TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/09/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1973/2024 promossa
DA
, C.F. , , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, , C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
C.F. e , C.F. ), tutti Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 quali eredi di , nato A Reggio Calabria il 26.2.1936 e deceduto il 26.5.2017 ed, Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Palmi, via Tracciolino s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Cambrea che li rappresenta e difende come procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI/OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in Monza, via Silvio Pellico n. 48, persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
direttore Fatturazione e Credit Management, come da procura speciale autenticata Controparte_2 in data 13.5.2020 dal notaio di Monza, rep. n. 32192, elettivamente domiciliata in Persona_2
Monza, via Luigi Negrelli 21 presso lo studio dell'Avv.ssa Francesca Tavilla, rappresentata e difensa dall'Avv. Alessandro Bigoni come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
E Parte_4 Parte_5
“PREMESSO CHE
pagina 1 di 7 • con provvedimento del 03/10/2024, il GI. dott. CARLO ALBANESE, ha disposto la trattazione scritta del procedimento concedendo termine alle parti di depositare note scritte entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data di udienza programmata al 10/09/2025 il deposito di eventuali note difensive e foglio di precisazioni delle conclusioni;
• richiamato quanto già è stato dedotto con l'atto di opposizione nonché contestato ed allegato con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., alle quali ci si riporta integralmente ritenendole qui trascritte;
• contestate le difese ex adverso spiegate ed allegati depositati per quanto di ragione, per come meglio
è stato esplicitato nelle note conclusive separatamente depositate.
Tanto premesso, nell'interesse delle parti assistite, si
CHIEDE
La revoca dell'ordinanza istruttoria che ha negato la prova per testi articolata dalla difesa deducente con il teste Ing. , sui capitoli articolati a) e b). Testimone_1
Nel merito si
INSISTE
nell'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 25.01.2024;
Accogliere la domanda riconvenzionale, accertando e dichiarando il credito risarcitorio degli opponenti, per effetto dell'inadempimento contrattuale di con conseguente condanna Controparte_1 al pagamento di € 37.625,40 oltre gli interessi, importo da sottoporre in compensazione con conseguente estinzione di ogni residua pretesa di dare ed avere reciproca;
In ogni caso, rigettare le avverse domande per difetto di prova e infondatezza nel merito.
Coin la vittoria delle spese e competenze del grado con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
PER Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione così giudicare:
In via principale
- rigettare l'opposizione proposta da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
, e le domande tutte proposte dagli attori opponenti nei confronti di in Parte_4 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese. pagina 2 di 7 In via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di credito della convenuta opposta nei confronti degli attori opponenti, condannare
, , , e , eventualmente pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 quota hereditatis, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, della somma per sorte capitale di € 25.000,98, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma che sarà accerta dal Giudice in corso di causa, rigettando integralmente le domande svolte in via riconvenzionale dagli opponenti;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese.
In via istruttoria
1. “Vero che la mancata messa in esercizio dell'impianto commissionato a è dipesa da CP_1 inadeguatezza della porzione di rete realizzata dalla ditta di a cui la centrale Persona_1 realizzata da avrebbe dovuto essere collegata?” (si rammostri al testimone il doc. 7). CP_1
2. “Vero che l'Ing. , Direttore dei Lavori, con mail del 19/12/2012 riferiva a Testimone_1 CP_1
che “la centrale di gas medicali con i relativi allarmi è stata collaudata ma l'impianto non è
[...] funzionante in quanto le tubazioni poste in opera dall'impresa non sono a norma”?” (si Pt_2 rammostri al testimone il doc. 7).
3. “Vero che la circostanza veniva, altresì, confermata dall'Arch. , dirigente dell'Asp Testimone_2 di Reggio Calabria, contattato telefonicamente dal Sig. ?”. Parte_6
4. “Vero che la prima ed unica contestazione circa il lavoro svolto da , è giunta solo a CP_1 seguito del ricevimento da parte del Sig. del sollecito di pagamento del corrispettivo, Persona_1 inviato con diffida del 20/4/2017?”.
Si indica quale testimone (…)”.
IN FATTO
Gli opponenti in epigrafe, rispettivamente moglie e figli del defunto hanno Persona_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso in data 25.1.2024 con cui il Tribunale di Monza, nell'accogliere il ricorso proposto da aveva loro intimato di corrispondere in favore di Controparte_1 quest'ultima, in via solidale tra loro, la complessiva somma di € 25.000,98, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle due fatture azionate, la n. 26428/2009 del 31.5.2009 e la n. 66398/2012 del 30.11.2012, sino a quella del saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 830,00 per compensi e in €145,50 per spese esenti.
