Ordinanza collegiale 30 ottobre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/04/2026, n. 6276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6276 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11192 del 2025, proposto da
DO ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
nei confronti
Azienda Agricola Liberato Carmine, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della comunicazione notificata a mezzo pec in data 31.07.2025 relativa al diniego espresso avverso la domanda presentata dalla ricorrente a valere sul “Fondo per l'innovazione in agricoltura _ anno 2024 Codice Domanda: INN24_PHIAEQ94 –Azienda Agricola DO ER”;
b) della Comunicazione di esito istruttorio negativo relativa al Fondo per l’innovazione in agricoltura _ Anno 2024 Codice Domanda: INN24_PHIAEQ94 - Azienda Agricola DO ER prot. ISMEA - n. 0013351 del 03-04-2025;
c) dell’ Elenco delle domande convalidate - Fondo Nazionale per l’Innovazione in Agricoltura pubblicato da ISMEA in data 03.09.2025 ove la ricorrente ricopre la posizione n. 111; d) di ogni altro atto presupposto, preliminare, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non noto, lesivo degli interessi della ricorrente, rispetto ai quali si formula sin da ora riserva di motivi aggiunti;
e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell’ Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza nr. 19053 del 30 ottobre 2025 con la quale è stata disposta la trattazione della causa nel merito e l’integrazione del contraddittorio;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. TO TT OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierna parte ricorrente di aver aderito alla procedura indetta da ISMEA per l’accesso al Fondo per l’Innovazione nell’Agricoltura di cui all’art. 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cui risorse sono finalizzate a favorire lo sviluppo di progetti di innovazione per l’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e che è stato rifinanziato come meglio indicato in atti.
Le relative modalità di accesso venivano definite con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 agosto 2023, sulla base del quale ISMEA pubblicava le “Istruzioni Operative”.
L’odierna ricorrente presentava la domanda recante numero provvisorio INN24_13366_PC convalidata in data 12.12.2024 e successivamente presentata in data 18.12.2024 con codice INN24_PHIAEQ94 (a valere sul “Fondo per l’innovazione in agricoltura – anno 2024”).
Specifica che la domanda era comprensiva di tutti gli allegati richiesti dal bando, ivi compresa la Visura Centrale Rischi evasa dalla AN d’LI prot. 1979879/24 del 10.10.2024.
Con nota prot. 0013351 del 03.04.2025 notificata alla ricorrente a mezzo pec in pari data, ISMEA comunicava che “ in seguito all’istruttoria effettuata, lo scrivente Istituto ha assegnato esito negativo per le seguenti motivazioni: Non risulta allegata la visura rilevata presso la Centrale dei Rischi di AN d'LI contenente le informazioni riferite alla data contabile di settembre o ottobre 2024. Avverso tale esito, l’interessato può formulare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, le proprie controdeduzioni a mezzo PEC (ismea@pec.ismea.it) ”.
L’azienda ER trasmetteva, a mezzo pec in data 11.04.2025, formali controdeduzioni, evidenziando, in particolare, la regolare allegazione (alla domanda presentata in data 18.12.2024) della Visura Centrale Rischi della AN di LI datata 10 ottobre 2024 (denominata in prosieguo, per brevità anche “visura”) contenenti i dati dei mesi più recenti all’atto di presentazione della domanda di aiuto come richiesto dal par. 6.2 n. 5 delle Istruzioni Operative. Specificava altresì che tale documento risultava l’unico ricavabile al momento della presentazione della domanda, quale visura “più recente”, ed evidenziava che la condizione richiesta dalle “Istruzioni Operative ISMEA 2024” fosse impossibile da realizzare. In ogni caso, l’azienda sosteneva che, avendo prodotto il documento richiesto dalla misura, non fosse incorsa in alcuna causa di esclusione ed, a ratifica di quanto correttamente dichiarato all’interno della domanda di partecipazione al bando relativamente alla totale assenza di segnalazioni nella Visura Centrale Rischi della AN di LI, produceva un’ulteriore visura rilasciata ad aprile 2025, contenente finanche le informazioni di febbraio e marzo 2024 (oltre, naturalmente, alle precedenti da settembre a dicembre).
