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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 5759/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e vertente
TRA
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. ROBERTO INCHINGOLO, dal Persona_1 quale sono difesi e rappresentati
PARTE ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. REGANO GIOVANNI con domicilio Controparte_1 eletto nel suo studio in VIA DANTE 111, BARI
PARTE CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dall'avv. ITALO FARES BUCCI elettivamente domiciliato Controparte_2 presso il suo studio in Corato alla Piazza S. Bolivar n. 20,
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore la sig.ra conveniva in giudizio la ed il sig. Parte_1 Controparte_3 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…nel merito, accertato come da verbale di autorità
[...] intervenute che il defunto era passeggero in qualità di trasportato della Fiat Idea targata Parte_2
DS876LA, assicurata con , condannare la , in persona Controparte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ed il signor , in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti dalla signora e dal minore in qualità di congiunti del defunto Parte_1 Persona_1
, sulla base delle argomentazioni riportate nella sezione “in diritto” e per la somma indicata Parte_2 in narrativa, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che si determineranno in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate e ulteriori spese legali, il tutto nei limiti ratione valoris del giudice adito…” con il favore delle spese di lite. 1 Sosteneva l'attrice, che il defunto si trovava in qualità di trasportato sulla Fiat Idea targata Parte_2
DS876LA, assicurata con , e condotta da allorquando, mentre Controparte_1 Controparte_4 percorrevano la SP 231 in direzione di Bari, si verificava un sinistro con l'autovettura Audi A6 targata
DY118LE con targa prova X038432 assicurata con , il cui proprietario e conducente era il signor CP_5
il quale, nell'effettuare un sorpasso, tamponava la Fiat Idea sollevandola e facendola Controparte_2 ribaltare. L'impatto provocava la morte di quattro occupanti del mezzo e il ferimento di una quinta trasportata.
La responsabilità del sig. era stata accertata in sede penale motivo per cui l'attrice chiedeva, per sé e CP_2 per il figlio minore, il risarcimento del danno subito dalla perdita parentale oltre che il danno morale
(affermando di essere affetta da disturbi dell'umore depresso e dell'ansia misti) per ulteriori € 40.000,00 nonchè i danni personali riferiti al danno biologico patito iure proprio quantificato nella misura del 20% di
I.P. oltre alla personalizzazione nella misura di euro 100.625,00. Per la richiesta di Persona_1 risarcimento del danno da perdita parentale era pari ad euro 120.000,00.
Si costituivano i convenuti e contestando le avverse deduzioni;
in particolare il CP_2 Controparte_3 primo chiedeva che fosse emessa sentenza di condanna nei confronti della in quanto, Controparte_6 avendo il sig. la qualità di terzo trasportato, la sig.ra aveva diritto all'azione diretta nei Pt_3 Pt_1 confronti dell'assicurazione dell'autovettura su cui si trovava il defunto trasportato.
La seconda così concludeva: “PRELIMINARMENTE IN RITO accertare e dichiarare la nullità della domanda per nullità cagionata dalla eccessiva genericità della edictio actionis;
2) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare IMPROCEDIBILE la domanda proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore per violazione del comma 3 Persona_1 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
3) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA della per la inapplicabilità dell'art. Controparte_1
141 del Codice delle Assicurazioni Spa in luogo della assicuratrice del veicolo Audi A6 con CP_5 targa prova X038432, condotta dal sig. ; 4) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e Controparte_2 dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 141 DLGS 209/2005 per essere l'incidente avvenuto per responsabilità esclusiva dell'altro conducente;
5) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'improcedibilità / improponibilità della domanda limitatamente al danno psichico vantato dall'esponente per i motivi meglio precisati in narrativa;
6) Sempre NEL MERITO, rigettare la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale e del danno iure proprio così come richiesto da parte attrice, perché infondata e non provata”.
La compagnia assicurativa in via preliminare sosteneva che qualora “il responsabile civile sia evocato in giudizio non perché sia accertata la di lui colpa ma anche perché sia emessa una statuizione di condanna nei suoi confronti (e in solido con l'assicuratore del vettore) l'azione avrà perduto le sue originarie caratteristiche per trasformarsi nella classica azione diretta disciplinata dall'art. 144 cod. ass. Pertanto, la parte attrice avrebbe dovuto, esercitando l'azione diretta nei confronti del danneggiato, citare la CP_7
[..