Hanno eccepito, nell'ordine: pagina 3 di 7 - l'insufficienza della mera produzione delle due fatture azionate, seppur annotate nei libri obbligatori, ad assurgere a piena prova del diritto di credito azionato, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione, trattandosi di documenti fiscali unilateralmente predisposti dalla parte che se ne era avvalsa;
- la mancata integrale esecuzione dei lavori di stoccaggio di ossigeno medicale e vuoto e di allaccio relativi all'impianto di gas medicale con certificazione e collaudo effettuati presso l'Hospice di Reggio Calabria in esecuzione della fattura n. 26428/2009 emessa per un importo complessivo netto di € 21.883,34, come da accordo commerciale sottoscritto in data
27.10.2007, con conseguente applicazione a carico dell'impresa committente di Per_1 della penale, quantificata in € 37.625,40, pari allo 0.50 per mille prevista dall'art. 16 del
[...] capitolato d'appalto stipulato tra quest'ultima e l'ASL di Reggio Calabria, oltreché dei costi sostenuti per la sorveglianza del cantiere per l'intera durata del periodo di sospensione illegittima e, precisante, dal 31.5.2009 al 30.11.2012;
- che analogamente era a dirsi della fattura numero 66398/2012 emessa per ulteriori € 6.618,97 a saldo dell'intervento effettuato in data 30.11.2012, non avendo emesso i Controparte_1 certificati di conformità, l'attestazione di corretta posa in opera ed il collaudo dell'impianto in contraddittorio.
Per tali ragioni hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposta, in via di eccezione riconvenzionale, alla corresponsione in proprio favore della penale applicata e degli ulteriori costi sostenuti con conseguente elisione delle rispettive voci di credito/debito sino a loro integrale compensazione.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha eccepito a propria volta la strumentalità dell'opposizione proposta, non essendosi il collaudo effettuato a causa esclusiva dell'inadempimento del de cuius, come certificato emesso dal direttore dei lavori e non avendo essi eccepito alcunché se non a seguito della notifica del decreto ingiuntivo né, tanto meno, avendo adeguatamente suffragato l'asserito controcredito rappresentato dalla penale contrattuale applicata all'impresa appaltatrice, propria committente.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e rigettate le istanze istruttorie di natura orale rispettivamente articolate nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. tenutasi su accordo delle parti con le forme della trattazione scritta, la causa è stata automaticamente trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma 3.
pagina 4 di 7 IN DIRITTO
Alla luce di quanto emergente dagli atti e dai documenti prodotti, senza alcuna necessità di dare ingresso alla prova orale rispettivamente articolata, reiterata dagli opponenti anche nel foglio di precisazione delle conclusioni, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 25.1.2024 sia infondata nel merito, dovendosi il decreto ingiuntivo revocare solo sulla scorta di quanto già esposto con ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa in data 3.10.2024, il cui dispositivo di condanna dovrà necessariamente sostituite l'inopportuna condanna solidale emessa dal Tribunale in favore di circostanza peraltro Controparte_1 ingiustificatamente trascurata e del tutto omessa nelle note conclusive rispettivamente depositate.
Iniziando, tuttavia, dall'esame delle ragioni di censura sollevate con l'atto di citazione, l'opposizione proposta dagli eredi di titolare dell'omonima impresa individuale che aveva Persona_1 pacificamente commissionato a la realizzazione presso il centro residenziale per cure Controparte_1 palliative per malati terminali di Reggio Calabria di un impianto centralizzato per lo stoccaggio di ossigeno medicale e vuoto da collegare alla rete che avrebbe dovuto essere realizzata dalla medesima committente, è estremamente generica, oltreché nel merito anche smentita documentalmente dall'avvenuta realizzazione dell'impianto commissionato a cura della Parte_7 dalla certificazione di regolare esecuzione rilasciata da quest'ultima (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dall'opposta) e da quanto riferito dallo stesso direttore dei lavori, ing. che Testimone_1 con mail inviata a in data 19/12/2012 così concludeva: “la centrale di gas medicali con Controparte_1
i relativi allarmi è stata collaudata ma l'impianto non è funzionante in quanto le tubazioni poste in opera dall'impresa non sono a norma” (cfr. in tal senso il documento n. 7 prodotto Pt_2 dall'opposta).
