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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5067/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DE DONNO GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno ordinario di invalidità
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni raggiunte CP_1 dal consulente o nominato in fase di accertamento tecnico preventivo. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Ai sensi dell'art. 1 della L. 224/84, si considera invalido, ai fini del diritto all'assegno IO, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti le sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Nella relazione in atti il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, determina una riduzione della capacità lavorativa nella misura richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di OTTOBRE 2024. In particolare, il Ctu ha così concluso: “Diagnosi medico legale: BPCO con ostruzione severa, Artrosi rachidea in artroprotesi ginocchio sx, già frattura piatto tibiale-perone-piede dx, Cardiopatia ipertensiva. Sindrome ansioso-depressiva lieve; Tireopatia cronica. Ai fini quindi della specifica domanda, dovendo, secondo riferimento normativo, valutare lo stato patologico della ricorrente, in rapporto alle attività confacenti alle attitudini del soggetto, si ritiene che lo stesso determini un grado di invalidità tale da ridurre 'permanentemente' a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa nelle occupazioni a lei confacenti. In conclusione, sulla scorta di quanto specificato, si ritiene che sussista, secondo legge 222/84 art.1, una condizione di invalidità tale da poter usufruire dei benefici legislativi. Detto assegno, sulla base delle esaminate prove documentali e della cronologica evoluzione della malattia polmonare, si reputa decorra da ottobre '24 epoca precedente al poi documentato aggravamento ma con già in essere marcata riduzione di murmure e rumori diffusi (visita 04.10.24).” Inoltre, in risposta alle osservazioni di parte ricorrente relativamente alla decorrenza del riconosciuto beneficio, il ctu ha così risposto: “In risposta a quanto osservato da Avv. G. De Donno, legale della perizianda, con nota pec del 12.09.25 relativa alla decorrenza del riconosciuto beneficio (ottobre '24) ritenendo il sussistere del quadro pneumologico nella sua avanzata espressività già da febbraio '24, si precisa che, a parere di questo CTU, nell'ottobre '24 si è consolidato il grado 'moderato' di BPCO evidenziato in prima visita sulla scorta di una refertata riduzione di SaO2 al 92% (dal 94%), di una obiettività toracica di murmure molto ridotto in modo 'costante' con ronchi, sibili e rantoli (in precedenza ronchi e rantoli ma 'sotto tosse'), di un concreto sospetto in diagnosi di concomitante OSAS con avvio a saturimetria notturna. Si rammenta anche che la forma 'severa' di ostruzione certificata da spirometria;
quindi, di grave compromissione della funzione ai fini richiesta, è attestata solo a decorrere da febbraio 2025 e pertanto il lasso temporale ottobre '24-febbraio '25 è da ritenersi tempo di viraggio di grado annunciato dai segni sopraindicati, ma non conclamato. Si conferma pertanto la decorrenza assegnata.” Ritiene il Giudicante di aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da ell'Istituto. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
i requisiti sanitari i per l'assegno ordinario di invalidità da OTTOBRE 2024 e condanna l al pagamento del dovuto oltre interessi CP_1
o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Ist ei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Spese di lite compensate.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 06.11.2025 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo