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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/12/2025, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art.281 decies c.p.c. di I Grado iscritto al n. r.g. 21316/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSARO Parte_1 C.F._1
MO, elettivamente domiciliato in VIA P. PELLECCHIA, 6 83100 AVELLINO presso il difensore avv. PASSARO MO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OR ER, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BOCCA DI LUPO 19 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
OR ER
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 ottobre 2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
acquirente dell'autovettura usata Land Rover tg FD 125 FN, ha convenuto in giudizio Parte_1 le di Milano la (venditrice) e la (prestatrice della CP_2 Controparte_3 garanzia convenzionale)
-la ricorrente ha chiesto in via principale la condanna della al pagamento dell'indennità Controparte_1 prevista dalla polizza assicurativa prestata per i danni riportati dall'autovettura durante l'uso nonché al risarcimento degli ulteriori danni per il mancato utilizzo del veicolo
-in subordine, l'attrice ha chiesto la condanna della alla sostituzione del veicolo per difetto di CP_2 conformità del bene rispetto a quello oggetto di vendita nonché al risarcimento dei danni
-la costituendosi, ha innanzitutto eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Controparte_1
Milano in favore del Giudice di Pace
-ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in assenza di un rapporto contrattuale diretto con l'acquirente, essendosi limitata a prestare una mera garanzia convenzionale per conto della
[...]
unica responsabile verso l'acquirente delle allegate difformità del veicolo CP_2
-previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione in assenza di attività istruttoria
°°°
-la questione relativa all'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale è stata già risolta dal precedente Giudice assegnatario
-con ordinanza del 23 aprile 2024 è stato infatti affermato che:
“… il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. con riferimento al momento della proposizione della domanda, e nel caso di più domande proposte nei confronti dello stesso convenuto, alla somma del valore delle stesse, degli interessi scaduti, spese e danni anteriori alla proposizione della domanda;
rilevato che, nella specie, alla domanda di risarcimento del danno proposta nel ricorso nei confronti del convenuto del valore di Euro 8.455,25 compresa iva, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo, va sommata la domanda di condanna per il danno da diniego e ritardo nel risarcimento, per il mancato utilizzo della autovettura dal 10.8.2022, di cui è chiesta la liquidazione in via equitativa, che è stata proposta nel ricorso, sempre in via principale, nei confronti del medesimo convenuto CP_1 ritenuto che nel caso in cui sia proposta una domanda di valore determinato inferiore al limite della competenza del giudice adito e una domanda di valore indeterminato, deve applicarsi il cumulo del valore delle domande, con la conseguenza che l'avvenuta proposizione da parte della ricorrente della domanda risarcitoria di valore indeterminato innanzi al Tribunale esclude implicitamente che il valore complessivo della richiesta risarcitoria trovi il limite nella competenza del Giudice di Pace (Cass. Sez. 3, Sentenza n.24030 del 13/11/2009); rilevato infine che la dichiarazione di valore a pagina 15 del ricorso riguarda il pagamento del contributo unificato (“Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad Euro 8.455,25 ed il valore del C.U. e pari ad Euro 237,00”) e non incide sulla determinazione della competenza per valore della causa;
pagina 2 di 6 ritenuto pertanto che la domanda preliminare di incompetenza per valore del Tribunale deve essere respinta in quanto è infondata …”
°°°
-nel merito, la domanda attorea è fondata nei seguenti limiti
-innanzitutto, le condizioni previste nel modulo della garanzia per “la procedura da seguire in caso di guasto” (all.4 ric.), dispongono che:
a) l'acquirente provveda alla segnalazione del guasto alla entro tre giorni dal Controparte_3 verificarsi del guasto e all'immediato ricovero del veicolo presso un'officina autorizzata (art.11)
b) a diagnosi certa, il riparatore, previa autorizzazione dell'acquirente, invii via mail alla Parte_2 il modulo dichiarazione guasti debitamente compilato
[...]
