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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9/2025 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9/2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 17.11.2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1 alla VIA S. CATERINA 6 25100 BRESCIA presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura i atti C.F._1
- APPELLANTE E
, (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso , dal quale è rapp.ta e difesa Controparte_2 in virtù di procura in atti
-APPELLATA
(c.f. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Convertini del foro di (c.f. ) Pt_1 C.F._3
-INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 585/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 3.6.2024, e non notificata. Pt_1
Conclusioni:
Appellante: “riformare la sentenza n. 585/23 del Giudice di Pace di
e, conseguentemente: Pt_1
dichiarare inammissibile l'opposizione proposta avverso l'Ordinanza
PR_MNSPC 00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di CP_4 Pt_1
in subordine, rigettare l'opposizione medesima, confermando nel merito il provvedimento opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese” appellata: “ IN VIA PRELIMINARE: ESTROMETTERE DAL GIUDIZIO IL
Controparte_3
, il quale ha prestato quiescenza nei confronti della sentenza
[...]
n°585/2023 pronunciata dal Giudice di Pace Dr. MO non essendo previsto nel rito d'appello la facoltà di intervenire nel Giudizio ad adiuvandum, non avendo proposto appello in via autonoma, dichiarando inammissibile la Costituzione in Giudizio del Predetto Comune
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE : DICHIARARE L'inammissibilità dell'appello per impossibilità originaria di appellare le ordinanze con le forme di cui all'art. 339 c.p.c. e seguenti essendo previsto solamente il reclamo come mezzo di impugnazione delle ordinanze, avendo la
accettato il contraddittorio nel Giudizio di primo grado, Parte_1 costituendosi ritualmente e dispiegando le proprie difese;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: DICHIARARE
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
PROPOSTO DA PARTE DELLA PREFETTURA poiché è fondato su un provvedimento tardivo emesso oltre i 90 giorni, derivato ed impossibile da revocare, considerato anche il passaggio in
Giudicato della sentenza nei confronti del Controparte_3
, il quale, non
[...] proponendo appello ha prestato acquiescenza in favore della sentenza in oggi
- 2 -
appellata, per la sola parte relativa al rigetto dell'istanza dell'autotutela;
NEL MERITO: RESPINGERE L'APPELLO PROPOSTO DALLA con condanna alle spese Parte_1 per lite temeraria, posto che l'appello è stato proposto con dolo o quanto meno con colpa grave, nella piena consapevolezza della totale inammissibilità dello stesso attesa l'evidenza probatoria documentale e non avendo proposto la conseguenze Parte_1 giuridiche alternative con la Proposizione di un ricorso autonomo e separato.
SEMPRE NEL MERITO RIGETTARE L'APPELLO DELLA PREFETTURA accertando che l'appellata ha correttamente comunicato i dati del conducente dapprima a mezzo PEC ( produzione documentale documenti A) e C di parte resistente) e successivamente , considerato inoltre che la decurtazione dei punti era stata correttamente operata con la contravvenzione impugnata.
INFINE NEL MERITO: ACCERTARE LA CORRETTA COMUNICAZIONE
DEI DEL CONDUCENTE effettuata in via preventiva e nell'immediatezza della contestazione e nel corso del procedimento radicato davanti al Dr. MO e, per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto dalla (già richiamati allegati A) e C); Parte_1
NEL MERITO: CONDANNARE L'APPELLANTE PER LITE TEMERARIA EX
ART. 96 C.P.C. nella somma ritenuta di giustizia, affermando il principio di diritto che la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE non può proporre appelli infondati e temerari poiché
- 3 -
ciò rientra nella figura dell'abuso di potere e quindi un comportamento illegittimo da devolvere integralmente all'associazione
[...]
a titolo di sostegno e contributo per suddetta associazione. Parte_2
CON VITTORIA DI SPESE DIRITTI ED ONORARI DI ENTRAMBI I GRADI
DI GIUDIZIO allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario da destinarsi nella percentuale ritenuta congrua dal
Tribunale all'associazione per multipla per la cui Pt_2 Parte_2 percentuale stabilita dal
Tribunale lo scrivente procuratore dichiara integralmente di rinunciare.
