ruffini n. 6; Parte_1
4) quanto al regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario, disporsi che il
Prof. tenga con sé i figli minori e secondo quanto CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
ritenuto di giustizia e tenendo conto dei molteplici impegni lavorativi del padre;
5) assegnarsi la casa familiare, sita in Vigonza (PD), via Ruffini n. 6, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla Dott.ssa , la quale vi abiterà unitamente ai figli Parte_1
minori e ordinando al Prof. di allontanarsi Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
immediatamente dalla abitazione;
6) porsi a carico del Prof. l'obbligo di corrispondere alla Dott.ssa CP_1 Pt_1
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e a decorrere dalla data di proposizione
[...]
della presente domanda giudiziale - a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , l'importo complessivo di € 5.400,00 (tremila/00) mensili, pari Per_1 Per_2 Per_3
ad Euro 1.800,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
salva diversa quantificazione non appena il convenuto depositerà le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché tutta la documentazione prevista per legge ex art. 473
bis 12, 3° comma e bis 16 e bis 48 c.p.c. comprovante la propria effettiva condizione economico-finanziaria; porsi, inoltre, a carico del Prof. l'obbligo di pagamento CP_1
dell' 80% delle spese straordinarie necessarie ai figli minori e , Per_1 Per_2 Per_3
come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova e dei centri estivi nel periodo extrascolastico;
7) con rifusione integrale di spese e compensi di causa.
5 6
In data 01.05.2025 si costituiva il sig. , chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti domande:
In via principale e nel merito:
1) per le ragioni esposte nel paragrafo n. 4 della presente comparsa di costituzione e risposta,
accertarsi e dichiararsi che la domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla SI.ra è destituita di fondamento e, per l'effetto, rigettarla;
Pt_1
2) disporsi l'affidamento in forma condivisa di e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori e la loro residenza prevalente presso la madre;
nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto funzionale al suo benessere, previo il suo ascolto da parte dell'Ill.mo Giudice
Relatore, disporsi che abbia la propria residenza prevalente presso il padre;
in Per_1
entrambi i casi, assegnarsi alla SI.ra la casa coniugale sita in Vigonza (PD) Via Pt_1
Ruffini n. 6;
3) disporsi che i figli minori frequenteranno il padre secondo il seguente calendario: a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e sino alla mattina del lunedì
successivo, con accompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione materna nel caso di vacanza scolastica;
infrasettimanalmente, dal giovedì pomeriggio, all'uscita da scuola, e sino al venerdì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola, ovvero presso l'abitazione materna nel caso di vacanza scolastica;
nelle settimane il cui weekend è di competenza materna, dal mercoledì pomeriggio, all'uscita da scuola, e sino al venerdì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola, ovvero presso l'abitazione materna nel caso di vacanza scolastica;
durante le vacanze natalizie, una settimana comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno, con cambio la sera del 30 dicembre;
l'intero periodo delle vacanze pasquali da alternare con la SI.ra di anno in anno;
Pt_1
durante le vacanze estive, quattro settimane consecutive, da concordare con la SI.ra entro il 30 aprile di ciascun anno, tenendo in considerazione la circostanza che, da Pt_1
sempre, i figli dei SI.ri e trascorrono le vacanze balneari a Stintino da CP_1 Pt_1
metà luglio e sino a metà agosto;
4) disporsi, a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
versando alla SI.ra entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, un assegno di Pt_1
6 7
400,00# euro per ciascun figlio, nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo approvato dall'Ill.mo Tribunale
intestato e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 17/01/2017;
5) disporsi che l'Assegno Unico e Universale venga interamente percepito dalla SI.ra
Pt_1
6) spese e compenso professionale interamente rifusi.