[...] , quale società garante per la della autovettura Audi A6 con targa prova X038432.” Sosteneva
[...] CP_8 altresì che la controversia era stata già transatta per “facta concludentia” in quanto la sig.ra per sé e Pt_1 per suo figlio aveva già ricevuto complessivamente la somma di euro 264.000 a seguito ad una negoziazione intervenuta tra la compagnia convenuta ed i delegati dell'attrice stessa.
Instaurato il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. il GU rilevando che “che la parte attrice assume che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da addebitare al (v. atto di CP_2 citazione), considerato che in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto (cfr. cass. N. 4147\2019)” formulava una proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia dell'attore alla domanda formulata nei confronti della con Controparte_3 compensazione delle spese di lite ed il proseguimento della causa nei confronti del . La CP_2 CP_3 tuttavia non accettava la proposta transattiva, mentre l'attore dichiarava di aderirvi, ferma la richiesta
[...] di risarcimento nei confronti del proprietario/conducente dell'altro veicolo sig. . Preso atto Controparte_2 del suddetto diniego, l'allora titolare della causa disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (assicuratrice del veicolo condotto dal Verziera) cui tuttavia l'attrice CP_5 non ottemperava. In data 4.06.2024 il sottoscritto magistrato, cui è pervenuta la causa, dava atto dell'omesso deposito di note di trattazione da parte dell'attore nonché delle attestazioni di notifica degli atti all' e CP_5 rinviava ad altra udienza in presenza. All'udienza del 18.2.2025 sia dell'attrice che dell'assicurazione non comparivano cosicchè l'altro convenuto chiedeva dichiararsi l'estinzione della causa e CP_1 riconoscimento delle sue spese di lite. La causa veniva quindi introitata per la decisione.
****
Si osserva che l'attrice ha, con suo comportamento manifestato il disinteresse alla prosecuzione del processo: non solo non è comparsa né ha depositato note di trattazione alle udienze tenutesi in data 4.6.2024 e
18.2.2025, ma non ha neppure ottemperato all'ordine di integrazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario impartito dal giudice con l'ordinanza del 13.12.2023. Stesso comportamento ha avuto la la quale, pur in assenza di formale estromissione dal giudizio e pur avendo opposto il Controparte_3 proprio diniego alla proposta conciliativa formulata dal giudicante (che lo ricordiamo prevedeva la rinuncia all'azione nei suoi confronti con compensazione delle spese di lite) non è comparsa né ha depositato note di trattazione per due udienze consecutive.
Al contrario, l'altro convenuto sig. , preso atto dell'inattività di parte attrice ha chiesto la CP_2 declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. con riconoscimento delle spese di lite in suo favore.
La fattispecie rientra nell'ipotesi di estinzione per inattività prevista nel caso in cui le parti non compiano, nei termini appositamente fissati, quegli atti necessari alla prosecuzione del processo o non ottemperino ad
3 un ordine del giudice. Nell'ipotesi considerata le spese della causa restano a carico di chi le ha compiute a meno che il convenuto chieda il riconoscimento delle stesse in suo favore.
Nel caso in esame, l'attrice non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio né si è più presentata né ha depositato note scritte. Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ritiene, tuttavia, questo giudicante che le spese debbano essere compensate integralmente tra le parti.
L'esame della documentazione allegata, infatti, non consente di individuare con certezza la parte virtualmente soccombente: ricordando che nessuna istruttoria è stata svolta durante il giudizio, si osserva, che se da una parte il convenuto è stato dichiarato responsabile del sinistro, dall'altra parte non è CP_2 possibile, allo stato degli atti, stabilire se l'attrice avesse diritto a ricevere una somma superiore rispetto a quella già versatale dall'assicurazione del veicolo su cui era trasportato il de cuius ed in quale misura. E' appena il caso, poi, di puntualizzare che l'altra convenuta successivamente al suo Controparte_1 diniego alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., si è completamente disinteressata della prosecuzione del giudizio non comparendo senza giustificato motivo.