IN VIA ISTRUTTORIA: CON OGNI più AMPIA RISERVA consentita dalla
Legge nel caso di rimessione della causa sul ruolo”
Intervenuto: “ In via principale accogliere l'appello principale presentato dalla , in Parte_1 persona del Prefetto pro tempore, e per l'effetto riformare la sentenza del
Giudice di Pace di n. 585/2023, confermando sia la validità del Pt_1 verbale 1426R/2022, sia la validità dell'Ordinanza Prefettizia CP_4
PR_MNSPC 00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di Pt_1
In ogni caso, condannare l'appellata Sig.ra alle spese e Controparte_1 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre agli accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , in persona del Prefetto p.t., ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , ha Controparte_1 annullato l'ordinanza-ingiunzione della PR_MNSPC Controparte_5
00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di Pt_1
In particolare, l'appellante ha premesso che: in data 20.05.2022, il veicolo
- 4 -
della Sig.ra si rendeva responsabile della violazione dell'art. 146 CP_1 cds, per aver violato l'obbligo di arresto con luce semaforica rossa. Per tale ragione, la suddetta titolare dell'autovettura riceveva la sanzione contenuta nel verbale originariamente impugnato, il n. 1426R/2022 (cfr. doc. 2).
Unitamente al verbale, essendo prevista la decurtazione di punti dalla patente per l'infrazione commessa, veniva notificato il modulo nel quale inserire i dati del conducente e da inoltrare compilato all'Amministrazione entro 60 giorni.
Poiché tale onere non veniva adempiuto, la Sig.ra si rendeva CP_1 responsabile di un'ulteriore violazione del codice della strada, segnatamente quella di cui all'art. 126 bis, co. 2, per la quale riceveva ulteriore sanzione, notificata con verbale n. V/1573U/2022 (cfr. doc. 3).
Ora, avverso il primo verbale, il n. 1426R/2022, la sig.ra instaurava CP_1 il Giudizio innanzi al Giudice di Pace di avente R.G. 1759/2022. Il Pt_1 predetto giudizio si concludeva con la sentenza qui impugnata, n. 585/2023, nella quale veniva confermata la legittimità del verbale di accertamento predetto. (cfr. doc. 4).
In particolare, la ricorrente, una volta ricevuto il verbale di accertamento relativo alla seconda violazione, sollevava nei suoi confronti ricorso gerarchico al Prefetto. Dunque, avverso il verbale n. V/1573U/2022, la proprietaria del veicolo aveva chiesto tutela tramite ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 203 cds;
il ricorso veniva tuttavia respinto, con l' Ordinanza del
Prefetto di sopra indicata. Ricevuta la notifica della menzionata Pt_1
Ordinanza, la Sig.ra non instaurava alcun procedimento CP_1 giurisdizionale avverso la medesima, limitandosi piuttosto a chiedere al
Giudice di Pace, già interessato dalla cognizione del ricorso avverso il precedente verbale 1426R/2022, di estendere l'oggetto del contendere anche al provvedimento prefettizio in questione (cfr. doc. 6).
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha confermato la sanzione originaria (imposta dal verbale di accertamento 1426R/2022); dopodiché, senza motivazione alcuna, ha “annullato” l'Ordinanza prefettizia.
- 5 -
Tanto premesso l'appellante ha impugnato il capo della sentenza n. 585/2023 del Giudice di Pace di con il quale l'Organo Giudicante si è Pt_1 immotivatamente pronunciato anche sull'Ordinanza prefettizia sopra menzionata.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della domanda avverso l'Ordinanza PR_MNSPC CP_4
00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di , che deve in realtà Pt_1 considerarsi non impugnata, per diverse ragioni: in primo luogo, per ragioni formali, in quanto l'impugnazione di un provvedimento amministrativo richiede l'esplicita indicazione del provvedimento medesimo;
in secondo luogo, l'atto con il quale sarebbe stata ipoteticamente impugnata la predetta
Ordinanza è radicalmente inammissibile, sia perché il rito applicabile ai giudizi de quibus, quello del lavoro, non contempla istituti simili al ricorso per motivi aggiunti, inoltre, la domanda avverso l'Ordinanza prefettizia avrebbe instaurato un processo completamente nuovo e diverso da quello già pendente, non essendoci identità di petitum e causa petendi né di soggetti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta nel merito l'infondatezza dell'opposizione anche con riguardo alla Ordinanza ingiunzione del Prefetto. Il Giudice di Pace ha, infatti, confermato il verbale di accertamento – perciò affermando la legittimità della sanzione comminata per essere la ricorrente passata col rosso – salvo poi annullare l'Ordinanza prefettizia che, come conseguenza vincolata della riscontrata violazione, sanziona chi non abbia dichiarato l'identità del conducente, onde consentirne la sottrazione dei punti dalla patente. Secondo l'appellante la sentenza, nel capo relativo all'annullamento dell'Ordinanza, appare illegittima e annullabile da Codesto Ill.mo Tribunale, per violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'unica domanda ammissibile, sulla quale infatti il Giudice di Pace ha esposto le ragioni del proprio convincimento, era quella con cui si chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento n. 1426R/2022. Sennonché, il
Giudice è andato oltre al petitum, decidendo anche in relazione ad una
- 6 -
domanda che non poteva essere proposta in quel giudizio.