Con Decreto del 18.06.2025, il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di comparizione coniugi, emanava i seguenti provvedimenti provvisori:
Autorizza i coniugi a vivere separati
Assegna la casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con i figli Parte_1
Affida congiuntamente i minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale
Il padre potrà vedere e tenere con sè i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina, e il giovedì pomeriggio dopo scuola fino al venerdì mattina, tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la sig.ra Pt_1
entro il 30.6.2025, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando Natale e
Capodanno, metà delle vacanze pasquali, alternando Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e ponti alternati. Le parti potranno in accordo tra loro individuare nuovi e più ampi tempi di visita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle dei figli
- Dispone che il sig ersi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
la somma di € 1800 mensili (€ 600 per figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova;
- Dispone CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i genitori ed i minori, verificati i rispettivi ambienti familiari e l'idoneità del domicilio,
acquisite le necessarie informazioni presso i presidi scolastici e sanitari, valuti il c.t.u. le capacità genitoriali anche con riferimento al criterio dell'accesso, la relazione delle minori con ciascun
7 8 genitore, quale sia il miglior regime di affidamento, le modalità ed i tempi di permanenza con il genitore non convivente, nonché i familiari attivabili come risorse. Indichi inoltre se vi sia la necessità di percorsi di sostegno per i genitori, anche individuali o per i minori. Autorizza il CTU
a modificare l'attuale regime di visita, con previsione di diversi tempi e modalità, anche di tipo graduale e progressivo e a tentare la conciliazione. Nomina CTU la dott. Persona_4
Riservava la decisione sulle istanze istruttorie delle parti e sull'audizione del figlio minore all'esito della CTU e rinviava all'udienza del 03.07.2025 in trattazione Per_1
scritta per il conferimento dell'incarico.
Con Decreto del 22.07.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 22.01.2026 per l'esame della perizia.
Con istanza depositata in data 10.10.2025, le parti chiedevano congiuntamente la revoca della CTU disposta dal Giudice con Ordinanza del 18.06.2025 e la fissazione di udienza per la precisazione in forma congiunta delle conclusioni raggiunte dai medesimi.
Il Giudice con Decreto del 16.10.2025, revocava la CTU disposta con Ordinanza del
18.06.2025 e rinviava all'udienza del 30.10.2025 in trattazione scritta per pc congiunte.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Spese compensate, in ragione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
8 9 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Velletri (RM) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 47 Parte II
Serie A Volume Ufficio Anno 2010;
3) Prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
4) Spese compensate.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
9
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. al n° 545/2025, promossa con ricorso depositato il
06.02.2025
da
, con l'avv. TURLON FEDERICA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'avv. TESTA CHIARA CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
All'udienza in trattazione scritta del 30.10.2025 i coniugi, tramite i rispettivi procuratori, precisavano conclusioni congiunte, chiedendo la separazione alle seguenti condizioni: 2
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
(matrimonio concordatario contratto a Velletri il 20/06/2010, trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di Velletri, al n. 47 Parte II Serie A Volume Ufficio Anno 2010);
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo per gli stessi di comunicare ogni variazione di residenza,
stante la presenza di tre figli minori;
3) disporsi l'affidamento in forma condivisa dei figli minori e a Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con residenza prevalente degli stessi presso la madre, SI.ra Pt_1
in Vigonza (PD), via J. Ruffini n. 6;
[...]
4) assegnarsi la casa familiare, sita in Vigonza (PD), via J. Ruffini n. 6, identificata al catasto fabbricati del Comune di Vigonza, foglio 27, particella 2159 subalterno 1 quanto all'abitazione e foglio 27, particella 2159 subalterno 2 quanto all'autorimessa, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla SI.ra , la quale vi abiterà unitamente ai figli minori Parte_1
e ; Per_1 Per_2 Per_3
5) quanto al calendario delle frequentazioni dei minori con il padre, disporsi che padre e figli trascorrano insieme tutti i giovedì dall'uscita dalla scuola e sino al venerdì mattina e, a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina;
durante le vacanze natalizie, una settimana comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale
o il giorno di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive, tre settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno;
e i ponti alternati. I coniugi potranno, in accordo tra loro, individuare nuovi e più ampi tempi di visita, tenuto conto delle esigenze proprie e di quelle dei figli. Il SI. si CP_1
impegna fino al termine dell'anno scolastico dei tre figli (giugno 2026) a non introdurre figure affettive all'interno della casa in cui si è già trasferito, così da consentire ai minori di adeguarsi al nuovo regime familiare e di mantenere un rapporto di esclusività col padre;
6) porsi a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , CP_1 Parte_1
entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo complessivo di 1.800,00# euro (pari a 600,00# euro per Per_1 Per_2 Per_3
2 3 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché di contribuire, nella misura del 70%, alle spese straordinarie come da Protocollo in uso del Tribunale di Padova
come di seguito riportate:
1) Spese mediche:
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di Euro 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e)
ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di Euro
500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitaria che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) Spese scolastiche:
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
3) Spese extrascolastiche:
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia,
babysitter.
