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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 576 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesco Mobilio) Parte_1 appellante
E
(avv. Rosa Sabrina Controparte_1
Caglioti) appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Differenze retributive per mansioni superiori di fatto svolte.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con la gravata sentenza, il tribunale di Vibo Valentia ha negato a Parte_1 le differenze retributive che rivendica dall'
[...] Controparte_1 assumendo di aver svolto alle sue dipendenze, sin dal 25.8.1999,
[...] mansioni di operatore tecnico, proprie della categoria B, che sono superiori alle
Pag. 1 di 7 mansioni della qualifica di ausiliario specializzato e di commesso, proprie della categoria A, in cui è stato formalmente inquadrato.
2. Il tribunale ha ritenuto: a) che le allegazioni attoree, essendo carenti della descrizione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, non consentano il raffronto necessario a ricondurre le mansioni svolte alla qualifica superiore che il ricorrente rivendica;
b) che la prova documentale offerta, risolvendosi in una mera disposizione di servizio adottata in una situazione di emergenza, non è idonea a dimostrare lo svolgimento continuativo delle relative mansioni.
3. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché addebita al tribunale: 1) di aver delibato una domanda di inquadramento superiore che egli in realtà non aveva proposto, essendosi limitato invece a rivendicare le differenze retributive spettantegli in ragione delle mansioni di fatto svolte;
2) di aver erroneamente negato che siffatte mansioni, svolte nell'assolvimento esclusivo dei compiti di addetto al magazzino dell'ospedale di Serra San Bruno, sono superiori a quelle della sua qualifica di inquadramento, in quanto comportano margini di autonomia e l'assunzione di responsabilità proprie dei lavoratori della qualifica B.
4. Nella resistenza dell'azienda sanitaria appellata che ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Il tribunale non è incorso nel denunciato travisamento della domanda, ma si
è sinteticamente richiamato ai principi giurisprudenziali in tema di mobilità verticale del lavoratore che valgono anche nel caso in cui, essendogli precluso l'accesso all'inquadramento professionale superiore, egli matura comunque il diritto al trattamento retributivo della qualifica superiore di fatto ricoperta1.
Pag. 2 di 7 7. Senonché, erroneo si rivela il convincimento del tribunale secondo cui la mancata allegazione della declaratoria della qualifica in cui il dipendente è inquadrato
(nel caso di specie, la declaratoria della categoria A) preclude il procedimento trifasico da compiersi per verificare se le mansioni di fatto svolte appartengano, in effetti, alla qualifica superiore2. In base agli stessi principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, non è infatti necessario che il lavoratore riproduca in ricorso l'anzidetta declaratoria della qualifica inferiore, ma è sufficiente che alleghi i contenuti della declaratoria superiore, o dei corrispondenti profili tipizzanti3, e ponga a raffronto con quei contenuti le mansioni concretamente svolte e specificamente descritte. Tanto il ricorrente ha fatto e quindi non è incorso nel difetto di allegazione che il tribunale ha infondatamente stigmatizzato. È dunque ultroneo rimarcare come, del resto, nelle cause di pubblico impiego privatizzato il giudice conosce d'ufficio i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro e, dunque, anche le declaratorie delle qualifiche e dei profili professionali che quel contratto contempla4. 2 Cass. 30580/2019: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio…”. 3 Cass. 11461/1997: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”. Conf. Cass. 27430/2005. 4 Cass. 7641/2022: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”
Pag. 3 di 7 8. E tuttavia, avendo riguardo ai profili professionali tipici di quelle categorie, esemplificativi delle declaratorie della contrattazione collettiva5, e alla luce delle risultanze istruttorie, la rivendicazione attorea è stata correttamente disattesa.
9. Le mansioni proprie dell'operatore tecnico della categoria B6 sono infatti quelle di colui che: “con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature avendo cura delle stesse.”
10. Sono invece inquadrati nella categoria A7:
a) l'ausiliario, ossia colui che: “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. (…) E può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività ed alla loro piccola manutenzione. (…) all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”);
b) e il commesso (ossia colui che “svolge attività di servizio nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione quali, ad esempio, l'apertura e la chiusura degli uffici
Pag. 4 di 7 secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione ed il trasporto dei fascicoli, documenti, materiale ed oggetti vari di ufficio, il mantenimento in ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”).