In data 31.07.2025, l’ISMEA, senza pronunciarsi sulle argomentazioni fornite dall’azienda ER e senza riscontrare le controdeduzioni trasmesse dall’azienda in data 11.04.2025, si limitava a confermare il precedente esito negativo così argomentando: “ Con riferimento all'oggetto, si comunica che, a seguito del riesame della domanda, non sono state riscontrate valide ragioni per riaprire il procedimento istruttorio e pertanto l'esito già comunicato resta confermato ”.
Avverso l’esclusione ed i relativi atti, che chiede di annullare, la odierna ricorrente formula pertanto le seguenti censure.
I. In via preliminare: Violazione del par. 6.4 delle Istruzioni Operative Ismea 2024 Fondo innovazione e dell’art. 7 comma 4 del decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare.
Il par. 6.4 delle istruzioni operative 2024 impone all’amministrazione procedente di completare l’iter istruttorio entro 30 giorni; nel caso in esame la domanda, presentata in data 18.12.2024, veniva istruita solamente in data 03.04.2025 ovvero dopo ben quattro mesi; ne conseguirebbe l’illegittimità della comunicazione di esito istruttorio negativo prot. 13351 del 03.04.2025 in quanto adottata in spregio dei termini imposti dal bando con pregiudizi dei diritti dell’impresa richiedente sui quali quest’ultima si sofferma.
II. Ancora in via preliminare: Eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, carente e/o perplessa motivazione, travisamento di fatto, violazione e/o falsa applicazione del par. 6.4 rubricato “esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni” delle istruzioni operative ISMEA 2024 relative al “fondo innovazione - intervento a sostegno della produttività”. L’azienda DO ER deduce che il par. 6.2 n. 5 delle “Istruzioni Operative 2024 ISMEA – Fondo Innovazione” si appalesa ambiguo, contraddittorio, equivoco, illogico e gravemente illegittimo per richiedere ai partecipanti la produzione di un documento inesistente alla data di presentazione della domanda (ovvero alla scadenza del bando) e quindi una condizione impossibile da realizzare.
Il diniego espresso dalla resistente si fonda sull’ assenza della visura rilevata presso la Centrale dei Rischi di AN d'LI contenente le informazioni riferite alla data contabile di settembre o ottobre 2024, come disciplinato dal par. 6.2 n. 5; la motivazione posta alla base del diniego contrasterebbe apertamente con le previsioni del bando nella misura in cui il diniego fonda le proprie ragioni sull’assenza della visura di tre mesi precedenti (settembre) la presentazione della domanda, mentre il par. 6.2 n. 5 richiederebbe la visura solo dei “due” mesi precedenti la data di presentazione della domanda, che corrispondono al mese di novembre e ottobre in rapporto alla domanda presentata il 18.12.2024 (apertura termini per deposito 18/22.12.2024). Inoltre, la previsione di cui al paragrafo 6.2 n. 5, a seconda delle possibili interpretazioni circa le caratteristiche richieste per tale documento, potrebbe riguardare un atto impossibile da produrre al momento del deposito della domanda (ovvero alla scadenza del bando) e pertanto inesistente a quella data. Sarebbe illegittima la richiesta della visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della AN d’LI, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda); specificamente il periodo riportato tra parentesi “due mesi precedenti quello di presentazione della domanda”: se per “data contabile più recente” vengono intese le annotazioni, contenute all’interno della visura, dei due mesi precedenti quello di presentazione della domanda e non già la data di rilascio della visura stessa (unica interpretazione sostanzialmente ammissibile per quanto si dirà), ISMEA avrebbe richiesto la produzione di un documento impossibile da ricavare e pertanto inesistente all’atto della presentazione della domanda. L’avviso di Apertura relativo alla presentazione delle domande a valere sul Fondo Innovazione, indica che “La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino al giorno 22 dicembre 2024”. In concomitanza alla presentazione della domanda (18 al 22 dicembre 2024) la ricorrente avrebbe dovuto produrre la visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della AN d’LI con data contabile più recente dei due mesi precedenti quello di presentazione della domanda – ovvero novembre e ottobre 2024. Tuttavia, AN di LI, sul proprio sito istituzionale, rende noto che “ Gli intermediari (banche e società finanziarie) trasmettono le segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) con cadenza mensile e inviano le segnalazioni entro il 25° giorno del mese successivo alla data di riferimento; queste sono disponibili di norma i primi giorni del mese ancora successivo ”.