L'appellante ha chiesto quindi accogliersi le su riportate conclusioni.
Si è costituito , con intervento volontario, il aderendo alle CP_3 conclusioni della . Parte_1
Si è costituita l'appellata , rilevando preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'intervento del il quale non Controparte_3 proposto appello in via autonoma, sia perché ha prestato quiescenza nei confronti della sentenza n°585/2023 pronunciata dal Giudice di Pace , sia perché non è prevista nel rito d'appello la facoltà di intervenire nel Giudizio ad adiuvandum. Sempre in via preliminare, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello per impossibilità originaria di appellare le ordinanze con le forme di cui all'art. 339 c.p.c. e seguenti essendo previsto solamente il reclamo come mezzo di impugnazione delle ordinanze, avendo la accettato il Parte_1 contraddittorio nel Giudizio di primo grado, costituendosi ritualmente e dispiegando le proprie difese. Ancora, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello poiché è fondato su un provvedimento tardivo emesso oltre i 90 giorni. Nel merito ha rappresentato come l'appellata abbia correttamente comunicato i dati del conducente dapprima a mezzo PEC ( produzione documentale documenti A) e C di parte resistente) e successivamente , considerato inoltre che la decurtazione dei punti era stata correttamente operata con la contravvenzione impugnata.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'appello è tempestivo, poiché, trattandosi di ricorso (rito lavoro), la data di impugnazione non è quella di notifica dell'atto introduttivo del grado, bensì quella di deposito sul PCT, avvenuto in data 2.1.2025 e quindi tempestivamente, essendo stata pubblicata la sentenza in data 3.6.2024.
Nel merito, deve essere, in particolare, accolto il primo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Il Giudice non poteva conoscere di una domanda diversa da quella
- 7 -
originariamente proposta, non essendo possibile integrare il ricorso in corso di causa con una domanda nuova, avente peraltro ad oggetto una diversa infrazione e un diverso provvedimento di una diversa autorità. Il giudice si è quindi pronunciato su una domanda inammissibile. Si tratta di una inammissibilità rilevabile d'ufficio dal Giudice in qualunque stato e grado del giudizio, sicché si tratta di eccezioni altresì rilevabili dalla parte in qualunque momento. Nessuna norma inoltre onera il resistente in primo grado a proporre reclamo contro l'ordinanza che ammette una determinata domanda, essendo – quella della ritualità della citazione e della legittimazione a partecipare al giudizio – questione da decidere con sentenza all'esito del giudizio e, come tale, appellabile secondo le ordinarie regole processuali.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata.
Quanto all'intervento del non essendo stato Controparte_3 impugnato il capo della sentenza relativo al verbale di infrazione messo dalla
Polizia Locale del predetto comune , l'intervento del comune appare ingiustificato e pertanto non verrà prevista alcuna refusione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' appellata e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei parametri di cui DM 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta avverso l'Ordinanza PR_MNSPC CP_4
00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di Pt_1
- condanna , alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dall'appellante, per il grado di appello, che liquida in complessivi euro 64,50 per spese ed euro 362,00 per compensi, oltre rimb.forf. IVA e CPA di legge.