11. Ebbene, dalle testimonianze escusse dal tribunale emerge che il ricorrente, in quando assegnato al magazzino dell'ospedale di Serra San Bruno: a) “a volte” si recava presso i “fornitori locali” per prelevare “materiale autorizzato dall'ufficio economato su richiesta dell'ufficio tecnico”, senza però pagarlo direttamente, in quanto al pagamento provvedeva successivamente, dietro presentazione di fattura, l'economo8; b) inoltre,
“secondo le necessità”, si recava “una, due, più volte o anche meno”, ogni mese, presso il “magazzino centrale di ” per ritirare “merci”9; c) e quando non svolgeva CP_1 tali incombenze, prestava la sua attività nel magazzino dell'ospedale di Serra San Bruno
“sistemando la merce e consegnandola presso i vari reparti e servizi”10.
12. Le testimonianze così riassunte concorrono, in maniera univoca e coincidente, a dimostrare che i compiti ordinari del ricorrente sono stati quelli propri dell'ausiliario, al quale, per l'appunto, compete il “trasporto di materiali d'uso”, da eseguire anche mediante la “conduzione di autoveicoli”, e quelli del commesso, al quale competono anche le mansioni di prelievo e consegna di materiale ed oggetti vari. Tali compiti, al pari di quelli consueti di sistemazione della merce in magazzino, rientrano, per il loro carattere elementare che implica l'esercizio di mera autonomia esecutiva, tra le mansioni tipiche della categoria nella quale egli è stato inquadrato. Per l'esecuzione di quegli stessi compiti, invece, non doveva procedere ad “interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione” e non era necessario che facesse ricorso a “l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature”, né tantomeno doveva aver “cura delle stesse”: così come invece è prescritto che faccia l'operatore tecnico di categoria B.
13. In senso contrario, d'accordo con il tribunale, non depone la “disposizione di servizio” del 25.8.1999 che, nel confermare l'assegnazione del ricorrente presso il magazzino ospedaliero, lo autorizzava a recarsi altresì presso il “magazzino centrale”
Pag. 5 di 7 sito in “per il trasporto della merce necessaria al rifornimento del CP_1 magazzino di Serra” e “all'acquisito di materiale regolarmente autorizzato dall'ufficio competente e alla consegna dei documenti presso l'ufficio economato”. Ciò in quanto:
a) per come hanno chiarito i testimoni escussi, egli si limitava soltanto a prelevare dai fornitori locali – in base agli ordini ricevuti – la merce occorrente per rifornire il magazzino, ma non disponeva del denaro per i pagamenti ai quali invece provvedeva l'economo, dietro presentazione delle relative fatture;
b) tale incombenza era peraltro saltuaria, poiché veniva espletata solo “a volte”, ossia quando si rendeva necessario rifornirsi “presso i fornitori locali” e, dunque, non caratterizzava con la necessaria frequenza quantitativa e la indispensabile prevalenza qualitativa11 i suoi compiti ordinari che, all'interno del magazzino, egli svolgeva in qualità di commesso a supporto di un assistente e di un coadiutore amministrativo12.
14. Ne consegue, con le integrazioni motivazionali che precedono, la conferma della gravata sentenza di rigetto.
15. Le spese, liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato del credito retributivo controverso, seguono la soccombenza.
16. Stante l'esito dell'appello ricorrono i requisiti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposto, salva la verifica a cura della cancelleria del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 07/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1126/2022, pubblicata in data 14/12/2022 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in tre mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
Pag. 6 di 7
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 15677/2024: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori … consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento …”. 5 Cass. 7129/1997: “Ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria”. 6 In base alla declaratoria della categoria B, vi appartengono: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. 7 In base alla declaratoria della categoria, vi appartengono: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. 8 Così il teste . La circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_1 Tes_2 9 Così il teste . Tes_1 10 Così la teste Tes_2 11 Ex multis cfr. Cass. n. 27887/2009; Cass. SU n. 25837/2007; Cass. n. 9328/2007; Cass. n. 20692/2004. 12 Cfr. la deposizione della teste Tes_2
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 576 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Francesco Mobilio) Parte_1 appellante
E
(avv. Rosa Sabrina Controparte_1
Caglioti) appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Differenze retributive per mansioni superiori di fatto svolte.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con la gravata sentenza, il tribunale di Vibo Valentia ha negato a Parte_1 le differenze retributive che rivendica dall'
[...] Controparte_1 assumendo di aver svolto alle sue dipendenze, sin dal 25.8.1999,
[...] mansioni di operatore tecnico, proprie della categoria B, che sono superiori alle
Pag. 1 di 7 mansioni della qualifica di ausiliario specializzato e di commesso, proprie della categoria A, in cui è stato formalmente inquadrato.