Ad esempio, i dati relativi ad agosto, sono trasmessi dagli intermediari entro il 25 settembre e sono poi resi disponibili i primi di ottobre.
In virtù di quanto sopra, le condizioni richieste dal par. 6.2 n. 5 del bando, qualora i due mesi fossero riferibili alle annotazioni in visura dei due mesi antecedenti alla domanda e non già alla data di rilascio della visura, risulterebbero irrealizzabili e pertanto illegittime poichè nessun partecipante avrebbe potuto fornire, all’atto di presentazione della domanda ovvero al momento della precedente preconvalida, la visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della AN d’LI (contenenti le informazioni dei) due mesi precedenti quello di presentazione della domanda (le informazioni del mese di novembre 2024 sarebbero state trasmesse dalle banche e intermediari finanziari entro il 25 dicembre, ossia dopo la scadenza del bando, quindi disponibili a partire dai primi giorni di gennaio 2025. Ne deriverebbe che la locuzione “due mesi precedenti la presentazione della domanda” dovrebbe riferirsi solamente alla data di rilascio della visura e non già alle annotazioni contenute nella stessa. In tale ottica la ricorrente avrebbe correttamente interpretato la norma del bando (nell’unico modo possibile, come visto sopra) allegando alla domanda la visura rilasciata il 10.10.2024 e quindi nel secondo mese precedente la presentazione della domanda.
Alla luce di quanto sopra chiede di dichiarare illegittima la previsione di cui al par. 6.2 delle “Istruzioni operative 2024” pubblicate da ISMEA in relazione al bando “Fondo Innovazione” e, di conseguenza di dichiarare illegittimo il preavviso di diniego notificato all’azienda in quanto in nessun caso l’azienda avrebbe potuto produrre la visura centrale rischi con le informazioni di ottobre e novembre (due mesi precedenti alla domanda) in quanto quest’ultimo disponibile da gennaio 2026 ovvero successivamente alla scadenza del bando.
III. Eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità, carente e/o perplessa motivazione, travisamento di fatto, violazione e/o falsa applicazione delle Istruzioni Operative 2024 pubblicate da ISMEA nell’ambito del “Fondo Innovazione - intervento a sostegno della produttività”, in particolare dei paragrafi: 2) recante i “requisiti per l’accesso alle agevolazioni e cause di esclusione”; 6.2 denominato “domanda di ammissione alle agevolazioni”; 6.3 intitolato “istruttoria per la concessione delle agevolazioni” e 6.4 rubricato “esito dell'istruttoria per la concessione delle agevolazioni”. Violazione dell’art. 7 comma 4 del decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell’Agricoltura. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241.
L’azienda DO ER afferma di non aver mai presentato nei confronti delle banche, esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di AN d’LI e di non aver mai avuto a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli; deduce di essere un’azienda assolutamente affidabile che opera sul territorio da decenni, così possedendo tutti i requisiti richiesti dal bando ai fini dell’ammissibilità della domanda. Prova di tale circostanza sono le visure della CR AN d’LI prodotte contestualmente alla domanda di aiuto in data 18.12.2024 (prot. 1979879/24 del 10/10/24 cfr. pg. 32, con le successive controdeduzioni trasmesse in data 11.04.2025 (prot. 0754150/25 del 03/04/25 cfr. pg. 8) e ancora dalla più recente visura aggiornata all’attualità (prot. 1875765/25 del 30/09/2025) dalle quali emerge l’assoluta assenza di segnalazioni a carico dell’azienda ER. Ed è così che nel corpo della domanda convalidata il 12.12.2024 ed inviata il 18.12.2024 dichiarava correttamente i dati di cui sopra, in conformità al bando, allegando la visura della centrale rischi della AN d’LI rilasciata il 10.10.2024 autocertificando, a tutto il 12.12.2024 ovvero al 18.12.2024 (data di presentazione della domanda), di non incorrere in alcuna causa di esclusione prevista dal bando (assenza nei confronti delle banche di esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di AN d’LI, ovvero di avere a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli).