A tale riguardo, quanto alla iscrizione dei tre figli minori alle scuole private, vi è già l'accordo dei genitori sia per l'attualità che per il futuro e, quanto alla pratica dell'attività sportiva da parte dei minori, fermo il primo sport di elezione dei ragazzi (attualmente pattinaggio su ghiaccio per , equitazione per e Arti Marziali Miste per , i genitori Per_3 Per_2 Per_1
3 4 già concordano per lo svolgimento di un secondo ulteriore sport in base alle inclinazioni di ciascun figlio.
7) I coniugi convengono che la SI.ra si farà carico delle bollette relative alla Pt_1
fornitura di acqua ed energia elettrica, attualmente ancora intestate al SI. e, pertanto, CP_1
provvederà a richiederne la voltura a suo nome, mentre il SI. continuerà a pagare il CP_1
premio per l'assicurazione dell'immobile secondo le condizioni attuali di polizza.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, quindi, economicamente indipendenti e di non avere reciproche richieste relative all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. Si autorizzano altresì reciprocamente sin d'ora a richiedere per i figli minori il rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
10) I coniugi concordano che le spese per l'assistenza legale per il presente procedimento sono integralmente compensate tra loro e che provvederanno al pagamento dei compensi dovuti,
ognuno al proprio procuratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 20.06.2010 a Velletri (RM), trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 47 Parte II Serie A Volume Ufficio Anno 2010,
optando per il regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nati 3 figli, tutti minori di età: nato a [...] il Per_1
23.11.2010, , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_2 Per_3
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra decideva di depositare il 06.02.2025, dinanzi al Parte_1
presente Tribunale, ricorso per la separazione giudiziale alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
(matrimonio con-cordatario contratto a Velletri il 20/06/2010, trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Co-mune di Velletri, al n. 47 Parte II Serie A Volume Ufficio Anno
4 5
2010, con addebito al convenuto per le ragioni esposte e documentate in CP_1
narrativa del presente ricorso;
2) autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, con l'obbligo per gli stessi di comunicare ogni variazione di residenza,
stante la presenza di tre figli minori;
3) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente degli stessi presso la madre,
, in Vigonza (PD), via Ruffini n. 6; Parte_1
4) quanto al regime di visita e frequentazione del genitore non collocatario, disporsi che il
Prof. tenga con sé i figli minori e secondo quanto CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
ritenuto di giustizia e tenendo conto dei molteplici impegni lavorativi del padre;
5) assegnarsi la casa familiare, sita in Vigonza (PD), via Ruffini n. 6, con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, alla Dott.ssa , la quale vi abiterà unitamente ai figli Parte_1
minori e ordinando al Prof. di allontanarsi Per_1 Per_2 Per_3 CP_1
immediatamente dalla abitazione;
6) porsi a carico del Prof. l'obbligo di corrispondere alla Dott.ssa CP_1 Pt_1
- entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e a decorrere dalla data di proposizione
[...]
della presente domanda giudiziale - a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e , l'importo complessivo di € 5.400,00 (tremila/00) mensili, pari Per_1 Per_2 Per_3
ad Euro 1.800,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
salva diversa quantificazione non appena il convenuto depositerà le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché tutta la documentazione prevista per legge ex art. 473
bis 12, 3° comma e bis 16 e bis 48 c.p.c. comprovante la propria effettiva condizione economico-finanziaria; porsi, inoltre, a carico del Prof. l'obbligo di pagamento CP_1
dell' 80% delle spese straordinarie necessarie ai figli minori e , Per_1 Per_2 Per_3
come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Padova e dei centri estivi nel periodo extrascolastico;
7) con rifusione integrale di spese e compensi di causa.
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In data 01.05.2025 si costituiva il sig. , chiedendo l'accoglimento delle CP_1
seguenti domande:
In via principale e nel merito:
1) per le ragioni esposte nel paragrafo n. 4 della presente comparsa di costituzione e risposta,
accertarsi e dichiararsi che la domanda di addebito della separazione al marito, formulata dalla SI.ra è destituita di fondamento e, per l'effetto, rigettarla;
Pt_1
2) disporsi l'affidamento in forma condivisa di e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori e la loro residenza prevalente presso la madre;
nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto funzionale al suo benessere, previo il suo ascolto da parte dell'Ill.mo Giudice
Relatore, disporsi che abbia la propria residenza prevalente presso il padre;
in Per_1
entrambi i casi, assegnarsi alla SI.ra la casa coniugale sita in Vigonza (PD) Via Pt_1
Ruffini n. 6;
3) disporsi che i figli minori frequenteranno il padre secondo il seguente calendario: a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e sino alla mattina del lunedì
successivo, con accompagnamento a scuola ovvero presso l'abitazione materna nel caso di vacanza scolastica;
infrasettimanalmente, dal giovedì pomeriggio, all'uscita da scuola, e sino al venerdì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola, ovvero presso l'abitazione materna nel caso di vacanza scolastica;
nelle settimane il cui weekend è di competenza materna, dal mercoledì pomeriggio, all'uscita da scuola, e sino al venerdì mattina, con accompagnamento dei figli a scuola, ovvero presso l'abitazione materna nel caso di vacanza scolastica;
durante le vacanze natalizie, una settimana comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero il giorno di Capodanno, con cambio la sera del 30 dicembre;
l'intero periodo delle vacanze pasquali da alternare con la SI.ra di anno in anno;
Pt_1
durante le vacanze estive, quattro settimane consecutive, da concordare con la SI.ra entro il 30 aprile di ciascun anno, tenendo in considerazione la circostanza che, da Pt_1
sempre, i figli dei SI.ri e trascorrono le vacanze balneari a Stintino da CP_1 Pt_1
metà luglio e sino a metà agosto;
4) disporsi, a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori CP_1
versando alla SI.ra entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, un assegno di Pt_1
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400,00# euro per ciascun figlio, nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come previste e disciplinate dal Protocollo approvato dall'Ill.mo Tribunale
intestato e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 17/01/2017;
5) disporsi che l'Assegno Unico e Universale venga interamente percepito dalla SI.ra
Pt_1
6) spese e compenso professionale interamente rifusi.
Con Decreto del 18.06.2025, il Giudice delegato, Dott.ssa Alina Rossato, a scioglimento della riserva formulata all'udienza di comparizione coniugi, emanava i seguenti provvedimenti provvisori:
Autorizza i coniugi a vivere separati
Assegna la casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con i figli Parte_1
Affida congiuntamente i minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre nella casa coniugale
Il padre potrà vedere e tenere con sè i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo scuola al lunedì mattina, e il giovedì pomeriggio dopo scuola fino al venerdì mattina, tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la sig.ra Pt_1
entro il 30.6.2025, una settimana durante le vacanze natalizie, alternando Natale e
Capodanno, metà delle vacanze pasquali, alternando Pasqua ed il lunedì dell'Angelo e ponti alternati. Le parti potranno in accordo tra loro individuare nuovi e più ampi tempi di visita, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle dei figli
- Dispone che il sig ersi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
la somma di € 1800 mensili (€ 600 per figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Padova;
- Dispone CTU avente ad oggetto il seguente quesito: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i genitori ed i minori, verificati i rispettivi ambienti familiari e l'idoneità del domicilio,
acquisite le necessarie informazioni presso i presidi scolastici e sanitari, valuti il c.t.u. le capacità genitoriali anche con riferimento al criterio dell'accesso, la relazione delle minori con ciascun
7 8 genitore, quale sia il miglior regime di affidamento, le modalità ed i tempi di permanenza con il genitore non convivente, nonché i familiari attivabili come risorse. Indichi inoltre se vi sia la necessità di percorsi di sostegno per i genitori, anche individuali o per i minori. Autorizza il CTU
a modificare l'attuale regime di visita, con previsione di diversi tempi e modalità, anche di tipo graduale e progressivo e a tentare la conciliazione. Nomina CTU la dott. Persona_4
Riservava la decisione sulle istanze istruttorie delle parti e sull'audizione del figlio minore all'esito della CTU e rinviava all'udienza del 03.07.2025 in trattazione Per_1
scritta per il conferimento dell'incarico.
Con Decreto del 22.07.2025, il Giudice rinviava all'udienza del 22.01.2026 per l'esame della perizia.
Con istanza depositata in data 10.10.2025, le parti chiedevano congiuntamente la revoca della CTU disposta dal Giudice con Ordinanza del 18.06.2025 e la fissazione di udienza per la precisazione in forma congiunta delle conclusioni raggiunte dai medesimi.
Il Giudice con Decreto del 16.10.2025, revocava la CTU disposta con Ordinanza del
18.06.2025 e rinviava all'udienza del 30.10.2025 in trattazione scritta per pc congiunte.
La domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare e, in assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente va preso atto, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Spese compensate, in ragione dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
8 9 2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Velletri (RM) di annotare la presente Sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 47 Parte II
Serie A Volume Ufficio Anno 2010;
3) Prende atto delle condizioni di separazione precisate congiuntamente dalle parti;
4) Spese compensate.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Alina Rossato
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