TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3735/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO, 67, presso lo studio dell'Avv. CIGNA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NICOLO' TURRISI 59, presso lo studio dell'Avv. GIALLOMBARDO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/03/2017 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) I quattro figli minori resteranno affidati a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la dimora materna, che continuerà a vivere presso la casa familiare in via delle Balate n.1;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra Pt_1
la somma di € 600,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascuno, da CP_1 corrispondersi entro il giorno ventitré di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di
Palermo;
4) Ciascun genitore percepirà il 50% dell'Assegno Unico Universale, che sarà dunque ripartito in egual misura tra gli stessi.
5) Nulla dovrà essere disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando gli stessi di rinunciarvi espressamente.
6) Il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, indicativamente ed in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 20:30 e, a fine settimana alterni, dalle 10:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica.
7) Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione. Pertanto, per le festività natalizie, i figli trascorreranno con il padre o il Natale, dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre, o il Capodanno, dalle ore 15 del 31 dicembre alle
2 ore 15.00 del 2 gennaio, e ciò seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza. I figli trascorreranno la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo un anno con un genitore ed il successivo con l'altro genitore, e così, secondo il criterio della rotazione e della alternanza, ogni altra festa calendata, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8) Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli per un Pt_1 periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni complessivi, anche non consecutivi, previa comunicazione e relativo accordo con congruo anticipo e, comunque, da effettuarsi almeno 15 giorni prima.
9) Ciascun genitore, in caso di viaggi o spostamenti, dovrà comunicare all'altro il luogo di dimora del figlio.
10) Le parti potranno liberamente apportare, previo accordo e senza formalità, qualunque variazione al regime di incontri sopra trascritto.
11) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le condizioni della presente separazione decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 28, P. 1, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3735/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO, 67, presso lo studio dell'Avv. CIGNA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NICOLO' TURRISI 59, presso lo studio dell'Avv. GIALLOMBARDO ANTONINO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/7/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 04/03/2017 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 31/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati, con il reciproco obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza;
2) I quattro figli minori resteranno affidati a entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la dimora materna, che continuerà a vivere presso la casa familiare in via delle Balate n.1;
3) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra Pt_1
la somma di € 600,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascuno, da CP_1 corrispondersi entro il giorno ventitré di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Ciascun genitore sarà obbligato a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, secondo le definizioni e le modalità sancite nel Protocollo su spese extra-assegno per il mantenimento dei figli siglato il 2.7.2019 all'esito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile, sottogruppo Famiglia, del distretto di
Palermo;
4) Ciascun genitore percepirà il 50% dell'Assegno Unico Universale, che sarà dunque ripartito in egual misura tra gli stessi.
5) Nulla dovrà essere disposto in ordine al mantenimento dei coniugi, dichiarando gli stessi di rinunciarvi espressamente.
6) Il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, indicativamente ed in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 20:30 e, a fine settimana alterni, dalle 10:00 del sabato fino alle 20:00 della domenica.
7) Durante le principali festività civili e religiose, per quel che concerne i tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, verrà seguito un criterio di alternanza e rotazione. Pertanto, per le festività natalizie, i figli trascorreranno con il padre o il Natale, dalle ore 11.00 del 25 dicembre alle ore 15.00 del 27 dicembre, o il Capodanno, dalle ore 15 del 31 dicembre alle
2 ore 15.00 del 2 gennaio, e ciò seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza. I figli trascorreranno la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo un anno con un genitore ed il successivo con l'altro genitore, e così, secondo il criterio della rotazione e della alternanza, ogni altra festa calendata, salvo diverso accordo tra i coniugi.
8) Durante le vacanze estive il sig. potrà tenere con sé i figli per un Pt_1 periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a quindici giorni complessivi, anche non consecutivi, previa comunicazione e relativo accordo con congruo anticipo e, comunque, da effettuarsi almeno 15 giorni prima.
9) Ciascun genitore, in caso di viaggi o spostamenti, dovrà comunicare all'altro il luogo di dimora del figlio.
10) Le parti potranno liberamente apportare, previo accordo e senza formalità, qualunque variazione al regime di incontri sopra trascritto.
11) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro e che le condizioni della presente separazione decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 28, P. 1, Anno 2017) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3