Poiché la richiesta visura veniva regolarmente prodotta dalla ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna assenza documentale prevista dalla lex specialis quale causa di esclusione dalla misura; anche l’eventuale protocollazione di una visura di un mese antecedente a quella richiesta dal bando, alla luce dell’impossibilità di produrre quella di novembre e dell’ambiguità del par. 6.2 n.5 (visura più recente…dei due mesi precedenti), non configurerebbe alcuna causa di esclusione prevista dal bando stesso. La visura Centrale Rischi prodotta dall’azienda, nel caso di specie, costituirebbe un documento di verifica/confronto delle dichiarazioni rese nella domanda; onere di controllo posto dal bando a carico dell’amministrazione procedente la quale, se avesse doverosamente condotto i prescritti controlli, non avrebbe adottato il provvedimento di esclusione qui impugnato.
L’azienda ER, sul punto, rileva che le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024 prevedono, all’art. 2, oltre ai requisiti per l’accesso alle agevolazioni (tutti pedissequamente posseduti dalla ricorrente al momento della presentazione della domanda) anche le cause di esclusione, che risultano essere le seguenti: Non possono accedere alle agevolazioni le PMI che, tra quelle di cui al punto precedente: 1. risultano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n.651/2014; 2. rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 3. presentano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di AN d’LI; 4. hanno a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli; 5. risultano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA; 6. sono destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse da ISMEA, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce e dei casi in cui l’impresa abbia provveduto all’integrale restituzione delle somme dovute; 7. sono sottoposte alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettere c) e d); 8. sono sottoposte a liquidazione giudiziale o si trovino in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure; (….). La lex specialis, pertanto, prevede quale causa di esclusione dalle agevolazioni, relativamente all’affidabilità dei richiedenti nei confronti delle banche e intermediari finanziari, la presenza esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di AN d’LI; 4. (…) a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli.
La domanda di concessione, in ordine agli specifici punti 3 e 4 del par. 2, richiedeva l’espressa dichiarazione da parte dei partecipanti di non incorrere in nessuna delle dette e seguenti ipotesi: a) non presentare esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria ; b) non presentare, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come "inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della AN d’LI e successive modificazioni e integrazioni; c) non avere a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli; d) non risultare inadempiente rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA. Ebbene l’azienda ER, con la domanda del 18.12.2024 dichiarava, conformemente alla verità dei fatti, anche attestata dalla visura centrale rischi della AN di LI, di non incorrere in alcuna delle predette ipotesi.
Secondo l’azienda ER l’ambiguità del par. 6.2 n. 5 del bando avrebbe dovuto imporre all’amministrazione procedente di valutare in modo più approfondito gli elementi forniti dalla stessa con la domanda di partecipazione in ordine ai requisiti necessari circa l’ assenza nei confronti delle banche di esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di AN d’LI, ovvero di avere a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli confrontando i dati forniti dall’azienda con quelli custoditi da amministrazioni terze. Richiama giurisprudenza a proprio favore (in particolare, la sentenza n. 13816/2024 di questo TAR), altresì affermando che su tali basi, il difetto di chiarezza della lex specialis avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad esperire il soccorso istruttorio ed argomenta in proposito.
A ciò si aggiunga che la ricorrente, senza smentita sul punto, afferma che nella procedura non esistevano meccanismi di blocco nell’inoltro delle domande carenti di alcuno degli elementi necessari, per evidenziare al partecipante le correzioni da apportare.
IV. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990.
Lamenta inoltre la violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10 bis della L. 241/1990, sotto diversi profili, con particolare riguardo alla mancata motivazione circa le controdeduzioni del 11.04.2025.
Conclude pertanto chiedendo l’annullamento degli atti impugnati con ogni conseguenziale statuizione.
Si sono costituite le Amministrazioni intimate che resistono al ricorso.
In particolare, ISMEA eccepisce la inammissibilità o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del paragrafo 6.4 delle “Istruzioni Operative ISMEA 2024”; precisa l’ISMEA che ai sensi del punto 6.2. delle Istruzioni Operative è stato previsto che “A pena di esclusione, il richiedente deve fornire, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sul portale dedicato “, tra l’altro, “5. visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della AN d’LI, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda) dalla quale emerga l’assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all’ultimo mese disponibile”. Dunque, considerato che i termini per la presentazione delle domande decorrevano dal 18 al 22 dicembre 2024, è evidente che la visura richiesta avrebbe dovuto riguardare le mensilità a far data da ottobre 2024, nonché volendo considerarsi le tempistiche tecniche di aggiornamento e comunicazione (30 giorni), da settembre 2024.