Mantova, il 24.11.2025
- 8 -
Il Giudice
Dott. ssa Valeria Monti
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Mantova Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 9/2025 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 17.11.2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.ta Parte_1 P.IVA_1 alla VIA S. CATERINA 6 25100 BRESCIA presso lo studio dell'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura i atti C.F._1
- APPELLANTE E
, (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso , dal quale è rapp.ta e difesa Controparte_2 in virtù di procura in atti
-APPELLATA
(c.f. in Controparte_3 P.IVA_2 persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Convertini del foro di (c.f. ) Pt_1 C.F._3
-INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 585/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 3.6.2024, e non notificata. Pt_1
Conclusioni:
Appellante: “riformare la sentenza n. 585/23 del Giudice di Pace di
e, conseguentemente: Pt_1
dichiarare inammissibile l'opposizione proposta avverso l'Ordinanza
PR_MNSPC 00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di CP_4 Pt_1
in subordine, rigettare l'opposizione medesima, confermando nel merito il provvedimento opposto;
in ogni caso, con vittoria di spese” appellata: “ IN VIA PRELIMINARE: ESTROMETTERE DAL GIUDIZIO IL
Controparte_3
, il quale ha prestato quiescenza nei confronti della sentenza
[...]
n°585/2023 pronunciata dal Giudice di Pace Dr. MO non essendo previsto nel rito d'appello la facoltà di intervenire nel Giudizio ad adiuvandum, non avendo proposto appello in via autonoma, dichiarando inammissibile la Costituzione in Giudizio del Predetto Comune
NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE : DICHIARARE L'inammissibilità dell'appello per impossibilità originaria di appellare le ordinanze con le forme di cui all'art. 339 c.p.c. e seguenti essendo previsto solamente il reclamo come mezzo di impugnazione delle ordinanze, avendo la
accettato il contraddittorio nel Giudizio di primo grado, Parte_1 costituendosi ritualmente e dispiegando le proprie difese;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: DICHIARARE
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
PROPOSTO DA PARTE DELLA PREFETTURA poiché è fondato su un provvedimento tardivo emesso oltre i 90 giorni, derivato ed impossibile da revocare, considerato anche il passaggio in
Giudicato della sentenza nei confronti del Controparte_3
, il quale, non
[...] proponendo appello ha prestato acquiescenza in favore della sentenza in oggi
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appellata, per la sola parte relativa al rigetto dell'istanza dell'autotutela;
NEL MERITO: RESPINGERE L'APPELLO PROPOSTO DALLA con condanna alle spese Parte_1 per lite temeraria, posto che l'appello è stato proposto con dolo o quanto meno con colpa grave, nella piena consapevolezza della totale inammissibilità dello stesso attesa l'evidenza probatoria documentale e non avendo proposto la conseguenze Parte_1 giuridiche alternative con la Proposizione di un ricorso autonomo e separato.
SEMPRE NEL MERITO RIGETTARE L'APPELLO DELLA PREFETTURA accertando che l'appellata ha correttamente comunicato i dati del conducente dapprima a mezzo PEC ( produzione documentale documenti A) e C di parte resistente) e successivamente , considerato inoltre che la decurtazione dei punti era stata correttamente operata con la contravvenzione impugnata.
INFINE NEL MERITO: ACCERTARE LA CORRETTA COMUNICAZIONE
DEI DEL CONDUCENTE effettuata in via preventiva e nell'immediatezza della contestazione e nel corso del procedimento radicato davanti al Dr. MO e, per l'effetto rigettare integralmente l'appello proposto dalla (già richiamati allegati A) e C); Parte_1
NEL MERITO: CONDANNARE L'APPELLANTE PER LITE TEMERARIA EX
ART. 96 C.P.C. nella somma ritenuta di giustizia, affermando il principio di diritto che la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE non può proporre appelli infondati e temerari poiché
- 3 -
ciò rientra nella figura dell'abuso di potere e quindi un comportamento illegittimo da devolvere integralmente all'associazione
[...]
a titolo di sostegno e contributo per suddetta associazione. Parte_2
CON VITTORIA DI SPESE DIRITTI ED ONORARI DI ENTRAMBI I GRADI
DI GIUDIZIO allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario da destinarsi nella percentuale ritenuta congrua dal
Tribunale all'associazione per multipla per la cui Pt_2 Parte_2 percentuale stabilita dal
Tribunale lo scrivente procuratore dichiara integralmente di rinunciare.