-nella specie, la segnalazione era stata fatta tempestivamente alla con mail del 12 Parte_2 agosto 2022 in relazione al guasto verificatosi il giorno precedente
-la dichiarazione guasti era stata inviata alla il 17 agosto 2022, ma tale “ritardo” è Controparte_3 imputabile esclusivamente all'officina specializzata che, all'epoca del guasto e del ricovero del veicolo, era chiusa per ferie
-in definitiva, l'acquirente ha osservato diligentemente le prescrizioni contrattuali e tale condotta è incompatibile con l'inefficacia della garanzia invocata dalla convenuta
[...] si è obbligata a gestire per conto della il servizio di garanzia Controparte_4 CP_2 convenzionale sui veicoli venduti da quest'ultima
(acquirente) ha sottoscritto il modulo di adesione alla garanzia convenzionale Parte_1 sottopostole dalla venditrice (cfr. certificato di garanzia PLS 11948, all.2).
-ora, le clausole generali del modulo relativo a tale garanzia -- prodotto dall'attrice -- prevedono in premessa che:
“…CarWarranty agisce in nome e per conto del Venditore;
ad essa è demandato il servizio di Garanzia Convenzionale Accessoria per eliminare i guasti che dovessero interessare l'autovettura, in conformità alle garanzie rilasciate dal Venditore con il presente libretto. La Garanzia Convenzionale Accessoria viene prestata in aggiunta alla Garanzia Legale di conformità, obbligatoria ai sensi di legge.
Il Venditore si avvale della collaborazione di CarWarranty quale unico gestore del servizio, secondo quanto specificato di seguito. I diritti previsti agli artt 128 e seguenti del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (cd
“Codice del consumo”) non vengono, comunque, in alcun modo pregiudicati dal rilascio della Garanzia Convenzionale Accessoria …”
(venditrice), pertanto, offre ai clienti, previo corrispettivo, la garanzia convenzionale CP_2 avvalendosi delle prestazioni della la quale gestisce il servizio per conto della Controparte_3 concessionaria
-la garanzia convenzionale è quella disciplinata
-il contratto tra e che non è in alcun modo riconducibile ad una CP_2 Controparte_3 polizza assicurativa, deve pertanto essere qualificato come garanzia convenzionale ai sensi degli artt.128 ss. del Codice del consumo
-in particolare, tale contratto è riconducibile alla disciplina del contratto a favore del terzo acquirente secondo quanto disposto dall'art.1411 c.c.
-ricorre infatti l'interesse della a promuovere la vendita dei veicoli a terzi con la garanzia CP_2 pagina 3 di 6 convenzionale, vincolante per la nei confronti di a seguito Controparte_3 Parte_1 dell'inserimento di quest'ultima nel programma di garanzia convenzionale prestato dalla prima
-l'art. 133 Codice del Consumo dispone che la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità
-nella specie, la si era presentata, mediante il programma di garanzia Controparte_3 convenzionale consegnato dalla venditrice all'acquirente, come il soggetto obbligato a fornire la garanzia per conto della Concessionaria (all.ti 2 e 4 att.)
-con mail del 17 novembre 2021, la aveva poi comunicato all'acquirente Controparte_3 Part l'attivazione della garanzia 11948 FN, così assumendo direttamente nei confronti della terza beneficiaria le obbligazioni previste dalla garanzia convenzionale (all.3 att.)
-il fatto che secondo la tesi della non avrebbe corrisposto a CP_2 Controparte_3 quest'ultima il corrispettivo di € 450,00 versato dall'acquirente alla Concessionaria a titolo di “garanzia 12 mesi carwarranty” (all.1 ric.) è pertanto irrilevante ai fini dell'efficacia della garanzia
-si tratta di un (asserito) inadempimento rilevante esclusivamente rapporti interni tra le parti stipulanti il contratto a favore del terzo che, pertanto, non è opponibile alla terza beneficiaria
-la disciplina interna di questi rapporti – elemento comunque irrilevante nel presente giudizio – è rimasta sconosciuta, giacché la non ha prodotto in giudizio il contratto stipulato con Controparte_3
CP_2
-in definitiva, ha acquistato il diritto alla garanzia convenzionale contro il promittente Parte_1 [...] e quest'ultima è pertanto legittimata passiva in ordine ai diritti esercitati dalla Controparte_3 ricorrente sulla base del menzionato titolo contrattuale
°°°
-si tratta allora di verificare i danni da difetto di conformità del veicolo coperti dalla menzionata garanzia
-nella prima memoria depositata ai sensi dell'art.281 duodecies, quarto comma, c.p.c., la ricorrente ha specificato che:
“…In data 11.08.2022 in accordo con la società CARWARRANTY è stata ricoverata presso l'officina Parte meccanica “ , l'autovettura Land Rover modello “Discovery Sport” Tg FD Controparte_5 125 FN per la riparazione dei danni subiti. Il motore è stato inviato ai fini della riparazione presso la società
“ sita in IT (Rg). Controparte_6 Parte L'officina “ ar di , considerando i lunghi tempi di riparazione del motore, non ha Controparte_5 potuto con e a t utovettura presso il proprio locale, chiedendone il trasferimento presso altra officina meccanica.
