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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
NR. 4394 /2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 4394 /2025 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il [...] difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CAMPI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
15/01/1958
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Boscoreale (NA) in data 30.07.1980 tra il sig. e la Sig.ra ; matrimonio trascritto/iscritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Boscoreale (NA) Anno 1980 Numero 52, Parte II Serie A Ufficio 1;
2. ordinare al Comune di Boscoreale (NA), Ufficio di Stato Civile, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali, salvo opposizione di controparte;
4. confermare le condizioni previste nel verbale di separazione consensuale del 17.03.1999, omologato in data 23.03.1999, con esclusione di quelle riguardanti i figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e nello specifico: “La casa coniugale, sita in Genova, Via Fereggiano n. 95/11, resta assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di avere risolto goni loro rapporto anche di natura economica e pertanto convengono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo gli stessi risolto ogni vertenza.”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30/07/1980 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il divorzio da Parte_1 CP_1
;
[...]
Rilevato che parte resistente non si è costituita all'udienza CP_1 presidenziale e che il ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in BO (NA) in data 30/07/1980 ;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di BO (NA), Anno 1980, numero atto di matrimonio 52, numero registro II Ufficio 1, parte 2, serie A così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che dal matrimonio nascevano a Pompei (NA) i figli in data Persona_1
19/04/1981 e in data 24/05/1983, oggi maggiorenni economicamente Persona_2 autosufficienti;
d) che successivamente, i coniugi trasferivano la propria residenza coniugale in Genova,
Via Fereggiano 95/11 (all.2);
e) che i coniugi si separavano con omologa dell'accordo di separazione in data 23.03.1999 (R.G. 11213/1998, cron. 1784, rep. 990)
f) che a partire da tale momento, pur mantenendo la stessa residenza formale per esigenze dettate esclusivamente da ristrettezze economiche, il ricorrente e la sig.ra hanno CP_1 vissuto come estranei, “separati in casa”, senza comunione d'intenti e/o collaborazione e senza intrattenere rapporti di alcun tipo, con una vita familiare fortemente caratterizzata dall'animus dereliquendi, improntata al distacco fisico e spirituale;
g) che, a seguito di denuncia della moglie, il 23.12.2023 veniva disposta a carico del ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ed il sig. , Parte_1 nel frattempo ricoverato presso la clinica psichiatrica dell'Ospedale di San Martino, non faceva più rientro nell'abitazione di Via Fereggiano 95/11;
h) che con provvedimento del 12.02.24, emesso dal Tribunale di Genova Ufficio del Giudice Tutelare (decreto n. cron. 1333/2024), l'avv. CAMPI veniva nominato A.d.S. dell'odierno ricorrente i) che in data 08.03.2024, il ricorrente veniva dimesso dall'Ospedale San Martino e trasferito, dapprima, presso la RSA Villa Basilea e, in data 06.05.2024, presso la RSA psichiatrica “Tegole sul Mare” sita in Genova, Largo Francesco Cattanei n. 2 / a int. 0 uni, ove ha trasferito la propria residenza e si trova tutt'ora l) che ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. B) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, il sig. richiede lo scioglimento del Parte_1 matrimonio;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
m) che è stata prodotta l'autorizzazione ad avviare le procedure di divorzio, in nome e per conto del beneficiario, concessa all'avv. CAMPI in qualità di A.d.S a tempo indeterminato del sig. (nomina definitiva n. 1333/2024 del 12.03.2024) dal Giudice Tutelare Parte_1
n) che con riferimento alle condizioni di divorzio il ricorrente richiama il verbale di separazione consensuale del 17.03.1999, omologato in data 23.03.1999, con riferimento alla parte in cui i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni loro rapporto anche di natura economica, convenendo di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo gli stessi risolto ogni vertenza;
o) che il sig. percepisce una pensione mensile complessiva di circa 1.200,00 euro, Parte_1 tra pensione di vecchiaia (VO 001340010331509) ed assegno sociale (INVCIV 044340007077554), nel 2023 complessivamente ha percepito redditi di pensione per euro 10.349,43 e nel 2024 complessivamente ha percepito redditi di pensione per euro 10.908,30;
p) che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
q) che la moglie, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio
Ritenuto che sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Ritenuto che non sussistono le condizioni per un assegno divorzile
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio richiamando l'unica condizione della separazione con cui era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
Ritenuto che
il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese legali solo in caso di opposizione alla domanda, opposizione non presentata;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di BO (NA) il 30/07/1980 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di BO (NA), anno 1980, parte 2, serie A, numero atto matrimonio 52, numero registro II Ufficio 1,
da
codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
codice fiscale nato a [...]/01/1958 il BO CP_1 C.F._2
(NA),
Conferma la assegnazione della casa coniugale, sita in Genova, Via Fereggiano n. 95/11, alla moglie con gli arredi ivi esistenti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 4394 /2025 e promosso da :
, (C.F. ) nata a [...] il [...] difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CAMPI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti e domiciliata presso il citato avvocato
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il CP_1 C.F._2
15/01/1958
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI RICORRENTE:
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Boscoreale (NA) in data 30.07.1980 tra il sig. e la Sig.ra ; matrimonio trascritto/iscritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello stato civile del Comune di Boscoreale (NA) Anno 1980 Numero 52, Parte II Serie A Ufficio 1;
2. ordinare al Comune di Boscoreale (NA), Ufficio di Stato Civile, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali, salvo opposizione di controparte;
4. confermare le condizioni previste nel verbale di separazione consensuale del 17.03.1999, omologato in data 23.03.1999, con esclusione di quelle riguardanti i figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e nello specifico: “La casa coniugale, sita in Genova, Via Fereggiano n. 95/11, resta assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di avere risolto goni loro rapporto anche di natura economica e pertanto convengono di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo gli stessi risolto ogni vertenza.”