Da tali affermazioni si evince, quindi, come sia stata la stessa impresa le cui ragioni di debito Pt_2 sono state pacificamente assunte dai successori legittimi che hanno pacificamente accettato l'eredità del de cuius, ovverosia la moglie ed i figli, a non avere consentito la messa in funzione dell'impianto, peraltro collaudato, con conseguente insussistenza di qualsivoglia allegato inadempimento concretamente imputabile alla società opposta.
Né, a ben vedere, è stato possibile sviscerare l'eccezione, anch'essa genericamente sollevata dagli opponenti che si sono però ben guardati dal produrre in giudizio tutta la necessaria documentazione, relativa all'asserita applicazione a carico dell'impresa individuale di della penale Persona_1 contrattuale prevista all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto pubblico (non si sa bene stipulato tra chi avendo essi prodotto al documento n. 3 solo la prima pagina, ovverosia il frontespizio, e le pagine
10 e 11, nulla evincendosi comunque in ordine all'effettiva concreta applicazione di essa a carico pagina 5 di 7 dell'impresa committente i lavori oggetto del ricorso monitorio e, quindi, non essendo stato minimamente dimostrato neppure il danno asseritamente subito a fronte dell'asserito - ma non provato - inadempimento dell'odierna convenuta/opposta.
Ma, a ben vedere, non solo non sono stati adeguatamente documentati i danni consistiti nell'applicazione di una penale quantificata nella somma di € 37.625,40, fermo restando che non è stata spiegata la ragione per la quale si sarebbe dovuto estendere anche a una pattuizione Controparte_1 contrattuale ad essa apparentemente estranea, ma neppure è possibile imputare a quest'ultima i costi sostenuti per la sorveglianza del cantiere per tutta la durata del periodo di sospensione illegittima dei lavori e, precisante dal 31.5.2009 al 30.11.2012, essendo anche in tal caso oltremodo generica l'allegazione di una sospensione dei lavori esclusivamente (o anche solo in parte) imputabile a quest'ultima.
L'opposizione, quindi, sarebbe stata integralmente rigettata dal Tribunale se non fosse che, come già preconizzato in sede di emissione di ordinanza ex art. 648 c.p.c., il credito vantato nei confronti del de cuius non avrebbe potuto essere azionato in via solidale nei riguardi degli eredi dell'imprenditore, nelle more defunto.
Non v'è, infatti, contestazione alcuna, emergendo vieppiù documentalmente (cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto dall'opposta), che questi ultimi siano tutti eredi legittimi – e, per di più, accettanti puramente e semplicemente l'eredità relitta - di deceduto in data 25.6.2017, Persona_1 sicché, ai sensi dell'art. 752 c.c., ciascuno di essi deve contribuire “al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione” alla rispettiva quota e non già solidalmente, “salvo che il testatore non abbia disposto diversamente”;
Nel caso di specie non è rinvenibile alcuna pattuizione contraria sicché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 581 c.p.c., concorrendo un coniuge e ben quattro figli, il primo può rispondere nei limiti di 1/3 ed i secondi nei limiti di 1/6 cadauno.
Ne consegue che la condanna emessa solidalmente va sostituita con quella emessa a carico di ciascuno degli opponenti nei limiti della sua quota ereditata.
L'accoglimento puramente formale dell'opposizione proposta, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo, non incide sulla soccombenza, avendo il Tribunale rigettato tutti i motivi di censura sollevati e, per di più, riconosciuto la fondatezza dell'importo creditorio azionato nella medesima misura esposta in sede monitoria, seppur diversamente riproporzionata tra i condebitori non solidali.
Ne consegue l'integrale condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute in questa sede da da liquidarsi come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal Controparte_1
D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria, pagina 6 di 7 ben potendosi liquidare al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. state la natura non solidale del credito azionato in sede monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n.
n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 25.1.2024 e, per l'effetto, condanna gli opponenti a corrispondere in favore di in persona del legale rapp.te p.t., la Controparte_1 complessiva somma di € 25.000,98, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna singola fattura azionata, nei seguenti limiti:
1.1 a carico di nella misura di 1/3; Parte_1
1.2 a carico di e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 nella misura di 1/6 cadauno, con conseguente esclusione di ogni solidarietà tra gli ingiunti;
2. condanna , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 solido tra loro, a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_1 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1973/2024 promossa
DA
, C.F. , , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, , C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
C.F. e , C.F. ), tutti Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 quali eredi di , nato A Reggio Calabria il 26.2.1936 e deceduto il 26.5.2017 ed, Persona_1 tutti elettivamente domiciliati in Palmi, via Tracciolino s.n.c. presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Cambrea che li rappresenta e difende come procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORI/OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in Monza, via Silvio Pellico n. 48, persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
direttore Fatturazione e Credit Management, come da procura speciale autenticata Controparte_2 in data 13.5.2020 dal notaio di Monza, rep. n. 32192, elettivamente domiciliata in Persona_2
Monza, via Luigi Negrelli 21 presso lo studio dell'Avv.ssa Francesca Tavilla, rappresentata e difensa dall'Avv. Alessandro Bigoni come da procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 10.9.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
E Parte_4 Parte_5
“PREMESSO CHE
pagina 1 di 7 • con provvedimento del 03/10/2024, il GI. dott. CARLO ALBANESE, ha disposto la trattazione scritta del procedimento concedendo termine alle parti di depositare note scritte entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data di udienza programmata al 10/09/2025 il deposito di eventuali note difensive e foglio di precisazioni delle conclusioni;
• richiamato quanto già è stato dedotto con l'atto di opposizione nonché contestato ed allegato con le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., alle quali ci si riporta integralmente ritenendole qui trascritte;
• contestate le difese ex adverso spiegate ed allegati depositati per quanto di ragione, per come meglio
è stato esplicitato nelle note conclusive separatamente depositate.
Tanto premesso, nell'interesse delle parti assistite, si
CHIEDE
La revoca dell'ordinanza istruttoria che ha negato la prova per testi articolata dalla difesa deducente con il teste Ing. , sui capitoli articolati a) e b). Testimone_1
Nel merito si
INSISTE
nell'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 25.01.2024;
Accogliere la domanda riconvenzionale, accertando e dichiarando il credito risarcitorio degli opponenti, per effetto dell'inadempimento contrattuale di con conseguente condanna Controparte_1 al pagamento di € 37.625,40 oltre gli interessi, importo da sottoporre in compensazione con conseguente estinzione di ogni residua pretesa di dare ed avere reciproca;
In ogni caso, rigettare le avverse domande per difetto di prova e infondatezza nel merito.
Coin la vittoria delle spese e competenze del grado con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario”.
PER Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione così giudicare:
In via principale
- rigettare l'opposizione proposta da , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
, e le domande tutte proposte dagli attori opponenti nei confronti di in Parte_4 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, per l'effetto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese. pagina 2 di 7 In via subordinata
- nella denegata ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato il diritto di credito della convenuta opposta nei confronti degli attori opponenti, condannare
, , , e , eventualmente pro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 quota hereditatis, al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, della somma per sorte capitale di € 25.000,98, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al soddisfo o della maggiore o minor somma che sarà accerta dal Giudice in corso di causa, rigettando integralmente le domande svolte in via riconvenzionale dagli opponenti;
- con integrale refusione dei compensi e delle spese.
In via istruttoria
1. “Vero che la mancata messa in esercizio dell'impianto commissionato a è dipesa da CP_1 inadeguatezza della porzione di rete realizzata dalla ditta di a cui la centrale Persona_1 realizzata da avrebbe dovuto essere collegata?” (si rammostri al testimone il doc. 7). CP_1
2. “Vero che l'Ing. , Direttore dei Lavori, con mail del 19/12/2012 riferiva a Testimone_1 CP_1
che “la centrale di gas medicali con i relativi allarmi è stata collaudata ma l'impianto non è
[...] funzionante in quanto le tubazioni poste in opera dall'impresa non sono a norma”?” (si Pt_2 rammostri al testimone il doc. 7).
3. “Vero che la circostanza veniva, altresì, confermata dall'Arch. , dirigente dell'Asp Testimone_2 di Reggio Calabria, contattato telefonicamente dal Sig. ?”. Parte_6
4. “Vero che la prima ed unica contestazione circa il lavoro svolto da , è giunta solo a CP_1 seguito del ricevimento da parte del Sig. del sollecito di pagamento del corrispettivo, Persona_1 inviato con diffida del 20/4/2017?”.
Si indica quale testimone (…)”.
IN FATTO
Gli opponenti in epigrafe, rispettivamente moglie e figli del defunto hanno Persona_1 impugnato il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso in data 25.1.2024 con cui il Tribunale di Monza, nell'accogliere il ricorso proposto da aveva loro intimato di corrispondere in favore di Controparte_1 quest'ultima, in via solidale tra loro, la complessiva somma di € 25.000,98, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna delle due fatture azionate, la n. 26428/2009 del 31.5.2009 e la n. 66398/2012 del 30.11.2012, sino a quella del saldo effettivo ed alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 830,00 per compensi e in €145,50 per spese esenti.
Hanno eccepito, nell'ordine: pagina 3 di 7 - l'insufficienza della mera produzione delle due fatture azionate, seppur annotate nei libri obbligatori, ad assurgere a piena prova del diritto di credito azionato, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione, trattandosi di documenti fiscali unilateralmente predisposti dalla parte che se ne era avvalsa;
- la mancata integrale esecuzione dei lavori di stoccaggio di ossigeno medicale e vuoto e di allaccio relativi all'impianto di gas medicale con certificazione e collaudo effettuati presso l'Hospice di Reggio Calabria in esecuzione della fattura n. 26428/2009 emessa per un importo complessivo netto di € 21.883,34, come da accordo commerciale sottoscritto in data
27.10.2007, con conseguente applicazione a carico dell'impresa committente di Per_1 della penale, quantificata in € 37.625,40, pari allo 0.50 per mille prevista dall'art. 16 del
[...] capitolato d'appalto stipulato tra quest'ultima e l'ASL di Reggio Calabria, oltreché dei costi sostenuti per la sorveglianza del cantiere per l'intera durata del periodo di sospensione illegittima e, precisante, dal 31.5.2009 al 30.11.2012;
- che analogamente era a dirsi della fattura numero 66398/2012 emessa per ulteriori € 6.618,97 a saldo dell'intervento effettuato in data 30.11.2012, non avendo emesso i Controparte_1 certificati di conformità, l'attestazione di corretta posa in opera ed il collaudo dell'impianto in contraddittorio.
Per tali ragioni hanno chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi l'opposta, in via di eccezione riconvenzionale, alla corresponsione in proprio favore della penale applicata e degli ulteriori costi sostenuti con conseguente elisione delle rispettive voci di credito/debito sino a loro integrale compensazione.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta ha eccepito a propria volta la strumentalità dell'opposizione proposta, non essendosi il collaudo effettuato a causa esclusiva dell'inadempimento del de cuius, come certificato emesso dal direttore dei lavori e non avendo essi eccepito alcunché se non a seguito della notifica del decreto ingiuntivo né, tanto meno, avendo adeguatamente suffragato l'asserito controcredito rappresentato dalla penale contrattuale applicata all'impresa appaltatrice, propria committente.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e rigettate le istanze istruttorie di natura orale rispettivamente articolate nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, previa discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. tenutasi su accordo delle parti con le forme della trattazione scritta, la causa è stata automaticamente trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma 3.
pagina 4 di 7 IN DIRITTO
Alla luce di quanto emergente dagli atti e dai documenti prodotti, senza alcuna necessità di dare ingresso alla prova orale rispettivamente articolata, reiterata dagli opponenti anche nel foglio di precisazione delle conclusioni, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 25.1.2024 sia infondata nel merito, dovendosi il decreto ingiuntivo revocare solo sulla scorta di quanto già esposto con ordinanza ex art. 648 c.p.c. emessa in data 3.10.2024, il cui dispositivo di condanna dovrà necessariamente sostituite l'inopportuna condanna solidale emessa dal Tribunale in favore di circostanza peraltro Controparte_1 ingiustificatamente trascurata e del tutto omessa nelle note conclusive rispettivamente depositate.
Iniziando, tuttavia, dall'esame delle ragioni di censura sollevate con l'atto di citazione, l'opposizione proposta dagli eredi di titolare dell'omonima impresa individuale che aveva Persona_1 pacificamente commissionato a la realizzazione presso il centro residenziale per cure Controparte_1 palliative per malati terminali di Reggio Calabria di un impianto centralizzato per lo stoccaggio di ossigeno medicale e vuoto da collegare alla rete che avrebbe dovuto essere realizzata dalla medesima committente, è estremamente generica, oltreché nel merito anche smentita documentalmente dall'avvenuta realizzazione dell'impianto commissionato a cura della Parte_7 dalla certificazione di regolare esecuzione rilasciata da quest'ultima (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dall'opposta) e da quanto riferito dallo stesso direttore dei lavori, ing. che Testimone_1 con mail inviata a in data 19/12/2012 così concludeva: “la centrale di gas medicali con Controparte_1
i relativi allarmi è stata collaudata ma l'impianto non è funzionante in quanto le tubazioni poste in opera dall'impresa non sono a norma” (cfr. in tal senso il documento n. 7 prodotto Pt_2 dall'opposta).