Pertanto, è stato chiesto al Sig. marito della Sig.ra di trasferire l'autovettura in altra Pt_5 Pt_1 Officina Meccanica.
In data 10.07.2023 l'autovettura è stata trasportata presso l'officina meccanica “ESSENTIAL GARAGE” (P.Iva , sita in Dubino (So) alla Via Regina n.36. P.IVA_3
Durante il montaggio del motore, già revisionato dalla società “ , si sono Controparte_6 riscontrati ulteriori danni e per tale motivo si è ritenuto opportuno, con il consenso del Sig. marito Pt_5 della Sig,ra di dover inviare, nuovamente, il motore a Ragusa presso l'officina “ Pt_1 CP_6 ;
[...]
In data 22.08.2023 il motore della Autovettura della Sig.ra (Land Rover modello “Discovery Pt_1 Sport” Tg FD 125 FN) è stato inviato presso l'officina - sita in IT (Rg); Controparte_6
In data 14.09.2023 la società - ha rispedito, dopo aver riscontrato ulteriori Controparte_6 pagina 4 di 6 guasti al propulsore, il motore alla officina “ESSENTIAL GARAGE”. Quest'ultima ha provveduto a rimontare il motore, riscontrando all' assemblaggio ulteriori disagi;
in data 03.12.2023 si è deciso, dopo gli ulteriori guasti riscontrati, di inviare l'intera autovettura motore compreso a Ragusa presso l'officina “ dove si trova tutt'ora. L'autovettura Controparte_6
è stata consegnata a predetta società ttualmente l'autovettura è ancora in riparazione;
In data 30.03.2024 l'officina “ESSENTIAL GARAGE” ha inviato preventivo di spesa pari ad Euro 2.200,00 (All.01).
In data 30.03.2024 l'officina “ ha inviato preventivo ad integrazione del Controparte_6 precedente per un importo di Euro 3.057,00 (All.02).
In data 06.05.2024 l'officina “Essential Garage” ha inviato una nota in riferimento al preventivo inoltrato in data 03.03.2024 nella quale ha esposto i fatti dalla consegna della autovettura in data 10.07.2023 ad oggi (All.03);
Alla luce della quantificazione dell'effettivo danno patito dalla Sig.ra come adeguato dalle Pt_1 produzioni documentali, già depositate nel fascicolo telematico, è pari alla i Euro 13.702,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ne consegue la necessità ed il diritto di precisare la domanda di risarcimento come previsto dalla Sentenza a Sezioni Unite n. 12310/2015 e n. 22404/2018 …”
-ora, l'accertamento da parte del presente Tribunale deve essere circoscritto ai soli vizi di conformità allegati al 1° giugno 2023, epoca di redazione del ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato alla CP_3 il 25 gennaio 2024
[...]