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato il 30/07/1980 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere il divorzio da Parte_1 CP_1
;
[...]
Rilevato che parte resistente non si è costituita all'udienza CP_1 presidenziale e che il ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del il ricorrente dichiarava di volersi divorziare e il difensore, invitato alla discussione orale, precisava le conclusioni chiedendo che il Tribunale pronunciasse il divorzio senza condizioni;
Vista la documentazione prodotta e viste le conclusioni del P.M.;
Rilevato in particolare: a) che le parti si sono sposate in BO (NA) in data 30/07/1980 ;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
b) che il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di BO (NA), Anno 1980, numero atto di matrimonio 52, numero registro II Ufficio 1, parte 2, serie A così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti;
c) che dal matrimonio nascevano a Pompei (NA) i figli in data Persona_1
19/04/1981 e in data 24/05/1983, oggi maggiorenni economicamente Persona_2 autosufficienti;
d) che successivamente, i coniugi trasferivano la propria residenza coniugale in Genova,
Via Fereggiano 95/11 (all.2);
e) che i coniugi si separavano con omologa dell'accordo di separazione in data 23.03.1999 (R.G. 11213/1998, cron. 1784, rep. 990)
f) che a partire da tale momento, pur mantenendo la stessa residenza formale per esigenze dettate esclusivamente da ristrettezze economiche, il ricorrente e la sig.ra hanno CP_1 vissuto come estranei, “separati in casa”, senza comunione d'intenti e/o collaborazione e senza intrattenere rapporti di alcun tipo, con una vita familiare fortemente caratterizzata dall'animus dereliquendi, improntata al distacco fisico e spirituale;
g) che, a seguito di denuncia della moglie, il 23.12.2023 veniva disposta a carico del ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare ed il sig. , Parte_1 nel frattempo ricoverato presso la clinica psichiatrica dell'Ospedale di San Martino, non faceva più rientro nell'abitazione di Via Fereggiano 95/11;
h) che con provvedimento del 12.02.24, emesso dal Tribunale di Genova Ufficio del Giudice Tutelare (decreto n. cron. 1333/2024), l'avv. CAMPI veniva nominato A.d.S. dell'odierno ricorrente i) che in data 08.03.2024, il ricorrente veniva dimesso dall'Ospedale San Martino e trasferito, dapprima, presso la RSA Villa Basilea e, in data 06.05.2024, presso la RSA psichiatrica “Tegole sul Mare” sita in Genova, Largo Francesco Cattanei n. 2 / a int. 0 uni, ove ha trasferito la propria residenza e si trova tutt'ora l) che ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. B) della legge 898/70, così come modificata dalla legge 74/87, il sig. richiede lo scioglimento del Parte_1 matrimonio;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
m) che è stata prodotta l'autorizzazione ad avviare le procedure di divorzio, in nome e per conto del beneficiario, concessa all'avv. CAMPI in qualità di A.d.S a tempo indeterminato del sig. (nomina definitiva n. 1333/2024 del 12.03.2024) dal Giudice Tutelare Parte_1
n) che con riferimento alle condizioni di divorzio il ricorrente richiama il verbale di separazione consensuale del 17.03.1999, omologato in data 23.03.1999, con riferimento alla parte in cui i coniugi dichiaravano di essere economicamente autosufficienti e di aver già risolto ogni loro rapporto anche di natura economica, convenendo di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo gli stessi risolto ogni vertenza;
o) che il sig. percepisce una pensione mensile complessiva di circa 1.200,00 euro, Parte_1 tra pensione di vecchiaia (VO 001340010331509) ed assegno sociale (INVCIV 044340007077554), nel 2023 complessivamente ha percepito redditi di pensione per euro 10.349,43 e nel 2024 complessivamente ha percepito redditi di pensione per euro 10.908,30;
p) che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
q) che la moglie, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio
Ritenuto che sono trascorsi i termini di legge dalla data della separazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74;
Ritenuto che non sussistono le condizioni per un assegno divorzile
Viste le conclusioni del P.M. e di parte ricorrente
Ritenuto che la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio richiamando l'unica condizione della separazione con cui era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
Ritenuto che
il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese legali solo in caso di opposizione alla domanda, opposizione non presentata;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di BO (NA) il 30/07/1980 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di BO (NA), anno 1980, parte 2, serie A, numero atto matrimonio 52, numero registro II Ufficio 1,
da
codice fiscale nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
codice fiscale nato a [...]/01/1958 il BO CP_1 C.F._2
(NA),
Conferma la assegnazione della casa coniugale, sita in Genova, Via Fereggiano n. 95/11, alla moglie con gli arredi ivi esistenti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova il giorno 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 5