IN VIA ISTRUTTORIA: CON OGNI più AMPIA RISERVA consentita dalla
Legge nel caso di rimessione della causa sul ruolo”
Intervenuto: “ In via principale accogliere l'appello principale presentato dalla , in Parte_1 persona del Prefetto pro tempore, e per l'effetto riformare la sentenza del
Giudice di Pace di n. 585/2023, confermando sia la validità del Pt_1 verbale 1426R/2022, sia la validità dell'Ordinanza Prefettizia CP_4
PR_MNSPC 00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di Pt_1
In ogni caso, condannare l'appellata Sig.ra alle spese e Controparte_1 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre agli accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , in persona del Prefetto p.t., ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da , ha Controparte_1 annullato l'ordinanza-ingiunzione della PR_MNSPC Controparte_5
00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di Pt_1
In particolare, l'appellante ha premesso che: in data 20.05.2022, il veicolo
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della Sig.ra si rendeva responsabile della violazione dell'art. 146 CP_1 cds, per aver violato l'obbligo di arresto con luce semaforica rossa. Per tale ragione, la suddetta titolare dell'autovettura riceveva la sanzione contenuta nel verbale originariamente impugnato, il n. 1426R/2022 (cfr. doc. 2).
Unitamente al verbale, essendo prevista la decurtazione di punti dalla patente per l'infrazione commessa, veniva notificato il modulo nel quale inserire i dati del conducente e da inoltrare compilato all'Amministrazione entro 60 giorni.
Poiché tale onere non veniva adempiuto, la Sig.ra si rendeva CP_1 responsabile di un'ulteriore violazione del codice della strada, segnatamente quella di cui all'art. 126 bis, co. 2, per la quale riceveva ulteriore sanzione, notificata con verbale n. V/1573U/2022 (cfr. doc. 3).
Ora, avverso il primo verbale, il n. 1426R/2022, la sig.ra instaurava CP_1 il Giudizio innanzi al Giudice di Pace di avente R.G. 1759/2022. Il Pt_1 predetto giudizio si concludeva con la sentenza qui impugnata, n. 585/2023, nella quale veniva confermata la legittimità del verbale di accertamento predetto. (cfr. doc. 4).
In particolare, la ricorrente, una volta ricevuto il verbale di accertamento relativo alla seconda violazione, sollevava nei suoi confronti ricorso gerarchico al Prefetto. Dunque, avverso il verbale n. V/1573U/2022, la proprietaria del veicolo aveva chiesto tutela tramite ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 203 cds;
il ricorso veniva tuttavia respinto, con l' Ordinanza del
Prefetto di sopra indicata. Ricevuta la notifica della menzionata Pt_1
Ordinanza, la Sig.ra non instaurava alcun procedimento CP_1 giurisdizionale avverso la medesima, limitandosi piuttosto a chiedere al
Giudice di Pace, già interessato dalla cognizione del ricorso avverso il precedente verbale 1426R/2022, di estendere l'oggetto del contendere anche al provvedimento prefettizio in questione (cfr. doc. 6).
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha confermato la sanzione originaria (imposta dal verbale di accertamento 1426R/2022); dopodiché, senza motivazione alcuna, ha “annullato” l'Ordinanza prefettizia.
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Tanto premesso l'appellante ha impugnato il capo della sentenza n. 585/2023 del Giudice di Pace di con il quale l'Organo Giudicante si è Pt_1 immotivatamente pronunciato anche sull'Ordinanza prefettizia sopra menzionata.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della domanda avverso l'Ordinanza PR_MNSPC CP_4
00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di , che deve in realtà Pt_1 considerarsi non impugnata, per diverse ragioni: in primo luogo, per ragioni formali, in quanto l'impugnazione di un provvedimento amministrativo richiede l'esplicita indicazione del provvedimento medesimo;
in secondo luogo, l'atto con il quale sarebbe stata ipoteticamente impugnata la predetta
Ordinanza è radicalmente inammissibile, sia perché il rito applicabile ai giudizi de quibus, quello del lavoro, non contempla istituti simili al ricorso per motivi aggiunti, inoltre, la domanda avverso l'Ordinanza prefettizia avrebbe instaurato un processo completamente nuovo e diverso da quello già pendente, non essendoci identità di petitum e causa petendi né di soggetti.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta nel merito l'infondatezza dell'opposizione anche con riguardo alla Ordinanza ingiunzione del Prefetto. Il Giudice di Pace ha, infatti, confermato il verbale di accertamento – perciò affermando la legittimità della sanzione comminata per essere la ricorrente passata col rosso – salvo poi annullare l'Ordinanza prefettizia che, come conseguenza vincolata della riscontrata violazione, sanziona chi non abbia dichiarato l'identità del conducente, onde consentirne la sottrazione dei punti dalla patente. Secondo l'appellante la sentenza, nel capo relativo all'annullamento dell'Ordinanza, appare illegittima e annullabile da Codesto Ill.mo Tribunale, per violazione dell'art. 112 c.p.c.: l'unica domanda ammissibile, sulla quale infatti il Giudice di Pace ha esposto le ragioni del proprio convincimento, era quella con cui si chiedeva l'annullamento del verbale di accertamento n. 1426R/2022. Sennonché, il
Giudice è andato oltre al petitum, decidendo anche in relazione ad una
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domanda che non poteva essere proposta in quel giudizio.
