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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
3.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4513/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Marza' Carmelo;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Impellizzeri Silvia Agata;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07/05/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il Sig. , Parte_1
di anni 77, allo stato della mia osservazione, riferito invalido (80%), per la L.104/92 è giudicato
Portatore di handicap (comma 1 art.3) da revisionare a non meno di anni uno dalla data del presente accertamento medico-legale”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, accertarsi la sussistenza dei requisiti per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 3.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha affermato che il ricorrente “risulta essere affetto da: “Pregressa gastroresezione per ulcera peptica, cardiopatia ipertensiva in complenso, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio
Sindrome disventilatoria ostruttiva di grado moderato, diabete mellito nid, Spondilolistesi L3-L4 con stenosi del canale lombare a discreta incidenza funzionale”. Le suddette patologie non riducono
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, in base all'art. 3 della Legge
5/2/94 n. 104, rendendo il ricorrente soggetto portatore di Handicap in situazione di non gravità
(Comma 1 Art. 3) a far data dalla domanda amministrativa.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' Ne va di disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, sebbene solo in relazione alle spese relative alla fase di ATP, stante la relativa dichiarazione in atti, mentre le spese della fase di opposizione sono liquidate direttamente in favore del ricorrente, attesa l'assenza della dichiarazione ex art. 93 del procuratore di parte.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente del solo importo di
€ 1.168,50;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 03/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
3.2.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4513/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Marza' Carmelo;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Impellizzeri Silvia Agata;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 07/05/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il Sig. , Parte_1
di anni 77, allo stato della mia osservazione, riferito invalido (80%), per la L.104/92 è giudicato
Portatore di handicap (comma 1 art.3) da revisionare a non meno di anni uno dalla data del presente accertamento medico-legale”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, accertarsi la sussistenza dei requisiti per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
1 L'udienza del 3.2.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, dalla data della domanda amministrativa.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha affermato che il ricorrente “risulta essere affetto da: “Pregressa gastroresezione per ulcera peptica, cardiopatia ipertensiva in complenso, ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio
Sindrome disventilatoria ostruttiva di grado moderato, diabete mellito nid, Spondilolistesi L3-L4 con stenosi del canale lombare a discreta incidenza funzionale”. Le suddette patologie non riducono
l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, in base all'art. 3 della Legge
5/2/94 n. 104, rendendo il ricorrente soggetto portatore di Handicap in situazione di non gravità
(Comma 1 Art. 3) a far data dalla domanda amministrativa.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo
CP_ con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' Ne va di disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, sebbene solo in relazione alle spese relative alla fase di ATP, stante la relativa dichiarazione in atti, mentre le spese della fase di opposizione sono liquidate direttamente in favore del ricorrente, attesa l'assenza della dichiarazione ex art. 93 del procuratore di parte.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente del solo importo di
€ 1.168,50;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 03/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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