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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1150/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Comune di Viterbo - Via Ascenzi 1 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20172825 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Alle ore 11:25 non è presente il funzionario del Comune di Viterbo.
Il difensore dell'appelato ente religioso si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Viterbo propone appello contro la sentenza n.° 259/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo accoglieva un ricorso della Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n.° 2017825 emesso in ordine all'IMU dovuta per l'anno 2017.
Lamenta l'appellante anche in memorie del 24.12.2025 che la gravata sentenza non ha esattamente considerato che l'ente religioso svolge nei due immobili in questione una attività di carattere commerciale tale da escludere il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Nell'odierno giudizio si è costituita la contribuente che, nel chiedre anche in successive memorie il rigetto dell'appello, propone appello incidentale fondato sul passaggio in giudicato di sentenza relativa all'anno di imposta 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Viterbo merita un sia pur parziale accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--va necessariamente premesso che l'impugnato avviso di accertamento riguarda due immobili appartenenti all'ente religioso, e precisamente quello sito in Indirizzo_1, adibito a scuola di diversi gradi, e quello in Indirizzo_2, destinato ad attività religiose e di culto ma in parte concesso in locazione a soggetti terzi.
--per quanto attiene all'immobile di Indirizzo_1 osserva il Collegio come è nel frattempo intervenuta la legge 199/2025, che all'art. 1 comma 856 testualmente dispone che :"l'art. 1 comma 759 lettera g) della legge 27 dicembre 2019 n.° 160 si interpreta, per gli effetti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 27 luglio
2000 n.° 212, nel senso che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.° 217, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonchè dal Ministero dell'università e della ricerca".
--orbene la contribuente ha documentato che il costo medio per studente per la scuola dell'infanzia è pari a € 1.510, quello per la scuola elentare è pari a € 1.420 e quello per la scuola media è pari a € 2010; risultando così inferiore al CMS previsto dal decreto ministeriale del 26.6.2014..
--è appena il caso di aggiungere che la citata previsione della legge 199/2025, data la sua natura interpretativa autentica, ha efficacia retroattiva. --pertanto l'immobile in esame deve ritenersi esente dal pagamento dell'imposta.
--diversa è la situazione dell'immobile sito in Indirizzo_2, trattandosi di struttura che, prevalentemente utilizzata in via diretta dall'ente religioso per attività di culto, risulta in una sua porzione concessa in locazione a soggetti terzi. Al riguardo la contribuente non è stata in grado di smentire quanto contestato dall'ente impositore circa il fatto che non è stato adempiuto l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 1 bis DL
1/2012. Va allora rammentato che l'assolvimento di tale obbligo dichiarativo deve ai sensi dell'art. 2 c. 2
DL 102/2013 avvenire entro un preciso limite temporale;
limite temporale cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto una valenza decadenziale dell'eventuale diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta
(Cass. 24200/2024).
--in tale parte quindi l'appello del Comune merita accoglimento.
--non può essere invece accolto l'appello incidentale della contribuente, avendo la Corte di Cassazione chiarito che il giudicato esterno opera unicamente entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, non applicandosi tra l'altro ad annualità di imposta distinte, dove possono essere rilevate in via autonoma le prove (Cass. 211/2024).
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del sopravvenire della sopra ricordata interpretazione autentica fornita dal legislatore.
P.Q.M.
La Corte: a) accoglie l'appello principale del Comune di Viterbo nei limiti di cui in motivazione;
b) rigetta l'appello incidentale della contribuente;
c) compensa le spese dell'intero grado di giudizo.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente e Relatore
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
RUGGIERO ALDO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1150/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Comune di Viterbo - Via Ascenzi 1 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 259/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20172825 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 505/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Alle ore 11:25 non è presente il funzionario del Comune di Viterbo.
Il difensore dell'appelato ente religioso si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Viterbo propone appello contro la sentenza n.° 259/2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo accoglieva un ricorso della Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n.° 2017825 emesso in ordine all'IMU dovuta per l'anno 2017.
Lamenta l'appellante anche in memorie del 24.12.2025 che la gravata sentenza non ha esattamente considerato che l'ente religioso svolge nei due immobili in questione una attività di carattere commerciale tale da escludere il diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta.
Nell'odierno giudizio si è costituita la contribuente che, nel chiedre anche in successive memorie il rigetto dell'appello, propone appello incidentale fondato sul passaggio in giudicato di sentenza relativa all'anno di imposta 2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Viterbo merita un sia pur parziale accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:
--va necessariamente premesso che l'impugnato avviso di accertamento riguarda due immobili appartenenti all'ente religioso, e precisamente quello sito in Indirizzo_1, adibito a scuola di diversi gradi, e quello in Indirizzo_2, destinato ad attività religiose e di culto ma in parte concesso in locazione a soggetti terzi.
--per quanto attiene all'immobile di Indirizzo_1 osserva il Collegio come è nel frattempo intervenuta la legge 199/2025, che all'art. 1 comma 856 testualmente dispone che :"l'art. 1 comma 759 lettera g) della legge 27 dicembre 2019 n.° 160 si interpreta, per gli effetti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 27 luglio
2000 n.° 212, nel senso che le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.° 217, si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonchè dal Ministero dell'università e della ricerca".
--orbene la contribuente ha documentato che il costo medio per studente per la scuola dell'infanzia è pari a € 1.510, quello per la scuola elentare è pari a € 1.420 e quello per la scuola media è pari a € 2010; risultando così inferiore al CMS previsto dal decreto ministeriale del 26.6.2014..
--è appena il caso di aggiungere che la citata previsione della legge 199/2025, data la sua natura interpretativa autentica, ha efficacia retroattiva. --pertanto l'immobile in esame deve ritenersi esente dal pagamento dell'imposta.
--diversa è la situazione dell'immobile sito in Indirizzo_2, trattandosi di struttura che, prevalentemente utilizzata in via diretta dall'ente religioso per attività di culto, risulta in una sua porzione concessa in locazione a soggetti terzi. Al riguardo la contribuente non è stata in grado di smentire quanto contestato dall'ente impositore circa il fatto che non è stato adempiuto l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 1 bis DL
1/2012. Va allora rammentato che l'assolvimento di tale obbligo dichiarativo deve ai sensi dell'art. 2 c. 2
DL 102/2013 avvenire entro un preciso limite temporale;
limite temporale cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto una valenza decadenziale dell'eventuale diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta
(Cass. 24200/2024).
--in tale parte quindi l'appello del Comune merita accoglimento.
--non può essere invece accolto l'appello incidentale della contribuente, avendo la Corte di Cassazione chiarito che il giudicato esterno opera unicamente entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, non applicandosi tra l'altro ad annualità di imposta distinte, dove possono essere rilevate in via autonoma le prove (Cass. 211/2024).
Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione del sopravvenire della sopra ricordata interpretazione autentica fornita dal legislatore.
P.Q.M.
La Corte: a) accoglie l'appello principale del Comune di Viterbo nei limiti di cui in motivazione;
b) rigetta l'appello incidentale della contribuente;
c) compensa le spese dell'intero grado di giudizo.