2. Il tribunale ha ritenuto: a) che le allegazioni attoree, essendo carenti della descrizione delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, non consentano il raffronto necessario a ricondurre le mansioni svolte alla qualifica superiore che il ricorrente rivendica;
b) che la prova documentale offerta, risolvendosi in una mera disposizione di servizio adottata in una situazione di emergenza, non è idonea a dimostrare lo svolgimento continuativo delle relative mansioni.
3. Il ricorrente impugna la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché addebita al tribunale: 1) di aver delibato una domanda di inquadramento superiore che egli in realtà non aveva proposto, essendosi limitato invece a rivendicare le differenze retributive spettantegli in ragione delle mansioni di fatto svolte;
2) di aver erroneamente negato che siffatte mansioni, svolte nell'assolvimento esclusivo dei compiti di addetto al magazzino dell'ospedale di Serra San Bruno, sono superiori a quelle della sua qualifica di inquadramento, in quanto comportano margini di autonomia e l'assunzione di responsabilità proprie dei lavoratori della qualifica B.
4. Nella resistenza dell'azienda sanitaria appellata che ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, il Collegio, sentiti i difensori comparsi all'udienza di discussione, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
5. L'appello è infondato.
6. Il tribunale non è incorso nel denunciato travisamento della domanda, ma si
è sinteticamente richiamato ai principi giurisprudenziali in tema di mobilità verticale del lavoratore che valgono anche nel caso in cui, essendogli precluso l'accesso all'inquadramento professionale superiore, egli matura comunque il diritto al trattamento retributivo della qualifica superiore di fatto ricoperta1.
Pag. 2 di 7 7. Senonché, erroneo si rivela il convincimento del tribunale secondo cui la mancata allegazione della declaratoria della qualifica in cui il dipendente è inquadrato
(nel caso di specie, la declaratoria della categoria A) preclude il procedimento trifasico da compiersi per verificare se le mansioni di fatto svolte appartengano, in effetti, alla qualifica superiore2. In base agli stessi principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, non è infatti necessario che il lavoratore riproduca in ricorso l'anzidetta declaratoria della qualifica inferiore, ma è sufficiente che alleghi i contenuti della declaratoria superiore, o dei corrispondenti profili tipizzanti3, e ponga a raffronto con quei contenuti le mansioni concretamente svolte e specificamente descritte. Tanto il ricorrente ha fatto e quindi non è incorso nel difetto di allegazione che il tribunale ha infondatamente stigmatizzato. È dunque ultroneo rimarcare come, del resto, nelle cause di pubblico impiego privatizzato il giudice conosce d'ufficio i contenuti del contratto collettivo nazionale di lavoro e, dunque, anche le declaratorie delle qualifiche e dei profili professionali che quel contratto contempla4. 2 Cass. 30580/2019: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio…”. 3 Cass. 11461/1997: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”. Conf. Cass. 27430/2005. 4 Cass. 7641/2022: “Il contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego è conoscibile "ex officio" dal giudice, il quale procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia", al suo reperimento, a prescindere dall'iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto attoreo, non assumendo rilievo l'erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa”
Pag. 3 di 7 8. E tuttavia, avendo riguardo ai profili professionali tipici di quelle categorie, esemplificativi delle declaratorie della contrattazione collettiva5, e alla luce delle risultanze istruttorie, la rivendicazione attorea è stata correttamente disattesa.
9. Le mansioni proprie dell'operatore tecnico della categoria B6 sono infatti quelle di colui che: “con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature avendo cura delle stesse.”
10. Sono invece inquadrati nella categoria A7:
a) l'ausiliario, ossia colui che: “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. (…) E può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività ed alla loro piccola manutenzione. (…) all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”);
b) e il commesso (ossia colui che “svolge attività di servizio nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione quali, ad esempio, l'apertura e la chiusura degli uffici
Pag. 4 di 7 secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione ed il trasporto dei fascicoli, documenti, materiale ed oggetti vari di ufficio, il mantenimento in ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”).