L'appellante ha chiesto quindi accogliersi le su riportate conclusioni.
Si è costituito , con intervento volontario, il aderendo alle CP_3 conclusioni della . Parte_1
Si è costituita l'appellata , rilevando preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'intervento del il quale non Controparte_3 proposto appello in via autonoma, sia perché ha prestato quiescenza nei confronti della sentenza n°585/2023 pronunciata dal Giudice di Pace , sia perché non è prevista nel rito d'appello la facoltà di intervenire nel Giudizio ad adiuvandum. Sempre in via preliminare, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello per impossibilità originaria di appellare le ordinanze con le forme di cui all'art. 339 c.p.c. e seguenti essendo previsto solamente il reclamo come mezzo di impugnazione delle ordinanze, avendo la accettato il Parte_1 contraddittorio nel Giudizio di primo grado, costituendosi ritualmente e dispiegando le proprie difese. Ancora, ha rilevato l'inammissibilità dell'appello poiché è fondato su un provvedimento tardivo emesso oltre i 90 giorni. Nel merito ha rappresentato come l'appellata abbia correttamente comunicato i dati del conducente dapprima a mezzo PEC ( produzione documentale documenti A) e C di parte resistente) e successivamente , considerato inoltre che la decurtazione dei punti era stata correttamente operata con la contravvenzione impugnata.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Preliminarmente, deve osservarsi che l'appello è tempestivo, poiché, trattandosi di ricorso (rito lavoro), la data di impugnazione non è quella di notifica dell'atto introduttivo del grado, bensì quella di deposito sul PCT, avvenuto in data 2.1.2025 e quindi tempestivamente, essendo stata pubblicata la sentenza in data 3.6.2024.
Nel merito, deve essere, in particolare, accolto il primo motivo di appello, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
Il Giudice non poteva conoscere di una domanda diversa da quella
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originariamente proposta, non essendo possibile integrare il ricorso in corso di causa con una domanda nuova, avente peraltro ad oggetto una diversa infrazione e un diverso provvedimento di una diversa autorità. Il giudice si è quindi pronunciato su una domanda inammissibile. Si tratta di una inammissibilità rilevabile d'ufficio dal Giudice in qualunque stato e grado del giudizio, sicché si tratta di eccezioni altresì rilevabili dalla parte in qualunque momento. Nessuna norma inoltre onera il resistente in primo grado a proporre reclamo contro l'ordinanza che ammette una determinata domanda, essendo – quella della ritualità della citazione e della legittimazione a partecipare al giudizio – questione da decidere con sentenza all'esito del giudizio e, come tale, appellabile secondo le ordinarie regole processuali.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata.
Quanto all'intervento del non essendo stato Controparte_3 impugnato il capo della sentenza relativo al verbale di infrazione messo dalla
Polizia Locale del predetto comune , l'intervento del comune appare ingiustificato e pertanto non verrà prevista alcuna refusione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' appellata e si liquidano d'ufficio sulla scorta dei parametri di cui DM 147/2022, tenuto conto della non complessità delle questioni giuridiche trattate.
PQM
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta avverso l'Ordinanza PR_MNSPC CP_4
00004921 27/04/2023 Area III del Prefetto di Pt_1
- condanna , alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dall'appellante, per il grado di appello, che liquida in complessivi euro 64,50 per spese ed euro 362,00 per compensi, oltre rimb.forf. IVA e CPA di legge.
Mantova, il 24.11.2025
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Il Giudice
Dott. ssa Valeria Monti
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