-i danni ulteriori e diversi dedotti da negli atti processuali successivi non possono trovare Parte_1 ingresso perché non ricompresi nel ricorso introduttivo del presente procedimento
-ci si deve limitare, pertanto, ai vizi di conformità del motore così come riscontrati dall'officina CP_6 i IT (RG) nonché al costo alle riparazioni ivi preventivate (doc. nn. 15, 16 e 17 prodotti
[...] con il ricorso)
-dalla relazione del 9 maggio 2023, redatta dal responsabile della menzionata officina, si evince che il motore dell'autovettura presenta vari vizi, ivi meglio specificati, dovuti a “manomissioni precedenti l'acquisto” e a “lavori poco professionali” e che, pertanto, “nessuna colpa è da ascrivere al conducente dell'autovettura quale causa del guasto”
-in altri termini, il motore della Land Rover tg FD 125 FN presenta una evidente difformità rispetto alle caratteristiche del contratto di vendita, poiché affetto da vizi occulti incompatibili con la corretta funzionalità dello stesso
-trattandosi di un difetto di conformità preesistente alla vendita e perdurante nel periodo di validità annuale della garanzia convenzionale, deve ritenersi che la garanzia convenzionale sia pienamente efficace
-l'acquirente ha pertanto diritto a far eseguire le necessarie riparazioni a spese della garante va pertanto condannata al pagamento, in favore di del Controparte_4 Parte_1 liminazione del menzionato vizio di difformità e stim n.1 del 2 gennaio 2023 (€ 2.549,80) e n.12 del 5 gennaio 2023 e (€ 5.905,45) e (all. 16 e 17 ric.)
-i costi di riparazione indicati in questi preventivi appaiono del tutto attendibili perché analiticamente indicati quanto alla natura delle riparazioni e perché provenienti da un centro specializzato
-tali costi devono necessariamente ricomprendere anche le lavorazioni accessorie necessarie alla riparazione del motore non conforme alle condizioni di vendita
-sulla somma di € 8.455,25 sono poi dovuti gli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale (25 pagina 5 di 6 gennaio 2024) al saldo effettivo
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e all'ammontare della somma oggetto di condanna
-l'accoglimento della domanda principale nei confronti di esonera il Tribunale Controparte_3 dall'esame delle domande subordinate proposte nei confro e) CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. in ordine al ricorso ex art.281 decies c.p.c. proposto da ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Parte_1 dispone:
1) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Parte_1
8.455,25, oltre interessi legali dal 25 gennaio 2024 al saldo effettivo
2) condanna la alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali Controparte_3 che si liquidan di cui € 237,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art.281 decies c.p.c. di I Grado iscritto al n. r.g. 21316/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASSARO Parte_1 C.F._1
MO, elettivamente domiciliato in VIA P. PELLECCHIA, 6 83100 AVELLINO presso il difensore avv. PASSARO MO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OR ER, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA BOCCA DI LUPO 19 40123 BOLOGNA presso il difensore avv.
OR ER
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 ottobre 2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
acquirente dell'autovettura usata Land Rover tg FD 125 FN, ha convenuto in giudizio Parte_1 le di Milano la (venditrice) e la (prestatrice della CP_2 Controparte_3 garanzia convenzionale)
-la ricorrente ha chiesto in via principale la condanna della al pagamento dell'indennità Controparte_1 prevista dalla polizza assicurativa prestata per i danni riportati dall'autovettura durante l'uso nonché al risarcimento degli ulteriori danni per il mancato utilizzo del veicolo
-in subordine, l'attrice ha chiesto la condanna della alla sostituzione del veicolo per difetto di CP_2 conformità del bene rispetto a quello oggetto di vendita nonché al risarcimento dei danni
-la costituendosi, ha innanzitutto eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale di Controparte_1
Milano in favore del Giudice di Pace
-ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in assenza di un rapporto contrattuale diretto con l'acquirente, essendosi limitata a prestare una mera garanzia convenzionale per conto della
[...]