11. Ebbene, dalle testimonianze escusse dal tribunale emerge che il ricorrente, in quando assegnato al magazzino dell'ospedale di Serra San Bruno: a) “a volte” si recava presso i “fornitori locali” per prelevare “materiale autorizzato dall'ufficio economato su richiesta dell'ufficio tecnico”, senza però pagarlo direttamente, in quanto al pagamento provvedeva successivamente, dietro presentazione di fattura, l'economo8; b) inoltre,
“secondo le necessità”, si recava “una, due, più volte o anche meno”, ogni mese, presso il “magazzino centrale di ” per ritirare “merci”9; c) e quando non svolgeva CP_1 tali incombenze, prestava la sua attività nel magazzino dell'ospedale di Serra San Bruno
“sistemando la merce e consegnandola presso i vari reparti e servizi”10.
12. Le testimonianze così riassunte concorrono, in maniera univoca e coincidente, a dimostrare che i compiti ordinari del ricorrente sono stati quelli propri dell'ausiliario, al quale, per l'appunto, compete il “trasporto di materiali d'uso”, da eseguire anche mediante la “conduzione di autoveicoli”, e quelli del commesso, al quale competono anche le mansioni di prelievo e consegna di materiale ed oggetti vari. Tali compiti, al pari di quelli consueti di sistemazione della merce in magazzino, rientrano, per il loro carattere elementare che implica l'esercizio di mera autonomia esecutiva, tra le mansioni tipiche della categoria nella quale egli è stato inquadrato. Per l'esecuzione di quegli stessi compiti, invece, non doveva procedere ad “interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione” e non era necessario che facesse ricorso a “l'ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature”, né tantomeno doveva aver “cura delle stesse”: così come invece è prescritto che faccia l'operatore tecnico di categoria B.
13. In senso contrario, d'accordo con il tribunale, non depone la “disposizione di servizio” del 25.8.1999 che, nel confermare l'assegnazione del ricorrente presso il magazzino ospedaliero, lo autorizzava a recarsi altresì presso il “magazzino centrale”
Pag. 5 di 7 sito in “per il trasporto della merce necessaria al rifornimento del CP_1 magazzino di Serra” e “all'acquisito di materiale regolarmente autorizzato dall'ufficio competente e alla consegna dei documenti presso l'ufficio economato”. Ciò in quanto:
a) per come hanno chiarito i testimoni escussi, egli si limitava soltanto a prelevare dai fornitori locali – in base agli ordini ricevuti – la merce occorrente per rifornire il magazzino, ma non disponeva del denaro per i pagamenti ai quali invece provvedeva l'economo, dietro presentazione delle relative fatture;
b) tale incombenza era peraltro saltuaria, poiché veniva espletata solo “a volte”, ossia quando si rendeva necessario rifornirsi “presso i fornitori locali” e, dunque, non caratterizzava con la necessaria frequenza quantitativa e la indispensabile prevalenza qualitativa11 i suoi compiti ordinari che, all'interno del magazzino, egli svolgeva in qualità di commesso a supporto di un assistente e di un coadiutore amministrativo12.
14. Ne consegue, con le integrazioni motivazionali che precedono, la conferma della gravata sentenza di rigetto.
15. Le spese, liquidate come da dispositivo in ragione del valore indeterminato del credito retributivo controverso, seguono la soccombenza.
16. Stante l'esito dell'appello ricorrono i requisiti oggettivi (e se ne dà atto) per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposto, salva la verifica a cura della cancelleria del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 07/06/2023, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 1126/2022, pubblicata in data 14/12/2022 così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in tre mila euro oltre accessori e rimborsi di legge;
Pag. 6 di 7
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/06/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 15677/2024: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori … consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento …”. 5 Cass. 7129/1997: “Ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria”. 6 In base alla declaratoria della categoria B, vi appartengono: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”. 7 In base alla declaratoria della categoria, vi appartengono: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. 8 Così il teste . La circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_1 Tes_2 9 Così il teste . Tes_1 10 Così la teste Tes_2 11 Ex multis cfr. Cass. n. 27887/2009; Cass. SU n. 25837/2007; Cass. n. 9328/2007; Cass. n. 20692/2004. 12 Cfr. la deposizione della teste Tes_2