Poiché tali istruzioni non sarebbero state impugnate, ne discenderebbe, a tacere della infondatezza della censura, la sua inammissibilità.
In ogni caso, il gravame sarebbe anche infondato in quanto – relativamente alla violazione del termine di cui al primo motivo - la previsione invocata è una norma di azione rivolta ad ISMEA e non una norma di relazione destinata ad avere effetti nei confronti dei richiedenti l’agevolazione, tant’è che in nessuna parte delle medesime Istruzioni ovvero della lex specialis è prevista la perentorietà del predetto termine, nonché la previsione di un’ipotesi decadenziale a discapito di ISMEA ovvero l’eventuale operatività dell’istituto del silenzio assenso. Circa il secondo motivo, gli altri operatori istanti, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti dalla lex specialis, hanno regolarmente prodotto la visura richiesta tant’è che nessun altro operatore ha eccepito in sede procedimentale ovvero giurisdizionale analoghe contestazioni e rivendicato l’impossibilità di ottenere una visura con valuta settembre e/o ottobre 2024. Inoltre, la visura allegata alla domanda riporta la data del 10.10.2025 e nel riepilogo delle date richieste sono state interrogate a ritroso solo le mensilità a partire da agosto 2024; tra le mensilità richieste non v’erano quelle rilevanti di settembre /ottobre 2024.
Ancora, la stessa ricorrente, nelle proprie osservazioni procedimentali, avrebbe ammesso di “avere errato (rectius: di aver commesso un errore materiale per omissione) producendo una certificazione che non contiene le due ultime date contabili disponibili all’atto di presentazione della domanda” bensì, com’è evidente, quelle anteriori alla data della interrogazione della banca dati.
Secondo l’Ismea, l’eccepita impossibilità ed illegittimità della previsione da parte della ricorrente risulterebbe tratta dall’esame astratto della procedura prevista in AN d’LI e non con riferimento allo specifico caso concreto dell’azienda ricorrente, tant’è che la circostanza che gli intermediari inviano le segnalazioni entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento non significa che tutti eseguono l’invio l’ultimo giorno utile (il 25° per l’appunto); anche a voler seguire la tesi della ricorrente, ISMEA osserva che le segnalazioni di settembre sarebbero state disponibili i primi di novembre e quelle di ottobre i primi di dicembre, quindi in date ben antecedenti al termine ultimo del 22.12.2025.
Obietta poi ISMEA che dalle stesse FAQ depositate dalla ricorrente (doc. 11 FAQ n. 2) risulta che alla domanda “A quale periodo si riferiscono le segnalazioni consultabili dagli intermediari?” la risposta pubblicata è: “Gli intermediari possono consultare le informazioni della CR al massimo per gli ultimi 36 mesi disponibili. Per esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati di un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile)”. Dunque, secondo la AN d’LI solo la mensilità di Novembre 2024 sarebbe esclusa dall’esigibilità di una richiesta pervenuta a dicembre 2024 e non anche ottobre 2024 e/o settembre 2024.
La ricorrente si duole poi che il provvedimento avrebbe richiesto la visura relativa ai tre mesi precedenti (da settembre) mentre le istruzioni operative dai due mesi precedente (da ottobre), ma non ha considerato l’alternatività delle mensilità richieste, il tutto a vantaggio della ricorrente e non a suo svantaggio. Nel preavviso recante l’istruttoria negativa è stato comunicato che “Non risulta allegata la visura rilevata presso la Centrale dei Rischi di AN d'LI contenente le informazioni riferite alla data contabile di settembre o ottobre 2024” e, dunque, la deduzione in ordine alla indisponibilità della valuta della visura relativa alla mensilità di ottobre, anche qualora fosse stata fondata, non sana la mancata allegazione di quella relativa alla mensilità di settembre 2024, anteriore di oltre gli stessi 90 giorni ritenuti indispensabili dal ricorrente quale lasso di tempo “morto” intercorrente tra la contabile della visura e la richiesta. Sotto tale aspetto, la censura sarebbe dunque anche inammissibile, in quanto contrastante con l’interesse della stessa impresa ricorrente.
