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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12070/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011183438000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1082/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, alla Agenzia delle entrate IS e alla Regione Campania;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS ma non si costituiva, sebbene ritualmente chiamata in giudizio, la Regione Campania;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato l'odierna udienza;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice, sentite le parti comparse, dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto cartella di pagamento n. 07120250011183438000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS per conto della Regione Campania relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 del veicolo targato tg. Targa_1 per l'importo di € 253,20, oltre ai diritti di notifica per € 5,88.
Il Ricorrente eccepisce la mancata conoscenza dell'atto propedeutico.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce il proprio difetto di legittimazione affermando la ritualità e tempestività della notifica dell'atto impugnato.
La Regione Campania, come precisato, non si costituisce in giudizio e in ragione di tale omessa costituzione, manca agli atti la prova di una tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato.
Osserva dunque il Giudice che il ricorso è fondato atteso che in assenza della prova della notifica dell'atto propeduetico la pretesa tributaria può ritenersi prescritta perchè notificata ben oltre il termine triennale previsto dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Regione Campania nulla potendosi rilevare nella condotta della Agenzia che ha ritualmente e tempestivamente notificato l'atto dopo l'iscrizione a ruolo da parte della Regione e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge e cut a favore del procuratore antistataroio della parte ricorrente.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12070/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250011183438000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1082/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, alla Agenzia delle entrate IS e alla Regione Campania;
il ricorrente si costituiva in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa sezione;
nel termine previsto dall'art. 23 del d.lvo 546/92 si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS ma non si costituiva, sebbene ritualmente chiamata in giudizio, la Regione Campania;
il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato l'odierna udienza;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel merito del presente giudizio;
il Giudice, sentite le parti comparse, dopo la camera di consiglio adottava la presente decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha per oggetto cartella di pagamento n. 07120250011183438000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS per conto della Regione Campania relativa al pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2019 del veicolo targato tg. Targa_1 per l'importo di € 253,20, oltre ai diritti di notifica per € 5,88.
Il Ricorrente eccepisce la mancata conoscenza dell'atto propedeutico.
L'Agenzia delle Entrate eccepisce il proprio difetto di legittimazione affermando la ritualità e tempestività della notifica dell'atto impugnato.
La Regione Campania, come precisato, non si costituisce in giudizio e in ragione di tale omessa costituzione, manca agli atti la prova di una tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento propedeutico all'atto impugnato.
Osserva dunque il Giudice che il ricorso è fondato atteso che in assenza della prova della notifica dell'atto propeduetico la pretesa tributaria può ritenersi prescritta perchè notificata ben oltre il termine triennale previsto dalla legge.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Regione Campania nulla potendosi rilevare nella condotta della Agenzia che ha ritualmente e tempestivamente notificato l'atto dopo l'iscrizione a ruolo da parte della Regione e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge e cut a favore del procuratore antistataroio della parte ricorrente.