unica responsabile verso l'acquirente delle allegate difformità del veicolo CP_2
-previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione in assenza di attività istruttoria
°°°
-la questione relativa all'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale è stata già risolta dal precedente Giudice assegnatario
-con ordinanza del 23 aprile 2024 è stato infatti affermato che:
“… il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. con riferimento al momento della proposizione della domanda, e nel caso di più domande proposte nei confronti dello stesso convenuto, alla somma del valore delle stesse, degli interessi scaduti, spese e danni anteriori alla proposizione della domanda;
rilevato che, nella specie, alla domanda di risarcimento del danno proposta nel ricorso nei confronti del convenuto del valore di Euro 8.455,25 compresa iva, oltre interessi e rivalutazione Controparte_1 monetaria dalla data del fatto fino all'effettivo soddisfo, va sommata la domanda di condanna per il danno da diniego e ritardo nel risarcimento, per il mancato utilizzo della autovettura dal 10.8.2022, di cui è chiesta la liquidazione in via equitativa, che è stata proposta nel ricorso, sempre in via principale, nei confronti del medesimo convenuto CP_1 ritenuto che nel caso in cui sia proposta una domanda di valore determinato inferiore al limite della competenza del giudice adito e una domanda di valore indeterminato, deve applicarsi il cumulo del valore delle domande, con la conseguenza che l'avvenuta proposizione da parte della ricorrente della domanda risarcitoria di valore indeterminato innanzi al Tribunale esclude implicitamente che il valore complessivo della richiesta risarcitoria trovi il limite nella competenza del Giudice di Pace (Cass. Sez. 3, Sentenza n.24030 del 13/11/2009); rilevato infine che la dichiarazione di valore a pagina 15 del ricorso riguarda il pagamento del contributo unificato (“Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad Euro 8.455,25 ed il valore del C.U. e pari ad Euro 237,00”) e non incide sulla determinazione della competenza per valore della causa;
pagina 2 di 6 ritenuto pertanto che la domanda preliminare di incompetenza per valore del Tribunale deve essere respinta in quanto è infondata …”
°°°
-nel merito, la domanda attorea è fondata nei seguenti limiti
-innanzitutto, le condizioni previste nel modulo della garanzia per “la procedura da seguire in caso di guasto” (all.4 ric.), dispongono che:
a) l'acquirente provveda alla segnalazione del guasto alla entro tre giorni dal Controparte_3 verificarsi del guasto e all'immediato ricovero del veicolo presso un'officina autorizzata (art.11)
b) a diagnosi certa, il riparatore, previa autorizzazione dell'acquirente, invii via mail alla Parte_2 il modulo dichiarazione guasti debitamente compilato
[...]
-nella specie, la segnalazione era stata fatta tempestivamente alla con mail del 12 Parte_2 agosto 2022 in relazione al guasto verificatosi il giorno precedente
-la dichiarazione guasti era stata inviata alla il 17 agosto 2022, ma tale “ritardo” è Controparte_3 imputabile esclusivamente all'officina specializzata che, all'epoca del guasto e del ricovero del veicolo, era chiusa per ferie
-in definitiva, l'acquirente ha osservato diligentemente le prescrizioni contrattuali e tale condotta è incompatibile con l'inefficacia della garanzia invocata dalla convenuta
[...] si è obbligata a gestire per conto della il servizio di garanzia Controparte_4 CP_2 convenzionale sui veicoli venduti da quest'ultima
(acquirente) ha sottoscritto il modulo di adesione alla garanzia convenzionale Parte_1 sottopostole dalla venditrice (cfr. certificato di garanzia PLS 11948, all.2).
-ora, le clausole generali del modulo relativo a tale garanzia -- prodotto dall'attrice -- prevedono in premessa che:
“…CarWarranty agisce in nome e per conto del Venditore;
ad essa è demandato il servizio di Garanzia Convenzionale Accessoria per eliminare i guasti che dovessero interessare l'autovettura, in conformità alle garanzie rilasciate dal Venditore con il presente libretto. La Garanzia Convenzionale Accessoria viene prestata in aggiunta alla Garanzia Legale di conformità, obbligatoria ai sensi di legge.
Il Venditore si avvale della collaborazione di CarWarranty quale unico gestore del servizio, secondo quanto specificato di seguito. I diritti previsti agli artt 128 e seguenti del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (cd
“Codice del consumo”) non vengono, comunque, in alcun modo pregiudicati dal rilascio della Garanzia Convenzionale Accessoria …”
(venditrice), pertanto, offre ai clienti, previo corrispettivo, la garanzia convenzionale CP_2 avvalendosi delle prestazioni della la quale gestisce il servizio per conto della Controparte_3 concessionaria
-la garanzia convenzionale è quella disciplinata
-il contratto tra e che non è in alcun modo riconducibile ad una CP_2 Controparte_3 polizza assicurativa, deve pertanto essere qualificato come garanzia convenzionale ai sensi degli artt.128 ss. del Codice del consumo
-in particolare, tale contratto è riconducibile alla disciplina del contratto a favore del terzo acquirente secondo quanto disposto dall'art.1411 c.c.