Quanto al terzo e quarto motivo, secondo l’ISMEA non sussisterebbero i presupposti del soccorso istruttorio, non rilevando dubbi interpretativi della lex specialis, essendo a carico della partecipante alla procedura il corretto onere informativo e, comunque, dovendosi ritenere che la produzione di una visura avente una valuta diversa da quella richiesta non equivale ad allegare un documento irregolare, bensì un documento integralmente diverso rispetto a quello richiesto alla stregua di un aliud pro alio tant’è che, com’è intuibile, un operatore che non presenta alcuna iscrizione nella visura relativa ad un determinato mese potrebbe presentare molteplici in quella di appena un mese successivo. Dunque, rispetto alla predetta carenza, né poteva operare il c.d. soccorso istruttorio, né poteva acquisirsi, ora per allora, la documentazione prodotta nelle osservazioni recapitate dalla ricorrente. L’adempimento tardivo ad esclusione già emessa sarebbe stato comunque inidoneo a sanare la carenza, in quanto l’ammissione ex post avverrebbe in violazione della par condicio, considerato che i soggetti ammessi all’agevolazione hanno pedissequamente osservato la lex specialis e prodotto la specifica ed idonea visura entro i termini previsti (22.12.2024) allegandola alla domanda di partecipazione.
Conclude per il rigetto del ricorso.
Si è costituito anche il Ministero intimato che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva. Deduce che gli atti impugnati sono esclusivamente riferibili ad ISMEA, il quale li ha adottati in qualità di soggetto gestore della Misura “Fondo per l’innovazione in agricoltura Anno 2024”. Ne consegue che né la normativa vigente, né lo statuto di ISMEA prevedono la possibilità che il MASAF possa intervenire in alcun modo in maniera preventiva o successiva sugli atti oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza nr. 19053 del 30 ottobre 2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in parte motiva ed è stata altresì fissata la causa nel merito alla pubblica udienza del 4 marzo 2026, ex art. 55 comma 10 del c.p.a., ritenendo a tal riguardo che “ nei limiti del presente giudizio cautelare, non possa escludersi la possibile fondatezza delle argomentazioni volte a censurare il difetto di istruttoria, tenuto conto della rilevanza sostanziale dei requisiti richiesti in ordine all’assenza di esposizioni o sofferenze bancarie che la parte ricorrente – a tacere di ogni rilievo circa la sufficienza o meno della Visura Centrale Rischi evasa dalla AN di LI prot. 1979879/24 del 10.10.2024 – ha comunque attestato ed altresì comprovato con visure successive nel corso del procedimento; ”.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Nella pubblica udienza del 4 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Nell’odierno giudizio le parti deducono in ordine alla illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura di finanziamento di cui in atti, determinata dall’omessa presentazione della documentazione bancaria che si è illustrata nella premessa narrativa.
Deve innanzitutto accogliersi l’istanza di estromissione dal giudizio del Ministero intimato, non essendo in discussione profili che siano riconducibili alla sua responsabilità o determinazione.
Tuttavia, poiché il procedimento è svolto da ISMEA in funzione di provvidenze apprestate secondo la competenza del Ministero, le spese dell’estromissione possono comunque essere compensate.
Nel merito, è bene premettere, per maggiore ordine espositivo, che la produzione del documento di cui si discute era prevista tra gli allegati a corredo della domanda “a pena di esclusione”, dal par.6, punto 5, delle “istruzioni operative”, a mente del quale, tra i vari, si elencava la “visura rilevata presso la Centrale dei Rischi della AN d’LI, con data contabile più recente (due mesi precedenti quello di presentazione della domanda) dalla quale emerga l’assenza di scaduti, sconfinamenti o sofferenze rilevati all’ultimo mese disponibile”.
