TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ALESSANDRO ZANUTTO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “Nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti alle condizioni che seguono: 1) il GN corrisponderà alla GNa a titolo Pt_1 Parte_2 di “una tantum” ex art. 5, co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 la somma onnicomprensiva di
€ 20.000,00 (euro ventimila) mediante due distinti bonifici alle coordinate iban che saranno indicate dalla beneficiaria di cui il primo, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), al deposito dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il secondo, di ulteriori € 10.000,00 (euro diecimila), entro e non oltre il 31.12.2025. La suddetta liquidazione avverrà a definitiva e tombale tacitazione di ogni richiesta economica presente e futura della GNa oltre che a titolo transattivo in ordine alle pregresse Parte_2 posizioni patrimoniali dei coniugi;
2) la GNa accetta la liquidazione Parte_2 sopraindicata a titolo “una tantum” ex art. 5, co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 e comunque a definizione e tombale tacitazione di ogni richiesta economica, oltre che a titolo transattivo in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Ciò posto la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento, già previsto in sede di separazione consensuale,
1 cesserà dal deposito del presente ricorso;
3) i ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o comunque domande connesse a quelle oggetto del presente ricorso;
4) spese legali a totale carico del ricorrente GN . Con ordine di trasmissione del provvedimento al competente Pt_1
Ufficiale dello Stato Civile per effettuare le annotazioni di legge” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 21/02/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 29/04/1984 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli
(21/09/1985) e (25/11/1987), ad oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da visto del 25/03/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 06/11/2014, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Spese legali a totale carico del ricorrente GN , considerato l'accordo inter partes Pt_1 anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 29/04/1984 tra e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Parte_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 1984, Parte 2, Serie A, n. 10.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1) il GN corrisponderà alla GNa a titolo di “una tantum” ex art. 5, Pt_1 Parte_2 co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 la somma onnicomprensiva di € 20.000,00 (euro ventimila) mediante due distinti bonifici alle coordinate iban che saranno indicate dalla beneficiaria di cui il primo, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), al deposito dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il secondo, di ulteriori €
10.000,00 (euro diecimila), entro e non oltre il 31.12.2025.
La suddetta liquidazione avverrà a definitiva e tombale tacitazione di ogni richiesta economica presente e futura della GNa oltre che a titolo transattivo in ordine Parte_2 alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi;
2) la GNa accetta la liquidazione sopraindicata a titolo “una tantum” ex art. 5, Parte_2 co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 e comunque a definizione e tombale tacitazione di ogni richiesta economica, oltre che a titolo transattivo in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi.
Ciò posto la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento, già previsto in sede di separazione consensuale, cesserà dal deposito del presente ricorso;
3) i ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o comunque domande connesse a quelle oggetto del presente ricorso;
4) spese legali a totale carico del ricorrente GN . Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi con l'avv. ALESSANDRO ZANUTTO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti: “Nel merito: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti alle condizioni che seguono: 1) il GN corrisponderà alla GNa a titolo Pt_1 Parte_2 di “una tantum” ex art. 5, co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 la somma onnicomprensiva di
€ 20.000,00 (euro ventimila) mediante due distinti bonifici alle coordinate iban che saranno indicate dalla beneficiaria di cui il primo, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), al deposito dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il secondo, di ulteriori € 10.000,00 (euro diecimila), entro e non oltre il 31.12.2025. La suddetta liquidazione avverrà a definitiva e tombale tacitazione di ogni richiesta economica presente e futura della GNa oltre che a titolo transattivo in ordine alle pregresse Parte_2 posizioni patrimoniali dei coniugi;
2) la GNa accetta la liquidazione Parte_2 sopraindicata a titolo “una tantum” ex art. 5, co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 e comunque a definizione e tombale tacitazione di ogni richiesta economica, oltre che a titolo transattivo in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Ciò posto la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento, già previsto in sede di separazione consensuale,
1 cesserà dal deposito del presente ricorso;
3) i ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o comunque domande connesse a quelle oggetto del presente ricorso;
4) spese legali a totale carico del ricorrente GN . Con ordine di trasmissione del provvedimento al competente Pt_1
Ufficiale dello Stato Civile per effettuare le annotazioni di legge” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 21/02/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 29/04/1984 nel Comune di Venezia e dalla cui unione sono nati i figli
(21/09/1985) e (25/11/1987), ad oggi entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. esprimeva parere favorevole, come da visto del 25/03/2025, in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 06/11/2014, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Spese legali a totale carico del ricorrente GN , considerato l'accordo inter partes Pt_1 anche sul punto.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 29/04/1984 tra e Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro Parte_2
Atti di Matrimonio dell'Anno 1984, Parte 2, Serie A, n. 10.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
1) il GN corrisponderà alla GNa a titolo di “una tantum” ex art. 5, Pt_1 Parte_2 co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 la somma onnicomprensiva di € 20.000,00 (euro ventimila) mediante due distinti bonifici alle coordinate iban che saranno indicate dalla beneficiaria di cui il primo, pari ad € 10.000,00 (euro diecimila), al deposito dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il secondo, di ulteriori €
10.000,00 (euro diecimila), entro e non oltre il 31.12.2025.
La suddetta liquidazione avverrà a definitiva e tombale tacitazione di ogni richiesta economica presente e futura della GNa oltre che a titolo transattivo in ordine Parte_2 alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi;
2) la GNa accetta la liquidazione sopraindicata a titolo “una tantum” ex art. 5, Parte_2 co. VIII, della L.
1.12.1970 n. 898 e comunque a definizione e tombale tacitazione di ogni richiesta economica, oltre che a titolo transattivo in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi.
Ciò posto la corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento, già previsto in sede di separazione consensuale, cesserà dal deposito del presente ricorso;
3) i ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o comunque domande connesse a quelle oggetto del presente ricorso;
4) spese legali a totale carico del ricorrente GN . Pt_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 17.7.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
3