-ricorre infatti l'interesse della a promuovere la vendita dei veicoli a terzi con la garanzia CP_2 pagina 3 di 6 convenzionale, vincolante per la nei confronti di a seguito Controparte_3 Parte_1 dell'inserimento di quest'ultima nel programma di garanzia convenzionale prestato dalla prima
-l'art. 133 Codice del Consumo dispone che la garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità
-nella specie, la si era presentata, mediante il programma di garanzia Controparte_3 convenzionale consegnato dalla venditrice all'acquirente, come il soggetto obbligato a fornire la garanzia per conto della Concessionaria (all.ti 2 e 4 att.)
-con mail del 17 novembre 2021, la aveva poi comunicato all'acquirente Controparte_3 Part l'attivazione della garanzia 11948 FN, così assumendo direttamente nei confronti della terza beneficiaria le obbligazioni previste dalla garanzia convenzionale (all.3 att.)
-il fatto che secondo la tesi della non avrebbe corrisposto a CP_2 Controparte_3 quest'ultima il corrispettivo di € 450,00 versato dall'acquirente alla Concessionaria a titolo di “garanzia 12 mesi carwarranty” (all.1 ric.) è pertanto irrilevante ai fini dell'efficacia della garanzia
-si tratta di un (asserito) inadempimento rilevante esclusivamente rapporti interni tra le parti stipulanti il contratto a favore del terzo che, pertanto, non è opponibile alla terza beneficiaria
-la disciplina interna di questi rapporti – elemento comunque irrilevante nel presente giudizio – è rimasta sconosciuta, giacché la non ha prodotto in giudizio il contratto stipulato con Controparte_3
CP_2
-in definitiva, ha acquistato il diritto alla garanzia convenzionale contro il promittente Parte_1 [...] e quest'ultima è pertanto legittimata passiva in ordine ai diritti esercitati dalla Controparte_3 ricorrente sulla base del menzionato titolo contrattuale
°°°
-si tratta allora di verificare i danni da difetto di conformità del veicolo coperti dalla menzionata garanzia
-nella prima memoria depositata ai sensi dell'art.281 duodecies, quarto comma, c.p.c., la ricorrente ha specificato che:
“…In data 11.08.2022 in accordo con la società CARWARRANTY è stata ricoverata presso l'officina Parte meccanica “ , l'autovettura Land Rover modello “Discovery Sport” Tg FD Controparte_5 125 FN per la riparazione dei danni subiti. Il motore è stato inviato ai fini della riparazione presso la società
“ sita in IT (Rg). Controparte_6 Parte L'officina “ ar di , considerando i lunghi tempi di riparazione del motore, non ha Controparte_5 potuto con e a t utovettura presso il proprio locale, chiedendone il trasferimento presso altra officina meccanica.
Pertanto, è stato chiesto al Sig. marito della Sig.ra di trasferire l'autovettura in altra Pt_5 Pt_1 Officina Meccanica.
In data 10.07.2023 l'autovettura è stata trasportata presso l'officina meccanica “ESSENTIAL GARAGE” (P.Iva , sita in Dubino (So) alla Via Regina n.36. P.IVA_3
Durante il montaggio del motore, già revisionato dalla società “ , si sono Controparte_6 riscontrati ulteriori danni e per tale motivo si è ritenuto opportuno, con il consenso del Sig. marito Pt_5 della Sig,ra di dover inviare, nuovamente, il motore a Ragusa presso l'officina “ Pt_1 CP_6 ;
[...]
In data 22.08.2023 il motore della Autovettura della Sig.ra (Land Rover modello “Discovery Pt_1 Sport” Tg FD 125 FN) è stato inviato presso l'officina - sita in IT (Rg); Controparte_6
In data 14.09.2023 la società - ha rispedito, dopo aver riscontrato ulteriori Controparte_6 pagina 4 di 6 guasti al propulsore, il motore alla officina “ESSENTIAL GARAGE”. Quest'ultima ha provveduto a rimontare il motore, riscontrando all' assemblaggio ulteriori disagi;
in data 03.12.2023 si è deciso, dopo gli ulteriori guasti riscontrati, di inviare l'intera autovettura motore compreso a Ragusa presso l'officina “ dove si trova tutt'ora. L'autovettura Controparte_6
è stata consegnata a predetta società ttualmente l'autovettura è ancora in riparazione;
In data 30.03.2024 l'officina “ESSENTIAL GARAGE” ha inviato preventivo di spesa pari ad Euro 2.200,00 (All.01).