Sulla corretta interpretazione della locuzione, deve convenirsi con ISMEA, le argomentazioni della quale sono esposte nella premessa narrativa: la ratio della previsione di bando era intesa ad acquisire le corrette informazioni circa le eventuali esposizioni bancarie “più recenti”, ossia quelle riferibili ai due mesi (non tre, essendo quest’ultimo dato non previsto dal bando) precedenti la presentazione della domanda, il tutto in funzione dell’accertamento dell’inesistenza di cause di esclusione come disciplinate nel par. 2 delle stesse Istruzioni (con particolare riguardo al punto 3 “presentano, nei confronti delle banche, esposizioni classificate come sofferenze o esposizioni scadute o sconfinanti rilevabili dalla Centrale dei Rischi di AN d’LI”). L’esigenza di accertare l’inesistenza di tali condizioni soggettive dei richiedenti l’aiuto è intuitiva, data la necessità di assicurare l’effettivo impiego delle provvidenze nei progetti di miglioramento agricolo rispetto alla quale la solidità finanziaria della richiedente è elemento strumentale di affidamento nell’uso di risorse pubbliche.
Tuttavia, proprio le considerazioni sin qui svolte, come succintamente ritenuto in sede cautelare, conducono a ritenere che nel caso di specie – a differenza di altre casistiche esaminate dalla Sezione in ordine alle quali vedasi meglio oltre - sussistevano tutti i requisiti per accedere all’istituto del soccorso istruttorio, come puntualmente dedotto e argomentato dalla parte ricorrente.
Invero, il “soccorso istruttorio” costituisce un istituto che trova fondamento nell’art. 6 lett. b) l. n. 241/1990 (salve le ipotesi speciali, come in materia di procedure ad evidenza pubblica, di cui all’art. 83 c. 9 d.lgs. n. 50/2016, oggi contemplato dall’art. 101 d.lgs. n. 36/2023), ispirato ad una funzione collaborativa, in ossequio ai principi di solidarietà e buona fede (art. 2 Cost.; art. 1 c. 2-bis l. n. 241/1990) e di buona e sana amministrazione (art. 97 Cost.; art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea). In particolare, il soccorso istruttorio impone all’amministrazione di adoperarsi, nel corso del procedimento – e prima dell’adozione del provvedimento finale – per colmare carenze formali, ottenere chiarimenti in ordine a dati e dichiarazioni rese dal privato in sede istruttoria o, ancora, per acquisire elementi documentali già esistenti e conoscibili (nei limiti del divieto dell’ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo: art. 1 c. 2 l. n. 241/1990). In tal modo, l’Ordinamento vuole scongiurare che il procedimento si concluda con un provvedimento sfavorevole – o, comunque, non pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale vantata dal privato – per ragioni puramente formali, di per sé inidonee ad intaccare l’eventuale effettiva spettanza delle utilità che sono dipendenti dall’amministrazione. La giurisprudenza più recente, oltre a sottolinearne la natura deflattiva, ne afferma il carattere generale; si è pervenuti a ritenere che esso possa trovare applicazione senza limitazioni correlate alla procedura o al tipo di rapporto rilevante nel caso concreto (sul punto, cfr. Cons. St. n. 9410/2025, che – sulla base di tale assunto – ha parzialmente messo in discussione il tradizionale orientamento ermeneutico che esclude l’operatività dell’istituto nell’ambito delle procedure c.d. a sportello), sebbene sul punto non possano sottacersi i profili di criticità già valutati dalla Sezione in precedenti decisioni (ad esempio la sentenza nr. 10829 del 4 giugno 2025 alla quale si rinvia).
A tale ultimo proposito, va osservato che a differenza della casistica esaminata nelle decisioni precedenti (come nella sentenza 10829/2025 richiamata, caratterizzate dal criterio strettamente cronologico di presentazione delle domande quale metodo di preferenza, dalla non equivocità delle disposizioni di bando, dalla insufficienza ex se della documentazione di cui si discuteva a comprovare il possesso dei requisiti sostanziali e così via), nel caso di specie i requisiti che avrebbero consentito l’attivazione del soccorso istruttorio erano certamente sussistenti.
Seppure, come accennato, l’interpretazione corretta della clausola di cui all’art. 6, punto 5 delle Istruzioni fosse quella indicata da ISMEA, cionondimeno va dato atto che la formulazione testuale (laddove si riferiva alla “data più recente”) fosse obiettivamente suscettibile anche di interpretazioni non univoche, come ampiamente dedotto dalla ricorrente in proposito, potendosi quindi giustificare l’errore nel quale è caduta la partecipante; e non rilevando in contrario che altre partecipanti non abbiano riscontrato la medesima difficoltà.
