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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IE RG, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2246/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3663 DEL 04.10.2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3234/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso al Comune di Bagheria con pec del 4 aprile 2024 nonché alla segreteria di questa
Corte di giustizia tributaria con pec del 4 maggio 2024, Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. “3665” (rectius: 3663) notificato in data 5 febbraio 2024 per Tasi anno 2018 eccependo l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e, comunque, il “mancato riconoscimento di riduzione e agevolazioni spettanti”.
Il Comune di Bagheria, ritualmente citato, non risultava essersi costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va, in primis, rilevato che merita reiezione la richiesta relativa all'intervenuta decadenza o prescrizione atteso che i tributi locali si prescrivono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui mil versamento doveva essere effettuato, id est nel caso concreto il 31 dicembre 2023. Tuttavia la legislazione emergenziale Covid-19 ha prorogato i termini di 85 giorni (ai sensi del D.L. n. 18/2020) e pertanto per l'anno di imposta de quo (2018) il Comune aveva tempo, nel caso specifica, per notificare l'atto di accertamento fino al 26 marzo 2024. Rileva, pertanto, che l'avviso odiernamente calendato, notificato in data 5 febbraio 2024, è tempestivo ed ha validamente ed efficacemente interrotto il decorso dei termini di perenzione.
Diversamente, dalla documentazione prodotta - ed in mancanza di eccezioni di senso opposto formulate dall'Amministrazione comunale non costituitasi in giudizio - risulta che tutti gli immobili oggetto di tassazione (ubicati in agro di Bagheria censiti al foglio 14 part. 5704, sub 8, 9, 10, 11, 12, 22 e 23 e foglio
8 part. 4369 sub 22 e 2) sono stati concessi in locazione con contratto a canone concordato e, pertanto, andava applicata la riduzione del 25% della base imponibile, non operata dall'Amministrazione comunale eon con l'avviso impugnato.
Sicché il ricorso va accolto e le spese compensate, stante la particolare peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IE RG, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2246/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3663 DEL 04.10.2023 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3234/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso al Comune di Bagheria con pec del 4 aprile 2024 nonché alla segreteria di questa
Corte di giustizia tributaria con pec del 4 maggio 2024, Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. “3665” (rectius: 3663) notificato in data 5 febbraio 2024 per Tasi anno 2018 eccependo l'intervenuta decadenza e/o prescrizione e, comunque, il “mancato riconoscimento di riduzione e agevolazioni spettanti”.
Il Comune di Bagheria, ritualmente citato, non risultava essersi costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va, in primis, rilevato che merita reiezione la richiesta relativa all'intervenuta decadenza o prescrizione atteso che i tributi locali si prescrivono entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui mil versamento doveva essere effettuato, id est nel caso concreto il 31 dicembre 2023. Tuttavia la legislazione emergenziale Covid-19 ha prorogato i termini di 85 giorni (ai sensi del D.L. n. 18/2020) e pertanto per l'anno di imposta de quo (2018) il Comune aveva tempo, nel caso specifica, per notificare l'atto di accertamento fino al 26 marzo 2024. Rileva, pertanto, che l'avviso odiernamente calendato, notificato in data 5 febbraio 2024, è tempestivo ed ha validamente ed efficacemente interrotto il decorso dei termini di perenzione.
Diversamente, dalla documentazione prodotta - ed in mancanza di eccezioni di senso opposto formulate dall'Amministrazione comunale non costituitasi in giudizio - risulta che tutti gli immobili oggetto di tassazione (ubicati in agro di Bagheria censiti al foglio 14 part. 5704, sub 8, 9, 10, 11, 12, 22 e 23 e foglio
8 part. 4369 sub 22 e 2) sono stati concessi in locazione con contratto a canone concordato e, pertanto, andava applicata la riduzione del 25% della base imponibile, non operata dall'Amministrazione comunale eon con l'avviso impugnato.
Sicché il ricorso va accolto e le spese compensate, stante la particolare peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.