In definitiva la causa va estinta per inattività delle parti con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) dichiara l'estinzione della causa e la cancellazione delle stessa dal ruolo
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa
Trani lì 10/06/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 5759/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025 e vertente
TRA
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. ROBERTO INCHINGOLO, dal Persona_1 quale sono difesi e rappresentati
PARTE ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv. REGANO GIOVANNI con domicilio Controparte_1 eletto nel suo studio in VIA DANTE 111, BARI
PARTE CONVENUTA
E
rappresentato e difeso dall'avv. ITALO FARES BUCCI elettivamente domiciliato Controparte_2 presso il suo studio in Corato alla Piazza S. Bolivar n. 20,
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore la sig.ra conveniva in giudizio la ed il sig. Parte_1 Controparte_3 CP_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “…nel merito, accertato come da verbale di autorità
[...] intervenute che il defunto era passeggero in qualità di trasportato della Fiat Idea targata Parte_2
DS876LA, assicurata con , condannare la , in persona Controparte_1 Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, ed il signor , in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_2 danni subiti dalla signora e dal minore in qualità di congiunti del defunto Parte_1 Persona_1
, sulla base delle argomentazioni riportate nella sezione “in diritto” e per la somma indicata Parte_2 in narrativa, ovvero negli importi diversi minori o maggiori che si determineranno in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate e ulteriori spese legali, il tutto nei limiti ratione valoris del giudice adito…” con il favore delle spese di lite. 1 Sosteneva l'attrice, che il defunto si trovava in qualità di trasportato sulla Fiat Idea targata Parte_2
DS876LA, assicurata con , e condotta da allorquando, mentre Controparte_1 Controparte_4 percorrevano la SP 231 in direzione di Bari, si verificava un sinistro con l'autovettura Audi A6 targata
DY118LE con targa prova X038432 assicurata con , il cui proprietario e conducente era il signor CP_5
il quale, nell'effettuare un sorpasso, tamponava la Fiat Idea sollevandola e facendola Controparte_2 ribaltare. L'impatto provocava la morte di quattro occupanti del mezzo e il ferimento di una quinta trasportata.
La responsabilità del sig. era stata accertata in sede penale motivo per cui l'attrice chiedeva, per sé e CP_2 per il figlio minore, il risarcimento del danno subito dalla perdita parentale oltre che il danno morale
(affermando di essere affetta da disturbi dell'umore depresso e dell'ansia misti) per ulteriori € 40.000,00 nonchè i danni personali riferiti al danno biologico patito iure proprio quantificato nella misura del 20% di
I.P. oltre alla personalizzazione nella misura di euro 100.625,00. Per la richiesta di Persona_1 risarcimento del danno da perdita parentale era pari ad euro 120.000,00.
Si costituivano i convenuti e contestando le avverse deduzioni;
in particolare il CP_2 Controparte_3 primo chiedeva che fosse emessa sentenza di condanna nei confronti della in quanto, Controparte_6 avendo il sig. la qualità di terzo trasportato, la sig.ra aveva diritto all'azione diretta nei Pt_3 Pt_1 confronti dell'assicurazione dell'autovettura su cui si trovava il defunto trasportato.
La seconda così concludeva: “PRELIMINARMENTE IN RITO accertare e dichiarare la nullità della domanda per nullità cagionata dalla eccessiva genericità della edictio actionis;
2) IN VIA PRELIMINARE, dichiarare IMPROCEDIBILE la domanda proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore per violazione del comma 3 Persona_1 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
3) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare la
CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA della per la inapplicabilità dell'art. Controparte_1
141 del Codice delle Assicurazioni Spa in luogo della assicuratrice del veicolo Audi A6 con CP_5 targa prova X038432, condotta dal sig. ; 4) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e Controparte_2 dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 141 DLGS 209/2005 per essere l'incidente avvenuto per responsabilità esclusiva dell'altro conducente;
5) SEMPRE IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'improcedibilità / improponibilità della domanda limitatamente al danno psichico vantato dall'esponente per i motivi meglio precisati in narrativa;
6) Sempre NEL MERITO, rigettare la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale e del danno iure proprio così come richiesto da parte attrice, perché infondata e non provata”.
La compagnia assicurativa in via preliminare sosteneva che qualora “il responsabile civile sia evocato in giudizio non perché sia accertata la di lui colpa ma anche perché sia emessa una statuizione di condanna nei suoi confronti (e in solido con l'assicuratore del vettore) l'azione avrà perduto le sue originarie caratteristiche per trasformarsi nella classica azione diretta disciplinata dall'art. 144 cod. ass. Pertanto, la parte attrice avrebbe dovuto, esercitando l'azione diretta nei confronti del danneggiato, citare la CP_7
[..
[...] , quale società garante per la della autovettura Audi A6 con targa prova X038432.” Sosteneva
[...] CP_8 altresì che la controversia era stata già transatta per “facta concludentia” in quanto la sig.ra per sé e Pt_1 per suo figlio aveva già ricevuto complessivamente la somma di euro 264.000 a seguito ad una negoziazione intervenuta tra la compagnia convenuta ed i delegati dell'attrice stessa.
Instaurato il contraddittorio e depositate le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. il GU rilevando che “che la parte attrice assume che la responsabilità esclusiva del sinistro sia da addebitare al (v. atto di CP_2 citazione), considerato che in tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, l'azione conferita dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato, nei confronti dell'assicuratore del vettore, postula l'accertamento della corresponsabilità di quest'ultimo, dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto (cfr. cass. N. 4147\2019)” formulava una proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia dell'attore alla domanda formulata nei confronti della con Controparte_3 compensazione delle spese di lite ed il proseguimento della causa nei confronti del . La CP_2 CP_3 tuttavia non accettava la proposta transattiva, mentre l'attore dichiarava di aderirvi, ferma la richiesta
[...] di risarcimento nei confronti del proprietario/conducente dell'altro veicolo sig. . Preso atto Controparte_2 del suddetto diniego, l'allora titolare della causa disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario (assicuratrice del veicolo condotto dal Verziera) cui tuttavia l'attrice CP_5 non ottemperava. In data 4.06.2024 il sottoscritto magistrato, cui è pervenuta la causa, dava atto dell'omesso deposito di note di trattazione da parte dell'attore nonché delle attestazioni di notifica degli atti all' e CP_5 rinviava ad altra udienza in presenza. All'udienza del 18.2.2025 sia dell'attrice che dell'assicurazione non comparivano cosicchè l'altro convenuto chiedeva dichiararsi l'estinzione della causa e CP_1 riconoscimento delle sue spese di lite. La causa veniva quindi introitata per la decisione.
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Si osserva che l'attrice ha, con suo comportamento manifestato il disinteresse alla prosecuzione del processo: non solo non è comparsa né ha depositato note di trattazione alle udienze tenutesi in data 4.6.2024 e
18.2.2025, ma non ha neppure ottemperato all'ordine di integrazione del giudizio nei confronti del litisconsorte necessario impartito dal giudice con l'ordinanza del 13.12.2023. Stesso comportamento ha avuto la la quale, pur in assenza di formale estromissione dal giudizio e pur avendo opposto il Controparte_3 proprio diniego alla proposta conciliativa formulata dal giudicante (che lo ricordiamo prevedeva la rinuncia all'azione nei suoi confronti con compensazione delle spese di lite) non è comparsa né ha depositato note di trattazione per due udienze consecutive.
Al contrario, l'altro convenuto sig. , preso atto dell'inattività di parte attrice ha chiesto la CP_2 declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c. con riconoscimento delle spese di lite in suo favore.
La fattispecie rientra nell'ipotesi di estinzione per inattività prevista nel caso in cui le parti non compiano, nei termini appositamente fissati, quegli atti necessari alla prosecuzione del processo o non ottemperino ad
3 un ordine del giudice. Nell'ipotesi considerata le spese della causa restano a carico di chi le ha compiute a meno che il convenuto chieda il riconoscimento delle stesse in suo favore.
Nel caso in esame, l'attrice non ha ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio né si è più presentata né ha depositato note scritte. Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ritiene, tuttavia, questo giudicante che le spese debbano essere compensate integralmente tra le parti.
L'esame della documentazione allegata, infatti, non consente di individuare con certezza la parte virtualmente soccombente: ricordando che nessuna istruttoria è stata svolta durante il giudizio, si osserva, che se da una parte il convenuto è stato dichiarato responsabile del sinistro, dall'altra parte non è CP_2 possibile, allo stato degli atti, stabilire se l'attrice avesse diritto a ricevere una somma superiore rispetto a quella già versatale dall'assicurazione del veicolo su cui era trasportato il de cuius ed in quale misura. E' appena il caso, poi, di puntualizzare che l'altra convenuta successivamente al suo Controparte_1 diniego alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., si è completamente disinteressata della prosecuzione del giudizio non comparendo senza giustificato motivo.
In definitiva la causa va estinta per inattività delle parti con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) dichiara l'estinzione della causa e la cancellazione delle stessa dal ruolo
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa
Trani lì 10/06/2025
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Grazia Maria Lopopolo
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