Depone nel senso dell’applicabilità del soccorso istruttorio anche il collegamento testuale tra la prescrizione procedimentale e le previste clausole di esclusione. Queste ultime sono certamente da intendersi come oggetto di una elencazione tassativa, secondo i principi di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, che devono considerarsi come espressivi di un criterio generale ispirato alle regole di massima concorrenzialità, come tali destinati a trovare applicazione generalizzata in tutti i procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica, in quanto coerenti con il dovere di imparzialità ed efficienza della P.A. ex art. 97 Cost. che obbliga le Stazioni appaltanti o gli uffici procedenti a valutare la coerenza delle richieste o delle istanze ricevute con i criteri sostanziali predeterminati che regolano la selezione dei contraenti o dei beneficiari e che, in quanto tali, costituiscono la finalità alla quale le previsioni procedurali o di documentazione sono informate. In altri termini, in presenza di una elencazione tassativa di condizioni soggettive che impongono l’esclusione di un privato da un procedimento ad evidenza pubblica (come accade appunto nel codice dei contratti, agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023), i dubbi interpretativi – testuali e funzionali – che investono l’istanza del richiedente sotto il profilo della sua documentazione a corredo, vanno risolti favorendone la partecipazione ogni qual volta sia possibile accertarne il fondamento senza pregiudizio delle posizioni degli altri concorrenti.
Quest’ultimo aspetto, che pure la difesa dell’ISMEA invoca, è invero invocato; ma non è per nulla approfondito e comprovato nell’odierno giudizio, non essendo dedotte circostanze specifiche che possano indurre a ritenere che, presentata la contabile bancaria riferita ad un periodo errato, ma con data di rilascio corrispondente ai termini previsti dal bando, la sua eventuale regolarizzazione con soccorso istruttorio potesse compromettere la par condicio di terzi concorrenti. La tesi dell’ISMEA sottende che la regolarizzazione di ogni e qualsiasi inadeguatezza documentale sia di per sé una ragione di svantaggio per le altre imprese che hanno fatto richiesta, in sostanza solo perché riammette in valutazione una concorrente in più (il che equivarrebbe ad escludere sempre l’operatività del soccorso istruttorio, di fatto abrogandone la relativa previsione).
Invece, avendo la ricorrente comprovato – per quanto riguarda la sua disponibilità di informazioni – ciò che comunque aveva puntualmente autocertificato, non si ravvisano ragioni per negare che nel procedimento svoltosi ben oltre i termini previsti dal bando, l’Amministrazione non avrebbe potuto e dovuto accedere alle informazioni corrette e valutarle ai fini dell’esito dell’istanza, tenuto conto che nella procedura di cui si tratta l’interesse pubblico in vista del quale le provvidenze sono disposte consiste nel migliore ed ottimale impiego delle stesse per promuovere l’innovazione in agricoltura e dunque si sostanzia nella ricerca delle imprese che più di altre possano assicurare il raggiungimento di tali obiettivi.
Va precisato che la violazione del termine di conclusione del procedimento non è causa di illegittimità del relativo esito, come vorrebbe la ricorrente nel primo motivo di ricorso, essendo la previsione fondativa di una norma di azione, la cui violazione non comporta decadenza dal potere (come a sua volta correttamente eccepito da ISMEA); tuttavia, proprio in quanto norma di azione ad effetti non tassativi, ma solo ordinatori, che in quanto tale consente all’Ufficio comunque di poter prolungare l’istruttoria, quest’ultima così come concretamente posta in essere avrebbe potuto valutare i criteri sostanziali predeterminati dal bando al fine di apprezzare nel merito le condizioni soggettive di finanziamento che la ricorrente aveva rappresentato con la memoria delle controdeduzioni ed i documenti successivi.
Da tutto sin qui considerato, conclusivamente, va accolto il ricorso ai fini della riammissione della ricorrente al procedimento e con piena salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in esito alla istanza presentata che dovrà essere valutata nel merito al fine dell’accesso alle provvidenze di cui al bando d’interesse.
Avendo riguardo a tutte le circostanze della causa, le spese possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero resistente, lo accoglie ai fini di cui in parte motiva e compensa le spese interamente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL Caminiti, Presidente
TO TT OS, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO TT OS | EL Caminiti |
IL SEGRETARIO