In data 30.03.2024 l'officina “ ha inviato preventivo ad integrazione del Controparte_6 precedente per un importo di Euro 3.057,00 (All.02).
In data 06.05.2024 l'officina “Essential Garage” ha inviato una nota in riferimento al preventivo inoltrato in data 03.03.2024 nella quale ha esposto i fatti dalla consegna della autovettura in data 10.07.2023 ad oggi (All.03);
Alla luce della quantificazione dell'effettivo danno patito dalla Sig.ra come adeguato dalle Pt_1 produzioni documentali, già depositate nel fascicolo telematico, è pari alla i Euro 13.702,25 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ne consegue la necessità ed il diritto di precisare la domanda di risarcimento come previsto dalla Sentenza a Sezioni Unite n. 12310/2015 e n. 22404/2018 …”
-ora, l'accertamento da parte del presente Tribunale deve essere circoscritto ai soli vizi di conformità allegati al 1° giugno 2023, epoca di redazione del ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato alla CP_3 il 25 gennaio 2024
[...]
-i danni ulteriori e diversi dedotti da negli atti processuali successivi non possono trovare Parte_1 ingresso perché non ricompresi nel ricorso introduttivo del presente procedimento
-ci si deve limitare, pertanto, ai vizi di conformità del motore così come riscontrati dall'officina CP_6 i IT (RG) nonché al costo alle riparazioni ivi preventivate (doc. nn. 15, 16 e 17 prodotti
[...] con il ricorso)
-dalla relazione del 9 maggio 2023, redatta dal responsabile della menzionata officina, si evince che il motore dell'autovettura presenta vari vizi, ivi meglio specificati, dovuti a “manomissioni precedenti l'acquisto” e a “lavori poco professionali” e che, pertanto, “nessuna colpa è da ascrivere al conducente dell'autovettura quale causa del guasto”
-in altri termini, il motore della Land Rover tg FD 125 FN presenta una evidente difformità rispetto alle caratteristiche del contratto di vendita, poiché affetto da vizi occulti incompatibili con la corretta funzionalità dello stesso
-trattandosi di un difetto di conformità preesistente alla vendita e perdurante nel periodo di validità annuale della garanzia convenzionale, deve ritenersi che la garanzia convenzionale sia pienamente efficace
-l'acquirente ha pertanto diritto a far eseguire le necessarie riparazioni a spese della garante va pertanto condannata al pagamento, in favore di del Controparte_4 Parte_1 liminazione del menzionato vizio di difformità e stim n.1 del 2 gennaio 2023 (€ 2.549,80) e n.12 del 5 gennaio 2023 e (€ 5.905,45) e (all. 16 e 17 ric.)
-i costi di riparazione indicati in questi preventivi appaiono del tutto attendibili perché analiticamente indicati quanto alla natura delle riparazioni e perché provenienti da un centro specializzato
-tali costi devono necessariamente ricomprendere anche le lavorazioni accessorie necessarie alla riparazione del motore non conforme alle condizioni di vendita
-sulla somma di € 8.455,25 sono poi dovuti gli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale (25 pagina 5 di 6 gennaio 2024) al saldo effettivo
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita e all'ammontare della somma oggetto di condanna
-l'accoglimento della domanda principale nei confronti di esonera il Tribunale Controparte_3 dall'esame delle domande subordinate proposte nei confro e) CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. in ordine al ricorso ex art.281 decies c.p.c. proposto da ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Parte_1 dispone:
1) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_3 Parte_1
8.455,25, oltre interessi legali dal 25 gennaio 2024 al saldo effettivo
2) condanna la alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese processuali Controparte_3 che si liquidan di cui € 237,00 per spese ed € 3.500,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 7 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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