Da tali affermazioni si evince, quindi, come sia stata la stessa impresa le cui ragioni di debito Pt_2 sono state pacificamente assunte dai successori legittimi che hanno pacificamente accettato l'eredità del de cuius, ovverosia la moglie ed i figli, a non avere consentito la messa in funzione dell'impianto, peraltro collaudato, con conseguente insussistenza di qualsivoglia allegato inadempimento concretamente imputabile alla società opposta.
Né, a ben vedere, è stato possibile sviscerare l'eccezione, anch'essa genericamente sollevata dagli opponenti che si sono però ben guardati dal produrre in giudizio tutta la necessaria documentazione, relativa all'asserita applicazione a carico dell'impresa individuale di della penale Persona_1 contrattuale prevista all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto pubblico (non si sa bene stipulato tra chi avendo essi prodotto al documento n. 3 solo la prima pagina, ovverosia il frontespizio, e le pagine
10 e 11, nulla evincendosi comunque in ordine all'effettiva concreta applicazione di essa a carico pagina 5 di 7 dell'impresa committente i lavori oggetto del ricorso monitorio e, quindi, non essendo stato minimamente dimostrato neppure il danno asseritamente subito a fronte dell'asserito - ma non provato - inadempimento dell'odierna convenuta/opposta.
Ma, a ben vedere, non solo non sono stati adeguatamente documentati i danni consistiti nell'applicazione di una penale quantificata nella somma di € 37.625,40, fermo restando che non è stata spiegata la ragione per la quale si sarebbe dovuto estendere anche a una pattuizione Controparte_1 contrattuale ad essa apparentemente estranea, ma neppure è possibile imputare a quest'ultima i costi sostenuti per la sorveglianza del cantiere per tutta la durata del periodo di sospensione illegittima dei lavori e, precisante dal 31.5.2009 al 30.11.2012, essendo anche in tal caso oltremodo generica l'allegazione di una sospensione dei lavori esclusivamente (o anche solo in parte) imputabile a quest'ultima.
L'opposizione, quindi, sarebbe stata integralmente rigettata dal Tribunale se non fosse che, come già preconizzato in sede di emissione di ordinanza ex art. 648 c.p.c., il credito vantato nei confronti del de cuius non avrebbe potuto essere azionato in via solidale nei riguardi degli eredi dell'imprenditore, nelle more defunto.
Non v'è, infatti, contestazione alcuna, emergendo vieppiù documentalmente (cfr. in tal senso il documento n. 4 prodotto dall'opposta), che questi ultimi siano tutti eredi legittimi – e, per di più, accettanti puramente e semplicemente l'eredità relitta - di deceduto in data 25.6.2017, Persona_1 sicché, ai sensi dell'art. 752 c.c., ciascuno di essi deve contribuire “al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione” alla rispettiva quota e non già solidalmente, “salvo che il testatore non abbia disposto diversamente”;
Nel caso di specie non è rinvenibile alcuna pattuizione contraria sicché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 581 c.p.c., concorrendo un coniuge e ben quattro figli, il primo può rispondere nei limiti di 1/3 ed i secondi nei limiti di 1/6 cadauno.
Ne consegue che la condanna emessa solidalmente va sostituita con quella emessa a carico di ciascuno degli opponenti nei limiti della sua quota ereditata.
L'accoglimento puramente formale dell'opposizione proposta, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo, non incide sulla soccombenza, avendo il Tribunale rigettato tutti i motivi di censura sollevati e, per di più, riconosciuto la fondatezza dell'importo creditorio azionato nella medesima misura esposta in sede monitoria, seppur diversamente riproporzionata tra i condebitori non solidali.
Ne consegue l'integrale condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite sostenute in questa sede da da liquidarsi come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal Controparte_1
D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria, pagina 6 di 7 ben potendosi liquidare al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. state la natura non solidale del credito azionato in sede monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n.
n. 265/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 25.1.2024 e, per l'effetto, condanna gli opponenti a corrispondere in favore di in persona del legale rapp.te p.t., la Controparte_1 complessiva somma di € 25.000,98, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 maturati a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna singola fattura azionata, nei seguenti limiti:
1.1 a carico di nella misura di 1/3; Parte_1
1.2 a carico di e Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 nella misura di 1/6 cadauno, con conseguente esclusione di ogni solidarietà tra gli ingiunti;
2. condanna , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 solido tra loro, a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_1 sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.808,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 7 di 7